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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/10/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13881/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13881/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 28 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. MONTANARI ES collegato da remoto Parte_1
Per l'avv. POTENZA PASQUALE , oggi sostituito dall'avv. Monica Controparte_1
IN
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive autorizzate, cui si riportano.
Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Ad ore 12.41 il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Ad ore 13.30 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 6 N. R.G. 13881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 13881/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Parte_1 P.IVA_1
ES e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CHIESA 156 44124 FERRARA, presso il difensore avv. MONTANARI ES
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POTENZA Controparte_1 C.F._1
PASQUALE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL TORO 3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. POTENZA PASQUALE
CONVENUTO/I
In punto a: Appello a sentenza Giudice di pace n. 845/2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/04/20223 proponeva avanti al Giudice di Pace di Controparte_1
Bologna opposizione al verbale n. 879C/2023 del 21/03/2023 nel quale si contestava la violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, del Codice della Strada dal Corpo di Polizia Locale , poiché Pt_1 Pt_1
“circolava alla guida di veicolo e non era in grado di conservare il costante controllo dello tanto da non creare pericolo ad altri utenti della strada. Nella circostanza urtava da tergo veicolo che lo precedeva;
fermo sulla medesima corsia …”.
A fondamento del ricorso deduceva l'errata ricostruzione della dinamica dell'evento avendo gli agenti effettuato solo valutazioni ex post, non essendo presenti al momento dell'incidente.
Assumeva, in particolare, che l'urto del furgone contro un ostacolo fisso in acciaio e cemento non era prevedibile né immaginabile, posto che peraltro il suddetto veicolo non solo si arrestava, ma rimbalzava all'indietro e che pertanto nessun margine di manovra era possibile per il veicolo già incanalato all'interno del varco. Contestava pertanto che non vi fosse alcuna prova del descritto tamponamento, non potendo le valutazioni degli accertatori, intervenuti ex post essere fidefacenti ex art. 2700 c.c.
Lamentava poi la nullità del verbale impugnato per genericità del fatto contestato.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la Parte_1 fondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto e per l'effetto confermare la validità del provvedimento opposto, determinando l'entità della sanzione, giusta quanto previsto dall'art. 7 co. 11
D. Lgs. 150/2011.
Il Giudice con sentenza n. 845/2024 emessa in data 22/03/2024 annullava il verbale 879C/2023 del
21/03/2023, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso il suddetto provvedimento interponeva appello la chiedendo che, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, fosse rigettato il ricorso di confermando per Controparte_1
l'effetto la validità del verbale n. 879C/2023, fissando l'importo della sanzione ai sensi dell'art. 7 d.lgs.
150/2011, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata contestando l'inammissibilità dell'appello oltre che la sua fondatezza nel merito, chiedendone l'integrale rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata e vittoria delle spese.
La causa è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo e contestuale motivazione.
pagina 3 di 6 Così brevemente riassunta in fatto la controversia , ritiene questo giudicante che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento.
Va in particolare disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto, risultando sufficientemente richiamati i capi della sentenza gravati, che si intende sottoporre a censura (vedi in particolare pag. 4 dell'appello).
Con il primo motivo l'appellante denuncia l'errore motivazione della sentenza appellata, per falsa applicazione degli artt. 2697 c.c, 115 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. nonché dell'art. 141 commi 2 e 3 e dell'art. 200, comma 2 del codice della strada.
In particolare, deduce l'appellante che il Giudice di prime cure ha formulato delle conclusioni illogiche, assumendo che il verbale di accertamento non sarebbe stato particolareggiato nonché argomentando che dalla produzione fotografica emergerebbe che l'ostacolo di cui è causa non era prevedibile, senza tuttavia specificare a quale immagine facesse riferimento.
Si conviene con l'appellante, anche al di là delle critiche in ordine alle conclusioni illogiche, che sono invece sufficientemente evincibili dalla sentenza dell'atto, che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto che il verbale d'accertamento non fosse sufficientemente particolareggiato in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie violata e che, comunque, sulla base della documentazione fotografica allegata agli atti, genericamente richiamata, si evincesse che l'ostacolo fosse imprevedibile e, dunque , inevitabile, ponendo tale circostanza a fondamento della decisione.
Va anzitutto detto che nel verbale impugnato, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure risultano chiaramente descritti il tempo ed il luogo della violazione contestata di cui all'art. 141 commi 2 ed 11 , nonché la condotta imputata alla che “urtava da tergo il veicolo che la CP_1 precedeva, fermo sulla medesima corsia”, che si dava atto essere stata accertata sulla scorta degli elementi obiettivi rilevati dai verbalizzanti ancorchè successivamente all'occorso, quali la conformazione della sede stradale, la posizione di stasi assunta dai veicoli post urto e danni subiti dai veicoli stessi.
Erano peraltro in quel contesto raccolte le dichiarazioni dell'odierna appellata, la quale dichiarava che “
è stato tutto improvviso, il rimbalzo all'indietro del furgone, dopo l'urto contro la sbarra ha avvicinato il furgone alla mia alto”. Tali dichiarazioni confermano che la aveva ben compreso la CP_1 violazione che le veniva contestata, assumendo l'inevitabilità ed imprevedibilità dell'ostacolo.
Tale tesi è stata peraltro posta a fondamento dell'originario ricorso introduttivo, senza che tuttavia abbia trovato alcun riscontro in atti. pagina 4 di 6 L'ampia documentazione fotografica prodotta dall'amministrazione resistente smentisce peraltro l'assunto della rendendo evidente che il furgone che la precedeva dopo l'impatto con la sbarra CP_1 sia era visibilmente incastrato in essa (vedi doc.to 4, foto nn. 4, 16, 17 di parte appellante), redendo del tutto inverosimile l'allegato “rimbalzo indietro”, che avrebbe causato l'impatto.
La stessa documentazione fotografica conferma peraltro che l'odierna appellata si sia incanalata nella corsia affiancata da barriere di new jersey e recante sbarra d'acciaio, che poneva limite in altezza di mt. 2,30 ai veicoli in transito (doc. 1 pagg. 3 e 4, evidenza viola), dietro ad un furgone di notevoli dimensioni, evidentemente senza tenere la dovuta distanza di sicurezza, che ne assicurasse la possibilità di tempestivo arresto, in caso di necessità.
Peraltro proprio l'allegata difficoltà di manovra data dalla presenza delle barriere laterali rendeva quantomai opportuno che la conducente tenesse una distanza di sicurezza più che prudenziale dal veicolo che la precedeva, così da consentirne in qualsiasi momento il tempestivo arresto, in caso di necessità derivante anche dalla sempre di per sé prevedibile imprudenza del conducente antagoniste.
E' dunque irrilevante che la sia stata effettivamente in grado di avvedersi che il veicolo che la CP_1 precedeva fosse più alto della sbarra, rendendo, quindi, l'ostacolo tutt'altro che imprevedibile, come invero risulta confermato dalla documentazione fotografica in atti (vedi fotografia n. 18 di cui al doc.to
4) posto che l'impatto che ne è seguito è comunque ricollegabile al suo imprudente comportamento.
In conclusione ad integrale riforma della sentenza appellata, va rigettato il ricorso proposto da dovendosi per l'effetto confermare il verbale impugnato, anche in punto a sanzione Controparte_1 irrogata nel minimo edittale.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate entro i limiti inferiori dello scaglione di riferimento stante la non complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ad integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di confermando per Controparte_1
l'effetto il verbale n. 879C/2023 del 21/03/2023, anche in punto a sanzione edittale irrogata.
Condanna altresì a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano, quanto al primo grado, in € 139,00 per compensi, quanto al secondo grado, in € 64,50 per esborsi ed € 232,00 oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014, i.v.a., c.p.a. .
pagina 5 di 6 BOLOGNA, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 13881/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATA
Oggi 28 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa Annelisa Spagnolo, sono comparsi:
Per l'avv. MONTANARI ES collegato da remoto Parte_1
Per l'avv. POTENZA PASQUALE , oggi sostituito dall'avv. Monica Controparte_1
IN
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive autorizzate, cui si riportano.
Dichiarano fin d'ora di rinunciare alla lettura del dispositivo.
Ad ore 12.41 il Giudice si ritira in Camera di Consiglio per deliberare.
Ad ore 13.30 il Giudice decide la causa come da separato dispositivo e contestuale motivazione a norma dell'art. 429 c.p.c.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Annelisa Spagnolo
pagina 1 di 6 N. R.G. 13881/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annelisa Spagnolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 13881/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MONTANARI Parte_1 P.IVA_1
ES e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA CHIESA 156 44124 FERRARA, presso il difensore avv. MONTANARI ES
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. POTENZA Controparte_1 C.F._1
PASQUALE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA DEL TORO 3 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. POTENZA PASQUALE
CONVENUTO/I
In punto a: Appello a sentenza Giudice di pace n. 845/2024.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da odierno verbale di discussione della causa.
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20/04/20223 proponeva avanti al Giudice di Pace di Controparte_1
Bologna opposizione al verbale n. 879C/2023 del 21/03/2023 nel quale si contestava la violazione dell'art. 141, commi 2 e 11, del Codice della Strada dal Corpo di Polizia Locale , poiché Pt_1 Pt_1
“circolava alla guida di veicolo e non era in grado di conservare il costante controllo dello tanto da non creare pericolo ad altri utenti della strada. Nella circostanza urtava da tergo veicolo che lo precedeva;
fermo sulla medesima corsia …”.
A fondamento del ricorso deduceva l'errata ricostruzione della dinamica dell'evento avendo gli agenti effettuato solo valutazioni ex post, non essendo presenti al momento dell'incidente.
Assumeva, in particolare, che l'urto del furgone contro un ostacolo fisso in acciaio e cemento non era prevedibile né immaginabile, posto che peraltro il suddetto veicolo non solo si arrestava, ma rimbalzava all'indietro e che pertanto nessun margine di manovra era possibile per il veicolo già incanalato all'interno del varco. Contestava pertanto che non vi fosse alcuna prova del descritto tamponamento, non potendo le valutazioni degli accertatori, intervenuti ex post essere fidefacenti ex art. 2700 c.c.
Lamentava poi la nullità del verbale impugnato per genericità del fatto contestato.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la Parte_1 fondatezza dell'opposizione chiedendone l'integrale rigetto e per l'effetto confermare la validità del provvedimento opposto, determinando l'entità della sanzione, giusta quanto previsto dall'art. 7 co. 11
D. Lgs. 150/2011.
Il Giudice con sentenza n. 845/2024 emessa in data 22/03/2024 annullava il verbale 879C/2023 del
21/03/2023, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso il suddetto provvedimento interponeva appello la chiedendo che, in Parte_1 riforma dell'impugnata sentenza, fosse rigettato il ricorso di confermando per Controparte_1
l'effetto la validità del verbale n. 879C/2023, fissando l'importo della sanzione ai sensi dell'art. 7 d.lgs.
150/2011, con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva l'appellata contestando l'inammissibilità dell'appello oltre che la sua fondatezza nel merito, chiedendone l'integrale rigetto, con conseguente conferma della sentenza appellata e vittoria delle spese.
La causa è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo e contestuale motivazione.
pagina 3 di 6 Così brevemente riassunta in fatto la controversia , ritiene questo giudicante che l'appello sia fondato e meritevole di accoglimento.
Va in particolare disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto, risultando sufficientemente richiamati i capi della sentenza gravati, che si intende sottoporre a censura (vedi in particolare pag. 4 dell'appello).
Con il primo motivo l'appellante denuncia l'errore motivazione della sentenza appellata, per falsa applicazione degli artt. 2697 c.c, 115 e 132 co. 2 n. 4 c.p.c. nonché dell'art. 141 commi 2 e 3 e dell'art. 200, comma 2 del codice della strada.
In particolare, deduce l'appellante che il Giudice di prime cure ha formulato delle conclusioni illogiche, assumendo che il verbale di accertamento non sarebbe stato particolareggiato nonché argomentando che dalla produzione fotografica emergerebbe che l'ostacolo di cui è causa non era prevedibile, senza tuttavia specificare a quale immagine facesse riferimento.
Si conviene con l'appellante, anche al di là delle critiche in ordine alle conclusioni illogiche, che sono invece sufficientemente evincibili dalla sentenza dell'atto, che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto che il verbale d'accertamento non fosse sufficientemente particolareggiato in ordine agli elementi costitutivi della fattispecie violata e che, comunque, sulla base della documentazione fotografica allegata agli atti, genericamente richiamata, si evincesse che l'ostacolo fosse imprevedibile e, dunque , inevitabile, ponendo tale circostanza a fondamento della decisione.
Va anzitutto detto che nel verbale impugnato, diversamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure risultano chiaramente descritti il tempo ed il luogo della violazione contestata di cui all'art. 141 commi 2 ed 11 , nonché la condotta imputata alla che “urtava da tergo il veicolo che la CP_1 precedeva, fermo sulla medesima corsia”, che si dava atto essere stata accertata sulla scorta degli elementi obiettivi rilevati dai verbalizzanti ancorchè successivamente all'occorso, quali la conformazione della sede stradale, la posizione di stasi assunta dai veicoli post urto e danni subiti dai veicoli stessi.
Erano peraltro in quel contesto raccolte le dichiarazioni dell'odierna appellata, la quale dichiarava che “
è stato tutto improvviso, il rimbalzo all'indietro del furgone, dopo l'urto contro la sbarra ha avvicinato il furgone alla mia alto”. Tali dichiarazioni confermano che la aveva ben compreso la CP_1 violazione che le veniva contestata, assumendo l'inevitabilità ed imprevedibilità dell'ostacolo.
Tale tesi è stata peraltro posta a fondamento dell'originario ricorso introduttivo, senza che tuttavia abbia trovato alcun riscontro in atti. pagina 4 di 6 L'ampia documentazione fotografica prodotta dall'amministrazione resistente smentisce peraltro l'assunto della rendendo evidente che il furgone che la precedeva dopo l'impatto con la sbarra CP_1 sia era visibilmente incastrato in essa (vedi doc.to 4, foto nn. 4, 16, 17 di parte appellante), redendo del tutto inverosimile l'allegato “rimbalzo indietro”, che avrebbe causato l'impatto.
La stessa documentazione fotografica conferma peraltro che l'odierna appellata si sia incanalata nella corsia affiancata da barriere di new jersey e recante sbarra d'acciaio, che poneva limite in altezza di mt. 2,30 ai veicoli in transito (doc. 1 pagg. 3 e 4, evidenza viola), dietro ad un furgone di notevoli dimensioni, evidentemente senza tenere la dovuta distanza di sicurezza, che ne assicurasse la possibilità di tempestivo arresto, in caso di necessità.
Peraltro proprio l'allegata difficoltà di manovra data dalla presenza delle barriere laterali rendeva quantomai opportuno che la conducente tenesse una distanza di sicurezza più che prudenziale dal veicolo che la precedeva, così da consentirne in qualsiasi momento il tempestivo arresto, in caso di necessità derivante anche dalla sempre di per sé prevedibile imprudenza del conducente antagoniste.
E' dunque irrilevante che la sia stata effettivamente in grado di avvedersi che il veicolo che la CP_1 precedeva fosse più alto della sbarra, rendendo, quindi, l'ostacolo tutt'altro che imprevedibile, come invero risulta confermato dalla documentazione fotografica in atti (vedi fotografia n. 18 di cui al doc.to
4) posto che l'impatto che ne è seguito è comunque ricollegabile al suo imprudente comportamento.
In conclusione ad integrale riforma della sentenza appellata, va rigettato il ricorso proposto da dovendosi per l'effetto confermare il verbale impugnato, anche in punto a sanzione Controparte_1 irrogata nel minimo edittale.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate entro i limiti inferiori dello scaglione di riferimento stante la non complessità della lite, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ad integrale riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso di confermando per Controparte_1
l'effetto il verbale n. 879C/2023 del 21/03/2023, anche in punto a sanzione edittale irrogata.
Condanna altresì a rimborsare ad le spese di lite, che si Controparte_1 Parte_1 liquidano, quanto al primo grado, in € 139,00 per compensi, quanto al secondo grado, in € 64,50 per esborsi ed € 232,00 oltre rimborso spese generali ex art. 2, D.M. 55/2014, i.v.a., c.p.a. .
pagina 5 di 6 BOLOGNA, 28 ottobre 2025
Il Giudice dott.ssa Annelisa Spagnolo
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