CGT1
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 111/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2579/2025 depositato il 13/10/2025, relativo alla sentenza n. 2142/2024 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_3elettivamente domiciliato presso
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: /// Resistente: ///
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e degli artt. 69 e 70 D. Lgv. 546/1992, dà atto che le parti concordemente hanno comunicato l'adempimento di quanto statuito per spese processuali con la sentenza n.2142/2024 pronunciata da codesta CGT in data 5.11.2024
Hanno chiesto, conclusivamente, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Si è verificata, pertanto, una causa estintiva del processo ex art. 46 proc. trib.
Le spese di lite del presente giudizio, anche in ragione dell'avvenuto pagamento e della conseguente cessata materia del contendere, posso essere compensate.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) compensa le spese di lite.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 2579/2025 depositato il 13/10/2025, relativo alla sentenza n. 2142/2024 sezione 03
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro
Email_3elettivamente domiciliato presso
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente: /// Resistente: ///
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico, ai sensi degli artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e degli artt. 69 e 70 D. Lgv. 546/1992, dà atto che le parti concordemente hanno comunicato l'adempimento di quanto statuito per spese processuali con la sentenza n.2142/2024 pronunciata da codesta CGT in data 5.11.2024
Hanno chiesto, conclusivamente, dichiararsi cessata la materia del contendere.
Si è verificata, pertanto, una causa estintiva del processo ex art. 46 proc. trib.
Le spese di lite del presente giudizio, anche in ragione dell'avvenuto pagamento e della conseguente cessata materia del contendere, posso essere compensate.
P.Q.M.
1) dichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio;
2) compensa le spese di lite.
Catanzaro, 12.1.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa