Articolo 121 della Legge 22 dicembre 1975, n. 702
Articolo 120Articolo 122
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15 gennaio 1976
Art. 121.
L'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1976, ai termini del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 2).
Entrata in vigore il 15 gennaio 1976