Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa alle formalita' prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa alle formalita' prescritte per le domande di brevetto, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953.