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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/12/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 448/2020 R.G., avente ad oggetto “ricostruzione carriera”;
promossa da:
nata a [...] il [...], e residente a [...], C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro C.F._1 Roccasalva del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, con sede a Ragusa, Piazza Igea n. 1 Controparte_1 C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo P.IVA_1 Vallone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.02.2020 - infermiera professionale già alle Parte_1 dipendenze del dal Controparte_2 31.12.1997 al marzo 2016, da ultimo inquadrata nella categoria B2 del C.C.N.L. Comparto e in servizio presso la Casa Circondariale di Ragusa - ha esposto: 1) di essere transitata ex CP_3 art. 3 D.Lvo n. 222/2015, con decorrenza dal mese di aprile 2016 e con inquadramento nell'iniziale posizione economica D0, nell'organico dell' Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo giusta delibera del Direttore Generale n. 572 del
[...] CP_4 17.03.2016, continuando a svolgere le mansioni già svolte presso la casa circondariale di Ragusa;
2) di essere stata quindi esclusa, con delibera n 764 del 17.03.2017, dalla progressione orizzontale di carriera ex art. 35, comma 4, C.C.N.L. 1998-2001 indetta dall' con avviso interno del CP_1 02.02.2017, esclusione fallacemente motivata in ragione del ritenuto difetto di anzianità biennale nel 3) che l'inquadramento nella posizione D1 le era stato quindi riconosciuto solo a far data CP_5 dal 1° gennaio 2019; e 4) che l'esclusione disposta con delibera n 764 del 17.03.2017 doveva dirsi illegittima, l'art. 3, comma 3, D.Lvo n. 222/2015 prescrivendo l'integrale riconoscimento a tutti gli effetti, in occasione del transito nella nuova amministrazione, del servizio prestato alle dipendenze del . Controparte_6 Tanto premesso ed esposto, la ricorrente ha chiesto volersi dichiarare il proprio diritto
“all'inquadramento nella posizione economica D1 a far data dal 1° gennaio 2017 e D2 a far data dal 1° gennaio 2019” e “ordinare all' la ricostruzione di carriera alla luce del CP_7 superiore corretto inquadramento e degli avanzamenti disposti con le delibere indicate in narrativa, nonché il pagamento in favore della ricorrente della differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante per effetto della progressione di carriera come sopra riconosciuta, con interessi e rivalutazione come per legge”. Costituitasi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda per difetto dei presupposti CP_4 costitutivi del diritto alla reclamata progressione economica, posto che: A) la ricorrente - entrata nei ruoli della a decorrere dal 05.04.2016 proveniente dall'amministrazione Controparte_7 penitenziaria, ivi inquadrata nella categoria B2 del CCNL Comparto Ministeri - non era in possesso, alla data del 31.12.2016 indicata nell'avviso interno del 02.02.2017, del requisito della permanenza a tempo indeterminato di almeno ventiquattro mesi nella posizione economica in godimento, prescritta dall'art. 3 C.C.N.L. del Comparto Sanità 2006/2009; B) a termini della tabella acclusa al C.C.N.L. 2006\2009, la posizione economica B2 corrispondeva alla posizione economica F2 del comparto Ministeri e al livello economico C del comparto Sanità; C) la ricorrente non aveva provato di vantare al 31.12.2016 un'anzianità biennale nemmeno nella posizione economica B2. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.10.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. Premesso che a mente dell'art. 3, comma 2° e comma 3° ult. cpv, D.Lvo n. 222/2015 “il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla tabella dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, viene inquadrato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della medesima tabella B” e “il servizio prestato alle dipendenze del
viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed Controparte_6 economiche”, la richiamata tabella di equiparazione allegata al D.P.C.M. dell'01.04.2008 espone che al profilo professionale “TECNICO B2 - profilo professionale di riferimento: ex infermiere professionale” del personale del corrisponde l'inquadramento, nel Controparte_6 Servizio Sanitario Nazionale, alla “CATEGORIA D – profilo: collaboratore professionale sanitario infermiere” (come del resto affermato nel preambolo della prodotta delibera del D.G. n. 572 del 17.03.2016, nella quale si espone che la ricorrente “ha titolo all'inquadramento nella categoria D, quale collaboratore professionale sanitario profilo: infermiere professionale”). Nel caso sub iudice, tuttavia, pur non richiedendosi che la permanenza a tempo indeterminato di almeno ventiquattro mesi nella posizione economica in godimento si riferisse ad anzianità di servizio interamente maturata all'interno del - dovendosi all'uopo valorizzare, per il disposto CP_5 del richiamato dell'art. 3, comma 3° ult. cpv, D.Lvo n. 222/2015, anche l'anzianità maturata dal dipendente nella posizione economica equivalente ricoperta nell'amministrazione di provenienza -, l'odierna ricorrente, transitata in con inquadramento alla categoria D a far data dal CP_4 05.04.2016, non ha comunque offerto prova alcuna del possesso al 31.12.2016 dell'anzidetto requisito di permanenza biennale a tempo indeterminato nella posizione economica di riferimento (B2 del C.C.N.L. Comparto e D del Comparto Sanità), essendosi limitata ad allegare di CP_3 essere stata “a far data dal 31 dicembre 1997 e sino al marzo 2016 (…) dipendente a tempo indeterminato del , Controparte_8 svolgendo mansioni di infermiera professionale presso la Casa Circondariale di Ragusa, da ultimo inquadrata nella categoria B2 del CCNL comparto , senza chiarire né documentare la CP_3 decorrenza di siffatto ultimo inquadramento quanto meno a far data dal 1° gennaio 2015. Attesa per quanto sopra l'omessa prova del fatto costitutivo del diritto alla rivendicata progressione di carriera, il ricorso va rigettato perché infondato. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 448/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna MANDARA' Ippolita al pagamento, in favore dell'
[...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1 2.400,00 per compensi difensivi, oltra rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 22.10.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 448/2020 R.G., avente ad oggetto “ricostruzione carriera”;
promossa da:
nata a [...] il [...], e residente a [...], C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro C.F._1 Roccasalva del Foro di Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
, con sede a Ragusa, Piazza Igea n. 1 Controparte_1 C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo P.IVA_1 Vallone, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.02.2020 - infermiera professionale già alle Parte_1 dipendenze del dal Controparte_2 31.12.1997 al marzo 2016, da ultimo inquadrata nella categoria B2 del C.C.N.L. Comparto e in servizio presso la Casa Circondariale di Ragusa - ha esposto: 1) di essere transitata ex CP_3 art. 3 D.Lvo n. 222/2015, con decorrenza dal mese di aprile 2016 e con inquadramento nell'iniziale posizione economica D0, nell'organico dell' Controparte_1
(d'ora in avanti anche solo giusta delibera del Direttore Generale n. 572 del
[...] CP_4 17.03.2016, continuando a svolgere le mansioni già svolte presso la casa circondariale di Ragusa;
2) di essere stata quindi esclusa, con delibera n 764 del 17.03.2017, dalla progressione orizzontale di carriera ex art. 35, comma 4, C.C.N.L. 1998-2001 indetta dall' con avviso interno del CP_1 02.02.2017, esclusione fallacemente motivata in ragione del ritenuto difetto di anzianità biennale nel 3) che l'inquadramento nella posizione D1 le era stato quindi riconosciuto solo a far data CP_5 dal 1° gennaio 2019; e 4) che l'esclusione disposta con delibera n 764 del 17.03.2017 doveva dirsi illegittima, l'art. 3, comma 3, D.Lvo n. 222/2015 prescrivendo l'integrale riconoscimento a tutti gli effetti, in occasione del transito nella nuova amministrazione, del servizio prestato alle dipendenze del . Controparte_6 Tanto premesso ed esposto, la ricorrente ha chiesto volersi dichiarare il proprio diritto
“all'inquadramento nella posizione economica D1 a far data dal 1° gennaio 2017 e D2 a far data dal 1° gennaio 2019” e “ordinare all' la ricostruzione di carriera alla luce del CP_7 superiore corretto inquadramento e degli avanzamenti disposti con le delibere indicate in narrativa, nonché il pagamento in favore della ricorrente della differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante per effetto della progressione di carriera come sopra riconosciuta, con interessi e rivalutazione come per legge”. Costituitasi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda per difetto dei presupposti CP_4 costitutivi del diritto alla reclamata progressione economica, posto che: A) la ricorrente - entrata nei ruoli della a decorrere dal 05.04.2016 proveniente dall'amministrazione Controparte_7 penitenziaria, ivi inquadrata nella categoria B2 del CCNL Comparto Ministeri - non era in possesso, alla data del 31.12.2016 indicata nell'avviso interno del 02.02.2017, del requisito della permanenza a tempo indeterminato di almeno ventiquattro mesi nella posizione economica in godimento, prescritta dall'art. 3 C.C.N.L. del Comparto Sanità 2006/2009; B) a termini della tabella acclusa al C.C.N.L. 2006\2009, la posizione economica B2 corrispondeva alla posizione economica F2 del comparto Ministeri e al livello economico C del comparto Sanità; C) la ricorrente non aveva provato di vantare al 31.12.2016 un'anzianità biennale nemmeno nella posizione economica B2. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 22.10.2025.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. Premesso che a mente dell'art. 3, comma 2° e comma 3° ult. cpv, D.Lvo n. 222/2015 “il personale di cui al comma 1, appartenente alle qualifiche e ai profili di cui alla tabella dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, viene inquadrato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle corrispondenti categorie e profili previsti per il personale delle Aziende sanitarie del Servizio sanitario nazionale sulla base della medesima tabella B” e “il servizio prestato alle dipendenze del
viene interamente riconosciuto per le finalità giuridiche, previdenziali ed Controparte_6 economiche”, la richiamata tabella di equiparazione allegata al D.P.C.M. dell'01.04.2008 espone che al profilo professionale “TECNICO B2 - profilo professionale di riferimento: ex infermiere professionale” del personale del corrisponde l'inquadramento, nel Controparte_6 Servizio Sanitario Nazionale, alla “CATEGORIA D – profilo: collaboratore professionale sanitario infermiere” (come del resto affermato nel preambolo della prodotta delibera del D.G. n. 572 del 17.03.2016, nella quale si espone che la ricorrente “ha titolo all'inquadramento nella categoria D, quale collaboratore professionale sanitario profilo: infermiere professionale”). Nel caso sub iudice, tuttavia, pur non richiedendosi che la permanenza a tempo indeterminato di almeno ventiquattro mesi nella posizione economica in godimento si riferisse ad anzianità di servizio interamente maturata all'interno del - dovendosi all'uopo valorizzare, per il disposto CP_5 del richiamato dell'art. 3, comma 3° ult. cpv, D.Lvo n. 222/2015, anche l'anzianità maturata dal dipendente nella posizione economica equivalente ricoperta nell'amministrazione di provenienza -, l'odierna ricorrente, transitata in con inquadramento alla categoria D a far data dal CP_4 05.04.2016, non ha comunque offerto prova alcuna del possesso al 31.12.2016 dell'anzidetto requisito di permanenza biennale a tempo indeterminato nella posizione economica di riferimento (B2 del C.C.N.L. Comparto e D del Comparto Sanità), essendosi limitata ad allegare di CP_3 essere stata “a far data dal 31 dicembre 1997 e sino al marzo 2016 (…) dipendente a tempo indeterminato del , Controparte_8 svolgendo mansioni di infermiera professionale presso la Casa Circondariale di Ragusa, da ultimo inquadrata nella categoria B2 del CCNL comparto , senza chiarire né documentare la CP_3 decorrenza di siffatto ultimo inquadramento quanto meno a far data dal 1° gennaio 2015. Attesa per quanto sopra l'omessa prova del fatto costitutivo del diritto alla rivendicata progressione di carriera, il ricorso va rigettato perché infondato. Le spese seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 448/2020 R.G., ogni altra domanda ed eccezione disattesa;
rigetta il ricorso e condanna MANDARA' Ippolita al pagamento, in favore dell'
[...]
, delle spese di lite, che liquida in complessivi € Controparte_1 2.400,00 per compensi difensivi, oltra rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge. Così deciso in Ragusa il 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella