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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28.10.2025, svoltasi con modalità cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4642/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
e – anche quali ex rappresentanti della Parte_1 Parte_2 CP_1 estinta e cancellata dal registro delle imprese – rappresentati e difesi dall'avv. A. Ricciardi
Appellanti
e
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
NAPOLI
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n.150/2011 depositato davanti al Tribunale di Napoli Nord gli odierni appellanti impugnavano le ordinanze ingiunzione n.498/2016/UALC e.499/2016/UALC del 21 settembre 2016 emesse dalla allora (oggi, Controparte_3 [...]
) e notificate il 28 novembre 2016, con le quali si ordinava ai singoli Controparte_2 istanti il pagamento della somma di euro 18.880,80 e di euro 37.761,60 alla Controparte_1 chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e competenze di lite.
Con tali ordinanze si contestava: 1) la violazione dell'art.3, comma terzo, della legge n.73 del 2002, come modificato dal decreto legge n.145 del 2013 ( convertito con modifiche in legge n.9 del 2014) per aver impiegato alla data della ispezione lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro privato;
2) la violazione dell'art.4 bis comma secondo, del d.lgs.n.181/2000 come modificato dall'art.6, comma secondo del d.lgs. n.297 del 2002, come sostituito dall'art.40 comma secondo del decreto legge n.112 del 2008 convertito in legge n.133 del
2008 per non aver consegnato all'atto della assunzione copia del lavoratore, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art.9, comma secondo, del decreto legge n. 510 del 1996
e successive modificazioni ovvero copia del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal d.lgs. n.152 del 1997.
Eccepivano la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione, posto a fondamento delle ordinanze ingiunzione impugnate, in quanto privi della precisa indicazione delle fonti di prova, dei presupposti di fatto e diritto sottostanti alle determinazioni assunte;
dell'ultimo adempimento svolto dai funzionari ispettivi.
Nel merito sostenevano che: nessun rapporto di lavoro era mai intercorso con (che Persona_1 aveva presentato istanza alla Direzione del Lavoro di per la regolarizzazione del rapporto di CP_2 lavoro – differenze retributive – indennità di fine rapporto –TFR consegna prospetti paga, prot.
n.17738 del 31 maggio 2013) il quale aveva svolto, tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, una prestazione meramente occasionale e poi di natura collaborativa, prevalentemente personale e non a carattere subordinato per la realizzazione di determinati lavori tipografici, secondo uno specifico programma che gli veniva indicato di volta in volta;
che siffatto rapporto era cessato nell'agosto del
2012, con decisione condivisa dalle parti, e si era cristallizzato in un atto di rinunzia o transazione sottoscritto, contestualmente alla cessione, dalla e da con la quale Controparte_1 Controparte_4 la prima si era impegnata a corrispondere al con accredito sulla carta Postepay a lui intestata, Per_1 la somma di euro 8.500,00, in 1 rate da 400,00 euro ciascuno a decorrere dal 31.10.2012 e si era convenuto di confermare il predetto atto presso la Camera del Lavoro di Aversa entro e non oltre il
31.12.2012; che il pagamento delle rate era stato regolarmente effettuato alle scadenze prestabilite mentre l'incontro per la conciliazione era stato ripetutamente rinviato per l'indisponibilità del
[...]
che era spirato il termine, di cui all'art. 2113 c.c., per l'impugnazione della transazione, stante Per_1 la cessazione consensuale del rapporto di lavoro nell'agosto 2012.
Si costituiva l' contestando, in fatto ed in diritto, l'avversa Controparte_5 opposizione. Esso precisava che: con l'ordinanza ingiunzione n.498/2016/UALC del 25.11.2016, aveva ad oggetto il rapporto prot. CE00001/2015-100, relativo al verbale conclusivo degli accertamenti prot.n.0033968 del 06.10.2014 nel quale gli ispettori del lavoro avevano accertato, il
29.09.2014 che , in qualità di socio amministratore della aveva Parte_1 Controparte_1 violato l'art.3, comma 3, d.l. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge n.73/2002, come sostituito dall'art.4, comma 1, della legge n.183/2010, per non aver inviato entro i termini di legge il modello unilav del lavoratore , in nero dal 01.01.2012 al 31.07.2012, per giorni Persona_1
100; con l'ordinanza ingiunzione n.499/2016/UALC del 25.11.2016, aveva ad oggetto il rapporto n.CE00001/2015-099 relativo al verbale conclusivo degli accertamenti prot.n.0040545 del
19.11.2014, con il quale gli ispettori del lavoro a seguito di indagini ultimate il 29.09.2014, avevano accertato che , in qualità di socio amministratore della aveva Parte_2 Controparte_1 violato l'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge n.73/2002, come sostituito dall'art.4, comma 1, della legge n.183/2010, per non aver inviato entro i termini di legge il modello unilav del lavoratore , in nero dal 01.01.2012 al 31.07.2012, per giorni Persona_1
100; che i predetti accertamenti erano conseguiti ad una richiesta di intervento presentata presso l' di Trieste dal lavoratore con la quale chiedeva la Controparte_2 Persona_1 regolarizzazione del periodo di occupazione denunziato da settembre 2000 sino a luglio 2012, chiedendone il recupero sotto il profilo retributivo e contributivo, nonché il pagamento delle differenze retributive, tfr, consegna dei prospetti di paga;
che all'accesso ispettivo, , Parte_1 socio amministratore presente all'atto dell'accesso ispettivo, aveva riconosciuto quanto dichiarato dal lavoratore riguardo al numero delle giornate lavorate, rappresentando una certa continuità nella prestazione lavorativa del lavoratore indicando altresì che gli importi corrisposti al Per_1 Per_1 erano ben superiori a quelli previsti dalla disciplina vigente relativamente a collaborazioni occasionali;
che alla notifica dei verbali conclusivi dei rispettivi accertamenti, i ricorrenti non avevano pagato le sanzioni di cui all'illecito amministrativo ed a ciò era conseguita l'ordinanza ingiunzione.
Il Giudizio, incardinato davanti alla Sezione Lavoro, veniva, previa declaratoria di incompetenza del giudice adito, trasmesso alla Sezione Ordinaria.
Il Tribunale con sentenza n. 1447 del 24.05.2021 rigettava l'opposizione.
Avverso tale statuizione hanno proposto appello il e il con atto del 13.11.2021 Pt_1 Pt_2 censurandola sia nella parte in cui ha omesso di pronunziarsi sulla preliminare eccezione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione posto a fondamento delle ordinanze ingiunzione opposte;
sia nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza degli illeciti contestati, senza tener conto della insufficienza degli elementi raccolti in sede ispettiva e delle prove contrarie offerte da essi appellanti che, a sostegno della natura meramente collaborativa del rapporto con il avevano anche Per_1 articolato una prova per testi, non ammessa dal Tribunale.
Hanno concluso affinché “ in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 1447/2021e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della pronuncia appellata perché, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha omesso di statuire sull'eccezione preliminare circa la nullità e/o annullabilità, quindi, l'invalidità, nonché l'illegittimità dei verbali unici di accertamento
e notificazione redatti dalla controparte, dunque, delle ordinanze ingiunzione impugnate (…). Nel merito accogliere l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione per cui è causa, in quanto illegittime ed infondate. Invero, non è stata provata e, comunque, non sussiste la subordinazione del rapporto di lavoro in contestazione. In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di una delle violazioni in esame, rideterminare la sanzione entro i limiti previsti per legge. Con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali al 15%.”.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità ed infondatezza dell'appello, di CP_2 cui ha chiesto il rigetto.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Nelle more del giudizio veniva depositata dagli odierni appellanti la sentenza n. 2898/2022 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (passata in cosa giudicata) che ha rigettato la domanda proposta dal nei confronti degli odierni appellanti tesa al riconoscimento di un rapporto di Per_1 lavoro subordinato dal 2.09.2000 all'agosto 2012.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
***
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità per genericità dell'appello contenendo lo stesso una specifica censura alla sentenza impugnata sia nella parte in cui ha omesso di pronunziarsi sulla eccezione di nullità del verbale di accertamento posto a fondamento delle ordinanze ingiunzione opposte sia nella parte in cui ha ritenuto provati gli illeciti contestati, e nello specifico la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e gli odierni appellanti dal 01.01.2012 al Per_1
31.07.2012, per giorni 100, con le conseguenziali omissioni in termini di denunzia e consegna dei documenti di lavoro.
In applicazione della ragione più liquida il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente la seconda censura che, ove fondata, assorbirebbe la prima doglianza dell'atto di appello.
La stessa è fondata.
Costituisce principio pacifico quello per cui nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
'E, altresì, consolidato il principio di diritto, richiamato pure nella gravata sentenza, secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno Controparte_2 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008).
Orbene, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui è causa non è stato oggetto di accertamento diretto da parte dei verbalizzanti, ma da questi dedotto in virtù del riconoscimento, fatto dal presente all'accesso, di una certa Pt_1 continuità della prestazione resa dal tra gennaio e luglio 2012 in uno alla esibizione di un Per_1 accordo transattivo concluso con lo stesso alla cessazione dell'attività.
'E evidente, a parere della Corte, la insufficienza di questa dichiarazione, la fondante Pt_3
l'accertamento a ritenere dimostrata la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tra l'altro denunziato dal per un periodo assai più ampio (dal 2000) rispetto a quello di contestazione. Per_1
Invero l' , nel giudizio di primo grado, non ha fornito la prova circa l'asserita soggezione CP_2 del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Per la Suprema Corte, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato –ai fini della sua distinzione da quello autonomo –è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto di rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo (Cass. Sez. lavoro, sent. n. 25224 del 30/11/2009; inoltre, ex multis: Cass. Sez. lavoro, sent.
n. 3418 del 05/03/2012).
Qualora la parte non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione, non occorre, ai fini del rigetto della domanda diretta ad accertare la stessa, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto (Cass. Sez. lavoro, sent. n. 2728 dell'08/02/2010, Bonincontro c. . Parte_4
Al difetto di prova che precede aggiungasi la presenza, nell'odierno giudizio, di elementi che escludono la sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di contestazione, avendo gli odierni appellanti dedotto, nonché allegato al ricorso, l'atto di transazione firmato dalla nonché da Controparte_1 , alla cessazione della prestazione, che riconosce, con indubbio valore confessorio, Controparte_4 la natura collaborativa del rapporto.
Inoltre, e ciò assume valore dirimente, risulta depositata in atti la sentenza n. 2898/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (passata in cosa giudicata), sopravvenuta alla odierna statuizione, che ha rigettato la domanda proposta dal nei confronti degli odierni appellanti tesa al Per_1 riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato dal 2.09.2000 all'agosto 2012.
La suddetta pronunzia, pur non facendo stato tra le parti in causa, ben può costituire elemento di prova
– siccome diretta ad accertare i medesimi fatti oggetto dell'odierno giudizio - a sostegno della insussistenza del rapporto di lavoro posto a fondamento delle ordinanze ingiunzione in tal sede opposte.
Il giudice di merito può, infatti, utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito (Cass. Civ. 31312/2021).
L'accogliento del secondo motivo di gravame, assorbe ogni valutazione sul primo motivo di censura.
Considerata la sopravvenienza, rispetto alla introduzione del giudizio, di elementi processuali posti a fondamento della opposizione stimasi giusta una compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio
La parte residua – liquidata in dispositivo nei minimi tabellari per la semplicità delle questioni giuridiche trattate ed esclusa la fase di trattazione – segue la soccombenza dell' appellato. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma, della impugnata sentenza, accoglie l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione di cui è causa dichiarando la insussistenza del fatto contestato, e la conseguente illegittimità delle stesse;
compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio;
condanna l'appellato al pagamento della residua metà che liquida in euro 1500,00 per il primo grado, euro 1800,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Gennaro Iacone Presidente
2. dr. Maria Chiodi Consigliere rel.
3. dr. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 28.10.2025, svoltasi con modalità cartolare, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4642/2021 r.g. sez. lav., vertente tra
e – anche quali ex rappresentanti della Parte_1 Parte_2 CP_1 estinta e cancellata dal registro delle imprese – rappresentati e difesi dall'avv. A. Ricciardi
Appellanti
e
– in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI
NAPOLI
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 6 del d.lgs. n.150/2011 depositato davanti al Tribunale di Napoli Nord gli odierni appellanti impugnavano le ordinanze ingiunzione n.498/2016/UALC e.499/2016/UALC del 21 settembre 2016 emesse dalla allora (oggi, Controparte_3 [...]
) e notificate il 28 novembre 2016, con le quali si ordinava ai singoli Controparte_2 istanti il pagamento della somma di euro 18.880,80 e di euro 37.761,60 alla Controparte_1 chiedendone l'annullamento con vittoria di spese e competenze di lite.
Con tali ordinanze si contestava: 1) la violazione dell'art.3, comma terzo, della legge n.73 del 2002, come modificato dal decreto legge n.145 del 2013 ( convertito con modifiche in legge n.9 del 2014) per aver impiegato alla data della ispezione lavoratore subordinato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro privato;
2) la violazione dell'art.4 bis comma secondo, del d.lgs.n.181/2000 come modificato dall'art.6, comma secondo del d.lgs. n.297 del 2002, come sostituito dall'art.40 comma secondo del decreto legge n.112 del 2008 convertito in legge n.133 del
2008 per non aver consegnato all'atto della assunzione copia del lavoratore, la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'art.9, comma secondo, del decreto legge n. 510 del 1996
e successive modificazioni ovvero copia del contratto individuale di lavoro contenente tutte le informazioni previste dal d.lgs. n.152 del 1997.
Eccepivano la nullità del verbale unico di accertamento e notificazione, posto a fondamento delle ordinanze ingiunzione impugnate, in quanto privi della precisa indicazione delle fonti di prova, dei presupposti di fatto e diritto sottostanti alle determinazioni assunte;
dell'ultimo adempimento svolto dai funzionari ispettivi.
Nel merito sostenevano che: nessun rapporto di lavoro era mai intercorso con (che Persona_1 aveva presentato istanza alla Direzione del Lavoro di per la regolarizzazione del rapporto di CP_2 lavoro – differenze retributive – indennità di fine rapporto –TFR consegna prospetti paga, prot.
n.17738 del 31 maggio 2013) il quale aveva svolto, tra la fine del 2011 e l'inizio del 2012, una prestazione meramente occasionale e poi di natura collaborativa, prevalentemente personale e non a carattere subordinato per la realizzazione di determinati lavori tipografici, secondo uno specifico programma che gli veniva indicato di volta in volta;
che siffatto rapporto era cessato nell'agosto del
2012, con decisione condivisa dalle parti, e si era cristallizzato in un atto di rinunzia o transazione sottoscritto, contestualmente alla cessione, dalla e da con la quale Controparte_1 Controparte_4 la prima si era impegnata a corrispondere al con accredito sulla carta Postepay a lui intestata, Per_1 la somma di euro 8.500,00, in 1 rate da 400,00 euro ciascuno a decorrere dal 31.10.2012 e si era convenuto di confermare il predetto atto presso la Camera del Lavoro di Aversa entro e non oltre il
31.12.2012; che il pagamento delle rate era stato regolarmente effettuato alle scadenze prestabilite mentre l'incontro per la conciliazione era stato ripetutamente rinviato per l'indisponibilità del
[...]
che era spirato il termine, di cui all'art. 2113 c.c., per l'impugnazione della transazione, stante Per_1 la cessazione consensuale del rapporto di lavoro nell'agosto 2012.
Si costituiva l' contestando, in fatto ed in diritto, l'avversa Controparte_5 opposizione. Esso precisava che: con l'ordinanza ingiunzione n.498/2016/UALC del 25.11.2016, aveva ad oggetto il rapporto prot. CE00001/2015-100, relativo al verbale conclusivo degli accertamenti prot.n.0033968 del 06.10.2014 nel quale gli ispettori del lavoro avevano accertato, il
29.09.2014 che , in qualità di socio amministratore della aveva Parte_1 Controparte_1 violato l'art.3, comma 3, d.l. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge n.73/2002, come sostituito dall'art.4, comma 1, della legge n.183/2010, per non aver inviato entro i termini di legge il modello unilav del lavoratore , in nero dal 01.01.2012 al 31.07.2012, per giorni Persona_1
100; con l'ordinanza ingiunzione n.499/2016/UALC del 25.11.2016, aveva ad oggetto il rapporto n.CE00001/2015-099 relativo al verbale conclusivo degli accertamenti prot.n.0040545 del
19.11.2014, con il quale gli ispettori del lavoro a seguito di indagini ultimate il 29.09.2014, avevano accertato che , in qualità di socio amministratore della aveva Parte_2 Controparte_1 violato l'art. 3, comma 3, d.l. 12/2002, convertito con modificazioni dalla legge n.73/2002, come sostituito dall'art.4, comma 1, della legge n.183/2010, per non aver inviato entro i termini di legge il modello unilav del lavoratore , in nero dal 01.01.2012 al 31.07.2012, per giorni Persona_1
100; che i predetti accertamenti erano conseguiti ad una richiesta di intervento presentata presso l' di Trieste dal lavoratore con la quale chiedeva la Controparte_2 Persona_1 regolarizzazione del periodo di occupazione denunziato da settembre 2000 sino a luglio 2012, chiedendone il recupero sotto il profilo retributivo e contributivo, nonché il pagamento delle differenze retributive, tfr, consegna dei prospetti di paga;
che all'accesso ispettivo, , Parte_1 socio amministratore presente all'atto dell'accesso ispettivo, aveva riconosciuto quanto dichiarato dal lavoratore riguardo al numero delle giornate lavorate, rappresentando una certa continuità nella prestazione lavorativa del lavoratore indicando altresì che gli importi corrisposti al Per_1 Per_1 erano ben superiori a quelli previsti dalla disciplina vigente relativamente a collaborazioni occasionali;
che alla notifica dei verbali conclusivi dei rispettivi accertamenti, i ricorrenti non avevano pagato le sanzioni di cui all'illecito amministrativo ed a ciò era conseguita l'ordinanza ingiunzione.
Il Giudizio, incardinato davanti alla Sezione Lavoro, veniva, previa declaratoria di incompetenza del giudice adito, trasmesso alla Sezione Ordinaria.
Il Tribunale con sentenza n. 1447 del 24.05.2021 rigettava l'opposizione.
Avverso tale statuizione hanno proposto appello il e il con atto del 13.11.2021 Pt_1 Pt_2 censurandola sia nella parte in cui ha omesso di pronunziarsi sulla preliminare eccezione di nullità del verbale unico di accertamento e notificazione posto a fondamento delle ordinanze ingiunzione opposte;
sia nella parte in cui ha ritenuto la sussistenza degli illeciti contestati, senza tener conto della insufficienza degli elementi raccolti in sede ispettiva e delle prove contrarie offerte da essi appellanti che, a sostegno della natura meramente collaborativa del rapporto con il avevano anche Per_1 articolato una prova per testi, non ammessa dal Tribunale.
Hanno concluso affinché “ in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 1447/2021e, per l'effetto, accertare e dichiarare la nullità della pronuncia appellata perché, in violazione dell'art. 112 c.p.c., ha omesso di statuire sull'eccezione preliminare circa la nullità e/o annullabilità, quindi, l'invalidità, nonché l'illegittimità dei verbali unici di accertamento
e notificazione redatti dalla controparte, dunque, delle ordinanze ingiunzione impugnate (…). Nel merito accogliere l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione per cui è causa, in quanto illegittime ed infondate. Invero, non è stata provata e, comunque, non sussiste la subordinazione del rapporto di lavoro in contestazione. In subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di una delle violazioni in esame, rideterminare la sanzione entro i limiti previsti per legge. Con vittoria di spese
e competenze del doppio grado di giudizio, oltre IVA, C.P.A. e spese generali al 15%.”.
L' , costituitosi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità ed infondatezza dell'appello, di CP_2 cui ha chiesto il rigetto.
La causa incardinata davanti alla Sezione Ordinaria veniva trasmessa alla Sezione Lavoro a seguito di provvedimento del Presidente della Corte di Appello.
Nelle more del giudizio veniva depositata dagli odierni appellanti la sentenza n. 2898/2022 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (passata in cosa giudicata) che ha rigettato la domanda proposta dal nei confronti degli odierni appellanti tesa al riconoscimento di un rapporto di Per_1 lavoro subordinato dal 2.09.2000 all'agosto 2012.
Alla odierna udienza, svoltasi con modalità cartolare, la causa è stata decisa.
***
In via preliminare va respinta la eccezione di inammissibilità per genericità dell'appello contenendo lo stesso una specifica censura alla sentenza impugnata sia nella parte in cui ha omesso di pronunziarsi sulla eccezione di nullità del verbale di accertamento posto a fondamento delle ordinanze ingiunzione opposte sia nella parte in cui ha ritenuto provati gli illeciti contestati, e nello specifico la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il e gli odierni appellanti dal 01.01.2012 al Per_1
31.07.2012, per giorni 100, con le conseguenziali omissioni in termini di denunzia e consegna dei documenti di lavoro.
In applicazione della ragione più liquida il Collegio ritiene di esaminare preliminarmente la seconda censura che, ove fondata, assorbirebbe la prima doglianza dell'atto di appello.
La stessa è fondata.
Costituisce principio pacifico quello per cui nel procedimento di opposizione al provvedimento irrogativo di una sanzione amministrativa pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
'E, altresì, consolidato il principio di diritto, richiamato pure nella gravata sentenza, secondo cui “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell fanno Controparte_2 piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008).
Orbene, diversamente da quanto opinato dal giudice di prime cure, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato di cui è causa non è stato oggetto di accertamento diretto da parte dei verbalizzanti, ma da questi dedotto in virtù del riconoscimento, fatto dal presente all'accesso, di una certa Pt_1 continuità della prestazione resa dal tra gennaio e luglio 2012 in uno alla esibizione di un Per_1 accordo transattivo concluso con lo stesso alla cessazione dell'attività.
'E evidente, a parere della Corte, la insufficienza di questa dichiarazione, la fondante Pt_3
l'accertamento a ritenere dimostrata la esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, tra l'altro denunziato dal per un periodo assai più ampio (dal 2000) rispetto a quello di contestazione. Per_1
Invero l' , nel giudizio di primo grado, non ha fornito la prova circa l'asserita soggezione CP_2 del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Per la Suprema Corte, requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato –ai fini della sua distinzione da quello autonomo –è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto di rapporto di lavoro sia subordinato che autonomo (Cass. Sez. lavoro, sent. n. 25224 del 30/11/2009; inoltre, ex multis: Cass. Sez. lavoro, sent.
n. 3418 del 05/03/2012).
Qualora la parte non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione, non occorre, ai fini del rigetto della domanda diretta ad accertare la stessa, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte, dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto (Cass. Sez. lavoro, sent. n. 2728 dell'08/02/2010, Bonincontro c. . Parte_4
Al difetto di prova che precede aggiungasi la presenza, nell'odierno giudizio, di elementi che escludono la sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di contestazione, avendo gli odierni appellanti dedotto, nonché allegato al ricorso, l'atto di transazione firmato dalla nonché da Controparte_1 , alla cessazione della prestazione, che riconosce, con indubbio valore confessorio, Controparte_4 la natura collaborativa del rapporto.
Inoltre, e ciò assume valore dirimente, risulta depositata in atti la sentenza n. 2898/2022 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (passata in cosa giudicata), sopravvenuta alla odierna statuizione, che ha rigettato la domanda proposta dal nei confronti degli odierni appellanti tesa al Per_1 riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato dal 2.09.2000 all'agosto 2012.
La suddetta pronunzia, pur non facendo stato tra le parti in causa, ben può costituire elemento di prova
– siccome diretta ad accertare i medesimi fatti oggetto dell'odierno giudizio - a sostegno della insussistenza del rapporto di lavoro posto a fondamento delle ordinanze ingiunzione in tal sede opposte.
Il giudice di merito può, infatti, utilizzare per la formazione del proprio convincimento anche gli elementi istruttori raccolti in un processo tra le parti o altre parti, sempre che siano acquisiti al giudizio della cui cognizione è investito (Cass. Civ. 31312/2021).
L'accogliento del secondo motivo di gravame, assorbe ogni valutazione sul primo motivo di censura.
Considerata la sopravvenienza, rispetto alla introduzione del giudizio, di elementi processuali posti a fondamento della opposizione stimasi giusta una compensazione per metà delle spese del doppio grado di giudizio
La parte residua – liquidata in dispositivo nei minimi tabellari per la semplicità delle questioni giuridiche trattate ed esclusa la fase di trattazione – segue la soccombenza dell' appellato. CP_2
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma, della impugnata sentenza, accoglie l'opposizione avverso le ordinanze ingiunzione di cui è causa dichiarando la insussistenza del fatto contestato, e la conseguente illegittimità delle stesse;
compensa per metà le spese del doppio grado di giudizio;
condanna l'appellato al pagamento della residua metà che liquida in euro 1500,00 per il primo grado, euro 1800,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone