TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 230/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to IACONA DONATELLA
ricorrente contro
), CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni:
Accertare e dichiarare che tra il Sig. e la Parte_1 CP_1
è intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato, con gli orari indicati in parte
[...] narrativa, dal 17.03.2023 al 16.03.2024, con conseguente declaratoria di nullità, inesistenza o inefficacia del licenziamento orale intimato in data 22.05.2023 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento del danno subito dal lavoratore per l'ingiustificato recesso anticipato dal rapporto di lavoro, quantificato come in atti in € 16.806,35=, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. 2. Accertare e dichiarare che tra il Sig. e la Parte_1 CP_1
è intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato, con gli orari indicati in parte
[...] narrativa, dal 17.03.2023 al 16.03.2024, e, quindi, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.
36 Cost. e 2099 c.c., il diritto del lavoratore a percepire tutte le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive, indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo. Conseguentemente condannare la al pagamento in favore del Sig. della CP_1 Parte_1 somma di €. 9.691,11=, già al netto degli acconti ricevuti e detratti nei conteggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria.
3. Accertare e dichiarare l'illiceità ed illegittimità dell'orario di lavoro imposto dal datore di lavoro al lavoratore per tutti i motivi esposti, quindi accertare e dichiarare che la è tenuta a risarcire il danno al Sig. il CP_1 Parte_1 Parte_1 danno da stress subito in seguito al logorante orario di lavoro osservato, come descritto in narrativa, e dell'assenza di adeguato periodo di riposo, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice o secondo la valutazione medico legale operata sempre dal
Giudice.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha allegato quanto segue:
-di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della in data 17.03.2023, con CP_1 contratto a tempo determinato scadente il 16.03.2024 part-time per 25 ore settimanali
(doc.02 – uni-lav);
-di aver lavorato sino al 22.05.2023, quando veniva allontanato a causa di licenziamento nullo e illegittimo;
-di aver ricevuto solo euro 500 a titolo di retribuzione;
-di aver osservato il seguente orario di lavoro dalle ore 09.00 alle ore 20.00 per sei giorni su sette e mezz'ora di pausa. Il giorno di riposo era il martedì o il giovedì. Il ricorrente lavorava per un totale di 63 ore settimanali in palese violazione degli artt 36, terzo comma Cost., 2087
c.c., 2109 c.c., nonché del d.lgs. 66/2003 (superlavoro) e l'eccessivo orario di lavoro gli cagionava gravi problemi psicofisici e relazionali.
-che in data 22.05.2023, veniva allontanato verbalmente dal signor dal Persona_1 posto di lavoro;
-che quindi il licenziamento è da ritenersi nullo ed illegittimo e le parti sono da considerarsi legate da un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato decorrente dal 17.03.2023 al 16.03.2024.
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne
è stata dichiarata la contumacia. Il legale rappresentante della convenuta non si è neppure presentato a rendere il disposto interrogatorio formale, nonostante la regolare notifica.
Parte ricorrente dopo aver inutilmente intimato i testi, ha dichiarato di rinunciare agli stessi ed ha anche dichiarato di rinunciare alle domante di pagamento dello straordinario e di risarcimento dei danni da super lavoro. Ha a tal fine depositato nuovi conteggi in considerazione di quanto dovuto sulla base del contratto.
All'udienza odierna il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalla dichiarazione Uni Lav (doc.5).
La parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità arretrate, delle spettanze di fine rapporto e del TFR, nonché delle mensilità dovute fino alla scadenza del contratto non essendo stato legittimamente licenziato.
Non risultando agli atti alcuna comunicazione di recesso, il licenziamento non esiste.
Come noto peraltro in ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato il recesso anticipato deve essere motivato da una giusta causa, onde non solo occorre la forma scritta, ma occorre anche che il motivo del licenziamento venga enunciato e sia tale da giustificare l'interruzione del rapporto.
Come pacificamente sancito da giurisprudenza consolidata, infatti, in caso di recesso privo della forma scritta “il licenziamento è tamquam non esset e non incide sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 20727 del 03.10.2007. In senso conforme Cass. civ., sez. lav., sent. n. 22825 del 09.11.2015; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 5611 del 24.06.1997). Il ricorrente pertanto ha diritto a tutte le retribuzioni dovute sino alla indicata scadenza del rapporto ovvero 16.3.2024 (doc.5).
Inoltre il ricorrente ha dichiarato di non essere stato regolarmente retribuito neppure per il periodo anteriore al 22 maggio 2023 e di aver ricevuto un acconto di soli euro 500,00.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato onere di quest'ultimo dimostrare di aver regolarmente estinto le proprie obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga degli altri dipendenti della convenuta, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 3.894,48 lordi per retribuzioni maturate sino al
22 maggio 2023, ed euro 16.806,35 per retribuzioni ancora dovute sino alla scadenza del contratto, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
- condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore del ricorrente di euro
3.894,48 lordi per retribuzioni maturate sino al 22 maggio 2023, ed euro 16.806,35 per retribuzioni ancora dovute sino alla scadenza del contratto, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria - condanna la convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali
CPA e IVA con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 29.1.2025
Il Giudice
Francesca M.C. Capelli
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 230/2024
Il Giudice Francesca M.C. Capelli, all'udienza del 29/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv.to IACONA DONATELLA
ricorrente contro
), CP_1 P.IVA_1
resistente contumace
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1 conclusioni:
Accertare e dichiarare che tra il Sig. e la Parte_1 CP_1
è intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato, con gli orari indicati in parte
[...] narrativa, dal 17.03.2023 al 16.03.2024, con conseguente declaratoria di nullità, inesistenza o inefficacia del licenziamento orale intimato in data 22.05.2023 e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento del danno subito dal lavoratore per l'ingiustificato recesso anticipato dal rapporto di lavoro, quantificato come in atti in € 16.806,35=, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo. 2. Accertare e dichiarare che tra il Sig. e la Parte_1 CP_1
è intercorso un rapporto di lavoro a tempo determinato, con gli orari indicati in parte
[...] narrativa, dal 17.03.2023 al 16.03.2024, e, quindi, anche ai sensi e per gli effetti degli artt.
36 Cost. e 2099 c.c., il diritto del lavoratore a percepire tutte le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive, indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo. Conseguentemente condannare la al pagamento in favore del Sig. della CP_1 Parte_1 somma di €. 9.691,11=, già al netto degli acconti ricevuti e detratti nei conteggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria.
3. Accertare e dichiarare l'illiceità ed illegittimità dell'orario di lavoro imposto dal datore di lavoro al lavoratore per tutti i motivi esposti, quindi accertare e dichiarare che la è tenuta a risarcire il danno al Sig. il CP_1 Parte_1 Parte_1 danno da stress subito in seguito al logorante orario di lavoro osservato, come descritto in narrativa, e dell'assenza di adeguato periodo di riposo, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice o secondo la valutazione medico legale operata sempre dal
Giudice.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha allegato quanto segue:
-di aver iniziato a lavorare alle dipendenze della in data 17.03.2023, con CP_1 contratto a tempo determinato scadente il 16.03.2024 part-time per 25 ore settimanali
(doc.02 – uni-lav);
-di aver lavorato sino al 22.05.2023, quando veniva allontanato a causa di licenziamento nullo e illegittimo;
-di aver ricevuto solo euro 500 a titolo di retribuzione;
-di aver osservato il seguente orario di lavoro dalle ore 09.00 alle ore 20.00 per sei giorni su sette e mezz'ora di pausa. Il giorno di riposo era il martedì o il giovedì. Il ricorrente lavorava per un totale di 63 ore settimanali in palese violazione degli artt 36, terzo comma Cost., 2087
c.c., 2109 c.c., nonché del d.lgs. 66/2003 (superlavoro) e l'eccessivo orario di lavoro gli cagionava gravi problemi psicofisici e relazionali.
-che in data 22.05.2023, veniva allontanato verbalmente dal signor dal Persona_1 posto di lavoro;
-che quindi il licenziamento è da ritenersi nullo ed illegittimo e le parti sono da considerarsi legate da un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato decorrente dal 17.03.2023 al 16.03.2024.
Nonostante la regolarità della notifica, il datore di lavoro convenuto non si è costituito e ne
è stata dichiarata la contumacia. Il legale rappresentante della convenuta non si è neppure presentato a rendere il disposto interrogatorio formale, nonostante la regolare notifica.
Parte ricorrente dopo aver inutilmente intimato i testi, ha dichiarato di rinunciare agli stessi ed ha anche dichiarato di rinunciare alle domante di pagamento dello straordinario e di risarcimento dei danni da super lavoro. Ha a tal fine depositato nuovi conteggi in considerazione di quanto dovuto sulla base del contratto.
All'udienza odierna il giudice ha invitato parte ricorrente alla discussione, all'esito della quale ha deciso la causa come da sentenza depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'esistenza del rapporto di lavoro subordinato il contenuto, la durata, il livello di inquadramento, la retribuzione, risultano dalla dichiarazione Uni Lav (doc.5).
La parte ricorrente rivendica il pagamento delle mensilità arretrate, delle spettanze di fine rapporto e del TFR, nonché delle mensilità dovute fino alla scadenza del contratto non essendo stato legittimamente licenziato.
Non risultando agli atti alcuna comunicazione di recesso, il licenziamento non esiste.
Come noto peraltro in ipotesi di rapporto di lavoro a tempo determinato il recesso anticipato deve essere motivato da una giusta causa, onde non solo occorre la forma scritta, ma occorre anche che il motivo del licenziamento venga enunciato e sia tale da giustificare l'interruzione del rapporto.
Come pacificamente sancito da giurisprudenza consolidata, infatti, in caso di recesso privo della forma scritta “il licenziamento è tamquam non esset e non incide sulla continuità giuridica del rapporto di lavoro” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 20727 del 03.10.2007. In senso conforme Cass. civ., sez. lav., sent. n. 22825 del 09.11.2015; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 5611 del 24.06.1997). Il ricorrente pertanto ha diritto a tutte le retribuzioni dovute sino alla indicata scadenza del rapporto ovvero 16.3.2024 (doc.5).
Inoltre il ricorrente ha dichiarato di non essere stato regolarmente retribuito neppure per il periodo anteriore al 22 maggio 2023 e di aver ricevuto un acconto di soli euro 500,00.
In forza dei principi generali sulla distribuzione dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), essendo contestato l'esatto adempimento da parte del datore di lavoro agli obblighi retributivi e contributivi sullo stesso gravanti, sarebbe stato onere di quest'ultimo dimostrare di aver regolarmente estinto le proprie obbligazioni.
Tale onere probatorio, nel caso esaminato, non è stato in alcun modo assolto, essendo la convenuta rimasta contumace.
Gli importi dovuti a tale titolo devono pertanto essere riconosciuti.
A fondamento delle proprie pretese la parte ricorrente ha prodotto in giudizio conteggi analitici elaborati sulla base delle buste paga degli altri dipendenti della convenuta, conteggi che, in difetto di qualsivoglia contestazione, vengono qui integralmente recepiti a fondamento della decisione e portano a riconoscere l'esistenza di un residuo debito a carico della società convenuta di complessivi euro 3.894,48 lordi per retribuzioni maturate sino al
22 maggio 2023, ed euro 16.806,35 per retribuzioni ancora dovute sino alla scadenza del contratto, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria
Segue, pertanto, nel dispositivo la condanna della convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle predette somme, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sugli importi annualmente rivalutati dalle scadenze dei singoli pagamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate secondo i parametri minimi di al D.M. 55 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione lavoro, nella persona del giudice, dr. Francesca Capelli, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda assorbita o disattesa, così provvede:
- condanna il datore di lavoro convenuto al pagamento in favore del ricorrente di euro
3.894,48 lordi per retribuzioni maturate sino al 22 maggio 2023, ed euro 16.806,35 per retribuzioni ancora dovute sino alla scadenza del contratto, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria - condanna la convenuta a rifondere alla parte ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate nell'importo di complessivi euro 4.000,00, oltre spese generali
CPA e IVA con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
Sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c.
Milano, 29.1.2025
Il Giudice
Francesca M.C. Capelli