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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/10/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2202/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2202 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• nato negli Stati Uniti d'America (a Elmore County, Idaho) il Parte_1
25/04/1979;
• nato negli Stati Uniti d'America (a Merced, California) il Parte_2
09/04/1982;
• nato negli Stati Uniti d'America (a Henrico County, Virginia) Persona_1 il 24/01/2008, tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzato);
[...]
• nato negli Stati Uniti d'America (a Henrico County, Virginia) Persona_2 il 23/12/2009, tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzato);
[...]
• nata negli Stati Uniti d'America (a Henrico County, Virginia) il Persona_3
02/11/2013, tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzato);
[...] tutti elettivamente domiciliati in Milano, via del Lauro n. 9, presso lo studio degli avv.ti Francesco
IN e ET RO, che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 11/06/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero, in quanto infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
La questione è, in ogni caso, da considerarsi superata in virtù della sentenza costituzionale n. 142 del
31 luglio 2025, la quale ha dichiarato inammissibile e non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale, sul presupposto dell'inammissibilità di un intervento della stessa Consulta, volto a limitare l'acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una pronuncia manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'ava, , nata in [...] il [...] e, precisamente, a VI (Campobasso), Persona_4 successivamente emigrata negli Stati Uniti senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da (coniugatasi, in data 03/08/1924, con cittadino italiano, naturalizzatosi Persona_4 statunitense nel 1935), alla di lei figlia, , nata il [...] e coniugatasi Parte_3 in data 26/11/1955 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato negli Stati Uniti d'America e, quindi, astrattamente straniero;
- da , al di lei figlio, nato il [...]; Parte_3 Persona_5
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_5
o nato il [...]; Parte_1
o nato il [...]; Parte_2
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nato il [...]; Persona_1 o nato il [...]; Persona_2
o nata il [...]. Per_3 Per_3
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da , alla figlia, Persona_4
, nata nel 1937. Parte_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, quindi, nel caso di specie, anche a Parte_3
(nata nel 1937 da madre cittadina) e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
[...]
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, nessun ostacolo alla trasmissione della cittadinanza italiana può derivare nemmeno dalla circostanza per cui l'ava, , risulta Persona_4 essersi coniugata, nel 1924, con cittadino italiano naturalizzatosi statunitense nel 1935, prima della nascita della figlia (nel 1937).
Ciò in quanto l'art. 11 della l. n. 555/1912, nel prevedere che “se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana”, precisa che ciò avviene “sempreché acquisti quella del marito”, ciò che – tuttavia – non è provato nel caso di specie
(risultando, al contrario, dalla documentazione in atti, la non naturalizzazione statunitense dell'ava).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava, , agli Persona_4 odierni ricorrenti non risulta essersi interrotta, con conseguente trasmissione, in capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, e, soprattutto, le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali, sui rapporti su cui ancora incidono –, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che Controparte_1 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2202/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1 • Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 7 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione specializzata
in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2202 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
• nato negli Stati Uniti d'America (a Elmore County, Idaho) il Parte_1
25/04/1979;
• nato negli Stati Uniti d'America (a Merced, California) il Parte_2
09/04/1982;
• nato negli Stati Uniti d'America (a Henrico County, Virginia) Persona_1 il 24/01/2008, tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzato);
[...]
• nato negli Stati Uniti d'America (a Henrico County, Virginia) Persona_2 il 23/12/2009, tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzato);
[...]
• nata negli Stati Uniti d'America (a Henrico County, Virginia) il Persona_3
02/11/2013, tramite il genitore esercente la responsabilità genitoriale, Parte_1
(come sopra generalizzato);
[...] tutti elettivamente domiciliati in Milano, via del Lauro n. 9, presso lo studio degli avv.ti Francesco
IN e ET RO, che li rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente nel presente giudizio;
(ricorrenti) nei confronti di:
(C.F.: in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato ex lege in Campobasso;
(parte resistente non costituitasi)
E con l'intervento del pubblico ministero in sede;
(interventore ex lege)
Oggetto: accertamento della cittadinanza iure sanguinis;
Conclusioni: come da note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno adito l'intestato Tribunale, chiedendo di accertare la cittadinanza italiana iure sanguinis in capo agli stessi e, per l'effetto, di ordinare al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e il giudice ha, quindi, assegnato termine sino al 11/06/2025 per il deposito, ex art. 127-ter c.p.c., di note scritte sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., disponendo, al contempo, la trasmissione degli atti al pubblico ministero in sede, il quale – ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 con riferimento agli articoli 1 e 117 Cost. (quest'ultimo, in relazione agli obblighi internazionali e agli artt. 9 TUE e 20 TFUE), nella parte in cui non pone alcun limite – quali, ad es., potrebbero essere: il limite temporale di vent'anni e/o l'avere, il discendente e i suoi genitori, soggiornato sul territorio nazionale – al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis –, ha chiesto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio.
***
Deve, preliminarmente, essere rigettata l'eccezione di legittimità costituzionale sollevata dal pubblico ministero, in quanto infondata, trattandosi di materia rimessa alla discrezionalità del legislatore.
Si osserva, infatti, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 28 della l. n. 87/1953, il “controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento”.
Il rispetto della discrezionalità del legislatore costituisce, in altri termini, un limite alla possibilità di intervento della Corte, la quale, infatti, deve dichiarare la questione di legittimità costituzionale inammissibile laddove essa presenta (come nel caso di specie e come si evince, del resto, dalle stesse conclusioni del pubblico ministero, laddove prospetta, astrattamente, una pluralità di soluzioni costituzionalmente conformi), appunto, una pluralità di possibili soluzioni costituzionalmente compatibili, anziché un'unica soluzione costituzionalmente imposta (le cd. “rime obbligate”).
La questione è, in ogni caso, da considerarsi superata in virtù della sentenza costituzionale n. 142 del
31 luglio 2025, la quale ha dichiarato inammissibile e non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale, sul presupposto dell'inammissibilità di un intervento della stessa Consulta, volto a limitare l'acquisizione della cittadinanza per discendenza, attraverso una pronuncia manipolativa che operi scelte, fra molteplici possibili opzioni, connotate da un ampio margine di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema.
***
Deve, preliminarmente, essere dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, non costituitasi nel presente giudizio, benché ritualmente citata.
***
Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Gli odierni ricorrenti hanno agito per chiedere l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema corte a Sezioni unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso:
Cass. civ., Sez. unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno puntualmente allegato e documentato la loro linea di discendenza dall'ava, , nata in [...] il [...] e, precisamente, a VI (Campobasso), Persona_4 successivamente emigrata negli Stati Uniti senza mai naturalizzarsi, come da certificato negativo di naturalizzazione (in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa:
- da (coniugatasi, in data 03/08/1924, con cittadino italiano, naturalizzatosi Persona_4 statunitense nel 1935), alla di lei figlia, , nata il [...] e coniugatasi Parte_3 in data 26/11/1955 con cittadino di cui – dalla documentazione in atti – non è dato conoscere la cittadinanza, benché sia noto che lo stesso è nato negli Stati Uniti d'America e, quindi, astrattamente straniero;
- da , al di lei figlio, nato il [...]; Parte_3 Persona_5
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Persona_5
o nato il [...]; Parte_1
o nato il [...]; Parte_2
- da ai di lui figli (odierni ricorrenti): Parte_1
o nato il [...]; Persona_1 o nato il [...]; Persona_2
o nata il [...]. Per_3 Per_3
Ebbene, com'è evidente, nella linea di discendenza è presente un passaggio generazionale per linea femminile anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, in particolare, da , alla figlia, Persona_4
, nata nel 1937. Parte_3
È opportuno premettere, in via generale, che, all'epoca, la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La Corte costituzionale, però, com'è noto, con la sentenza n. 30 del 1983, ha dichiarato l'illegittimità della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina. Tale pronuncia ha, così, ricondotto nell'alveo dei valori costituzionali di uguaglianza la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, consentendo l'acquisto della cittadinanza italiana anche per linea materna.
Già in precedenza, del resto, la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Ebbene, nonostante un primo orientamento interpretativo tendesse a limitare gli effetti favorevoli di tali pronunce solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con cristallizzazione delle situazioni già definite all'epoca, la Corte di cassazione, con la sentenza a Sezioni unite n.
4466/2009, ha superato tale disparità di trattamento.
La Suprema corte, infatti, con la citata pronuncia, pur riconoscendo che “la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione”, ha tuttavia mitigato l'impossibilità di applicare retroattivamente, oltre il 1° gennaio 1948, le citate sentenze costituzionali, ritenendo che lo status di cittadino, in quanto “qualità essenziale della persona con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definito o chiuso”, perduri, appunto, nel tempo e non possa, quindi, ritenersi esaurito se non per effetto di espresso diniego o riconoscimento con sentenza passata in giudicato.
La Suprema corte, nella pronuncia citata, ha quindi concluso che “le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso […], sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale”.
Ne consegue che, in forza delle pronunce di incostituzionalità citate nonché dell'interpretazione offertane dalla giurisprudenza di legittimità, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche a coloro i quali, in base alla legge dell'epoca, non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 da madre cittadina e, quindi, nel caso di specie, anche a Parte_3
(nata nel 1937 da madre cittadina) e, conseguentemente, ai suoi discendenti.
[...]
Alla luce delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, nessun ostacolo alla trasmissione della cittadinanza italiana può derivare nemmeno dalla circostanza per cui l'ava, , risulta Persona_4 essersi coniugata, nel 1924, con cittadino italiano naturalizzatosi statunitense nel 1935, prima della nascita della figlia (nel 1937).
Ciò in quanto l'art. 11 della l. n. 555/1912, nel prevedere che “se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che mantenga comune con lui la residenza, perde la cittadinanza italiana”, precisa che ciò avviene “sempreché acquisti quella del marito”, ciò che – tuttavia – non è provato nel caso di specie
(risultando, al contrario, dalla documentazione in atti, la non naturalizzazione statunitense dell'ava).
Ne deriva, alla luce di tutto quanto osservato, che la linea di discendenza dall'ava, , agli Persona_4 odierni ricorrenti non risulta essersi interrotta, con conseguente trasmissione, in capo agli stessi, dello status di cittadini italiani.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, consegue l'accoglimento della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti.
Deve, pertanto, essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo agli stessi, con conseguente obbligo del e, per esso, del competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle Controparte_1 relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura sostanzialmente non contenziosa della controversia in esame, e, soprattutto, le ragioni della decisione – fondata sull'orientamento della Suprema corte di cui alla sentenza n. 4466/2009, che ritiene inapplicabili le norme precostituzionali, riconosciute illegittime per effetto di sentenze di illegittimità costituzionali, sui rapporti su cui ancora incidono –, unitamente alla circostanza per cui il riveste nel presente procedimento una posizione meramente formale, che Controparte_1 non consente di ritenerlo tecnicamente soccombente ex art. 91 c.p.c., giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G. n. 2202/2024, così provvede:
• Dichiara la contumacia del;
Controparte_1 • Dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Campobasso, 7 ottobre 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo