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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/02/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati:
Giuseppe Rini Presidente Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1765/2024 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nato a [...] l'[...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Michele Allegra, presso il cui studio, sito a Cefalù in via Roma n. 33, è elettivamente domiciliato e
(cf: ), nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Pietro Minutella, presso il cui studio, sito a Castelbuono in via Roma n. 59, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 1.10.2024, e , Parte_1 CP_1 premettendo di aver contratto matrimonio civile il 21.6.2003 a Castelbuono – trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 2, parte I, ufficio 1, dell'anno 2003 –, dal quale sono nate le figlie , il 12.11.2003, ed , il 29.3.2006, entrambe Persona_1 Persona_2 maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
In particolare, le parti hanno stabilito di porre a carico di l'obbligo di versare, Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (maggiorenni ma non economicamente autosufficienti), la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna), oltre al 50% delle spese straordinarie;
hanno, altresì, previsto l'assegnazione della casa coniugale, sita a Castelbuono in via Cavour n. 20, alla madre che vi abiterà insieme alle figlie;
i ricorrenti hanno rinunciato reciprocamente all'assegno divorzile, essendo economicamente autosufficienti. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 28.1.2025, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo;
il procedimento è stato dunque posto in decisione. Il Pubblico Ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso. Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione consensuale (n. 1114/2023 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n.
17626/2023 del 9.10.2023, depositato il 10.10.2023;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione. Le parti, inoltre, hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico. La natura del procedimento e la sua instaurazione su ricorso congiunto fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e a Castelbuono il 21.6.2003, trascritto nel registro degli atti Parte_1 CP_1 di matrimonio del predetto comune al n. 2, parte I, Ufficio 1, dell'anno 2003, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato l'1.10.2024; nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000. Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.