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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 10/02/2026, n. 810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 810 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 810/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3378/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034206880000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della SS ed alla società Società_1 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 07.04.2025, depositato il 07.05.2025Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034206880000, notificata il 06.02.2025, per € 813,88,
a titolo di omesso versamento Tassa rifiuti per gli anni 2008-2010 – 2011.
Nella cartella di pagamento impugnata viene fatto riferimento a intimazione di pagamento nr. 269887 del
29/07/2019 indicata come notificata il 29/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Prescrizione.
Con distrazione.
In data 19.09.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni nelle quali ha chiesto riconoscersi la carenza di responsabilità in ordine alle attività antecedenti alla consegna del ruolo, avvenuta solo nel
2024, e la legittimità della procedura di riscossione, stante l'assenza di vizi propri della cartella.
In data 14.01.2026 si è costituito l'ATO che ha argomentato la regolare notifica di fatture ed intimazioni, per rilevare la cristallizzazione della pretesa e la indeducibilità della prescrizione.
Nello specifico, ha rassegnato che, dopo la regolare notifica delle fatture, sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione, e precisamente:
-l'intimazione n. 01565/16 del 05/12/2016, notificata in data 16/02/2017 a mezzo posta ed a mani della figlia;
- l'intimazione n. 269887 del 29/07/2019, notificata in data 29/10/2019 per compiuta giacenza.
Il 20.01.2026 parte ricorrente ha insistito in ricorso con deposito di memorie.
All'udienza del 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni 2008-2010-2011.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
Ciò posto, va rilevato che l'Società_1 1 SPA in liquidazione ha prodotto documentazione volta ad attestare l'intervenuta interruzione della prescrizione, dapprima nel 2017 ed in seguito nel 2019.
Va rilevato che la notifica dell'intimazione n. 01565/16 del 05/12/2016 è avvenuta in data 16.02.2017, a prescrizione maturata per tutti gli anni d'imposta.
A parere di questo giudice, non è maturata alcuna preclusione a far valere il vizio nella presente sede processuale.
In ordine a tale profilo va preliminarmente osservato che l'intimazione di pagamento indicata in cartella
(rectius il sollecito di pagamento emesso dall'ente impositore) può certamente considerarsi atto impugnabile in virtù di una applicazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome
è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^,
5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017,
n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass.,
Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481). Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che l'intimazione in questione non può essere assimilata ad alcuno degli atti tipici prefigurati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, dovendosene quindi riconoscere la natura di atto
“atipico”, ad impugnazione c.d. facoltativa, la cui omessa impugnazione non vale a precludere al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio proposto avverso la cartella.
Costituisce, infatti, principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, il sollecito di pagamento medio tempore notificato), costituendo la stessa un'estensione della tutela, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 citato (tra le tante Cass. 16743/24; Cass. n. 22108/24;
n. 16118/23; n. 16122/23; n. 31259/21; 27860/21; n. 1230/20; n. 12150/19; n. 22507/19; n. 14045/2017; n.
26129/2017; n. 14675/16; n. 20611/16; n. 2616/2015; n. 16100/2011; n. 10987/2011; n. 8033/2011; S.U. n.
10672/2009; n. 21045/2007). In altre parole, è solo la mancata impugnazione di atti “tipici” che determina il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, ipotesi che non ricorre nel caso concreto.
Di converso, stante la natura atipica del sollecito di pagamento medio tempore notificato, il ricorrente non aveva l'onere d'impugnarlo per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati antecedentemente alla relativa notifica, potendo invece far valere il vizio nella presente sede.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ER CLAUDIA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3378/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me 1 S.p.a In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240034206880000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agente della SS ed alla società Società_1 1 spa in liq., in persona del legale rappresentante pro tempore, in data 07.04.2025, depositato il 07.05.2025Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 29520240034206880000, notificata il 06.02.2025, per € 813,88,
a titolo di omesso versamento Tassa rifiuti per gli anni 2008-2010 – 2011.
Nella cartella di pagamento impugnata viene fatto riferimento a intimazione di pagamento nr. 269887 del
29/07/2019 indicata come notificata il 29/10/2019.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica di atti prodromici.
2. Prescrizione.
Con distrazione.
In data 19.09.2025 AdER si è costituita con deposito di controdeduzioni nelle quali ha chiesto riconoscersi la carenza di responsabilità in ordine alle attività antecedenti alla consegna del ruolo, avvenuta solo nel
2024, e la legittimità della procedura di riscossione, stante l'assenza di vizi propri della cartella.
In data 14.01.2026 si è costituito l'ATO che ha argomentato la regolare notifica di fatture ed intimazioni, per rilevare la cristallizzazione della pretesa e la indeducibilità della prescrizione.
Nello specifico, ha rassegnato che, dopo la regolare notifica delle fatture, sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione, e precisamente:
-l'intimazione n. 01565/16 del 05/12/2016, notificata in data 16/02/2017 a mezzo posta ed a mani della figlia;
- l'intimazione n. 269887 del 29/07/2019, notificata in data 29/10/2019 per compiuta giacenza.
Il 20.01.2026 parte ricorrente ha insistito in ricorso con deposito di memorie.
All'udienza del 05.02.2026 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia verte in merito al mancato pagamento di tassa rifiuti per gli anni 2008-2010-2011.
Trattasi pacificamente di tributo locale sottoposto a prescrizione quinquennale, per come riconosciuto dalla giurisprudenza della S.C. a partire da Cass. SU n. 23397/2016 (conformi Cass. 32779/24; 17667/24;
22172/23, solo per le più recenti).
Ciò posto, va rilevato che l'Società_1 1 SPA in liquidazione ha prodotto documentazione volta ad attestare l'intervenuta interruzione della prescrizione, dapprima nel 2017 ed in seguito nel 2019.
Va rilevato che la notifica dell'intimazione n. 01565/16 del 05/12/2016 è avvenuta in data 16.02.2017, a prescrizione maturata per tutti gli anni d'imposta.
A parere di questo giudice, non è maturata alcuna preclusione a far valere il vizio nella presente sede processuale.
In ordine a tale profilo va preliminarmente osservato che l'intimazione di pagamento indicata in cartella
(rectius il sollecito di pagamento emesso dall'ente impositore) può certamente considerarsi atto impugnabile in virtù di una applicazione estensiva dell'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Ed invero, secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'amministrazione finanziaria porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome
è possibile un'interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n.
448 (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2014, n. 11929; Cass., Sez. 6^-5, 5 giugno 2017, n. 13963;
Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2020, n. 2144; Cass., Sez. 5^, 3 novembre 2021, n. 31259; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile 2022, n. 11481); è stata, in particolare, riconosciuta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, esplicitando concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinata, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546: sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l'interesse, ex art. 100 cod. proc. civ., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva (e/o dei connessi accessori vantati dall'ente pubblico) (tra le tante: Cass., Sez. 5^,
5 ottobre 2012, n. n. 17010; Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2014, n. 3773; Cass., Sez. 6^-5, 9 maggio 2017,
n. 11397; Cass., Sez. 5^, 8 maggio 2019, n. 12150; Cass., Sez. 5^, 24 dicembre 2020, n. 29501; Cass.,
Sez. 5^, 15 novembre 2021, n. 34177; Cass., Sez. 6^-5, 3 febbraio 2022, n. 3347; Cass., Sez. 5^, 8 aprile
2022, n. 11481). Ciò posto, deve tuttavia evidenziarsi che l'intimazione in questione non può essere assimilata ad alcuno degli atti tipici prefigurati dall'art. 19 D.Lgs. n. 546/92, dovendosene quindi riconoscere la natura di atto
“atipico”, ad impugnazione c.d. facoltativa, la cui omessa impugnazione non vale a precludere al contribuente la possibilità di sollevare l'eccezione di prescrizione nel presente giudizio proposto avverso la cartella.
Costituisce, infatti, principio del tutto consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui il contribuente ha la facoltà, non l'onere, d'impugnazione di atti diversi da quelli specificamente indicati nel citato art. 19 (come, per l'appunto, il sollecito di pagamento medio tempore notificato), costituendo la stessa un'estensione della tutela, il cui mancato esercizio non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare la pretesa tributaria in un secondo momento;
ciò comporta che la mancata impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dall'art. 19 citato non determina, in ogni caso, la non impugnabilità (ossia la cristallizzazione) di questa pretesa, che può essere successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dallo stesso art. 19, né preclude la successiva impugnazione di uno degli atti tipici previsti dall'art. 19 citato (tra le tante Cass. 16743/24; Cass. n. 22108/24;
n. 16118/23; n. 16122/23; n. 31259/21; 27860/21; n. 1230/20; n. 12150/19; n. 22507/19; n. 14045/2017; n.
26129/2017; n. 14675/16; n. 20611/16; n. 2616/2015; n. 16100/2011; n. 10987/2011; n. 8033/2011; S.U. n.
10672/2009; n. 21045/2007). In altre parole, è solo la mancata impugnazione di atti “tipici” che determina il consolidamento della pretesa tributaria e l'impossibilità di far valere vicende estintive anteriori alla sua notifica, ipotesi che non ricorre nel caso concreto.
Di converso, stante la natura atipica del sollecito di pagamento medio tempore notificato, il ricorrente non aveva l'onere d'impugnarlo per fare valere la prescrizione dei crediti tributari maturati antecedentemente alla relativa notifica, potendo invece far valere il vizio nella presente sede.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di entrambe le parti resistenti in forza del principio di causalità, che informa quello della soccombenza, avuto riguardo al fatto che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall'esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione (cfr. Cass. ord. 24678/2018; n. 2570/2017).
La liquidazione è stata effettuata in prossimità dei valori minimi stante l'esiguo grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna entrambe le parti resistenti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 300,00, oltre accessori come per legge e CU se dovuti, da distrarsi al difensore.