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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 119/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
IM PP, RE
MARRA PAOLO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 604/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONFISCA n. PROT.0022980 19 05 2025 U DOGANE-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: stante l'inetrvenuto annullamento dell'atto impugnato, insiste per la vittoria delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: chiede declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso l'atto di confisca Prot. 0022980.19-05-2025-U notificato in data 27 maggio 2025.
E' costituita la parte resistente.
La causa viene in trattazione all'odierna udienza per il merito.
Sentiti i procuratori delle parti il Collegio si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Espone il patrocinio ricorrente che:
secondo quanto risulta dal processo verbale di constatazione redatto in data 2 marzo 2025 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Venezia, sezione Aeroporto Marco Polo il ricorrente in arrivo da Bali, via Dubai, veniva fermato e riconosciuto a mezzo passaporto;
il sig. Ricorrente_1 , sbarcato dal volo, percorreva la “corsia verde niente da dichiarare e i funzionari dell'Amministrazione finanziaria gli chiedevano se trasportasse merci non unionali;
il ricorrente, in maniera del tutto spontanea, dichiarava di avere con sé due bracciali, che esibiva immediatamente ai funzionari. A seguito dell'esibizione da parte del ricorrente delle ricevute di acquisto relative a bracciali comprati all'estero, i “diritti di confine” (dazio e Iva all'importazione) venivano quantificati in euro 4.255,24;
secondo l'Ufficio il sig. Ricorrente_1 avrebbe dovuto dichiarare il possesso di tali bracciali senza percorrere la
“corsia verde niente da dichiarare” per cui veniva contestata l'omessa presentazione della dichiarazione doganale, con conseguente accusa di contrabbando;
ADM procedeva al sequestro cautelare dei due bracciali ai sensi dell'art. 13 l. 689/1981 e il ricorrente, onde evitare la confisca dei preziosi, decideva di avvalersi dell'istituto del “ravvedimento operoso” di cui all'art. 13 del d.lgs. 472/1997 per cui in data 16 aprile 2025 versava € 5.106,30, di cui € 4.225,24 per i diritti di confine (dazio € 424,68 ed Iva € 3.830,57) ed € 851,06 a titolo di sanzione ridotta , così definendo la propria posizione nell'intento di ottenere il dissequestro della merce, evitando la confisca;
ciò nonostante in data 27 maggio 2025, l'Ufficio ha notificato l'atto di confisca oggetto del presente giudizio.
ADM, in sede di costituzione, - pur dando atto che, in data 16 aprile 2025, il ricorrente versava spontaneamente all'Agenzia la somma complessiva di € 5.106,30, pari ad € 4.255,24 per diritti e € 851,06 pari ad un quinto della sanzione minima applicabile (4.255,24/5), con l'evidente intento di evitare la confisca avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs 472/1997 – precisa che, ritenendo che l'avvenuto versamento dei diritti non potesse avere effetti sull'applicazione della confisca amministrativa obbligatoria, la disponeva con l'atto oggetto della presente impugnazione.
Rileva la Corte che in data 12/1/2026 ADM ha depositato atto di annullamento in autotutela della confisca che qui interessa.
Parte ricorrente, pur prendendo atto del provvedimento, insiste per la liquidazione delle spese di lite a proprio favore.
L'Organo adito - a questo punto - è tenuto a valutare la c.d. soccombenza virtuale ai fini di decidere sul regolamento delle spese di lite.
La Corte rileva che l'esercizio dell'autotutela facoltativa da parte di ADM è così motivato:
“Visto l'entrata in vigore, a far data dal 20 dicembre 2025, delle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.12.2025, che hanno apportato significative modifiche agli articoli 96, 112 e 118 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 141/2024;
Vista, in particolare, la disposizione recata dalla lettera c) dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre
2025, n. 192, che ha previsto la sostituzione del comma 8 dell'art. 118 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 141/2024, con la seguente novellata disposizione:
“8. Salvi i casi di confisca disposti dall'autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.”
Precisa, inoltre, ADM - per quanto riguarda l'efficacia temporale delle nuove norme e i procedimenti pendenti
- che :“Le disposizioni di cui agli articoli 118, comma 8 e 112, comma 1 e 96, comma 7 delle DNC, in ragione della loro natura sostanziale e di favore trovano applicazione secondo i principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo in materia sanzionatoria amministrativa, come desumibili dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sostituito dall'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 173/2024[1]
a partire dal 1° gennaio 2026, nonché dai principi di matrice costituzionale in tema di legalità e di favor rei”.
Rileva la Corte che il provvedimento in autotutela è stato assunto in quanto la nuova disciplina più favorevole al trasgressore trova applicazione anche in relazione alle violazioni commesse antecedentemente la data del 20/12/2025, salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo.
L'intervenuta novella legislativa e il principio del favor rei consentono a questa Corte di non affrontare le controverse tematiche circa la natura della confisca doganale e della sua inapplicabilità in caso di ravvedimento operoso.
Da ultimo ritiene la Corte di valorizzare l'avvenuto esercizio da parte di ADM dell'autotutela facoltativa, in spirito di trasparenza e collaborazione con parte ricorrente, per pervenire alla compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte :
A) dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere;
B) spese compensate.
Venezia, 5 febbraio 2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
IM PP, RE
MARRA PAOLO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 604/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Veneto 1 - Sede Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO CONFISCA n. PROT.0022980 19 05 2025 U DOGANE-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: stante l'inetrvenuto annullamento dell'atto impugnato, insiste per la vittoria delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: chiede declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ricorre
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso l'atto di confisca Prot. 0022980.19-05-2025-U notificato in data 27 maggio 2025.
E' costituita la parte resistente.
La causa viene in trattazione all'odierna udienza per il merito.
Sentiti i procuratori delle parti il Collegio si ritira per decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Espone il patrocinio ricorrente che:
secondo quanto risulta dal processo verbale di constatazione redatto in data 2 marzo 2025 dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Venezia, sezione Aeroporto Marco Polo il ricorrente in arrivo da Bali, via Dubai, veniva fermato e riconosciuto a mezzo passaporto;
il sig. Ricorrente_1 , sbarcato dal volo, percorreva la “corsia verde niente da dichiarare e i funzionari dell'Amministrazione finanziaria gli chiedevano se trasportasse merci non unionali;
il ricorrente, in maniera del tutto spontanea, dichiarava di avere con sé due bracciali, che esibiva immediatamente ai funzionari. A seguito dell'esibizione da parte del ricorrente delle ricevute di acquisto relative a bracciali comprati all'estero, i “diritti di confine” (dazio e Iva all'importazione) venivano quantificati in euro 4.255,24;
secondo l'Ufficio il sig. Ricorrente_1 avrebbe dovuto dichiarare il possesso di tali bracciali senza percorrere la
“corsia verde niente da dichiarare” per cui veniva contestata l'omessa presentazione della dichiarazione doganale, con conseguente accusa di contrabbando;
ADM procedeva al sequestro cautelare dei due bracciali ai sensi dell'art. 13 l. 689/1981 e il ricorrente, onde evitare la confisca dei preziosi, decideva di avvalersi dell'istituto del “ravvedimento operoso” di cui all'art. 13 del d.lgs. 472/1997 per cui in data 16 aprile 2025 versava € 5.106,30, di cui € 4.225,24 per i diritti di confine (dazio € 424,68 ed Iva € 3.830,57) ed € 851,06 a titolo di sanzione ridotta , così definendo la propria posizione nell'intento di ottenere il dissequestro della merce, evitando la confisca;
ciò nonostante in data 27 maggio 2025, l'Ufficio ha notificato l'atto di confisca oggetto del presente giudizio.
ADM, in sede di costituzione, - pur dando atto che, in data 16 aprile 2025, il ricorrente versava spontaneamente all'Agenzia la somma complessiva di € 5.106,30, pari ad € 4.255,24 per diritti e € 851,06 pari ad un quinto della sanzione minima applicabile (4.255,24/5), con l'evidente intento di evitare la confisca avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D. Lgs 472/1997 – precisa che, ritenendo che l'avvenuto versamento dei diritti non potesse avere effetti sull'applicazione della confisca amministrativa obbligatoria, la disponeva con l'atto oggetto della presente impugnazione.
Rileva la Corte che in data 12/1/2026 ADM ha depositato atto di annullamento in autotutela della confisca che qui interessa.
Parte ricorrente, pur prendendo atto del provvedimento, insiste per la liquidazione delle spese di lite a proprio favore.
L'Organo adito - a questo punto - è tenuto a valutare la c.d. soccombenza virtuale ai fini di decidere sul regolamento delle spese di lite.
La Corte rileva che l'esercizio dell'autotutela facoltativa da parte di ADM è così motivato:
“Visto l'entrata in vigore, a far data dal 20 dicembre 2025, delle disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 2025, n. 192, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19.12.2025, che hanno apportato significative modifiche agli articoli 96, 112 e 118 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 141/2024;
Vista, in particolare, la disposizione recata dalla lettera c) dell'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre
2025, n. 192, che ha previsto la sostituzione del comma 8 dell'art. 118 dell'Allegato 1 al D. Lgs. n. 141/2024, con la seguente novellata disposizione:
“8. Salvi i casi di confisca disposti dall'autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.”
Precisa, inoltre, ADM - per quanto riguarda l'efficacia temporale delle nuove norme e i procedimenti pendenti
- che :“Le disposizioni di cui agli articoli 118, comma 8 e 112, comma 1 e 96, comma 7 delle DNC, in ragione della loro natura sostanziale e di favore trovano applicazione secondo i principi generali che regolano la successione delle leggi nel tempo in materia sanzionatoria amministrativa, come desumibili dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sostituito dall'art. 2, comma 3 del D. Lgs. n. 173/2024[1]
a partire dal 1° gennaio 2026, nonché dai principi di matrice costituzionale in tema di legalità e di favor rei”.
Rileva la Corte che il provvedimento in autotutela è stato assunto in quanto la nuova disciplina più favorevole al trasgressore trova applicazione anche in relazione alle violazioni commesse antecedentemente la data del 20/12/2025, salvo che il provvedimento sia divenuto definitivo.
L'intervenuta novella legislativa e il principio del favor rei consentono a questa Corte di non affrontare le controverse tematiche circa la natura della confisca doganale e della sua inapplicabilità in caso di ravvedimento operoso.
Da ultimo ritiene la Corte di valorizzare l'avvenuto esercizio da parte di ADM dell'autotutela facoltativa, in spirito di trasparenza e collaborazione con parte ricorrente, per pervenire alla compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte :
A) dichiara l'estinzione del procedimento per cessata materia del contendere;
B) spese compensate.
Venezia, 5 febbraio 2026