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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 20/11/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice
3) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 25/09/25 ed iscritto al n. 2915/25 R.V.G., da , con avv. L. RINALDI, e NA FURLANI, con avv. C. TORRE;
Parte_1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno adito congiuntamente questo Tribunale per ottenere la riforma della sentenza n.
525/2018, depositata il 21/8/2018 ed emessa nel procedimento sub R.G. 535/2013, siccome parzialmente modificata dal decreto dd. 6/12/2019 emesso nel procedimento sub R.G.V.G. 1241/191).
In particolare, con detta sentenza – che aveva fatto seguito alla precedente n. 895/13 che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti – il Tribunale aveva:
1) assegnato alla , in quanto allora convivente con il figlio , la villa, già alloggio Parte_1 Per_1 coniugale, sita in Strada Nuova per Opicina, di proprietà esclusiva del RL;
2) onerato quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio, mediante versamento alla genitrice di importo mensile di €
900,00, oltre al 70% delle spese straordinarie. Con il successivo decreto dd. 6/12/19, emesso nell'ambito del procedimento sub R.G.V.G. 1241/19 promosso dal RL, era stato poi disposto il versamento diretto a dell'assegno di mantenimento dovutogli dal padre. Per_1
Le parti hanno quindi dedotto la sopravvenienza di giustificati motivi per modificare il pregresso provvedimento, segnatamente avendo riguardo alla posizione del figlio ormai 27enne e studente universitario, il quale si è emancipato dai genitori e sta gestendo in completa autonomia organizzativa spostamenti di sede.
Pertanto, le parti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, in riforma della sentenza n. 525/2018, dep. il 21/8/2018 ed emessa nel procedimento sub R.G. 535/2013, siccome parzialmente modificata dal Decreto dd. 6/12/2019 emesso nel procedimento sub R.G.V.G. 1241/2019,
1. darsi atto che dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'assegnazione Parte_1 dell'ex casa coniugale di proprietà di NA RL sita in Trieste, Strada Nuova per Opicina n. 5 e così censita all'Ufficio Tavolare: ct. 1° della P.T. 3334 di Guardiella, p.c.n. 50/6, bosco classe 2, e
p.c.n. 50/11, ente urbano, con la pertinente congiunta di ½ p.i. del c.t. 1° della P.T. 1161 di Guardiella
(p.c.n. 50/14 cortile); conseguentemente revocare il diritto di assegnazione in questione;
2. darsi atto che ha già rilasciato l'immobile di cui sopra, libero dai suoi effetti Parte_1 personali e/o oggetti di sua proprietà, riconsegnando le chiavi;
3. darsi atto che NA RL si accollerà integralmente tutti i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile necessari al suo ripristino, liberando la da ogni Parte_1 obbligo al riguardo;
4. darsi atto che, a carico di , rimarranno esclusivamente i costi relativi a consumi Parte_1
e/o utenze maturati sino alla data del rilascio del bene, che sono stati cristallizzati con la lettura dei contatori il giorno del rilascio dell'immobile, avvenuto il 1/10/2025;
5. con l'esecuzione dell'accordo relativo alla revoca dell'assegnazione della casa familiare di cui al presente atto, le parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo ritenendo definiti tutti i rapporti patrimoniali e non patrimoniali;
6. spese del procedimento compensate”.
Con successive note scritte, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Infine, il Giudice delegato ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate, anche alla luce della documentazione dimessa, né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
a parziale modifica delle condizioni di divorzio tra NA RL e , dispone nei Parte_1 termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate, da intendersi parte integrante della presente decisione.
pagina 2 di 3 Da' atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla sentenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 20/11/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
pagina 3 di 3
Sezione civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna L. FANELLI - Presidente rel.
2) dott.ssa Francesca AJELLO - Giudice
3) dott.ssa Filomena PICCIRILLO - Giudice nel procedimento promosso, con ricorso depositato in data 25/09/25 ed iscritto al n. 2915/25 R.V.G., da , con avv. L. RINALDI, e NA FURLANI, con avv. C. TORRE;
Parte_1 con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO;
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Le parti hanno adito congiuntamente questo Tribunale per ottenere la riforma della sentenza n.
525/2018, depositata il 21/8/2018 ed emessa nel procedimento sub R.G. 535/2013, siccome parzialmente modificata dal decreto dd. 6/12/2019 emesso nel procedimento sub R.G.V.G. 1241/191).
In particolare, con detta sentenza – che aveva fatto seguito alla precedente n. 895/13 che aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti – il Tribunale aveva:
1) assegnato alla , in quanto allora convivente con il figlio , la villa, già alloggio Parte_1 Per_1 coniugale, sita in Strada Nuova per Opicina, di proprietà esclusiva del RL;
2) onerato quest'ultimo di contribuire al mantenimento del figlio, mediante versamento alla genitrice di importo mensile di €
900,00, oltre al 70% delle spese straordinarie. Con il successivo decreto dd. 6/12/19, emesso nell'ambito del procedimento sub R.G.V.G. 1241/19 promosso dal RL, era stato poi disposto il versamento diretto a dell'assegno di mantenimento dovutogli dal padre. Per_1
Le parti hanno quindi dedotto la sopravvenienza di giustificati motivi per modificare il pregresso provvedimento, segnatamente avendo riguardo alla posizione del figlio ormai 27enne e studente universitario, il quale si è emancipato dai genitori e sta gestendo in completa autonomia organizzativa spostamenti di sede.
Pertanto, le parti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 3 “Voglia l'Ill.mo Tribunale, in riforma della sentenza n. 525/2018, dep. il 21/8/2018 ed emessa nel procedimento sub R.G. 535/2013, siccome parzialmente modificata dal Decreto dd. 6/12/2019 emesso nel procedimento sub R.G.V.G. 1241/2019,
1. darsi atto che dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, all'assegnazione Parte_1 dell'ex casa coniugale di proprietà di NA RL sita in Trieste, Strada Nuova per Opicina n. 5 e così censita all'Ufficio Tavolare: ct. 1° della P.T. 3334 di Guardiella, p.c.n. 50/6, bosco classe 2, e
p.c.n. 50/11, ente urbano, con la pertinente congiunta di ½ p.i. del c.t. 1° della P.T. 1161 di Guardiella
(p.c.n. 50/14 cortile); conseguentemente revocare il diritto di assegnazione in questione;
2. darsi atto che ha già rilasciato l'immobile di cui sopra, libero dai suoi effetti Parte_1 personali e/o oggetti di sua proprietà, riconsegnando le chiavi;
3. darsi atto che NA RL si accollerà integralmente tutti i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile necessari al suo ripristino, liberando la da ogni Parte_1 obbligo al riguardo;
4. darsi atto che, a carico di , rimarranno esclusivamente i costi relativi a consumi Parte_1
e/o utenze maturati sino alla data del rilascio del bene, che sono stati cristallizzati con la lettura dei contatori il giorno del rilascio dell'immobile, avvenuto il 1/10/2025;
5. con l'esecuzione dell'accordo relativo alla revoca dell'assegnazione della casa familiare di cui al presente atto, le parti dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'una dall'altra ad alcun titolo ritenendo definiti tutti i rapporti patrimoniali e non patrimoniali;
6. spese del procedimento compensate”.
Con successive note scritte, i coniugi hanno confermato le condizioni concordate e dichiarato di rinunciare all'impugnazione della sentenza.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Infine, il Giudice delegato ha riservato la definitiva decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate, anche alla luce della documentazione dimessa, né ravvisandosi contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
a parziale modifica delle condizioni di divorzio tra NA RL e , dispone nei Parte_1 termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate, da intendersi parte integrante della presente decisione.
pagina 2 di 3 Da' atto che le parti hanno prestato acquiescenza alla sentenza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Trieste, 20/11/25
Il Presidente relatore dott.ssa Anna L. Fanelli
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