Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2025, n. 16529
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Sentenza 2 maggio 2025

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In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la manifestazione della volontà di richiedere la protezione internazionale espressa durante l'udienza di convalida fissata davanti al giudice di pace ex art. 14, comma 4, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 dal soggetto che abbia in corso il trattenimento ai fini dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento equivale a presentazione della domanda, e da tale momento decorrono i termini previsti dall'art. 14, comma 5, del citato d.lgs. n. 286 del 1998, come richiamato dall'art. 6, comma 5, d.lgs. 18 dicembre 2015, n. 142, per l'iscrizione e la decisione della stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2025, n. 16529
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16529
    Data del deposito : 2 maggio 2025

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