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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1233/2025 RG avente ad oggetto: « opposizione esecuzione ex art. 615 c.p.c. »
TRA
in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore - rappresentato e difeso dall'Avvocato ed elettivamente domiciliato come in Parte_1
ricorso,
- ricorrente
E
- rappresentata e difesa dall'Avvocato TASCHIN SIMONE CP_1 ed elettivamente domiciliata in VIA FABIO MASSIMO 60 00192 ROMA
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/06/2025 il ricorrente/opponente, come sopra in epigrafe indicato, ha proposto opposizione al precetto di seguito riportato e concluso « In via preliminare: sia disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato per le ragioni esposte in narrativa;
Nel merito: previo accertamento e declaratoria che la lavoratrice opposta ha ottenuto il pagamento di tutte le competenze maturate a cessazione del pregresso rapporto lavorativo e previo accertamento e declaratoria che la diffida accertativa dell' deve ritenersi illegittima sempre le ragioni Controparte_2
1 esposte in narrativa, accertare e dichiarare l'illegittimità del precetto opposto per le ragioni pure esposte in narrativa. Con vittoria di spese e provvedimento esecutivo».
Nel costituirsi ha contestato la proposta opposizione e CP_1
concluso « - in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione formulata ex adverso e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta dallo Studio
Legale associato dell'Avv. per le ragioni meglio esposte in Parte_1
narrativa; - in via principale: rigettare nel merito l'opposizione proposta dalla associato dell'Avv. , per le ragioni meglio Parte_1 Parte_1
esposte in narrativa;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali;
».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** *** ***
1. In data 10.6.25 lo studio opponente ha ricevuto la notifica di atto di precetto con cui, per conto della sig.ra , è stato intimato il CP_1
pagamento di € 4.239,88 (doc. 1) sulla base della “diffida accertativa per crediti patrimoniali” emessa dall'ITL di Venezia.
2. Lo studio opponente lamenta: 1) l'illegittimità dell'atto di precetto in quanto non è stato preceduto ovvero accompagnata dalla notifica del titolo, come richiesto dall'art. 479 c.p.c.; 2) la non debenza dell'importo precettato in quanto il ricorrente ha ricevuto in data 2.5.24 la notifica del verbale “di diffida accertativa per crediti patrimoniali N.DA-VE/2024/0108” con cui, con riferimento al cessato rapporto di lavoro, a tempo indeterminato, intrattenuto con la lavoratrice , cessato il 26.5.23, si è contestato che il Datore di CP_1
Lavoro non avrebbe corrisposto alla lavoratrice l'importo di € 4.070,05 “tipologia emolumenti vari più TFR” ( doc. 2). Il ricorrente/opponente ha contestato tale rilievo dato che alla lavoratrice era stato corrisposto l'intero l'importo netto di €
12.533,02 (doc. 3) dovuto per competenze di fine rapporto e ciò sulla base del prospetto riepilogativo elaborato dal Consulente del Lavoro in data 31.5.23 (doc.
4). Non vi sono pertanto, ulteriori importi da versare alla lavoratrice anche perché, per l'importo precettato, non è stato fornito alcun conteggio di
2 riferimento e viene esposto un saldo al lordo, senza tener conto, dell'obbligo del
Datore di Lavoro di effettuare le ritenute fiscali quale Sostituto d'Imposta.
3. L'opposizione non è fondata e deve essere rigettata.
4. Quanto alla prima questione, si rileva che l'art. 479 c.p.c. (Notificazione del titolo esecutivo e del precetto) prevede che « [I] Se la legge non dispone altrimenti, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale e del precetto. [II] La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
[III] Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente».
5. A sua volta l'art. 12 del d.lgs. 124/2004 ratione temporis vigente dispone che « 1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti. (...). 2.
Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro.
In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del codice civile. Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di lavoro può promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche al lavoratore, sospende l'esecutività della diffida ed è deciso nel termine di sessanta giorni dalla presentazione.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, oppure in caso di rigetto del ricorso, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo».
6. Nel caso in esame è pacifico che la diffida accertativa per l'importo di €
4.070,00 è stata notificata allo in data 2.5.2024, lo Parte_1
Studio ha proposto ricorso al Direttore dell'Ufficio, che è stato rigettato in data
3 4.10.2024 e a seguito di tale rigetto il provvedimento di diffida ha acquistato efficacia di titolo esecutivo.
7. Pur dandosi atto che la questione è controversa, che vi sono orientamenti non uniformi, e che non vi è specificamente sul punto un orientamento o anche solo una pronuncia della S.C., ritiene la giudicante di condividere l'orientamento secondo il quale, poiché l'art. 479 c.p.c. fa salvo il caso in cui la legge dispone altrimenti, deve ritenersi che nel caso in cui il titolo esecutivo sia costituito dalla diffida accertativa ex art. 12 cit. non vi sia la necessità per il lavoratore, che intenda procedere esecutivamente, di notificare prima o contemporaneamente al precetto la ridetta diffida, in quanto già notificata al datore di lavoro dalla ITL.
8. Tale interpretazione è anche coerente con lo spirito della norma di cui all'art. 12 citato volto ad agevolare e semplificare per i lavoratori il recupero dei propri crediti retributivi, e salvo in ogni caso la facoltà del datore di lavoro di contestare nel merito la pretesa mediante lo strumento oggi azionato.
9. Nel merito, effettivamente, la diffida non è molto intellegibile. Con la stessa si richiede il pagamento di € 4.070,05 per «emolumenti vari + TFR» dandosi atto che la lavoratrice «non ha percepito la retribuzione indicata nella mensilità di maggio 2023 comprensiva della retribuzione ordinaria, TFR, indennità di mancato preavviso, ferie e permessi, tredicesima e quattordicesima mensilità ed altre voci ivi indicate. La lavoratrice ha percepito un acconto di euro
12.533».
10. Nel processo verbale di conciliazione monocratica ex art. 11 d.lgs.
124/2004 promosso su richiesta della lavoratrice, la quale richiedeva oltre alla consegna delle buste paga di marzo, aprile e maggio 2023, la retribuzione di maggio 2023, del TFR e di tutte le spettanze di fine rapporto, la lavoratrice medesima ha dato atto, nel corso dell'incontro, di aver ricevuto nelle more della procedura i prospetti paga di marzo e aprile 2023, un prospetto della bozza della mensilità di maggio 2023 e trattamenti di fine rapporto oltre ad un acconto di €
3.500,00= sulle spettanze di fine rapporto ed ha precisato che il proprio consulente di fiducia aveva quantificato le spettanze, comprensive di TFR, spettanze di fine rapporto, indennità di mancato preavviso (in quanto lavoratrice
4 madre dimissionaria entro l'anno di età del figlio), in € 16.396,79 netti, lo Pt_1
ha riconosciuto di dovere alla lavoratrice l'importo netto di € 12.533,02,
[...]
di avere corrisposto l'acconto di € 3.500 e che avrebbe corrisposto la restante parte entro la fine del 2023, precisando di non essere tenuto e di non riconoscere la debenza dell'indennità di preavviso, che infatti, come risultava dalla bozza della busta paga di maggio 2023, era stata trattenuta.
11. La differenza tra i due importi netti dà tuttavia € 16.396,79 - 12.533,02 =
€ 3.863,77=. Il consulente del lavoro della lavoratrice ha precisato – nella relazione da questa dimessa - che il datore di lavoro avrebbe dovuto pagare alla stessa l'indennità di mancato preavviso in quanto lavoratrice madre dimissionaria entro un anno di età del bambino, e invece aveva trattenuto l'importo di € 2.342,98, la lavoratrice dunque andava creditrice della somma di €
2342,98 x 2 = € 4685,96 (cioè restituzione del preavviso trattenuto e pagamento del preavviso dovuto). Si comprende anche dalla relazione del consulente del lavoro che la somma di € 2.342,98 sarebbe costituita da € 2.008,26 per mensilità €
167,36 per rateo 13 e € 167,36 per rateo 14^.
12. Seppur i conti non tornano perfettamente non vi è dubbio che l'unica questione controversa rimanga l'indennità di mancato preavviso.
13. L'art. 55, co. 1, d.lgs. 151/2001 dispone che «1. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo
54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso».
14. Secondo il consolidato orientamento della S.C. «In caso di dimissioni volontarie nel periodo in cui opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice madre ha diritto, a norma dell'art. 55 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso, indipendentemente dal motivo delle dimissioni e, quindi, anche nell'ipotesi in cui esse risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altro datore di lavoro. (Cass.
Sez. L., 17/06/2019, n. 16176).
5 15. Pertanto non solo l'opponente non doveva trattenere l'indennità di preavviso alla lavoratrice odierna opposto, in quanto dimissionaria entro un anno di età del proprio figlio, ma anzi doveva riconoscergli cioè pagargli la predetta indennità.
16. Confrontato l'importo che sarebbe dovuto € 2.342,98 x 2 = 4685,96 con quanto riportato nella diffida accertativa vi è da ritenere che l'importo nella diffida accertativa sia già stato indicato al netto.
17. Deve pertanto rigettarsi l'opposizione, sussistono tuttavia gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite, nella misura del 50% attesa la non univocità della giurisprudenza rispetto alla questione della notifica del titolo esecutivo oltre in fatto alla difficile intellegibilità della diffida (vd. art. 92, comma 2, come modificato dall'art. 13, comma 1, d.l. 132/2014 conv. l. 162/2014 applicabile ratione temporis la causa essendo stata introdotta dopo il 10/12/2014; Corte Cost n. 77/2018); per la restante parte vengono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate come in dispositivo avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022) per le controversie di lavoro scaglione € 1.100-5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali (come risultanti in atti).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'opposizione;
2) Condanna l'opponente alla rifusione del 50% delle spese di lite che liquida, per tale parte, in € 1000,00 per compensi di Avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore del dichiaratosi anticipatario;
compensa la restante parte.
Venezia, all'udienza del 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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