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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XX, sentenza 09/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5238/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00929 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00929 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00929 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00929 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, la Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di maggiori imposte dovute per l'anno 2016 nei suoi confronti emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale DP II a seguito dei maggiori redditi accertati come conseguiti in quel medesimo anno dalla s. a s. Società_1 di Ricorrente_1, di cui essa era socia accomandataria.
La ricorrente contestava le valutazioni espresse dalla A.F. con riferimento a detta società e chiedeva annullarsi l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia convenuta eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività e deducendo nel merito l'infondatezza delle avverse doglianze in quanto sfornite di adeguato riscontro.
La causa così radicata – cui era stata nel frattempo riunita per connessione quella instaurata dal socio accomandante Ricorrente_1 – era dichiarata interrotta all'udienza del 27-9-2023 a seguito dell'intervenuto decesso di quest'ultimo.
Indi, riattivata su istanza dell'Ufficio, la causa era riservata per la decisione all'udienza del 10-12-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione, come non possa che dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 45 del D.L.vo n, 546/92 per inattività della ricorrente la quale, tenuta alla relativa prosecuzione – dopo la pronuncia di interruzione emessa all'udienza del 27-9-2023 - nel termine di sei mesi da tale ultima data, non vi ha provveduto.
La natura della decisione integra motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per inattività della parte. Spese compensate
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 20, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTURELLI LIVIA, Presidente e Relatore
MARCELLINI ADELE, Giudice
SCARABELLI CRISTIANA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5238/2022 depositato il 20/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00929 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00929 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00929 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D01ND00929 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, la Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di maggiori imposte dovute per l'anno 2016 nei suoi confronti emesso dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale DP II a seguito dei maggiori redditi accertati come conseguiti in quel medesimo anno dalla s. a s. Società_1 di Ricorrente_1, di cui essa era socia accomandataria.
La ricorrente contestava le valutazioni espresse dalla A.F. con riferimento a detta società e chiedeva annullarsi l'atto impugnato.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia convenuta eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per tardività e deducendo nel merito l'infondatezza delle avverse doglianze in quanto sfornite di adeguato riscontro.
La causa così radicata – cui era stata nel frattempo riunita per connessione quella instaurata dal socio accomandante Ricorrente_1 – era dichiarata interrotta all'udienza del 27-9-2023 a seguito dell'intervenuto decesso di quest'ultimo.
Indi, riattivata su istanza dell'Ufficio, la causa era riservata per la decisione all'udienza del 10-12-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, all'esito dell'odierna pubblica trattazione, come non possa che dichiararsi l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 45 del D.L.vo n, 546/92 per inattività della ricorrente la quale, tenuta alla relativa prosecuzione – dopo la pronuncia di interruzione emessa all'udienza del 27-9-2023 - nel termine di sei mesi da tale ultima data, non vi ha provveduto.
La natura della decisione integra motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per inattività della parte. Spese compensate