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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - GI RA NI OR DA AC SENTENZA sul ricorso di NG AU AR, nato a [...], il [...], avverso la sentenza in data 07/02/2025 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere DA AC;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, MA Di NA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta per l’imputato la memoria presentata dall’avv. Alfredo Mariconda, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 7 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 5 dicembre 2023 del Tribunale di Torre Annunziata, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di AU AR NG, amministratore e legale rappresentante della Auto-OneS.r.l., per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in ordine ai fatti di cui alle lettere A) e B), perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena per i fatti di cui alle lettere C) e D), relativi alle annualità 2014 e 2015. 2. Il ricorrente presenta un primo motivo di ricorso articolato in sette punti, indicati con le lettere alfabetiche da A) ad H), saltando la G). Sostiene la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, contesta il malgoverno della prova, perché erano stati sentiti dei finanzieri che avevano riferito sulle attività di colleghi di altri reparti;
non erano stati effettuati accertamenti sulle presunte cartiere e anzi era risultato che la maggiore fornitrice, la Team Cars S.r.l., era pienamente operativa;
non erano stati considerati i testi a difesa e non era stato provato il pagamento di prezzi fuori mercato, anzi era emerso dall’istruttoria dibattimentale che il 40% Penale Sent. Sez. 3 Num. 960 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/11/2025 2 delle autovetture acquistate necessitavano di interventi di riparazione. In definitiva, lamenta che la condanna era stata basata su una prova indiziaria e che non risultava il dolo specifico di evasione. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nella memoria ribadisce le sue difese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno accertato in fatto che l’imputato, in qualità di amministratore e legale rappresentante della Auto-One S.r.l., ha indicato nelle dichiarazioni fiscali del 2015, per l’annualità 2014, e del 2016, per l’annualità 2015, elementi passivi fittizi derivanti dall’annotazione nelle scritture contabili di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti specificamente indicate nei capi d’imputazione. Il Tribunale ha analizzato la posizione di ogni singolo fornitore e, considerate recessive le dichiarazioni dei testi della difesa secondo cui la Auto-One S.r.l. praticava prezzi concorrenziali perché acquistava sul web lotti di autovetture danneggiate che riparava prima della commercializzazione, ha valorizzato le dichiarazioni dei finanzieri che avevano collegato i prezzi aggressivi all’acquisto da soggetti che operavano in evasione d’IVA. Ha, poi, ritenuto integrato il dolo specifico perché gli acquisti erano stati ripetuti negli anni ma avevano avuto a oggetto solo parte delle autovetture trattate, di modo da rendere più difficile l’accertamento della frode, con evasione di IVA per euro 194.826,73 nell’anno 2014 e di euro 14.065,57 nell’anno 2015. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni dei finanzieri, i quali hanno spiegato il meccanismo fraudolento di acquisito delle autovetture da cartiere inoperative, intestate a prestanomi pregiudicati ed evasori totali, o da società che comunque operavano in evasione di IVA;
ha rimarcato, ai fini del dolo specifico, la pluralità di operazioni e i lauti guadagni;
ha poi motivatamente respinto sia la richiesta di rinnovazione dell’esame del consulente, in ragione della completezza dell’istruttoria dibattimentale del primo grado, sia la richiesta di perizia sui prezzi, meramente esplorativa.
2.Il ricorrente ha ripetuto in sede di legittimità le medesime censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello, senza introdurre argomenti idonei a disarticolare il ragionamento che ha portato i Giudici di merito alla condanna. In particolare, ha contestato la testimonianza de relato dei finanzieri che avevano riferito sulle attività di altri reparti rimaste fuori dal processo (punti da 1A a 1C). L’eccezione è stata respinta dalla Corte di appello con motivazione in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la violazione del divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. è integrata nel caso in cui l’ufficiale di polizia giudiziaria riferisca in ordine alle dichiarazioni apprese da terzi, non se riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali, agenti o ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo, nel qual caso tale violazione è sempre esclusa (Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046-02; Sez. 6, n. 53174 del 27/9/2018, Capitaneo, Rv. 274614; Sez. 3, n. 6116 del 14/1/2016, Tartarelli Rv 266284 ed altre prec. conf.). D’altra parte, in assenza di una censura specifica, la mancata acquisizione dei verbali di altre indagini non incide sul presente procedimento che si fonda sul processo verbale di 3 costatazione che ha compendiato il complesso delle attività investigative. 4 3.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. E’ ineccepibile la motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché la Corte territoriale le ha escluse sulla base dell’entità della somma evasa, dell’abitualità dei comportamenti, dell’assenza di qualsiasi condotta processuale positiva e di qualsiasi segnale di resipiscenza da parte dell’imputato. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
5 Così deciso, il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AC AS ND
udita la relazione svolta dal consigliere DA AC;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, MA Di NA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso, letta per l’imputato la memoria presentata dall’avv. Alfredo Mariconda, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 7 febbraio 2025 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza in data 5 dicembre 2023 del Tribunale di Torre Annunziata, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di AU AR NG, amministratore e legale rappresentante della Auto-OneS.r.l., per il reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, in ordine ai fatti di cui alle lettere A) e B), perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato la pena per i fatti di cui alle lettere C) e D), relativi alle annualità 2014 e 2015. 2. Il ricorrente presenta un primo motivo di ricorso articolato in sette punti, indicati con le lettere alfabetiche da A) ad H), saltando la G). Sostiene la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. In particolare, contesta il malgoverno della prova, perché erano stati sentiti dei finanzieri che avevano riferito sulle attività di colleghi di altri reparti;
non erano stati effettuati accertamenti sulle presunte cartiere e anzi era risultato che la maggiore fornitrice, la Team Cars S.r.l., era pienamente operativa;
non erano stati considerati i testi a difesa e non era stato provato il pagamento di prezzi fuori mercato, anzi era emerso dall’istruttoria dibattimentale che il 40% Penale Sent. Sez. 3 Num. 960 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 18/11/2025 2 delle autovetture acquistate necessitavano di interventi di riparazione. In definitiva, lamenta che la condanna era stata basata su una prova indiziaria e che non risultava il dolo specifico di evasione. Con il secondo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nella memoria ribadisce le sue difese. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. I Giudici di merito hanno accertato in fatto che l’imputato, in qualità di amministratore e legale rappresentante della Auto-One S.r.l., ha indicato nelle dichiarazioni fiscali del 2015, per l’annualità 2014, e del 2016, per l’annualità 2015, elementi passivi fittizi derivanti dall’annotazione nelle scritture contabili di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti specificamente indicate nei capi d’imputazione. Il Tribunale ha analizzato la posizione di ogni singolo fornitore e, considerate recessive le dichiarazioni dei testi della difesa secondo cui la Auto-One S.r.l. praticava prezzi concorrenziali perché acquistava sul web lotti di autovetture danneggiate che riparava prima della commercializzazione, ha valorizzato le dichiarazioni dei finanzieri che avevano collegato i prezzi aggressivi all’acquisto da soggetti che operavano in evasione d’IVA. Ha, poi, ritenuto integrato il dolo specifico perché gli acquisti erano stati ripetuti negli anni ma avevano avuto a oggetto solo parte delle autovetture trattate, di modo da rendere più difficile l’accertamento della frode, con evasione di IVA per euro 194.826,73 nell’anno 2014 e di euro 14.065,57 nell’anno 2015. La Corte di appello ha confermato la sentenza di primo grado, sulla base della documentazione in atti e delle dichiarazioni dei finanzieri, i quali hanno spiegato il meccanismo fraudolento di acquisito delle autovetture da cartiere inoperative, intestate a prestanomi pregiudicati ed evasori totali, o da società che comunque operavano in evasione di IVA;
ha rimarcato, ai fini del dolo specifico, la pluralità di operazioni e i lauti guadagni;
ha poi motivatamente respinto sia la richiesta di rinnovazione dell’esame del consulente, in ragione della completezza dell’istruttoria dibattimentale del primo grado, sia la richiesta di perizia sui prezzi, meramente esplorativa.
2.Il ricorrente ha ripetuto in sede di legittimità le medesime censure già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte di appello, senza introdurre argomenti idonei a disarticolare il ragionamento che ha portato i Giudici di merito alla condanna. In particolare, ha contestato la testimonianza de relato dei finanzieri che avevano riferito sulle attività di altri reparti rimaste fuori dal processo (punti da 1A a 1C). L’eccezione è stata respinta dalla Corte di appello con motivazione in linea con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la violazione del divieto di testimonianza indiretta previsto dall'art. 195, comma 4, cod. proc. pen. è integrata nel caso in cui l’ufficiale di polizia giudiziaria riferisca in ordine alle dichiarazioni apprese da terzi, non se riferisca sulle attività di indagine svolte da altri ufficiali, agenti o ausiliari di polizia giudiziaria nello stesso contesto investigativo, nel qual caso tale violazione è sempre esclusa (Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018, dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046-02; Sez. 6, n. 53174 del 27/9/2018, Capitaneo, Rv. 274614; Sez. 3, n. 6116 del 14/1/2016, Tartarelli Rv 266284 ed altre prec. conf.). D’altra parte, in assenza di una censura specifica, la mancata acquisizione dei verbali di altre indagini non incide sul presente procedimento che si fonda sul processo verbale di 3 costatazione che ha compendiato il complesso delle attività investigative. 4 3.Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. E’ ineccepibile la motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché la Corte territoriale le ha escluse sulla base dell’entità della somma evasa, dell’abitualità dei comportamenti, dell’assenza di qualsiasi condotta processuale positiva e di qualsiasi segnale di resipiscenza da parte dell’imputato. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
5 Così deciso, il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente DA AC AS ND