TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 21/10/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1199/2024 promossa da: (c.f. ) n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
e , elettivamente domiciliato in Novara, via S. Per_1 Persona_2
Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PA RA, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Ripetizione di indebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE TO IA: accertare che il ricorrente nella sua qualità di erede dei suoi genitori premorti, non deve restituire all' l'importo a lui richiesto con nota del 23.10.2023 di € 5.218,56 CP_2 dall' , Sede di AN, con sede in Via Senatore G. Alessi n. 14 – 93100 CP_2
AN (pratica RI 1007078) per il periodo dal 01.01.2002 al 31.10.2007, in quanto prescritto, nonché pratica RI 1006631 per il periodo dal 01.01.2006 al 31.05.2007 per € 681,12, in quanto prescritto e, nl merito, perché irripetibile ex art. 13, comma 1, L. 412/1991 e condannare l' alla refusione delle spese in favore dei sottoscritti CP_2 procuratori antistatari.
1 PER IL CONVENUTO : CP_2 rigettare il ricorso proposto da e mandare l' resistente Parte_1 CP_1 assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente che il proprio padre era titolare di assegno Persona_1 sociale AS n. 04012449 e la madre era deceduta l'8.1.2023. Il Persona_2 ricorrente aveva altresì due sorelle, e . Per_3 Persona_4
Con nota datata 23.10.2023 e ricevuta il 9.12.2023, l' di AN aveva CP_2 intimato al ricorrente la restituzione degli importi di euro 5.218,56 e 681,12, riscossi in eccedenza sull'assegno sociale di cui sopra, rispettivamente nei periodi dal 1.1.2002 al 31.10.2007 e dal 1.1.2006 al 31.5.2007. Il ricorso amministrativo era stato dichiarato inammissibile. Evidenziata la scarsa chiarezza della richiesta, non essendo stata precisata la ragione del ricalcolo, eccepiva, comunque, l'intervenuta prescrizione decennale dei suddetti crediti. In subordine, invocava il disposto dell'art. 13, l. n. 412/1991 e dell'art. 52, l. n. 88/1989, come integrato dall'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989 e chiedeva dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 28.7.2025. CP_2
Riferiva che il recupero in oggetto derivava da un “indebito da batch” (ovverosia da un pagamento derivante da elaborazione automatizzata dei dati pensionistici) e da un indebito da ricostituzione. Aggiungeva che “l'attribuzione dell'indebito all'erede effettuata nel 2014 ) ha impedito il recupero della somma con la Parte_1 liquidazione di “Rendita Mensile Non Reversibile” (RMNR), ovvero di rendita mensile che non può essere trasferita o ereditata da altri beneficiari in caso di decesso del titolare, alla morte (05/01/2023) della madre ”. Persona_2
Rammentava la durata decennale del termine di prescrizione e sosteneva che nessuno dei pagamenti in questione fosse prescritto. Richiamava, quindi, la disciplina relativa all'indebito previdenziale, negando che, nel caso di specie, vi fosse alcun errore dell' , tale da escludere la ripetibilità CP_1 dell'indebito.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
2 *** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Dirimente, a tal fine, è l'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente.
Le parti, nei rispettivi atti, convengono circa la durata decennale del termine di prescrizione applicabile al caso di specie (indebito assistenziale). Tale interpretazione appare corretta, in assenza di disposizioni derogatorie del generale disposto dell'art. 2946 c.c. (v. per il caso di indebito contributivo Cass., sez. lav., 6.5.1996, n. 4170).
Dalla lettera dell' , datata 23.10.2023 (doc. 1 ric.), che intima la restituzione CP_2 delle somme, si evince che le stesse sono state percepite in anni compresi tra il 2002 e il 2007. L' ha prodotto una comunicazione di ricostituzione datata 18.9.2007, di cui CP_2 non è, peraltro, dimostrato l'invio al ricorrente, né ai suoi danti causa (doc. 4 ) e CP_2 due estratti dai sistemi informatici interni, da cui non risulta l'invio di atti interruttivi della prescrizione, nel decennio precedente il 23.10.2023.
La domanda di accertamento negativo deve, pertanto, essere accolta per tale ragione e ciò assorbe il motivo subordinato, inerente l'irripetibilità delle somme, in forza della normativa speciale. 2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 5.899,68), prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento, della sua natura documentale e della particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.900, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara non dovuta, per intervenuta prescrizione, la restituzione degli indebiti di euro 5.218,56 e di euro 681,12, intimata dall' ad , CP_2 Persona_1 con nota del 21.10.2023;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di , CP_2 Persona_1 liquidate in complessivi euro 1.900, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore degli Avv. Giuseppe Cimino e Chiara Cimino, in solido. Così deciso il 21.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 21.10.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1199/2024 promossa da: (c.f. ) n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
e , elettivamente domiciliato in Novara, via S. Per_1 Persona_2
Francesco d'Assisi n. 26, presso lo studio degli Avv. CIMINO GIUSEPPE e CIMINO CHIARA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell' in Novara, C.so della Vittoria n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
PA RA, giusta procura generale in atti;
- convenuto
OGGETTO: Ripetizione di indebito i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE TO IA: accertare che il ricorrente nella sua qualità di erede dei suoi genitori premorti, non deve restituire all' l'importo a lui richiesto con nota del 23.10.2023 di € 5.218,56 CP_2 dall' , Sede di AN, con sede in Via Senatore G. Alessi n. 14 – 93100 CP_2
AN (pratica RI 1007078) per il periodo dal 01.01.2002 al 31.10.2007, in quanto prescritto, nonché pratica RI 1006631 per il periodo dal 01.01.2006 al 31.05.2007 per € 681,12, in quanto prescritto e, nl merito, perché irripetibile ex art. 13, comma 1, L. 412/1991 e condannare l' alla refusione delle spese in favore dei sottoscritti CP_2 procuratori antistatari.
1 PER IL CONVENUTO : CP_2 rigettare il ricorso proposto da e mandare l' resistente Parte_1 CP_1 assolto dalle domande tutte svolte nei propri confronti. Con vittoria di spese come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente che il proprio padre era titolare di assegno Persona_1 sociale AS n. 04012449 e la madre era deceduta l'8.1.2023. Il Persona_2 ricorrente aveva altresì due sorelle, e . Per_3 Persona_4
Con nota datata 23.10.2023 e ricevuta il 9.12.2023, l' di AN aveva CP_2 intimato al ricorrente la restituzione degli importi di euro 5.218,56 e 681,12, riscossi in eccedenza sull'assegno sociale di cui sopra, rispettivamente nei periodi dal 1.1.2002 al 31.10.2007 e dal 1.1.2006 al 31.5.2007. Il ricorso amministrativo era stato dichiarato inammissibile. Evidenziata la scarsa chiarezza della richiesta, non essendo stata precisata la ragione del ricalcolo, eccepiva, comunque, l'intervenuta prescrizione decennale dei suddetti crediti. In subordine, invocava il disposto dell'art. 13, l. n. 412/1991 e dell'art. 52, l. n. 88/1989, come integrato dall'art. 52, comma 2, l. n. 88/1989 e chiedeva dichiararsi l'irripetibilità dell'indebito.
Si costituiva l , con memoria difensiva depositata il 28.7.2025. CP_2
Riferiva che il recupero in oggetto derivava da un “indebito da batch” (ovverosia da un pagamento derivante da elaborazione automatizzata dei dati pensionistici) e da un indebito da ricostituzione. Aggiungeva che “l'attribuzione dell'indebito all'erede effettuata nel 2014 ) ha impedito il recupero della somma con la Parte_1 liquidazione di “Rendita Mensile Non Reversibile” (RMNR), ovvero di rendita mensile che non può essere trasferita o ereditata da altri beneficiari in caso di decesso del titolare, alla morte (05/01/2023) della madre ”. Persona_2
Rammentava la durata decennale del termine di prescrizione e sosteneva che nessuno dei pagamenti in questione fosse prescritto. Richiamava, quindi, la disciplina relativa all'indebito previdenziale, negando che, nel caso di specie, vi fosse alcun errore dell' , tale da escludere la ripetibilità CP_1 dell'indebito.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
2 *** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
Dirimente, a tal fine, è l'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente.
Le parti, nei rispettivi atti, convengono circa la durata decennale del termine di prescrizione applicabile al caso di specie (indebito assistenziale). Tale interpretazione appare corretta, in assenza di disposizioni derogatorie del generale disposto dell'art. 2946 c.c. (v. per il caso di indebito contributivo Cass., sez. lav., 6.5.1996, n. 4170).
Dalla lettera dell' , datata 23.10.2023 (doc. 1 ric.), che intima la restituzione CP_2 delle somme, si evince che le stesse sono state percepite in anni compresi tra il 2002 e il 2007. L' ha prodotto una comunicazione di ricostituzione datata 18.9.2007, di cui CP_2 non è, peraltro, dimostrato l'invio al ricorrente, né ai suoi danti causa (doc. 4 ) e CP_2 due estratti dai sistemi informatici interni, da cui non risulta l'invio di atti interruttivi della prescrizione, nel decennio precedente il 23.10.2023.
La domanda di accertamento negativo deve, pertanto, essere accolta per tale ragione e ciò assorbe il motivo subordinato, inerente l'irripetibilità delle somme, in forza della normativa speciale. 2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 5.899,68), prossimo al limite inferiore dello scaglione di riferimento, della sua natura documentale e della particolare semplicità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 1.900, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratisi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara non dovuta, per intervenuta prescrizione, la restituzione degli indebiti di euro 5.218,56 e di euro 681,12, intimata dall' ad , CP_2 Persona_1 con nota del 21.10.2023;
2) condanna l' alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di , CP_2 Persona_1 liquidate in complessivi euro 1.900, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, con distrazione in favore degli Avv. Giuseppe Cimino e Chiara Cimino, in solido. Così deciso il 21.10.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
3