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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/12/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA licenziamento per giustificato motivo
In nome del Popolo italiano oggettivo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco OR, nella causa civile n. 898/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Fabrizio D. Mastrangeli) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- convenuta contumace –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
19.12.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato in data Parte_1
18.7.2025, al fine di sentir dichiarare “…nullo, inefficace e comunque illegittimo…” il licenziamento intimatole dalla società convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima a reintegrarla nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari a tutte le retribuzioni non corrisposte dall'interruzione del rapporto in avanti ai sensi dei commi 1 e 3 St. lav. o ai sensi del comma 4. In via gradata, ha chiesto, previa dichiarazione di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, la condanna della convenuta a versargli l'indennizzo previsto dal comma 5 e, in via ulteriormente subordinata, dal comma 6 dell'art. 18 St. lav. o, “in denegatissimo subordine”, dall'art. 8
della legge n. 604/1966. Ha chiesto “in ogni caso” la condanna della convenuta “…al
pagamento del premio in relazione all'intero anno 2024 e pro quota per l'anno 2025, nella misura che risulterà di giustizia, oltre alle somme che risulteranno di giustizia a titolo di
incidenza sul TFR e sulla indennità di mancato preavviso;
il tutto-in ipotesi- anche a titolo
risarcitorio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex art.1284 c.c. e comunque
come per legge dal dovuto al saldo;
…”.
Ha riferito di essere stata assunta alle dipendenze dell'allora Controparte_2
gruppo industriale sudcoreano attivo nella produzione di macchinari utili
[...]
in diversi settori produttivi e distribuiti in tutto il mondo, a decorrere dall'1.9.2012
come impiegata quadro con mansioni di District Manager Attachments (e cioè degli accessori). Ha precisato che, visto che la datrice di lavoro non aveva una sede fisica in
, la stessa le aveva messo a disposizione strumenti di lavoro (pc portatile, CP_2
cellulare, linea telefonica ecc.) per operare dal domicilio sito in Umbertide e di avere prestato servizio per gran parte del tempo all'estero nell'area geografica assegnata che
è variata in costanza di rapporto e che la relazione contrattuale è transitata dal
16.11.2018 all'attuale convenuta per effetto di cessione di azienda. Per quanto di interesse ai fini del caso in esame, ha allegato di essere stata officiata, dal 24.1.2024, del ruolo di district manager per il territorio dell'Italia meridionale nonché di Grecia, Cipro
e Malta, con obbligo di riferire al diretto superiore Ha raccontato che Tes_1
proprio a seguito del mutamento di mansioni le condizioni di lavoro sono peggiorate e che il collega , che condivideva la gestione della stessa area, ha Parte_2
cominciato “a boicottarla” spalleggiato dal diretto superiore indicato sopra ed ha descritto al riguardo (pag. 4 e ss.) una serie di condotte vessatorie subìte in tal senso sino all'atto di licenziamento (doc. 15 fasc. ric.) adottato il 27.1.2025 con effetto immediato ed impegno alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso per soppressione della posizione lavorativa occupata. Ha denunciato il carattere ritorsivo
Tes_ del recesso, spiegando che dal momento in cui il sig. è diventato il suo diretto superiore, è stata demansionata e resa destinataria di condotte finalizzate a ledere la sua immagine sia all'interno dell'azienda sia nei rapporti con i concessionari nonché di una generale umiliazione della sua professionalità e che l'azienda, non essendo riuscita ad indurla a rassegnare le dimissioni, ha inventato un pretesto per licenziarla. Ha
specificato che la ragione oggettiva posta alla base del recesso non sussiste e che
22 Tes_ l'azienda, attraverso i comportamenti serbati dal e dal , le ha Parte_2
chiaramente manifestato la propria avversione. In via gradata, ha chiesto che il licenziamento venga dichiarato illegittimo per inesistenza del giustificato motivo addotto, rammentando la latitudine dell'onere probatorio dell'imprenditore. Ha
sostenuto, inoltre, che la sua posizione lavorativa non è stata soppressa perché al suo posto l'azienda ha collocato il sig. , meno anziano di lei, in Persona_1
precedenza occupato nel settore carrelli, producendo a riscontro una comunicazione inviata mediante posta elettronica in cui questi si qualifica Controparte_3
anziché Material Handling e da cui si apprende che si reca in visita da un concessionario della convenuta insieme al e cioè colui che avrebbe dovuto ereditare i Parte_2
compiti della ricorrente. Inoltre, ha censurato l'atto interruttivo della relazione anche per inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede nella scelta del dipendente da licenziare e dell'obbligo di repechage e per non avere dato corso al procedimento imposto dall'art. 7 della legge n. 604/1966. Ha argomentato l'infondatezza dell'argomentazione, che la convenuta avrebbe speso in sede stragiudiziale, di mancato raggiungimento della soglia dimensionale indicata dal comma 8 dell'art. 18 St. lav.,
spiegando che il calcolo deve comprendere tutta la manodopera impiegata anche all'estero non limitandosi al territorio nazionale. Ha invocato, inoltre, la liquidazione del premio maturato per l'anno 2024 per intero e per l'anno 2025 pro quota in base a quanto stabilito dal contratto di assunzione commisurato nell'importo di € 13.014,16 e le relative differenze spettanti sul TFR e sull'indennità sostitutiva del preavviso o quantomeno il risarcimento danni da perdita di chances di conseguire l'emolumento in questione.
2. La società datrice di lavoro, sebbene ritualmente intimata (si fa rinvio sul punto oltre che per l'affermazione della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana e la competenza territoriale di questo Ufficio all'ordinanza riservata dell'11.12.2025) è
rimasta contumace. All'udienza del 19.12.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla censura afferente al carattere ritorsivo del licenziamento e alla domanda riguardante la condanna della resistente del pagamento di differenze retributive per il premio non corrisposto.
33 3. Il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni di seguito brevemente esposte.
3.1 Con lettera del 27.1.2025, la convenuta ha comunicato alla ricorrente il licenziamento a far data dalla ricezione della stessa con impegno a liquidare l'indennità
sostitutiva del preavviso e le competenze finali. Si legge che il gruppo CP_1
“di cui la società fa parte” ha deciso di avviare a livello globale un processo di Parte_3
revisione della propria struttura organizzativa “…avendo riscontrato che, a fronte di un
significativo calo del fatturato derivante dalle vendite dei prodotti nell'area e in CP_1
particolare nel mercato italiano, il numero di funzioni fino ad oggi presenti nel Dipartimento
Sales sul territorio italiano non è più giustificato dalle attuali esigenze aziendali in quanto
eccessivamente costoso e inefficiente. Attualmente, a livello la divisione CP_1 Parte_4
è distinta in due team che si occupano delle vendite di due diverse linee di prodotto: “Compact
Equipment” (“CE”), di cui lei si è occupata fino ad oggi e “Material Handling” (“MH”). La
società, in attuazione di tale strategia globale, ha deciso riorganizzare la propria struttura sul
territorio italiano che, nella divisione è composta da un team “MH” e un team Parte_4
“CE”, a sua volta composto da: un “District manager CE”, posizione fino ad oggi da lei
ricoperta, che si occupa della gestione dei clienti ordinari della linea “CE” e un “District
Manager CE/KA”, che, sempre nell'ambito della linea di prodotti “CE”, si occupa della
gestione, oltre che dei clienti ordinari, anche di quelli particolarmente rilevanti (detti “Key
Account”). In particolare, si è deciso di ridurre di un'unità i “District Manager” che si
occupano della linea “CE” in quanto l'attuale numero di risorse non è più giustificato
considerando il calo di veicoli della linea “CE”, in quanto l'attuale numero di risorse non è più
giustificato considerando il calo di veicoli della linea “CE” venduti sul territorio italiano…”.
Segue la constatazione dell'esubero della posizione lavorativa della ricorrente rispetto alle effettive esigenze della datrice di lavoro tenuto conto delle funzioni esistenti nella medesima e nelle altre società del gruppo “…nell'ambito del suo settore di operatività e in
un'ottica di riduzione dei costi…” e comunicazione della decisione di sopprimere la posizione di “District manager CE” ricoperta dalla con accorpamento delle Pt_1
corrispondenti mansioni alla posizione di “District manager CE/KA” e licenziamento immediato vista l'impossibilità di reimpiego in altri compiti “(anche inferiori)”
“…all'interno della Scrivente società…”.
44 3.2 Ciò posto, il licenziamento è ingiustificato e perciò illegittimo perché la convenuta,
non costituendosi in giudizio, non ha assolto l'onere, gravante sulla medesima ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/1966, di dimostrare l'esistenza della ragione economica-
organizzativa addotta (soppressione della posizione lavorativa reputata superflua per effetto della contrazione delle vendite) che la ricorrente ha contestato.
Invero, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in base al consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità codificato dall'art. 30 della legge
183/2010 (cfr, ex multis, Cass., sez. lavoro, 15157/2011, 7474/2012, 25201/2016), il Giudice
non può entrare nel merito delle valutazioni organizzative, economiche e produttive sulla cui base è stato intimato il recesso sindacandone la congruità, ma deve verificare che il datore di lavoro assolva l'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare: (1)
l'effettiva esistenza del presupposto economico-produttivo indicato per iscritto quale fondamento del licenziamento, (2) il nesso di causalità che intercorre tra detto presupposto e l'interruzione del concreto rapporto di lavoro di cui si discute e (3)
l'impossibilità di reimpiegare utilmente il lavoratore in esubero in mansioni professionalmente equivalenti ai sensi dell'art. 2103 c.c. o anche inferiori ma soltanto laddove il lavoratore sia in grado di espletarle senza essere appositamente formato allo scopo (Cass., sez. lavoro, 17036/2024, 10627/2024).
Nella fattispecie scrutinata, visto che nella lettera di licenziamento è esplicitato il riferimento ad una contrazione del fatturato nell'area in cui anche la operava Pt_1
(c.d. area , acronimo che secondo l'indicazione del ricorso sta per Europa Medio CP_1
Oriente Africa) quale fattore che avrebbe indotto la società datrice di lavoro a ridimensionare l'organico per razionalizzare i costi, quest'ultima era tenuta a dare
dimostrazione anche di detta circostanza: “Ai fini della legittimità del licenziamento
individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda
non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare,
essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro,
comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della
redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la
soppressione di un'individuata posizione lavorativa;
ove, però, il recesso sia motivato
55 dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere
straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento
risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale
addotta.” (Cass. sez. lavoro, 25201/2016; cfr nel medesimo senso, fra le altre,
10699/2017, 24882/2017, 15400/2020 752/2023).
Come detto sopra, la convenuta, rimanendo contumace ha omesso radicalmente di offrire la prova di tutti i presupposti costitutivi del proprio diritto di ridimensionare l'organico poco sopra indicati, sicché il recesso deve considerarsi ingiustificato.
3.3 Quanto al regime della tutela somministrabile, l'assunzione della ricorrente è
avvenuta nel 2012 e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 23/2015. Trova,
pertanto applicazione la disciplina previgente ed esattamente l'art. 18 St. lav., in quanto, anche in questo caso, il datore di lavoro, non costituendosi in giudizio, ha omesso di assolvere l'onere probatorio, gravante sul medesimo, di possedere requisiti dimensionali inferiori a quelli indicati dal comma 8 ed impeditivi del diritto della ricorrente alla reintegra nel posto di lavoro e alla somministrazione del più favorevole regime di tutele contenuto nella norma richiamata: “In tema di riparto dell'onere
probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al
licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del
lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del
licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e
l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti
stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato
motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del
lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di
quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art.
1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui
imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con
conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario.
L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la
finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza
66 del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei
lavoratori occupati nell'impresa.” (Cass., sez. unite, 141/2006; cfr anche, ex multis, Cass.,
sez. lavoro, 9867/2017).
Ciò posto, al caso in esame deve trovare applicazione la disciplina prevista dal comma
4 dell'art. 18 St. lav. (c.d. tutela reintegratoria) che, per effetto del richiamo contenuto nel successivo comma 7 nella versione interpolata dalle sentenze n. 59/2021 e n.
126/2022 della Corte Costituzionale, riguarda – in regime automatico senza lo spatium
deliberandi correlato alle locuzioni originarie “può” e “manifesta” che delimitavano le prerogative del Giudice – anche i casi di dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per insussistenza dei presupposti suoi propri.
Pertanto, in applicazione del comma 4 dell'art. 18 St. lav., il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo impugnato in questa sede va dichiarato illegittimo per carenza dei presupposti tipici, con conseguente condanna della convenuta a versare alla ricorrente l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, vista l'opzione effettuata dall'interessata all'udienza del 19.12.2025, nonché a corrisponderle,
a titolo di risarcimento danni, una somma pari a n. 10,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita e cioè agli emolumenti perduti a causa dell'interruzione del rapporto nel periodo compreso dalla data del 27.1.2025 ad oggi e a versare agli enti previdenziali, in favore della posizione lavorativa della stessa, i contributi previdenziali ed assistenziali dall'interruzione del rapporto alla data odierna.
Considerato che
la retribuzione lorda mensile certificata dal cedolino di
“febbraio 2025” ultimo disponibile è pari ad € 6.401,53 e che il fringe benefit relativo al valore dell'automobile aziendale data in uso dalla convenuta alla ricorrente è
commisurato nel medesimo documento in € 196,59, la retribuzione globale di fatto ultima percepita è pari ad € 7.697,80 (€ 6.401,53 + € 196,59 = € 6.598,12 x 14/12 = €
7.697,80), sicché l'importo che compete alla ricorrente al lordo delle ritenute di legge è
pari, a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, ad € 115.467,00 (7.697,80 x
15= € 115.467,00) e, per il risarcimento danni, ad € 80.826,90 (7.697,80 x 10,5= €
80.826,90), importi entrambi da maggiorarsi, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'interruzione del rapporto
77 del 27.1.2025 al saldo. In ordine alla quantificazione dell'indennizzo, va precisato che alcuna decurtazione deve essere effettuata per lo svolgimento di altre attività
lavorative nel periodo corrente dall'estromissione dal posto in avanti, in assenza dell'allegazione, da parte della convenuta del resto contumace, di circostanze specifiche che attestino il reperimento di nuove occupazioni da parte della dipendente
(cfr, per tutte, Cass., sez. lavoro, 9616/2015, 2499/2017, 17683/18).
4. Vista la rinuncia all'azione, da ultimo, sulla domanda relativa al pagamento del premio, anche sotto il profilo della perdita di chance, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m.,
tenendo conto del valore indeterminabile della controversia (scaglione compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla predetta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato dalla convenuta alla ricorrente e, per l'effetto, condanna la prima a versare alla seconda l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, che si quantifica nell'importo, al lordo delle ritenute, di € 115.467,00 e, a titolo di risarcimento danni, l'importo, al lordo delle ritenute di € 80.826,90, con la maggiorazione di entrambi, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 27.1.2025 al saldo;
- condanna la convenuta a versare agli enti competenti i contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla posizione della ricorrente dalla data del 27.1.2025
alla data odierna;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda della ricorrente riguardante il diritto di percepire la retribuzione premiale;
88 - condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 259,00 per C.U. versato e di € 5.000,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, lì 19.12.2025
IL GIUDICE
Marco OR
99
In nome del Popolo italiano oggettivo
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco OR, nella causa civile n. 898/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Fabrizio D. Mastrangeli) Parte_1
- ricorrente -
contro
Controparte_1
- convenuta contumace –
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
19.12.2025, la seguente
SENTENZA
1. si è rivolta a questo Tribunale, con ricorso depositato in data Parte_1
18.7.2025, al fine di sentir dichiarare “…nullo, inefficace e comunque illegittimo…” il licenziamento intimatole dalla società convenuta, con conseguente condanna di quest'ultima a reintegrarla nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in misura pari a tutte le retribuzioni non corrisposte dall'interruzione del rapporto in avanti ai sensi dei commi 1 e 3 St. lav. o ai sensi del comma 4. In via gradata, ha chiesto, previa dichiarazione di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro, la condanna della convenuta a versargli l'indennizzo previsto dal comma 5 e, in via ulteriormente subordinata, dal comma 6 dell'art. 18 St. lav. o, “in denegatissimo subordine”, dall'art. 8
della legge n. 604/1966. Ha chiesto “in ogni caso” la condanna della convenuta “…al
pagamento del premio in relazione all'intero anno 2024 e pro quota per l'anno 2025, nella misura che risulterà di giustizia, oltre alle somme che risulteranno di giustizia a titolo di
incidenza sul TFR e sulla indennità di mancato preavviso;
il tutto-in ipotesi- anche a titolo
risarcitorio, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex art.1284 c.c. e comunque
come per legge dal dovuto al saldo;
…”.
Ha riferito di essere stata assunta alle dipendenze dell'allora Controparte_2
gruppo industriale sudcoreano attivo nella produzione di macchinari utili
[...]
in diversi settori produttivi e distribuiti in tutto il mondo, a decorrere dall'1.9.2012
come impiegata quadro con mansioni di District Manager Attachments (e cioè degli accessori). Ha precisato che, visto che la datrice di lavoro non aveva una sede fisica in
, la stessa le aveva messo a disposizione strumenti di lavoro (pc portatile, CP_2
cellulare, linea telefonica ecc.) per operare dal domicilio sito in Umbertide e di avere prestato servizio per gran parte del tempo all'estero nell'area geografica assegnata che
è variata in costanza di rapporto e che la relazione contrattuale è transitata dal
16.11.2018 all'attuale convenuta per effetto di cessione di azienda. Per quanto di interesse ai fini del caso in esame, ha allegato di essere stata officiata, dal 24.1.2024, del ruolo di district manager per il territorio dell'Italia meridionale nonché di Grecia, Cipro
e Malta, con obbligo di riferire al diretto superiore Ha raccontato che Tes_1
proprio a seguito del mutamento di mansioni le condizioni di lavoro sono peggiorate e che il collega , che condivideva la gestione della stessa area, ha Parte_2
cominciato “a boicottarla” spalleggiato dal diretto superiore indicato sopra ed ha descritto al riguardo (pag. 4 e ss.) una serie di condotte vessatorie subìte in tal senso sino all'atto di licenziamento (doc. 15 fasc. ric.) adottato il 27.1.2025 con effetto immediato ed impegno alla corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso per soppressione della posizione lavorativa occupata. Ha denunciato il carattere ritorsivo
Tes_ del recesso, spiegando che dal momento in cui il sig. è diventato il suo diretto superiore, è stata demansionata e resa destinataria di condotte finalizzate a ledere la sua immagine sia all'interno dell'azienda sia nei rapporti con i concessionari nonché di una generale umiliazione della sua professionalità e che l'azienda, non essendo riuscita ad indurla a rassegnare le dimissioni, ha inventato un pretesto per licenziarla. Ha
specificato che la ragione oggettiva posta alla base del recesso non sussiste e che
22 Tes_ l'azienda, attraverso i comportamenti serbati dal e dal , le ha Parte_2
chiaramente manifestato la propria avversione. In via gradata, ha chiesto che il licenziamento venga dichiarato illegittimo per inesistenza del giustificato motivo addotto, rammentando la latitudine dell'onere probatorio dell'imprenditore. Ha
sostenuto, inoltre, che la sua posizione lavorativa non è stata soppressa perché al suo posto l'azienda ha collocato il sig. , meno anziano di lei, in Persona_1
precedenza occupato nel settore carrelli, producendo a riscontro una comunicazione inviata mediante posta elettronica in cui questi si qualifica Controparte_3
anziché Material Handling e da cui si apprende che si reca in visita da un concessionario della convenuta insieme al e cioè colui che avrebbe dovuto ereditare i Parte_2
compiti della ricorrente. Inoltre, ha censurato l'atto interruttivo della relazione anche per inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede nella scelta del dipendente da licenziare e dell'obbligo di repechage e per non avere dato corso al procedimento imposto dall'art. 7 della legge n. 604/1966. Ha argomentato l'infondatezza dell'argomentazione, che la convenuta avrebbe speso in sede stragiudiziale, di mancato raggiungimento della soglia dimensionale indicata dal comma 8 dell'art. 18 St. lav.,
spiegando che il calcolo deve comprendere tutta la manodopera impiegata anche all'estero non limitandosi al territorio nazionale. Ha invocato, inoltre, la liquidazione del premio maturato per l'anno 2024 per intero e per l'anno 2025 pro quota in base a quanto stabilito dal contratto di assunzione commisurato nell'importo di € 13.014,16 e le relative differenze spettanti sul TFR e sull'indennità sostitutiva del preavviso o quantomeno il risarcimento danni da perdita di chances di conseguire l'emolumento in questione.
2. La società datrice di lavoro, sebbene ritualmente intimata (si fa rinvio sul punto oltre che per l'affermazione della giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana e la competenza territoriale di questo Ufficio all'ordinanza riservata dell'11.12.2025) è
rimasta contumace. All'udienza del 19.12.2025, parte ricorrente ha rinunciato alla censura afferente al carattere ritorsivo del licenziamento e alla domanda riguardante la condanna della resistente del pagamento di differenze retributive per il premio non corrisposto.
33 3. Il ricorso è fondato nei limiti e per le considerazioni di seguito brevemente esposte.
3.1 Con lettera del 27.1.2025, la convenuta ha comunicato alla ricorrente il licenziamento a far data dalla ricezione della stessa con impegno a liquidare l'indennità
sostitutiva del preavviso e le competenze finali. Si legge che il gruppo CP_1
“di cui la società fa parte” ha deciso di avviare a livello globale un processo di Parte_3
revisione della propria struttura organizzativa “…avendo riscontrato che, a fronte di un
significativo calo del fatturato derivante dalle vendite dei prodotti nell'area e in CP_1
particolare nel mercato italiano, il numero di funzioni fino ad oggi presenti nel Dipartimento
Sales sul territorio italiano non è più giustificato dalle attuali esigenze aziendali in quanto
eccessivamente costoso e inefficiente. Attualmente, a livello la divisione CP_1 Parte_4
è distinta in due team che si occupano delle vendite di due diverse linee di prodotto: “Compact
Equipment” (“CE”), di cui lei si è occupata fino ad oggi e “Material Handling” (“MH”). La
società, in attuazione di tale strategia globale, ha deciso riorganizzare la propria struttura sul
territorio italiano che, nella divisione è composta da un team “MH” e un team Parte_4
“CE”, a sua volta composto da: un “District manager CE”, posizione fino ad oggi da lei
ricoperta, che si occupa della gestione dei clienti ordinari della linea “CE” e un “District
Manager CE/KA”, che, sempre nell'ambito della linea di prodotti “CE”, si occupa della
gestione, oltre che dei clienti ordinari, anche di quelli particolarmente rilevanti (detti “Key
Account”). In particolare, si è deciso di ridurre di un'unità i “District Manager” che si
occupano della linea “CE” in quanto l'attuale numero di risorse non è più giustificato
considerando il calo di veicoli della linea “CE”, in quanto l'attuale numero di risorse non è più
giustificato considerando il calo di veicoli della linea “CE” venduti sul territorio italiano…”.
Segue la constatazione dell'esubero della posizione lavorativa della ricorrente rispetto alle effettive esigenze della datrice di lavoro tenuto conto delle funzioni esistenti nella medesima e nelle altre società del gruppo “…nell'ambito del suo settore di operatività e in
un'ottica di riduzione dei costi…” e comunicazione della decisione di sopprimere la posizione di “District manager CE” ricoperta dalla con accorpamento delle Pt_1
corrispondenti mansioni alla posizione di “District manager CE/KA” e licenziamento immediato vista l'impossibilità di reimpiego in altri compiti “(anche inferiori)”
“…all'interno della Scrivente società…”.
44 3.2 Ciò posto, il licenziamento è ingiustificato e perciò illegittimo perché la convenuta,
non costituendosi in giudizio, non ha assolto l'onere, gravante sulla medesima ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604/1966, di dimostrare l'esistenza della ragione economica-
organizzativa addotta (soppressione della posizione lavorativa reputata superflua per effetto della contrazione delle vendite) che la ricorrente ha contestato.
Invero, in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in base al consolidato avviso della giurisprudenza di legittimità codificato dall'art. 30 della legge
183/2010 (cfr, ex multis, Cass., sez. lavoro, 15157/2011, 7474/2012, 25201/2016), il Giudice
non può entrare nel merito delle valutazioni organizzative, economiche e produttive sulla cui base è stato intimato il recesso sindacandone la congruità, ma deve verificare che il datore di lavoro assolva l'onere, sullo stesso gravante, di dimostrare: (1)
l'effettiva esistenza del presupposto economico-produttivo indicato per iscritto quale fondamento del licenziamento, (2) il nesso di causalità che intercorre tra detto presupposto e l'interruzione del concreto rapporto di lavoro di cui si discute e (3)
l'impossibilità di reimpiegare utilmente il lavoratore in esubero in mansioni professionalmente equivalenti ai sensi dell'art. 2103 c.c. o anche inferiori ma soltanto laddove il lavoratore sia in grado di espletarle senza essere appositamente formato allo scopo (Cass., sez. lavoro, 17036/2024, 10627/2024).
Nella fattispecie scrutinata, visto che nella lettera di licenziamento è esplicitato il riferimento ad una contrazione del fatturato nell'area in cui anche la operava Pt_1
(c.d. area , acronimo che secondo l'indicazione del ricorso sta per Europa Medio CP_1
Oriente Africa) quale fattore che avrebbe indotto la società datrice di lavoro a ridimensionare l'organico per razionalizzare i costi, quest'ultima era tenuta a dare
dimostrazione anche di detta circostanza: “Ai fini della legittimità del licenziamento
individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda
non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare,
essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro,
comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della
redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la
soppressione di un'individuata posizione lavorativa;
ove, però, il recesso sia motivato
55 dall'esigenza di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese di carattere
straordinario, ed in giudizio se ne accerti, in concreto, l'inesistenza, il licenziamento
risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità e la pretestuosità della causale
addotta.” (Cass. sez. lavoro, 25201/2016; cfr nel medesimo senso, fra le altre,
10699/2017, 24882/2017, 15400/2020 752/2023).
Come detto sopra, la convenuta, rimanendo contumace ha omesso radicalmente di offrire la prova di tutti i presupposti costitutivi del proprio diritto di ridimensionare l'organico poco sopra indicati, sicché il recesso deve considerarsi ingiustificato.
3.3 Quanto al regime della tutela somministrabile, l'assunzione della ricorrente è
avvenuta nel 2012 e quindi prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 23/2015. Trova,
pertanto applicazione la disciplina previgente ed esattamente l'art. 18 St. lav., in quanto, anche in questo caso, il datore di lavoro, non costituendosi in giudizio, ha omesso di assolvere l'onere probatorio, gravante sul medesimo, di possedere requisiti dimensionali inferiori a quelli indicati dal comma 8 ed impeditivi del diritto della ricorrente alla reintegra nel posto di lavoro e alla somministrazione del più favorevole regime di tutele contenuto nella norma richiamata: “In tema di riparto dell'onere
probatorio in ordine ai presupposti di applicazione della tutela reale o obbligatoria al
licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, fatti costitutivi del diritto soggettivo del
lavoratore a riprendere l'attività e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del
licenziamento sono esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e
l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti
stabiliti dall'art. 18 della legge n. 300 del 1970, costituiscono, insieme al giustificato
motivo del licenziamento, fatti impeditivi del suddetto diritto soggettivo del
lavoratore e devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro. Con l'assolvimento di
quest'onere probatorio il datore dimostra - ai sensi della disposizione generale di cui all'art.
1218 cod. civ. - che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto di lavoro non è a lui
imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con
conseguente necessità di ridurre il rimedio esercitato dal lavoratore al risarcimento pecuniario.
L'individuazione di siffatto onere probatorio a carico del datore di lavoro persegue, inoltre, la
finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza
66 del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei
lavoratori occupati nell'impresa.” (Cass., sez. unite, 141/2006; cfr anche, ex multis, Cass.,
sez. lavoro, 9867/2017).
Ciò posto, al caso in esame deve trovare applicazione la disciplina prevista dal comma
4 dell'art. 18 St. lav. (c.d. tutela reintegratoria) che, per effetto del richiamo contenuto nel successivo comma 7 nella versione interpolata dalle sentenze n. 59/2021 e n.
126/2022 della Corte Costituzionale, riguarda – in regime automatico senza lo spatium
deliberandi correlato alle locuzioni originarie “può” e “manifesta” che delimitavano le prerogative del Giudice – anche i casi di dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo per insussistenza dei presupposti suoi propri.
Pertanto, in applicazione del comma 4 dell'art. 18 St. lav., il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo impugnato in questa sede va dichiarato illegittimo per carenza dei presupposti tipici, con conseguente condanna della convenuta a versare alla ricorrente l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, vista l'opzione effettuata dall'interessata all'udienza del 19.12.2025, nonché a corrisponderle,
a titolo di risarcimento danni, una somma pari a n. 10,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita e cioè agli emolumenti perduti a causa dell'interruzione del rapporto nel periodo compreso dalla data del 27.1.2025 ad oggi e a versare agli enti previdenziali, in favore della posizione lavorativa della stessa, i contributi previdenziali ed assistenziali dall'interruzione del rapporto alla data odierna.
Considerato che
la retribuzione lorda mensile certificata dal cedolino di
“febbraio 2025” ultimo disponibile è pari ad € 6.401,53 e che il fringe benefit relativo al valore dell'automobile aziendale data in uso dalla convenuta alla ricorrente è
commisurato nel medesimo documento in € 196,59, la retribuzione globale di fatto ultima percepita è pari ad € 7.697,80 (€ 6.401,53 + € 196,59 = € 6.598,12 x 14/12 = €
7.697,80), sicché l'importo che compete alla ricorrente al lordo delle ritenute di legge è
pari, a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, ad € 115.467,00 (7.697,80 x
15= € 115.467,00) e, per il risarcimento danni, ad € 80.826,90 (7.697,80 x 10,5= €
80.826,90), importi entrambi da maggiorarsi, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. con interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data dell'interruzione del rapporto
77 del 27.1.2025 al saldo. In ordine alla quantificazione dell'indennizzo, va precisato che alcuna decurtazione deve essere effettuata per lo svolgimento di altre attività
lavorative nel periodo corrente dall'estromissione dal posto in avanti, in assenza dell'allegazione, da parte della convenuta del resto contumace, di circostanze specifiche che attestino il reperimento di nuove occupazioni da parte della dipendente
(cfr, per tutte, Cass., sez. lavoro, 9616/2015, 2499/2017, 17683/18).
4. Vista la rinuncia all'azione, da ultimo, sulla domanda relativa al pagamento del premio, anche sotto il profilo della perdita di chance, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
5. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m.,
tenendo conto del valore indeterminabile della controversia (scaglione compreso fra €
52.000,01 ed € 260.000,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla predetta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- dichiara illegittimo il licenziamento intimato dalla convenuta alla ricorrente e, per l'effetto, condanna la prima a versare alla seconda l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, che si quantifica nell'importo, al lordo delle ritenute, di € 115.467,00 e, a titolo di risarcimento danni, l'importo, al lordo delle ritenute di € 80.826,90, con la maggiorazione di entrambi, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con interessi legali e rivalutazione monetaria dal 27.1.2025 al saldo;
- condanna la convenuta a versare agli enti competenti i contributi previdenziali ed assistenziali relativi alla posizione della ricorrente dalla data del 27.1.2025
alla data odierna;
- dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda della ricorrente riguardante il diritto di percepire la retribuzione premiale;
88 - condanna la convenuta a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 259,00 per C.U. versato e di € 5.000,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, IVA e CAP come per legge.
Perugia, lì 19.12.2025
IL GIUDICE
Marco OR
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