Trib. Perugia, sentenza 19/12/2025, n. 642
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Sentenza 19 dicembre 2025

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  • Accolto
    Illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

    Il Tribunale ha ritenuto che il datore di lavoro, rimasto contumace, non abbia assolto l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza della ragione economica-organizzativa addotta (soppressione della posizione lavorativa) e l'impossibilità di reimpiego del lavoratore.

  • Accolto
    Applicazione regime tutela art. 18 St. lav.

    L'assunzione è avvenuta prima del d.lgs. 23/2015 e il datore di lavoro non ha provato di possedere requisiti dimensionali inferiori a quelli previsti dall'art. 18 St. lav. Pertanto, si applica la tutela reintegratoria (comma 4) o l'indennità sostitutiva.

  • Accolto
    Risarcimento danni per licenziamento illegittimo

    In conseguenza della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, il datore di lavoro è condannato a corrispondere al lavoratore una somma pari a 10,5 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

  • Accolto
    Obbligo di versamento contributi

    La condanna al risarcimento del danno implica anche il versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.

  • Altro
    Cessazione della materia del contendere

    Vista la rinuncia all'azione sulla domanda relativa al pagamento del premio, anche sotto il profilo della perdita di chance, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Perugia, sentenza 19/12/2025, n. 642
    Giurisdizione : Trib. Perugia
    Numero : 642
    Data del deposito : 19 dicembre 2025

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