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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 16/02/2026, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1508/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6210/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Portici - Via Campitelli 1 80055 Portici NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Napoli - Via S.aspreno 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11991/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 03/07/2025
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 000000001 ALTRI 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120010433129633000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120020118347054000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120030215290035000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120040077482719000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120040184929962000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120050094195307000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120060119421334000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120060306107110000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070140707401000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080180544334000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090043396308000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090128453191000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100084352372000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100201310283000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150155676815000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080041222044000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090225819141000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110110560664000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130079200626000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140023334600000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150030934804000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160077349968000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180023958735000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210104111639000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140023334592000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190018292687000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210074346682000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220129906279000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230106132028000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240092168259000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO PROCESSUALE, E
NE RICHIEDONO L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, ricorrente 1 s.r.l. impugnava l'estratto di ruolo datato 27/09/2024 relativamente a 30 cartelle di pagamento ivi sottese, afferenti il mancato pagamento di tributi vari in relazione a molteplici annualità, a partire dal 2004 e fino al 2014.
All'uopo deduceva, in via preliminare, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, stante il pregiudizio costituito dall'impossibilità di accedere a finanziamenti bancari, lì dove in particolare si era vista negare un finanziamento chirografario da un istituto bancario di Portici in data 22/09/2024, in ragione delle
"pendenze tributarie in capo alla Società".
Nel merito deduceva:
- difetto di notifica degli atti presupposti, atteso che alla società ricorrente non sarebbero stati mai notificati avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione o cartelle di pagamento;
- prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Portici,
i quali impugnavano l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione depositava altresì documentazione attestante la notifica delle cartelle di cui all'estratto di ruolo, degli atti presupposti e di quelli interruttivi della prescrizione.
I Giudici di primo grado dichiaravano l'inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello la società, la quale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 6° comma della Costituzione, 132, 2° comma, n. 2 e 4, c.p.c., 118, 1° comma, disp. att. c.p.c., 36 secondo comma n. 2 e 4 del D.Lvo 31.12.1992 n. 546, 12 del D.P.R. 602/1073, comma 4 bis, lett. e), 116,
1° comma, c.p.c., 2697 c.c., 112 c.p.c.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate e il Comune di
Portici, i quali hanno impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
L'appellante e il Comune di Portici hanno depositato memorie illustrative con le quali ribadiscono la bontà delle proprie ragioni.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, sia pure per ragioni diverse da quelle ritenute in primo grado.
Invero, il ricorso di primo grado è da ritenere ammissibile, per le ragioni che seguono. L'art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (ivi comprese le sanzioni amministrative), precisa che il debitore ha interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata nei casi in cui dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio (tra l'altro) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati. Orbene, nel caso di specie, la società contribuente ha provato che, in data 22.09.2024, la Banca_1 le ha negato un finanziamento chirografario in ragione delle "pendenze tributarie in capo alla Società". Essa, pertanto, deve considerarsi fornita di interesse alla proposizione del ricorso.
Tuttavia, già in primo grado l'AdER ha depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione delle cartelle di cui all'estratto di ruolo impugnato, degli atti presupposti e di quelli interruttivi della prescrizione.
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato dall'Ufficio in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente – che nel ricorso, per l'appunto, aveva negato l'esistenza delle cartelle – non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992, ma si è limitata a depositare memorie integrative ex art. 32 del medesimo decreto.
Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale,
l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass. 13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326).
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 D.Lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nel caso in esame il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi
1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera
"eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 -
5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo la ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria delle cartelle di pagamento più volte sin qui richiamate, degli atti presupposti e degli atti interruttivi della prescrizione – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione della cartella esattoriale in narrativa, comprovata dai documenti che l'AdER aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi” segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione delle cartelle di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito con una pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle appellate, che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori se dovuti, per ciascuna delle parti costituite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE LUCA MAURO, Presidente
MINIO EMILIO, Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6210/2025 depositato il 05/09/2025
proposto da ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Portici - Via Campitelli 1 80055 Portici NA
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio Napoli - Via S.aspreno 2 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 11991/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
7 e pubblicata il 03/07/2025
Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 000000001 ALTRI 2001
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120010433129633000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120020118347054000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120030215290035000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120040077482719000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120040184929962000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120050094195307000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120060119421334000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120060306107110000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120070140707401000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080180544334000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090043396308000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090128453191000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100084352372000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120100201310283000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150155676815000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120080041222044000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120090225819141000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120110110560664000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130079200626000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140023334600000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150030934804000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160077349968000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120180023958735000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210104111639000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120140023334592000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120190018292687000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120210074346682000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120220129906279000
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120230106132028000 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240092168259000
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO PROCESSUALE, E
NE RICHIEDONO L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, ricorrente 1 s.r.l. impugnava l'estratto di ruolo datato 27/09/2024 relativamente a 30 cartelle di pagamento ivi sottese, afferenti il mancato pagamento di tributi vari in relazione a molteplici annualità, a partire dal 2004 e fino al 2014.
All'uopo deduceva, in via preliminare, l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo, stante il pregiudizio costituito dall'impossibilità di accedere a finanziamenti bancari, lì dove in particolare si era vista negare un finanziamento chirografario da un istituto bancario di Portici in data 22/09/2024, in ragione delle
"pendenze tributarie in capo alla Società".
Nel merito deduceva:
- difetto di notifica degli atti presupposti, atteso che alla società ricorrente non sarebbero stati mai notificati avvisi di accertamento, avvisi di liquidazione o cartelle di pagamento;
- prescrizione dei crediti di cui alle cartelle di pagamento.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate e il Comune di Portici,
i quali impugnavano l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione depositava altresì documentazione attestante la notifica delle cartelle di cui all'estratto di ruolo, degli atti presupposti e di quelli interruttivi della prescrizione.
I Giudici di primo grado dichiaravano l'inammissibilità del ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza propone appello la società, la quale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 111, 6° comma della Costituzione, 132, 2° comma, n. 2 e 4, c.p.c., 118, 1° comma, disp. att. c.p.c., 36 secondo comma n. 2 e 4 del D.Lvo 31.12.1992 n. 546, 12 del D.P.R. 602/1073, comma 4 bis, lett. e), 116,
1° comma, c.p.c., 2697 c.c., 112 c.p.c.
Si sono costituite in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, l'Agenzia delle Entrate e il Comune di
Portici, i quali hanno impugnato l'avverso dedotto, chiedendone il rigetto.
L'appellante e il Comune di Portici hanno depositato memorie illustrative con le quali ribadiscono la bontà delle proprie ragioni.
All'esito dell'udienza del 10.02.2026 la Corte decide la controversia come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, sia pure per ragioni diverse da quelle ritenute in primo grado.
Invero, il ricorso di primo grado è da ritenere ammissibile, per le ragioni che seguono. L'art. 12, comma 4- bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, che regola la riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo (ivi comprese le sanzioni amministrative), precisa che il debitore ha interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata nei casi in cui dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio (tra l'altro) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati. Orbene, nel caso di specie, la società contribuente ha provato che, in data 22.09.2024, la Banca_1 le ha negato un finanziamento chirografario in ragione delle "pendenze tributarie in capo alla Società". Essa, pertanto, deve considerarsi fornita di interesse alla proposizione del ricorso.
Tuttavia, già in primo grado l'AdER ha depositato la documentazione relativa alla prova della intervenuta notificazione delle cartelle di cui all'estratto di ruolo impugnato, degli atti presupposti e di quelli interruttivi della prescrizione.
Orbene, a fronte dell'anzidetto deposito, operato dall'Ufficio in sede di controdeduzioni nel giudizio di primo grado, parte ricorrente – che nel ricorso, per l'appunto, aveva negato l'esistenza delle cartelle – non ha contestato gli atti depositati con motivi aggiunti a norma dell'art. 24 del D.lgs. n. 546/1992, ma si è limitata a depositare memorie integrative ex art. 32 del medesimo decreto.
Pertanto, come ha precisato il giudice di legittimità (Cass. 17373/2020) va ribadito che «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale,
l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione, che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado» (cfr. Cass. 13/04/2017, n. 9637; Cass. 02/07/2014, n. 15051; Cass. 15/10/2013, n. 23326).
Ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti, ammissibili, ex art. 24 D.Lgs. n. 546/1992 nei soli casi da tale norma indicati, di talché nel caso in esame il ricorso andava dichiarato inammissibile per tale motivo già nel giudizio di prime cure essendo mutato il thema decidendum originariamente fissato con l'atto introduttivo del giudizio.
Invero, a norma dell'art. 24 cit. è previsto che “… 2. L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito.
3. Se è stata già fissata la trattazione della controversia, l'interessato, a pena di inammissibilità, deve dichiarare, non oltre la trattazione in camera di consiglio o la discussione in pubblica udienza, che intende proporre motivi aggiunti. In tal caso la trattazione o l'udienza debbono essere rinviate ad altra data per consentire gli adempimenti di cui al comma seguente.
4. L'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art. 18 per quanto applicabile. Si applicano l'art. 20, commi 1 e 2, l'art. 22, commi
1, 2, 3 e 5, e l'art. 23, comma 3.”.
In presenza di una situazione siffatta, vale il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità – ribadito con più pronunce – secondo il quale «[…] in materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera
"eccezione di inesistenza" della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento costituente il presupposto della cartella impugnata) non può far ritenere acquisito al "thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto». (Cass., Sez. 5, sent. n. 8398 del 05/04/2013, in C.e.d. Cass., rv. 625934 - 01; conf. Cass., Sez. 6 -
5, ordinanza n. 5369 del 02/03/2017, ivi, rv. 643479; con successivo ulteriore dictum è stato espressamente osservato, a fronte del deposito in giudizio della documentazione afferente alle notificazioni degli atti che si assumeva non essere avvenute, che il contribuente avrebbe dovuto «[…] introdurre nel processo “nuovi motivi” di ricorso, notificando una “memoria integrativa dei motivi”, come previsto dal d.lgs. n. 546 del 1992, art. 24, comma 2 e 3» - Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18877/2020).
Dunque, non avendo la ricorrente proceduto nel modo indicato dai giudici di legittimità – cioè a norma del disposto dell'art. 24 d.lgs.546/92 una volta che la controparte, in sede di costituzione e controdeduzioni, aveva prodotto la documentazione notificatoria delle cartelle di pagamento più volte sin qui richiamate, degli atti presupposti e degli atti interruttivi della prescrizione – era risultata da ciò decaduta non avendo ritualmente contestato la validità della notificazione della cartella esattoriale in narrativa, comprovata dai documenti che l'AdER aveva depositato in primo grado senza, tuttavia, essere contrastata in modo specifico e articolato e con le modalità previste dall'art. 24 decreto cit. che prescrivono il deposito di motivi aggiunti entro termini tassativi.
E, invero, la “memoria integrativa dei motivi” segue la medesima procedura del deposito dell'atto introduttivo del giudizio e, pertanto, va notificata alla controparte in applicazione degli artt. 20, commi 1 e 2, 22, commi
1, 2, 3 e 5, e 23, comma 3 d. lgs. 546/92 e non può essere, pertanto, “supplita” dalla presentazione, avvenuta, come detto, da parte della ricorrente, di una semplice memoria aggiuntiva ex art. 32 stesso decreto che richiede il mero deposito entro il termine di dieci giorni liberi prima della trattazione.
In ragione di quanto sopra, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, si impone il rilievo – anche d'ufficio – dell'inammissibilità delle eccezioni sull'asserita nullità della notificazione delle cartelle di cui trattasi, sollevate nel giudizio mediante memoria e non, invece, contestate in quello di prime cure con la procedura prevista dall'art. 24 d. lgs. 546/92.
Si tratta di giurisprudenza che questo collegio di appello condivide, siccome aderente al dato normativo e che avrebbe dovuto già trovare applicazione nel primo grado di giudizio, ove invece il contenzioso è stato definito con una pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse. E, invero, l'art. 24 d.lgs 546/92 costituisce l'eccezione al principio di immodificabilità della domanda, che non può essere derogato per volontà dell'avversa parte processuale manifestata attraverso l'accettazione del contraddittorio, in quanto esso trova fondamento in un'esigenza di ordine pubblico, rappresentata dalla speditezza del processo tributario.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore delle appellate, che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori se dovuti, per ciascuna delle parti costituite.