Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 4655
CASS
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione di legge processuale

    La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata. Ha affermato che la norma sull'inammissibilità per mancata elezione di domicilio non si applica all'imputato detenuto, anche se per altra causa, qualora lo stato detentivo sia noto all'autorità procedente, in quanto la notifica deve avvenire a mani proprie per garantire il diritto di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 4655
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4655
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo