Articolo 2 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49
Articolo 1Articolo 3
Versione
6 marzo 1985
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Versione
10 luglio 1986
Art. 2. 1. Il Foncooper e' alimentato:
a) dalla anticipazione di lire 90 miliardi di cui almeno 20
miliardi da destinare alle cooperative di cui al successivo articolo 14, per l'esercizio finanziario 1984, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro;
b) dalle quote di ammortamento per capitali e dagli interessi
corrisposti dalle cooperative mutuatarie;
c) dalle rate di rientro dei mutui stipulati ai sensi
dell' articolo 39, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 , e del decreto ministeriale 19 giugno 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 26 luglio 1971, istitutivo, presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione della Banca nazionale del lavoro, di un fondo speciale conto finanziamenti;
d) dalle disponibilita' finanziarie di cui al comma successivo.
2. Il fondo speciale conto finanziamenti di cui al comma precedente, lettera c), viene soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disponibilita' residue, salva restando l'erogazione dei mutui gia' deliberati, affluiranno al Foncooper. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n.
165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
Entrata in vigore il 10 luglio 1986