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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 864/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IN OS MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4161/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390173095910000 TASSE AUTO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.04.2024 (doc. 1), la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320239017309591000 (doc. 2), notificata il 13.02.2024 (doc. 2.1), e le sottese cartelle di pagamento n.
29320160017577412000, n. 29320170006938692000, n. 29320170036380068000, rispettivamente per
Tasse automobilistiche in riferimento all'anno 2011, 2012 e 2013, come estratto di ruolo che si produce
(doc. 3).
2 La ricorrente ha, invero, eccepito l'insussistenza del debito per avvenuto pagamento, la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento, e l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti.
Resiste ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio le cartelle di pagamento n. 29320160017577412000, n. 29320170006938692000,
n. 29320170036380068000 sottese all'atto impugnato che erano già state oggetto di impugnazione con il ricorso iscritto al n. 110/2024 R.G., innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, sono state annullate con sentenza n. 1758/2025, favorevole al contribuente, depositata il 04.03.2025 e già passata in giudicato.
Le spese seguono la soccombenza con ER che ha notificato l'intimazione quando era già pendente il giudizio sulla precedente intimazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna ER al pagamento delle spese processuali che liquida in €220,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 28.1.2026
Il Giudice monocratico
OS M. AS
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IN OS MARIA, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4161/2024 depositato il 13/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 293202390173095910000 TASSE AUTO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore insiste in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 13.04.2024 (doc. 1), la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n.
29320239017309591000 (doc. 2), notificata il 13.02.2024 (doc. 2.1), e le sottese cartelle di pagamento n.
29320160017577412000, n. 29320170006938692000, n. 29320170036380068000, rispettivamente per
Tasse automobilistiche in riferimento all'anno 2011, 2012 e 2013, come estratto di ruolo che si produce
(doc. 3).
2 La ricorrente ha, invero, eccepito l'insussistenza del debito per avvenuto pagamento, la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per omessa notifica delle sottese cartelle di pagamento, e l'intervenuta prescrizione dei crediti ingiunti.
Resiste ER.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more del giudizio le cartelle di pagamento n. 29320160017577412000, n. 29320170006938692000,
n. 29320170036380068000 sottese all'atto impugnato che erano già state oggetto di impugnazione con il ricorso iscritto al n. 110/2024 R.G., innanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria, sono state annullate con sentenza n. 1758/2025, favorevole al contribuente, depositata il 04.03.2025 e già passata in giudicato.
Le spese seguono la soccombenza con ER che ha notificato l'intimazione quando era già pendente il giudizio sulla precedente intimazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna ER al pagamento delle spese processuali che liquida in €220,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Catania 28.1.2026
Il Giudice monocratico
OS M. AS