TAR Palermo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 425
TAR
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 159/2011 e altre norme

    Il Collegio ritiene che i legami parentali rilevino ai fini della valutazione di un pericolo di infiltrazione mafiosa in presenza di cointeressenze economiche o quando l'impresa abbia una conduzione familiare. Vengono evidenziate le cointeressenze economiche e familiari della ricorrente con soggetti legati alla criminalità organizzata, nonché le risultanze investigative relative a reati e cointeressenze economiche.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa

    Il Collegio rileva che non vi è alcun obbligo per il Prefetto di disporre la prevenzione collaborativa e che il giudice amministrativo non può sostituirsi alla valutazione tecnica dell'autorità prefettizia, limitandosi a sindacare la logicità delle affermazioni in punto di non occasionalità del fenomeno agevolativo. L'amministrazione ha valutato la praticabilità di misure meno invasive escludendole sulla base di dati informativi coerenti.

  • Rigettato
    Invalidità derivata

    Poiché il ricorso avverso l'informativa antimafia è stato respinto, anche la domanda di annullamento del conseguente provvedimento dell'ANAC è rigettata.

  • Rigettato
    Invalidità derivata

    Tale domanda è rigettata in quanto accessoria e dipendente dall'esito del ricorso principale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 425
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 425
    Data del deposito : 11 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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