TAR
Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01336/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 11/02/2026
N. 00425 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01336/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2024, proposto dalla -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
LE FA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;
contro il Ministero dell'Interno (Ufficio Territoriale del Governo di Trapani), e l'ANAC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano
Stabile 182, sono per legge domiciliati;
nei confronti N. 01336/2024 REG.RIC.
per l'annullamento
- dell'informazione antimafia di contenuto interdittivo emessa dalla Prefettura di
Trapani in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-;
- del provvedimento con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla scorta dell'adozione di informativa interdittiva, procede “all'inserimento nel Casellario della relativa annotazione”, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'ANAC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. LU BU
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, legale rappresentante di una società cooperativa, domanda l'annullamento:
- dell'informazione antimafia di contenuto interdittivo emessa dalla Prefettura di
Trapani in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-;
- del provvedimento con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla scorta dell'adozione di informativa interdittiva, procede “all'inserimento nel Casellario della N. 01336/2024 REG.RIC.
relativa annotazione”, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli sopra indicati.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 91, 84 ed 89 bis;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della
Costituzione, artt. 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata;
b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486 sotto ulteriore profilo; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della Costituzione, artt. 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata.
2.- Si costituiva il Ministero dell'Interno con memoria di stile. N. 01336/2024 REG.RIC.
3.- Con o.p.i. n. 365/2024, venivano disposti incombenti istruttori, adempiuti dall'amministrazione resistente mediante deposito documentale.
4.- Con memorie in vista dell'udienza, parte resistente concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito, mentre parte ricorrente insisteva nelle difese articolate, prendendo posizione su quelle formulate ex adverso.
5.- All'udienza pubblica del 10.02.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso è infondato.
6.1- Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale i legami parentali rilevano ai fini della valutazione di un pericolo di infiltrazione in presenza di cointeressenze economiche (Cons. St., sez. III, 7 luglio
2025, n. 5836) o comunque laddove l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto, o se vi possa essere un'influenza mafiosa in ragione del contatto con il congiunto (cfr. le sentt. di questa Sezione nn. 381, 490, 703, 1291 e
1373 del 2025, n. 302/2026 – avente ad oggetto il medesimo nucleo familiare – e precedenti ivi richiamati).
Osserva il Collegio che:
- la sig.ra -OMISSIS- è titolare di tre imprese: la -OMISSIS- (destinataria di un distinto provvedimento interdittivo antimafia, in data -OMISSIS-), la -OMISSIS-.
(odierna ricorrente) e l'-OMISSIS- (destinataria di un distinto provvedimento interdittivo antimafia, in data -OMISSIS-);
- costei è moglie di -OMISSIS-, elemento di spicco della consorteria mafiosa di
Campobello di Mazara, vicino al defunto-OMISSIS-, già capo di “Cosa Nostra”, in atto rinviato a giudizio per associazione di stampo mafioso;
- nell'ambito della -OMISSIS-., il -OMISSIS- figura quale unico dipendente e suo figlio, -OMISSIS-, come amministratore (quest'ultimo è anche titolare della -
OMISSIS-); N. 01336/2024 REG.RIC.
- la sede della -OMISSIS- e della -OMISSIS-. (riferibili alla sig.ra -OMISSIS-) coincide con quella delle altre due società (-OMISSIS- e -OMISSIS-) riferibili ai -
OMISSIS- e -OMISSIS-, destinatarie di due distinti provvedimenti interdittivi antimafia, in data -OMISSIS-;
- le risultanze investigative compendiate nell'ordinanza di custodia cautelare emessa il -OMISSIS- dal Tribunale di Palermo – Ufficio GIP (che annovera tra i destinatari anche il -OMISSIS-) restituiscono una serie di dati informativi rilevanti ai fini della prevenzione antimafia, sia per i reati contestati (associazione mafiosa e delitti-fine in ambito economico) che per le cointeressenze tra l'indagato e la moglie, odierna ricorrente.
6.2- Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Al riguardo, va premesso che, come di recente affermato dalla Sezione (TAR Palermo, sez. I, 30 ottobre 2025, n. 2373): (i) la prevenzione collaborativa (che è ormai la tipica misura alternativa all'interdittiva “pura”) ha la funzione di diversificare lo spettro delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa, articolandole in rapporto all'intensità di pericolo di condizionamento; (ii) ciò risponde, insieme, all'interesse dell'impresa a essere sottoposta a un regime preventivo compatibile con il mantenimento della sua integrità aziendale e all'interesse pubblico all'applicazione selettiva della più grave misura interdittiva; (iii) non vi è alcun obbligo in capo al
Prefetto di disporre la prevenzione collaborativa; (iv) il giudice amministrativo, a fronte di una simile valutazione tecnica, non può sostituire le proprie deduzioni a quelle spettanti per legge all'autorità prefettizia, ma deve limitarsi a concentrare il proprio sindacato sulla logicità delle affermazioni in punto di non occasionalità del fenomeno agevolativo.
L'amministrazione dell'Interno si è espressamente interrogata sulla praticabilità di una misura meno invasiva dell'interdittiva “pura”, salvo poi escluderla sulla base delle N. 01336/2024 REG.RIC.
considerazioni tutt'altro che illogiche, ma anzi del tutto coerenti con i dati informativi richiamati al paragrafo precedente.
6.3- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.
7.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti e le imprese indicate nel provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
LU BU, Primo Referendario, Estensore N. 01336/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU BU LV AN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 11/02/2026
N. 00425 /2026 REG.PROV.COLL. N. 01336/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1336 del 2024, proposto dalla -OMISSIS- in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato
LE FA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;
contro il Ministero dell'Interno (Ufficio Territoriale del Governo di Trapani), e l'ANAC, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Palermo, via Mariano
Stabile 182, sono per legge domiciliati;
nei confronti N. 01336/2024 REG.RIC.
per l'annullamento
- dell'informazione antimafia di contenuto interdittivo emessa dalla Prefettura di
Trapani in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-;
- del provvedimento con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla scorta dell'adozione di informativa interdittiva, procede “all'inserimento nel Casellario della relativa annotazione”, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'ANAC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. LU BU
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, legale rappresentante di una società cooperativa, domanda l'annullamento:
- dell'informazione antimafia di contenuto interdittivo emessa dalla Prefettura di
Trapani in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-;
- del provvedimento con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione, sulla scorta dell'adozione di informativa interdittiva, procede “all'inserimento nel Casellario della N. 01336/2024 REG.RIC.
relativa annotazione”, ad oggi non ancora adottato e/o comunque non ancora comunicato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli sopra indicati.
Il ricorso è articolato sui seguenti motivi di diritto:
a) Violazione e falsa applicazione del D.lgs. 6/9/2011 n. 159, artt. 91, 84 ed 89 bis;
Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della
Costituzione, artt. 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata;
b) Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 – septies del D.L. 6/9/1982 n. 629, aggiunto dall'art. 2, L. 15 novembre 1988, n. 486 sotto ulteriore profilo; violazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa; Eccesso di potere; non corretto esercizio del potere amministrativo; sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti ed illogicità manifesta; violazione e falsa applicazione dei canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 1; violazione e falsa applicazione della Costituzione, artt. 41 e 97; difetto ed erroneità di motivazione; violazione e falsa applicazione della L. 7/8/1990, n. 241, art. 3; carenza di istruttoria; invalidità derivata.
2.- Si costituiva il Ministero dell'Interno con memoria di stile. N. 01336/2024 REG.RIC.
3.- Con o.p.i. n. 365/2024, venivano disposti incombenti istruttori, adempiuti dall'amministrazione resistente mediante deposito documentale.
4.- Con memorie in vista dell'udienza, parte resistente concludeva per l'infondatezza del ricorso nel merito, mentre parte ricorrente insisteva nelle difese articolate, prendendo posizione su quelle formulate ex adverso.
5.- All'udienza pubblica del 10.02.2026, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il ricorso è infondato.
6.1- Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale i legami parentali rilevano ai fini della valutazione di un pericolo di infiltrazione in presenza di cointeressenze economiche (Cons. St., sez. III, 7 luglio
2025, n. 5836) o comunque laddove l'impresa abbia una conduzione collettiva e una regia familiare, anche di fatto, o se vi possa essere un'influenza mafiosa in ragione del contatto con il congiunto (cfr. le sentt. di questa Sezione nn. 381, 490, 703, 1291 e
1373 del 2025, n. 302/2026 – avente ad oggetto il medesimo nucleo familiare – e precedenti ivi richiamati).
Osserva il Collegio che:
- la sig.ra -OMISSIS- è titolare di tre imprese: la -OMISSIS- (destinataria di un distinto provvedimento interdittivo antimafia, in data -OMISSIS-), la -OMISSIS-.
(odierna ricorrente) e l'-OMISSIS- (destinataria di un distinto provvedimento interdittivo antimafia, in data -OMISSIS-);
- costei è moglie di -OMISSIS-, elemento di spicco della consorteria mafiosa di
Campobello di Mazara, vicino al defunto-OMISSIS-, già capo di “Cosa Nostra”, in atto rinviato a giudizio per associazione di stampo mafioso;
- nell'ambito della -OMISSIS-., il -OMISSIS- figura quale unico dipendente e suo figlio, -OMISSIS-, come amministratore (quest'ultimo è anche titolare della -
OMISSIS-); N. 01336/2024 REG.RIC.
- la sede della -OMISSIS- e della -OMISSIS-. (riferibili alla sig.ra -OMISSIS-) coincide con quella delle altre due società (-OMISSIS- e -OMISSIS-) riferibili ai -
OMISSIS- e -OMISSIS-, destinatarie di due distinti provvedimenti interdittivi antimafia, in data -OMISSIS-;
- le risultanze investigative compendiate nell'ordinanza di custodia cautelare emessa il -OMISSIS- dal Tribunale di Palermo – Ufficio GIP (che annovera tra i destinatari anche il -OMISSIS-) restituiscono una serie di dati informativi rilevanti ai fini della prevenzione antimafia, sia per i reati contestati (associazione mafiosa e delitti-fine in ambito economico) che per le cointeressenze tra l'indagato e la moglie, odierna ricorrente.
6.2- Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Al riguardo, va premesso che, come di recente affermato dalla Sezione (TAR Palermo, sez. I, 30 ottobre 2025, n. 2373): (i) la prevenzione collaborativa (che è ormai la tipica misura alternativa all'interdittiva “pura”) ha la funzione di diversificare lo spettro delle misure di prevenzione adottabili in sede amministrativa, articolandole in rapporto all'intensità di pericolo di condizionamento; (ii) ciò risponde, insieme, all'interesse dell'impresa a essere sottoposta a un regime preventivo compatibile con il mantenimento della sua integrità aziendale e all'interesse pubblico all'applicazione selettiva della più grave misura interdittiva; (iii) non vi è alcun obbligo in capo al
Prefetto di disporre la prevenzione collaborativa; (iv) il giudice amministrativo, a fronte di una simile valutazione tecnica, non può sostituire le proprie deduzioni a quelle spettanti per legge all'autorità prefettizia, ma deve limitarsi a concentrare il proprio sindacato sulla logicità delle affermazioni in punto di non occasionalità del fenomeno agevolativo.
L'amministrazione dell'Interno si è espressamente interrogata sulla praticabilità di una misura meno invasiva dell'interdittiva “pura”, salvo poi escluderla sulla base delle N. 01336/2024 REG.RIC.
considerazioni tutt'altro che illogiche, ma anzi del tutto coerenti con i dati informativi richiamati al paragrafo precedente.
6.3- Per le ragioni sopra esposte, il ricorso va respinto.
7.- La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti e le imprese indicate nel provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV AN, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
LU BU, Primo Referendario, Estensore N. 01336/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU BU LV AN
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.