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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 27/12/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 951 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
7.12.1966, elettivamente domiciliata in Paola (Cs) alla via Rovo 8 presso lo studio dell'avv.
UR RA, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 8.10.2025; attrice
E
(cod. fisc. ), nato a AN IC LL (Cs) in [...] Controparte_1 C.F._2
11.11.1968, elettivamente domiciliato in Lagonegro (Pz) alla via Terrarossa n. 10 presso lo studio dell'avv. Principe Rossana, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 6.11.2025; convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 8.10.2025, ha proposto Parte_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in AN Controparte_1
IC LL in data 11.09.1993 (trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al Per_ n. 4, parte II, serie A, anno 1993), in costanza del quale sono nati due figli, e , Per_2
1 entrambi maggiorenni. A fondamento della domanda ha rilevato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Paola nella procedura di separazione dei coniugi, definita con la sentenza n. 312/2024 emessa in data 11.04.2024, passata in giudicato. Quindi, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n.
2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra la sig. ra e il sig. e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di AN IC LL di procedere alla annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro atti matrimoni del Comune di
AN IC LL al n. 4 P. 2, serie A, anno 1993”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 14.10.2025.
si è costituito in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il Controparte_1
6.11.2025. Lo stesso, non opponendosi all'avversa domanda di divorzio, ha chiesto la restituzione di alcuni oggetti lasciati nella casa coniugale, nonché si è riservato di istaurare un apposito giudizio per ottenere dalla moglie una somma di denaro relativamente all'immobile già adibito a casa coniugale (avendo contribuito ai lavori di edificazione della stessa e all'acquisto del relativo materiale) o, comunque, per ottenere il trasferimento di una quota pari alla metà del diritto di proprietà della medesima abitazione. In ogni caso, con preciso riferimento al presente procedimento, associandosi alla domanda ex adverso proposta, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “verificate le condizioni di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dal ricorrente e dal resistente in data 11.09.1993 , trascritto nel registro atti matrimoniali del Comune di AN IC LL (CS) al n. 4 P. 2 Serie A, anno
1993; -ordinare al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di AN IC LL di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza”.
Fissata l'udienza dell'1.12.2025 per la comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore, le stesse, comparse personalmente, hanno concordemente chiesto (per quanto di interesse) la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. Quindi, il
Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Infatti, con la sentenza n. 312/2024 emessa in data
11.04.2024, passata in giudicato, il Tribunale di Paola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi e , che si è protratta ininterrottamente dalla loro Parte_1 Controparte_1 comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a dodici mesi (secondo quanto previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1 della legge n. 55 del 6 maggio 2015 e dall'art. 27 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022). Ne consegue,
2 dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), così come si desume dagli atti di causa che è impossibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Null'altro va disposto, tenuto conto del precipuo oggetto del presente giudizio. Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, deve escludersi la possibilità di un simultaneus processus tra l'azione di separazione (o divorzio) e quella avente ad oggetto lo scioglimento della comunione legale dei beni, la loro divisione, la restituzione di somme di denaro o altri beni mobili, il risarcimento danni, essendo queste ultime autonome, distinte e soggette al rito ordinario di cognizione (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 21.05.2009 n. 11828, Cass. civ. sez. I dell'8.09.2014
n. 18870, Cass. civ. sez. VI del 24.12.2014 n. 27386, Cass. civ. sez. I del 29.01.2010 n. 2155,
Cass. civ. sez. I del 21.05.2009 n. 11828 e Cass. civ. sez. I del 22.10.2004 n. 20638).
La mera pronuncia sullo status giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 951/2025, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in AN
IC LL in data 11.09.1993 tra i coniugi e (trascritto Parte_1 Controparte_1 nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 4, parte II, serie A, anno 1993);
- manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di stato civile del Comune di AN IC LL perché provveda alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Paola il 16.12.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo
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