Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 29 luglio 2025
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/03/2026, n. 5381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5381 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05381/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13380/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13380 del 2024, proposto da-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Vespri Siciliani 38;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- adottato in data 09.09.2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 29.01.2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 il dott. EN EI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe si contesta la legittimità del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- adottato in data 09.09.2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata in data 29.01.2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, essendo emersi a carico del marito dell’istante i seguenti elementi pregiudizievoli di carattere penale: in data 14.07.2015, sentenza di condanna Tribunale Ordinario Milano reato art. 624 c.p. (furto in abitazione) art. 625 c.p. (furto aggravato) (corretta in data 08.04.2022 per errore dati anagrafici); in data 09.05.2013, sentenza di condanna Tribunale Milano per il reato di cui agli artt. 624/625 n. 2 c.p. (furto).
Si eccepisce in sintesi l’illegittimità dell’atto impugnato per “violazione di legge, eccesso di potere carenza di motivazione difetto dei presupposti per il rigetto della cittadinanza, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità” , non potendo la mera contestazione di una condanna a carico del marito, su cui peraltro è intervenuto provvedimento di riabilitazione del 30.09.2021, supportare un giudizio di pericolosità e di non integrazione sociale, soprattutto in assenza di qualsiasi considerazione della situazione globale della richiedente e della sua famiglia, che da molti anni risiede regolarmente in Italia.
L’Amministrazione non avrebbe inoltre considerato le osservazioni prodotte dall’interessata in risposta al preavviso di diniego, dalle quali si evince che le condanne del coniuge non sono due, bensì una sola, e che per quest’ultima è intervenuta la riabilitazione prima dell’adozione del decreto impugnato.
Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
A seguito di ordinanza interlocutoria n. 14958 del 29.07.2025, l’Amministrazione ha rappresentato che “il provvedimento impugnato è stato fondato sulle risultanze del rapporto informativo emesso dalla competente Questura e che, come emerge dalla documentazione allegata alla precedente relazione, l’istante riscontrava il preavviso di diniego per il tramite del proprio legale ben oltre il termine di legge” .
All’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la causa è passata in decisione.
Nel merito il ricorso appare suscettibile di accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, avendo l’Amministrazione erroneamente posto a fondamento del rigetto della domanda di cittadinanza un duplice reato di furto a carico del marito dell’odierna ricorrente, invero sconfessato ex actis dalle risultanze istruttorie emerse a seguito dell’interlocuzione disposta dal Collegio in data 29.07.2025, da cui risulta a carico del predetto coniuge una sola condanna per furto, su cui peraltro è intervenuta riabilitazione ben tre anni prima rispetto al diniego impugnato, emanato nel settembre del 2024.
Appare pertanto conclamato il difetto di motivazione e di istruttoria del provvedimento impugnato, il quale si fonda su una rappresentazione dei fatti parzialmente sconfessata dalle risultanze istruttorie emerse a seguito dell’interlocuzione disposta dal Collegio.
Le considerazioni che precedono incidono pertanto sulla legittimità del provvedimento finale, che deve essere annullato, fermo restando il potere-dovere dell’Amministrazione di rivalutare la posizione complessiva della ricorrente e del suo nucleo familiare, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
Tenuto comunque conto del concorso colposo della ricorrente per aver riscontrato il preavviso di diniego ben oltre il termine di legge, si rinvengono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
EN EI, Consigliere, Estensore
Gianluca Verico, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN EI | LO RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.