TRIB
Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5842/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginato promossa da
nata a [...], il [...] (cf. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluigi PAGANI e Paolo FOSCHINI ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Bologna, Via San Vitale, 40/3/a, RICORRENTE contro
nato in [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 5 settembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 7 Parte_1 Controparte_1 ottobre 2006 a Minerbio (Bo). Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 40/2024 pubblicata l'8 gennaio 2024 dal Tribunale di Bologna è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
***** Con ricorso depositato il 30 aprile 2025 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. All'udienza del 5 settembre 2025 è comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi. pagina 1 di 2 La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 12 maggio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...], Parte_1 il 6 agosto 1951 e nato in [...] il [...] Controparte_1 unitisi in matrimonio il 7 ottobre 2006 a Minerbio (Bo), atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte I, Ufficio 1, anno 2006;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginato promossa da
nata a [...], il [...] (cf. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gianluigi PAGANI e Paolo FOSCHINI ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Bologna, Via San Vitale, 40/3/a, RICORRENTE contro
nato in [...] il [...], Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
***** OGGETTO: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da verbale dell'udienza del 5 settembre 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio il 7 Parte_1 Controparte_1 ottobre 2006 a Minerbio (Bo). Dalla loro unione non sono nati figli. Con sentenza n. 40/2024 pubblicata l'8 gennaio 2024 dal Tribunale di Bologna è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
***** Con ricorso depositato il 30 aprile 2025 ha chiesto che sia Parte_1 pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con Controparte_1
Il resistente, seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato personalmente all'udienza di comparizione ed è pertanto stato dichiarato contumace. All'udienza del 5 settembre 2025 è comparsa la ricorrente, la quale ha confermato il contenuto dei propri atti difensivi. pagina 1 di 2 La Giudice delegata ha rimesso la causa al Collegio per la decisione. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 12 maggio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
***** Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 01.12.1970 n. 898, posto che la separazione perdura ininterrottamente da oltre un anno e che pertanto sono decorsi i termini di legge senza che i coniugi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale. Del resto, l'impossibilità di una riconciliazione e di ricostituire la comunione spirituale e materiale propria dell'istituto del matrimonio è confermata dal tenore degli atti, dalle dichiarazioni della ricorrente e dalla contumacia del resistente. Nulla va disposto sulle spese di lite, stante la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione del convenuto alla domanda dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...], Parte_1 il 6 agosto 1951 e nato in [...] il [...] Controparte_1 unitisi in matrimonio il 7 ottobre 2006 a Minerbio (Bo), atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 6, Parte I, Ufficio 1, anno 2006;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 2 di 2