Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 16/04/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00537/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01228/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2021, proposto da
Edp Renewables Italia Holding S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Bucello, Giuseppe Macchione e Simona Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Macchione in Bari, via Francesco Crispi n. 6;
contro
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gennaro Rocco Notarnicola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- dell'avviso di pagamento n. 1630/2021 del 15 luglio 2021 (doc. 1);
- dell'avviso di pagamento n. 1631/2021 del 15 luglio 2021 (doc. 2);
- del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale di Foggia n. 9 del 25 maggio 2021 (doc. 3);
- della Relazione della Provincia di Foggia, Settore Gestione del Patrimonio, avente per oggetto “Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria (Legge 160/2019 articolo 1, comma 816-836). RELAZIONE ISTRUTTORIA”, allegata alla Deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25 maggio 2021 (doc. 4);
- del Regolamento provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 19 novembre 2018, n. 44 (doc. 5);
- della relazione della Provincia di Foggia, Settore Gestione del Patrimonio, avente per oggetto «Regolamento provinciale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.) e contestuale abrogazione del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione e riscossione della relativa tassa (T.O.S.A.P.). Relazione», allegata alla deliberazione del Consiglio provinciale 19 novembre 2018, n. 44 (doc. 6);
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Lorenzo Mennoia e uditi per le parti i difensori Simona Viola e Nicola Gambino, quest'ultimo su delega di Mario Bucello, per la parte ricorrente, Gennaro Rocco Notarnicola per la Provincia di Foggia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 2.11.2021 e depositato il giorno 29.11.2021 la parte ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti indicati in epigrafe, allegando di svolgere attività di produzione di energia rinnovabile, in dall'Amministrazione resistente per 29 anni, al fine di allacciare le proprie reti a quella di Terna.
Ha dedotto l'illegittimità del provvedimento con cui è stato fissato il canone dovuto per l'utilizzo del sottosuolo pubblico, in violazione della normativa di riferimento.
Con atto del 18.6.2024 ha chiesto la cessazione della materia del contendere a seguito delle sopravvenienze normative (artt. 831 Legge 160/2019, come interpretato dalla legge di interpretazione autentica ex art. 14-quinques D.L.146/2021 ss.mm.) e giurisprudenziali (Cons. Stato, sentenza n. 9697/2022), che hanno riconosciuto il bene della vita anelato, nel senso che la nuova normativa, per come interpretata, ha imposto all'Amministrazione resistente l'adozione di un canone in misura forfettaria di €800,00.
Si è costituita l'Amministrazione, resistendo al ricorso e allegando che la norma di interpretazione autentica dovesse interpretarsi nel senso di individuare una misura minima di €800,00, salva la possibilità dell'Ente di modificare l'importo alla luce del criterio di cui all'art. 831, seconda parte della legge 160/2019. Alla luce di quanto sopra, nessuna cessazione della materia del contendere poteva dirsi verificata.
Piuttosto, il ricorso avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile alla luce del nuovo atto adottato dalla Provincia, impugnato dalla ricorrente con separato ricorso.
All'udienza del 5.3.2025, dopo ampia discussione, la causa è passata in decisione.
Preliminarmente va scrutinata l’ammissibilità del ricorso con riferimento all’avviso di pagamento.
Esso è inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.
Sul punto esigenze di sintesi impongono di richiamare da un lato quanto già affermato dalla Sezione con la pronuncia n.260/2022, dall’altro ulteriori precedenti: Tar Basilicata n. 641/2024 che rinvia, a sua volta, a CdS n.8960/2023 e n.1642/2023 e giur. ivi menzionata.
Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità parziale del ricorso principale per difetto di giurisdizione, con indicazione ai sensi dell’art. 11, comma 1, cod. proc. amm., della sussistenza, nella presente questione, della giurisdizione del Giudice ordinario.
Per il resto, il presente giudizio va dichiarato improcedibile, alla luce dell'adozione di un nuovo regolamento, adottato con delibera n. 18/2023 del Consiglio provinciale, separatamente impugnato dalla parte ricorrente.
Va qui preferita la ragione più liquida in rito, affrontando in separato procedimento tutte le questioni oggetto di contrasto tra le parti, compresa quella – riproposta in quella sede – avverso il regolamento 2021.
Le spese di questo specifico procedimento possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario in relazione all’avviso di pagamento in epigrafe indicato e, per il resto, lo dichiara improcedibile.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5.3.2025 e del giorno 2.4.2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Mennoia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Lorenzo Mennoia | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO