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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3987/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA TURRISI COLONNA 68, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. D'AMICO MARIA STELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata ad [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA MESSINA 3, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. NERI CARMELO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 26/8/2025, così come integrato con le note di trattazione scritta (matrimonio celebrato ad Altamura
(BA), il 18/07/2022 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 24/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo, modificando parzialmente l'accordo in precedenza depositato.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1 dell'affidamento condiviso, con domicilio prevalente presso la madre anche ai fini anagrafici.
3) Il Sig. eserciterà il diritto di visita della figlia minore secondo il Pt_1 seguente calendario
Settimane alterne:
Fino al compimento del terzo anno d'età:
• I settimana: lunedì, mercoledì e venerdì, con prelievo all'uscita da scuola e rientro presso l'abitazione materna alle ore 20:00;
• II settimana: martedì e giovedì (uscita scuola – ore 20:00), sabato e domenica (prelievo ore 10:00 e rientro ore 19:00).
Dal compimento del terzo anno d'età:
• I settimana: lunedì, mercoledì e venerdì, uscita scuola – ore 20:00;
• II settimana: martedì e giovedì, uscita scuola – ore 20:00;
• Weekend: dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, con pernottamento presso il padre, salvo diverso accordo.
Le parti potranno liberamente concordare variazioni e/o giornate aggiuntive di visita, dando sempre prevalenza all'interesse e alla volontà della minore.
Festività
Fino al compimento del terzo anno d'età:
• Con il padre: 24 dicembre, 31 dicembre e lunedì di Pasquetta (ore 10:00 –
20:00);
• Con la madre: 25 dicembre, 1° gennaio e domenica di Pasqua;
• Le altre festività civili e religiose seguiranno i turni ordinari.
Dal compimento del terzo anno d'età:
2 • Natale: alternanza annuale tra i genitori dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, garantendo l'alternanza tra Vigilia/Natale e
Capodanno;
• Pasqua: alternanza di tre giorni (Pasqua o Pasquetta) con inizio dalla madre (Pasqua) e padre (Pasquetta);
• Le ulteriori festività civili e religiose (Immacolata, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Commemorazione dei defunti) seguiranno i turni ordinari, salvo diverso accordo.
Il giorno del compleanno della minore sarà trascorso con entrambi i genitori, organizzandone insieme la gestione.
In occasione dei compleanni dei nonni e degli eventi familiari rilevanti (feste, ricorrenze, cerimonie), ciascun genitore si impegna a favorire la partecipazione della minore anche al di fuori della città di residenza e dei turni ordinari di accudimento.
Periodo estivo
Fino al compimento del terzo anno d'età:
• Si osserveranno i turni ordinari, con orario estivo (prelievo ore 08:00 – rientro ore 20:00).
Dal compimento del terzo anno d'età:
• La minore trascorrerà due settimane non consecutive con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
• In mancanza di accordo: ad anni alterni, la prima e terza settimana di agosto con il padre, la seconda e quarta settimana con la madre, con sospensione del diritto di visita nelle settimane di permanenza dell'altro genitore.
4) Il Sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 figlia minore, l'importo mensile complessivo di € 600,00 (seicento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla Sig.ra
. Tale importo comprende: CP_1
• € 200,00 per la quota della retta dell'asilo;
• € 45,00 quota assegno unico, da destinarsi integralmente alla Sig.ra
; CP_1
• € 355,00 a titolo di mantenimento ordinario.
3 In ogni caso, anche in presenza di variazioni delle singole voci sopra indicate, resta fermo l'obbligo di versamento dell'importo mensile complessivo di € 600,00.
La Sig.ra restituirà annualmente al Sig. una somma pari CP_1 Pt_1 al 50% dell'importo ricevuto a titolo di rimborso per la retta dell'asilo, solo dopo averlo effettivamente incassato (es. da INPS o altro ente). In alternativa, le parti potranno concordare una compensazione parziale tra le somme dovute reciprocamente, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 600,00 mensili.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal vigente Protocollo su Spese Extra Assegno per Mantenimento dei
Figli che costituisce parte integrante del presente accordo.
Entrambi i genitori si impegnano a sottoscrivere congiuntamente tutta la documentazione necessaria per il rilascio della carta d'identità della minore, valida per l'espatrio.
5) Riguardo la casa coniugale sita in Palermo – Via Matte Dominici, 24 ed il box sito in Palermo – Via Matteo Dominici 12, i coniugi concordano, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e addivenire alla presente separazione consensuale, il trasferimento da parte del sig. , (nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
alla sig.ra (nata ad [...] il C.F._1 Controparte_1
19/4/1991 C.F. ) della propria quota parte pari al 50% C.F._2 dei seguenti immobili:
- appartamento sito in Palermo – Via Matte Dominici, 24 - P. primo – int. 4 censito al C.F. del Comune di Palermo al Fg. 22 – P.lla 1558 Sub 18 – Z.C. 4
– Cat. A/2 – Cl. 7 – vani 5 – Sup. Cat. mq. 108 – R.C. € 322,79
- box sito in Palermo – Via Matteo Dominici 12, int. 7 p. S1 ( censito al C.F. del Comune di Palermo al Fg.22 – P.lla 1702 Sub 68 – Z.C.
4 - Cat. C/6 – Cl.
9 consistenza mq. 26 – Sup. Cat. Totale mq. 29 – R.C. € 64,45
Il prezzo di tale trasferimento è stabilito nella complessiva somma di €
80.000,00 (ottantamila/00) che la sig.ra verserà al sig. con CP_1 Pt_1 provvista personale della stessa alla sottoscrizione del rogito notarile da
4 stipularsi entro gg. 20 dall'emananda sentenza che dichiara ed omologa la separazione dei coniugi.
La sig.ra si impegna, altresì, a liberare e, pertanto, libererà CP_1 integralmente il Sig. da ogni obbligo residuo connesso al mutuo Pt_1 ipotecario gravante sull'immobile, anche mediante accollo liberatorio o altro idoneo strumento giuridico, provvedendo altresì alla cancellazione di ogni eventuale garanzia reale o personale in capo al medesimo.
Le spese notarili relative alla cessione della quota, all'eventuale estinzione del mutuo, agli oneri di cui al precedente capoverso, alle penali contrattuali ed al compenso del Notaio saranno a carico esclusivo del Sig. Pt_1
6) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere nulla a pretendere a titolo di contributo al mantenimento”.
Con note di trattazione scritta depositate il 23/10/2025, le parti hanno preliminarmente chiesto di modificare parzialmente l'accordo, prevedendo al punto 5) di sostituire la frase “Il prezzo di tale trasferimento è stabilito nella complessiva somma di € 80.000,00 (ottantamila/00) che la sig.ra CP_1 verserà al sig. con provvista personale della stessa alla sottoscrizione Pt_1 del rogito notarile da stipularsi entro gg. 20 dall'emananda sentenza che dichiara ed omologa la separazione dei coniugi”, con la seguente: “Quale ulteriore elemento funzionale al presente accordo di separazione, la sig.ra
verserà al sig. somma di € 80.000,00 (ottantamila/00) con CP_1 Pt_1 provvista personale della stessa alla sottoscrizione del rogito notarile da stipularsi entro gg. 20 dall'emananda sentenza che dichiara ed omologa la separazione dei coniugi”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Altamura (BA) (atto n. 110 P. 2, S. A, Anno 2022) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
5 Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sig.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3987/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA TURRISI COLONNA 68, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. D'AMICO MARIA STELLA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata ad [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in VIA MESSINA 3, PALERMO, presso lo studio dell'Avv. NERI CARMELO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 26/8/2025, così come integrato con le note di trattazione scritta (matrimonio celebrato ad Altamura
(BA), il 18/07/2022 ).
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1 dell'udienza del 24/10/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le allegate dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno insisito nell'accordo, modificando parzialmente l'accordo in precedenza depositato.
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto.
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori secondo il regime Per_1 dell'affidamento condiviso, con domicilio prevalente presso la madre anche ai fini anagrafici.
3) Il Sig. eserciterà il diritto di visita della figlia minore secondo il Pt_1 seguente calendario
Settimane alterne:
Fino al compimento del terzo anno d'età:
• I settimana: lunedì, mercoledì e venerdì, con prelievo all'uscita da scuola e rientro presso l'abitazione materna alle ore 20:00;
• II settimana: martedì e giovedì (uscita scuola – ore 20:00), sabato e domenica (prelievo ore 10:00 e rientro ore 19:00).
Dal compimento del terzo anno d'età:
• I settimana: lunedì, mercoledì e venerdì, uscita scuola – ore 20:00;
• II settimana: martedì e giovedì, uscita scuola – ore 20:00;
• Weekend: dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:00 della domenica, con pernottamento presso il padre, salvo diverso accordo.
Le parti potranno liberamente concordare variazioni e/o giornate aggiuntive di visita, dando sempre prevalenza all'interesse e alla volontà della minore.
Festività
Fino al compimento del terzo anno d'età:
• Con il padre: 24 dicembre, 31 dicembre e lunedì di Pasquetta (ore 10:00 –
20:00);
• Con la madre: 25 dicembre, 1° gennaio e domenica di Pasqua;
• Le altre festività civili e religiose seguiranno i turni ordinari.
Dal compimento del terzo anno d'età:
2 • Natale: alternanza annuale tra i genitori dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, garantendo l'alternanza tra Vigilia/Natale e
Capodanno;
• Pasqua: alternanza di tre giorni (Pasqua o Pasquetta) con inizio dalla madre (Pasqua) e padre (Pasquetta);
• Le ulteriori festività civili e religiose (Immacolata, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Commemorazione dei defunti) seguiranno i turni ordinari, salvo diverso accordo.
Il giorno del compleanno della minore sarà trascorso con entrambi i genitori, organizzandone insieme la gestione.
In occasione dei compleanni dei nonni e degli eventi familiari rilevanti (feste, ricorrenze, cerimonie), ciascun genitore si impegna a favorire la partecipazione della minore anche al di fuori della città di residenza e dei turni ordinari di accudimento.
Periodo estivo
Fino al compimento del terzo anno d'età:
• Si osserveranno i turni ordinari, con orario estivo (prelievo ore 08:00 – rientro ore 20:00).
Dal compimento del terzo anno d'età:
• La minore trascorrerà due settimane non consecutive con il padre, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
• In mancanza di accordo: ad anni alterni, la prima e terza settimana di agosto con il padre, la seconda e quarta settimana con la madre, con sospensione del diritto di visita nelle settimane di permanenza dell'altro genitore.
4) Il Sig. corrisponderà, a titolo di contributo al mantenimento della Pt_1 figlia minore, l'importo mensile complessivo di € 600,00 (seicento/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente indicato dalla Sig.ra
. Tale importo comprende: CP_1
• € 200,00 per la quota della retta dell'asilo;
• € 45,00 quota assegno unico, da destinarsi integralmente alla Sig.ra
; CP_1
• € 355,00 a titolo di mantenimento ordinario.
3 In ogni caso, anche in presenza di variazioni delle singole voci sopra indicate, resta fermo l'obbligo di versamento dell'importo mensile complessivo di € 600,00.
La Sig.ra restituirà annualmente al Sig. una somma pari CP_1 Pt_1 al 50% dell'importo ricevuto a titolo di rimborso per la retta dell'asilo, solo dopo averlo effettivamente incassato (es. da INPS o altro ente). In alternativa, le parti potranno concordare una compensazione parziale tra le somme dovute reciprocamente, fino a concorrenza dell'importo complessivo di € 600,00 mensili.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal vigente Protocollo su Spese Extra Assegno per Mantenimento dei
Figli che costituisce parte integrante del presente accordo.
Entrambi i genitori si impegnano a sottoscrivere congiuntamente tutta la documentazione necessaria per il rilascio della carta d'identità della minore, valida per l'espatrio.
5) Riguardo la casa coniugale sita in Palermo – Via Matte Dominici, 24 ed il box sito in Palermo – Via Matteo Dominici 12, i coniugi concordano, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e addivenire alla presente separazione consensuale, il trasferimento da parte del sig. , (nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
alla sig.ra (nata ad [...] il C.F._1 Controparte_1
19/4/1991 C.F. ) della propria quota parte pari al 50% C.F._2 dei seguenti immobili:
- appartamento sito in Palermo – Via Matte Dominici, 24 - P. primo – int. 4 censito al C.F. del Comune di Palermo al Fg. 22 – P.lla 1558 Sub 18 – Z.C. 4
– Cat. A/2 – Cl. 7 – vani 5 – Sup. Cat. mq. 108 – R.C. € 322,79
- box sito in Palermo – Via Matteo Dominici 12, int. 7 p. S1 ( censito al C.F. del Comune di Palermo al Fg.22 – P.lla 1702 Sub 68 – Z.C.
4 - Cat. C/6 – Cl.
9 consistenza mq. 26 – Sup. Cat. Totale mq. 29 – R.C. € 64,45
Il prezzo di tale trasferimento è stabilito nella complessiva somma di €
80.000,00 (ottantamila/00) che la sig.ra verserà al sig. con CP_1 Pt_1 provvista personale della stessa alla sottoscrizione del rogito notarile da
4 stipularsi entro gg. 20 dall'emananda sentenza che dichiara ed omologa la separazione dei coniugi.
La sig.ra si impegna, altresì, a liberare e, pertanto, libererà CP_1 integralmente il Sig. da ogni obbligo residuo connesso al mutuo Pt_1 ipotecario gravante sull'immobile, anche mediante accollo liberatorio o altro idoneo strumento giuridico, provvedendo altresì alla cancellazione di ogni eventuale garanzia reale o personale in capo al medesimo.
Le spese notarili relative alla cessione della quota, all'eventuale estinzione del mutuo, agli oneri di cui al precedente capoverso, alle penali contrattuali ed al compenso del Notaio saranno a carico esclusivo del Sig. Pt_1
6) I coniugi dichiarano di essere autosufficienti economicamente e di non avere nulla a pretendere a titolo di contributo al mantenimento”.
Con note di trattazione scritta depositate il 23/10/2025, le parti hanno preliminarmente chiesto di modificare parzialmente l'accordo, prevedendo al punto 5) di sostituire la frase “Il prezzo di tale trasferimento è stabilito nella complessiva somma di € 80.000,00 (ottantamila/00) che la sig.ra CP_1 verserà al sig. con provvista personale della stessa alla sottoscrizione Pt_1 del rogito notarile da stipularsi entro gg. 20 dall'emananda sentenza che dichiara ed omologa la separazione dei coniugi”, con la seguente: “Quale ulteriore elemento funzionale al presente accordo di separazione, la sig.ra
verserà al sig. somma di € 80.000,00 (ottantamila/00) con CP_1 Pt_1 provvista personale della stessa alla sottoscrizione del rogito notarile da stipularsi entro gg. 20 dall'emananda sentenza che dichiara ed omologa la separazione dei coniugi”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Altamura (BA) (atto n. 110 P. 2, S. A, Anno 2022) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
5 Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 31/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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