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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3380 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1967/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IR D'EL Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 1967/2025 promossa in grado d'appello
DA
IN PERSONA degli avv.ti Arturo Maria Dell'Isola Parte_1
(C.F. ) e TA DE EN (C.F. ) elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato in PIAZZA DIAZ 7 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. Daniele Arcagni che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA Controparte_1 P.IVA_1
MARIA, 18 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Giorgi che la rappresenta e pagina 1 di 5 difende come da procura speciale alle liti in atti, unitamente all'avv. Nicola Salzano
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza: 1) accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione resa, alla vigente tariffa professionale forense e la conformità con la convenzione stipulata tra le parti in data 29.03.2022, condanni la convenuta Controparte_1 al pagamento della somma complessiva di € 35.291,25 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA
[...] di legge (e al lordo della ritenuta d'acconto) a titolo di onorario e spese professionali relative alla prestazione professionale svolta nei due gradi di giudizio svolti rispettivamente avanti al Tribunale di
Milano (R.G. 10435/2022) e alla Corte d'Appello di Milano (R.G. 2435/2024) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al momento del pagamento ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
2) con la condanna della convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Per parte resistente
Conclusioni Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa domanda eccezione e conclusione disattesa, e con il favore delle spese così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per tutti o taluni dei motivi espressi nella Controparte_1 presente comparsa di costituzione e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte da
[...]
in persona degli Avv.ti Arturo Maria Dell'Isola e TA DE EN;
Parte_1
nel merito ed in ogni caso rigettare le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto;
In denegata ipotesi di mancato accoglimento parziale delle ececzioni svolte nel presente atto accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento della fattura n° 245/2022 per l'importo di € 6.700,62.
Con ogni più ampia riserva sia in termini istruttori. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Con ricorso ex art. 14 dlgs. 150/2011 gli Avv.ti TA DE EN e Arturo Maria Dell'Isola, dopo aver premesso di aver svolto attività di procuratori e difensori della società nel giudizio Controparte_2 instaurato nei confronti della società SW s.p.a., definito in grado d'appello con sentenza n.
746/2025, e di essere receduti dal rapporto professionale in data 02.03.2025, hanno formulato domanda di liquidazione dei compensi nei confronti della società in virtù della Controparte_1 convenzione tra loro intercorsa, finalizzata all'assistenza professionale in fase stragiudiziale e giudiziale della predetta società e di altre società ad essa collegate, quali e Controparte_2 [...]
Controparte_3
Sulla base di tali premesse hanno chiesto il pagamento della somma complessiva di € 35.291,25 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge a titolo di compensi professionali.
si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva e contestando, in ogni caso, la quantificazione dei compensi.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione davanti al collegio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 25 novembre 2025, svoltasi in forma cartolare, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha formulato domanda di liquidazione dei compensi secondo il rito semplificato di cognizione, disciplinato dall'art. 14 dlgs. n. 150/2011, il quale prevede che “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”
Il menzionato art. 28 legge 794/1942 a sua volta prevede che “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o
l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n.
150”.
pagina 3 di 5 Pertanto, come ha correttamente evidenziato parte resistente, il rito semplificato di cognizione è riservato alla richiesta di liquidazione dei compensi vantati dal professionista nei confronti del proprio cliente per le prestazioni giudiziali rese.
Orbene, nel caso di specie risulta pacificamente da quanto affermato da parte ricorrente che le prestazioni giudiziali non sono state rese nei confronti di bensì nei confronti di Controparte_1 un'altra società, la che costituisce un soggetto giuridico autonomo e indipendente, Controparte_2 rispetto alle società controllate da . Controparte_1
Dalla stessa narrativa di parte ricorrente risulta, del resto, che le prestazioni giudiziali oggetto di liquidazione si riferiscono ad un giudizio promosso da nei confronti di SW spa, Controparte_2 con il patrocinio degli avvocati TA EN e Arturo Dell'Isola, ai quali la parte processuale ha conferito la relativa procura alle liti.
Non rileva in senso contrario – come assume parte ricorrente – il fatto che abbia Controparte_1 provveduto al saldo della fattura n. 245/2022 (riferita alla controversia tra e SW Controparte_2
s.p.a. oggetto della presente domanda) dal momento che dall'esame della fattura risulta che il titolo giustificativo del pagamento è rappresentato dalla convenzione del 18 marzo 2022 intercorsa tra le parti e non già dall'attività giudiziaria resa nei confronti di CP_2
In definitiva, quindi, la domanda qui proposta, avente ad oggetto l'adempimento della convenzione del
18 marzo 2022, esula dall'ambito del rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150, dovendo invece essere proposta con il rito ordinario (o con il procedimento semplificato di cognizione) dinanzi al
Tribunale in composizione monocratica.
Di conseguenza il ricorso ex 14 del d.lgs. n. 150, proposto nei confronti di deve Controparte_1 essere dichiarato inammissibile.
Il pagamento delle spese processuali segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della semplicità del rito e del limitato numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da che Controparte_1 liquida in complessivi euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 25 novembre 2025
Il Presidente est.
IR D'EL
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa IR D'EL Presidente rel.
Dott.ssa Silvia Brat Consigliere
Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 1967/2025 promossa in grado d'appello
DA
IN PERSONA degli avv.ti Arturo Maria Dell'Isola Parte_1
(C.F. ) e TA DE EN (C.F. ) elettivamente C.F._1 C.F._2 domiciliato in PIAZZA DIAZ 7 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. Daniele Arcagni che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti ricorrente
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA Controparte_1 P.IVA_1
MARIA, 18 20129 MILANO presso lo studio dell'avv. Giuseppe De Giorgi che la rappresenta e pagina 1 di 5 difende come da procura speciale alle liti in atti, unitamente all'avv. Nicola Salzano
Resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza: 1) accertata la rispondenza della somma richiesta, per la prestazione resa, alla vigente tariffa professionale forense e la conformità con la convenzione stipulata tra le parti in data 29.03.2022, condanni la convenuta Controparte_1 al pagamento della somma complessiva di € 35.291,25 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA
[...] di legge (e al lordo della ritenuta d'acconto) a titolo di onorario e spese professionali relative alla prestazione professionale svolta nei due gradi di giudizio svolti rispettivamente avanti al Tribunale di
Milano (R.G. 10435/2022) e alla Corte d'Appello di Milano (R.G. 2435/2024) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì della domanda al momento del pagamento ovvero la maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
2) con la condanna della convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Per parte resistente
Conclusioni Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa domanda eccezione e conclusione disattesa, e con il favore delle spese così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per tutti o taluni dei motivi espressi nella Controparte_1 presente comparsa di costituzione e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte da
[...]
in persona degli Avv.ti Arturo Maria Dell'Isola e TA DE EN;
Parte_1
nel merito ed in ogni caso rigettare le domande ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto;
In denegata ipotesi di mancato accoglimento parziale delle ececzioni svolte nel presente atto accertare e dichiarare l'intervenuto pagamento della fattura n° 245/2022 per l'importo di € 6.700,62.
Con ogni più ampia riserva sia in termini istruttori. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 5 Con ricorso ex art. 14 dlgs. 150/2011 gli Avv.ti TA DE EN e Arturo Maria Dell'Isola, dopo aver premesso di aver svolto attività di procuratori e difensori della società nel giudizio Controparte_2 instaurato nei confronti della società SW s.p.a., definito in grado d'appello con sentenza n.
746/2025, e di essere receduti dal rapporto professionale in data 02.03.2025, hanno formulato domanda di liquidazione dei compensi nei confronti della società in virtù della Controparte_1 convenzione tra loro intercorsa, finalizzata all'assistenza professionale in fase stragiudiziale e giudiziale della predetta società e di altre società ad essa collegate, quali e Controparte_2 [...]
Controparte_3
Sulla base di tali premesse hanno chiesto il pagamento della somma complessiva di € 35.291,25 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA di legge a titolo di compensi professionali.
si è costituita in giudizio eccependo, preliminarmente, la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva e contestando, in ogni caso, la quantificazione dei compensi.
Precisate le conclusioni, la causa è stata rimessa in decisione davanti al collegio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per l'udienza del 25 novembre 2025, svoltasi in forma cartolare, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di note conclusive.
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha formulato domanda di liquidazione dei compensi secondo il rito semplificato di cognizione, disciplinato dall'art. 14 dlgs. n. 150/2011, il quale prevede che “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”
Il menzionato art. 28 legge 794/1942 a sua volta prevede che “per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o
l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n.
150”.
pagina 3 di 5 Pertanto, come ha correttamente evidenziato parte resistente, il rito semplificato di cognizione è riservato alla richiesta di liquidazione dei compensi vantati dal professionista nei confronti del proprio cliente per le prestazioni giudiziali rese.
Orbene, nel caso di specie risulta pacificamente da quanto affermato da parte ricorrente che le prestazioni giudiziali non sono state rese nei confronti di bensì nei confronti di Controparte_1 un'altra società, la che costituisce un soggetto giuridico autonomo e indipendente, Controparte_2 rispetto alle società controllate da . Controparte_1
Dalla stessa narrativa di parte ricorrente risulta, del resto, che le prestazioni giudiziali oggetto di liquidazione si riferiscono ad un giudizio promosso da nei confronti di SW spa, Controparte_2 con il patrocinio degli avvocati TA EN e Arturo Dell'Isola, ai quali la parte processuale ha conferito la relativa procura alle liti.
Non rileva in senso contrario – come assume parte ricorrente – il fatto che abbia Controparte_1 provveduto al saldo della fattura n. 245/2022 (riferita alla controversia tra e SW Controparte_2
s.p.a. oggetto della presente domanda) dal momento che dall'esame della fattura risulta che il titolo giustificativo del pagamento è rappresentato dalla convenzione del 18 marzo 2022 intercorsa tra le parti e non già dall'attività giudiziaria resa nei confronti di CP_2
In definitiva, quindi, la domanda qui proposta, avente ad oggetto l'adempimento della convenzione del
18 marzo 2022, esula dall'ambito del rito speciale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150, dovendo invece essere proposta con il rito ordinario (o con il procedimento semplificato di cognizione) dinanzi al
Tribunale in composizione monocratica.
Di conseguenza il ricorso ex 14 del d.lgs. n. 150, proposto nei confronti di deve Controparte_1 essere dichiarato inammissibile.
Il pagamento delle spese processuali segue la soccombenza.
Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, nei valori minimi dello scaglione di riferimento, in considerazione della semplicità del rito e del limitato numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pagina 4 di 5 dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da che Controparte_1 liquida in complessivi euro 3.473,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 25 novembre 2025
Il Presidente est.
IR D'EL
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