CASS
Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2025, n. 34026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34026 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - OL MA GI CI EVA AN AO AN SENTENZA Sul ricorso proposto da: AV SO nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/04/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze Udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da SO AV avverso il provvedimento, in data 30 ottobre 2024, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva parzialmente negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) in relazione ai periodi di detenzione, specificamente indicati nel provvedimento impugnato, patito presso l'Istituto di pena di Firenze e Pisa. Per ciò che qui interessa, il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto del reclamo, confermando in primo luogo la correttezza dei criteri di computo dello spazio individuale, sempre superiore a tre metri quadrati, avuto riguardo anche all’ingombro degli armadietti non rimovibili, secondo gli schemi e le relazioni trasmesse dalla direzione degli Istituti. In secondo luogo, quanto ai fattori asseritamente degradanti la detenzione, ha osservato come le condizioni negative dedotte dal detenuto non avessero integrato alcun trattamento disumano ovvero degradante. Da ultimo ha posto in rilievo che il tema della stanza da bagno, posta in ambiente separato, ma priva di porta, non era stato sottoposto al magistrato di sorveglianza, sicché non era delibabile, siccome estraneo al devolutum.
2. Avverso detta ordinanza ricorre AV, a mezzo del difensore di fiducia avv. Nocent, che ne chiede l'annullamento, denunciando la violazione di legge, con riferimento all'articolo 35-ter ord. pen. e all'art. 3 della Convenzione EDU. Il Tribunale di sorveglianza non ha scomputato lo spazio occupato dal letto singolo, come stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza sia nella parte in cui ha disposto che non fosse scomputato lo spazio occupato dal letto singolo, sia in quella in cui non ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 34026 Anno 2025 Presidente: UC IU Relatore: AN EVA Data Udienza: 26/09/2025 omesso di considerare la doglianza concernente l'assenza di una separazione tra la camera detentiva e il locale adibito a bagno.
3. Il Sostituto procuratore generale, Vincenzo Senatore, con requisitoria scritta depositata in data 30 giugno 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo.
2.Quanto alla censura riguardante il mancato computo, nel calcolo della superficie disponibile, dello spazio occupato dal letto singolo, il Collegio intende dare continuità ai principi, che qui si richiamano e riaffermano, espressi dalla giurisprudenza più recente di questa Corte (Sez. 1, n. 32412 del 20/06/2024, Parrino, Rv. 286659 - 01; Sez. 1, n. 11207 del 08/02/2024, Barone, Rv. 286126-01; Sez. 1, n. 21495 del 20/12/2022, dep. 2023, Monaco, Rv. 284701-01; Sez. 1, n. 21494 del 20/12/2022, dep. 2023, Bonnici, Rv. 284700- 01; Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 2023, Garofalo, Rv. 284510-01), secondo cui, in sede di procedimento attivato ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non deve essere ricompreso lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno. Il giusto criterio di calcolo, al fine di stabilire l'umanità della detenzione in rapporto allo spazio di movimento garantito al soggetto recluso, è in definitiva quello che impone di detrarre la superficie occupata dai letti singoli dallo spazio disponibile nella cella. Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che, quanto al tema dello spazio disponibile, il ricorrente non ha aggredito il provvedimento con la necessaria specificità, limitrandosi ad affermare – sin dal reclamo avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza – che il calcolo sarebbe avvenuto sulla base di «dati in parte errati», senza far alcun riferimento al tema del “letto singolo” e dirigendo le proprie censure esclusivamente al tema dello spazio occupato dagli armadietti, rispetto al quale il Tribunale ha fornito adeguata risposta, ancorando la correttezza dei criteri seguiti dal Magistrato di sorveglianza per il calcolo della superficie disponibile alle indicazioni del tipo di mobilio fornita dagli Istituti di pena. Alla luce di quanto premesso, il ricorso – che introduce per la prima volta il problema della detrazione della superficie del letto singolo – replica la stessa aspecificità del reclamo, limitandosi a richiamare la più recente giurisprudenza di questa Corte sul tema e affermando (al secondo foglio del ricorso) che «il Tribunale ha asserito la correttezza dell’ordinanza oggetto di gravame senza esaminare la questione se il letto singolo debba o meno essere detratto dalla superficie libera calpestabile».
3.Quanto al tema del bagno privo di porta per il periodo di detenzione presso l’Istituto di pena di Pisa, correttamente il Tribunale l’ha ritenuto non delibabile perché introdotto solo in occasione del reclamo e non posto all’attenzione del primo Giudice. È, infatti, precluso al detenuto sottoporre al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, atteso che il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza in relazione a richiesta di rimedio risarcitorio ha natura impugnatoria, con la conseguenza che, avendo carattere devolutivo, deve essere fondata su specifici motivi di doglianza facenti 2 riferimento all'oggetto del primo giudizio, siccome definito dal relativo atto di reclamo e dall'eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean Tatiana, Rv. 280229 – 01). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato come nel reclamo originario non fossero state articolate, se non genericamente, le contestazioni proposte in sede di impugnazione, sicché quest'ultima non poteva essere accolta. E del resto, lo stesso ricorso ha riconosciuto che la doglianza nel primo reclamo riguardava genericamente «l’igienicità delle celle», laddove solo il successivo reclamo al Tribunale di sorveglianza aveva riguardato il fatto che, nella Casa circondariale di Pisa, non vi fosse la porta del bagno.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il gravame sia stato presentato «senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA AN IU UC 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Vincenzo Senatore, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha respinto il reclamo proposto da SO AV avverso il provvedimento, in data 30 ottobre 2024, con il quale il Magistrato di sorveglianza aveva parzialmente negato al ricorrente i rimedi risarcitori di cui all'art. ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) in relazione ai periodi di detenzione, specificamente indicati nel provvedimento impugnato, patito presso l'Istituto di pena di Firenze e Pisa. Per ciò che qui interessa, il Tribunale di sorveglianza ha motivato il rigetto del reclamo, confermando in primo luogo la correttezza dei criteri di computo dello spazio individuale, sempre superiore a tre metri quadrati, avuto riguardo anche all’ingombro degli armadietti non rimovibili, secondo gli schemi e le relazioni trasmesse dalla direzione degli Istituti. In secondo luogo, quanto ai fattori asseritamente degradanti la detenzione, ha osservato come le condizioni negative dedotte dal detenuto non avessero integrato alcun trattamento disumano ovvero degradante. Da ultimo ha posto in rilievo che il tema della stanza da bagno, posta in ambiente separato, ma priva di porta, non era stato sottoposto al magistrato di sorveglianza, sicché non era delibabile, siccome estraneo al devolutum.
2. Avverso detta ordinanza ricorre AV, a mezzo del difensore di fiducia avv. Nocent, che ne chiede l'annullamento, denunciando la violazione di legge, con riferimento all'articolo 35-ter ord. pen. e all'art. 3 della Convenzione EDU. Il Tribunale di sorveglianza non ha scomputato lo spazio occupato dal letto singolo, come stabilito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ampiamente citata nel ricorso. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza sia nella parte in cui ha disposto che non fosse scomputato lo spazio occupato dal letto singolo, sia in quella in cui non ha Penale Sent. Sez. 1 Num. 34026 Anno 2025 Presidente: UC IU Relatore: AN EVA Data Udienza: 26/09/2025 omesso di considerare la doglianza concernente l'assenza di una separazione tra la camera detentiva e il locale adibito a bagno.
3. Il Sostituto procuratore generale, Vincenzo Senatore, con requisitoria scritta depositata in data 30 giugno 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo.
2.Quanto alla censura riguardante il mancato computo, nel calcolo della superficie disponibile, dello spazio occupato dal letto singolo, il Collegio intende dare continuità ai principi, che qui si richiamano e riaffermano, espressi dalla giurisprudenza più recente di questa Corte (Sez. 1, n. 32412 del 20/06/2024, Parrino, Rv. 286659 - 01; Sez. 1, n. 11207 del 08/02/2024, Barone, Rv. 286126-01; Sez. 1, n. 21495 del 20/12/2022, dep. 2023, Monaco, Rv. 284701-01; Sez. 1, n. 21494 del 20/12/2022, dep. 2023, Bonnici, Rv. 284700- 01; Sez. 1, n. 18760 del 20/12/2022, dep. 2023, Garofalo, Rv. 284510-01), secondo cui, in sede di procedimento attivato ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, non deve essere ricompreso lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno. Il giusto criterio di calcolo, al fine di stabilire l'umanità della detenzione in rapporto allo spazio di movimento garantito al soggetto recluso, è in definitiva quello che impone di detrarre la superficie occupata dai letti singoli dallo spazio disponibile nella cella. Ciò premesso, deve tuttavia rilevarsi che, quanto al tema dello spazio disponibile, il ricorrente non ha aggredito il provvedimento con la necessaria specificità, limitrandosi ad affermare – sin dal reclamo avverso l’ordinanza del magistrato di sorveglianza – che il calcolo sarebbe avvenuto sulla base di «dati in parte errati», senza far alcun riferimento al tema del “letto singolo” e dirigendo le proprie censure esclusivamente al tema dello spazio occupato dagli armadietti, rispetto al quale il Tribunale ha fornito adeguata risposta, ancorando la correttezza dei criteri seguiti dal Magistrato di sorveglianza per il calcolo della superficie disponibile alle indicazioni del tipo di mobilio fornita dagli Istituti di pena. Alla luce di quanto premesso, il ricorso – che introduce per la prima volta il problema della detrazione della superficie del letto singolo – replica la stessa aspecificità del reclamo, limitandosi a richiamare la più recente giurisprudenza di questa Corte sul tema e affermando (al secondo foglio del ricorso) che «il Tribunale ha asserito la correttezza dell’ordinanza oggetto di gravame senza esaminare la questione se il letto singolo debba o meno essere detratto dalla superficie libera calpestabile».
3.Quanto al tema del bagno privo di porta per il periodo di detenzione presso l’Istituto di pena di Pisa, correttamente il Tribunale l’ha ritenuto non delibabile perché introdotto solo in occasione del reclamo e non posto all’attenzione del primo Giudice. È, infatti, precluso al detenuto sottoporre al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 35-bis ord. pen., questioni nuove che non hanno costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, atteso che il procedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza in relazione a richiesta di rimedio risarcitorio ha natura impugnatoria, con la conseguenza che, avendo carattere devolutivo, deve essere fondata su specifici motivi di doglianza facenti 2 riferimento all'oggetto del primo giudizio, siccome definito dal relativo atto di reclamo e dall'eventuale estensione della cognizione del giudice conseguente alle questioni successivamente dedotte dalle parti o all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean Tatiana, Rv. 280229 – 01). Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato come nel reclamo originario non fossero state articolate, se non genericamente, le contestazioni proposte in sede di impugnazione, sicché quest'ultima non poteva essere accolta. E del resto, lo stesso ricorso ha riconosciuto che la doglianza nel primo reclamo riguardava genericamente «l’igienicità delle celle», laddove solo il successivo reclamo al Tribunale di sorveglianza aveva riguardato il fatto che, nella Casa circondariale di Pisa, non vi fosse la porta del bagno.
4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non vi è ragione di ritenere che il gravame sia stato presentato «senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone infine che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 26/09/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EVA AN IU UC 3