Articolo 11 della Legge 3 marzo 1971, n. 153
Articolo 10Articolo 12
Versione
4 maggio 1971
Art. 11.
Le prestazioni professionali del personale docente e non docente che comportino solamente un esiguo numero settimanale di ore lavorative o un rapporto non continuativo di lavoro e che si rendessero necessarie per la attuazione delle iniziative di cui ai precedenti articoli 2 e 3, debbono essere autorizzate dal Ministero degli affari esteri.
Con le medesime autorizzazioni saranno determinate le retribuzioni da corrispondere in valuta locale al personale assunto sul posto per il disimpegno delle suddette prestazioni, avendo riguardo alla quantita' delle prestazioni stesse e alle retribuzioni corrisposte in analoghi casi nelle scuole pubbliche locali.
Gli oneri derivanti da dette assunzioni saranno posti a carico delle spese generali di funzionamento delle iniziative scolastiche e di formazione e perfezionamento professionali.
Entrata in vigore il 4 maggio 1971