Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 26/03/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n. 103/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO
in composizione monocratica nella persona del magistrato AN RO, quale giudice delle pensioni ai sensi dell’art. 151 del Codice della giustizia contabile di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, in data 17 marzo 2026,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto in data 29 luglio 2024 al n. 20865 M del Registro di Segreteria, sul ricorso proposto dal sig. OMISSIS, ed altri, elettivamente domiciliati presso l’Avv.to Mario Bacci, (c.f. [...]) pec: mariobacci@ordineavvocatiroma.org) che li rappresenta e difende,
Contro
- INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (c.f. 80078750587), in persona del direttore generale pro tempore Via Ciro il Grande, 21, Roma, successore ex lege dell'INPDAP, ai sensi dell'art. 21 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011 rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuela Capannolo (c.f. [...]) Pec: avv.emanuela.capannolo@postacert.inps.gov.it, e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in L’Aquila in via dei giardini, n. 2 presso l’Avvocatura dell’Istituto,
avverso
- il mancato riconoscimento del diritto all'adeguamento delle pensioni dei ricorrenti nel rispetto dei principi recati agli artt. 2, 3, 36 e 38 della Cost. e artt. 21, 25, 33 CEDU;
nonché
avverso le disposizioni normative recate all'art. 1, comma 309, della legge 29/12/2022, n. 197, nella parte in cui hanno sterilizzato la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo Inps, nel biennio 2023-2024.
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Visti gli atti e documenti di causa;
Ritenuto in
FATTO
1. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto di accertare e dichiarare il loro diritto e, per l'effetto, condannare l'INPS all'adeguamento delle pensioni nel rispetto dei principi della Carta costituzionale e, pertanto, dare disposizioni a che i preposti e competenti Uffici operino la ricostruzione integrale della pensione di ciascun ricorrente nella misura che possa garantire il principio di adeguatezza di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Cost. e di cui agli artt. 21, 25 e 33 della CEDU e, dunque, la sufficienza della pensione in relazione alle esigenze del lavoratore e della sua famiglia (sentenze n. 409/1995 e n. 226/1993) disponendo, ove del caso, l'adeguamento del trattamento previdenziale al pari grado in servizio; di accertare e dichiarare il diritto alla rivalutazione monetaria automatica, nel biennio 2023-2024, nella misura del 100% del trattamento pensionistico e, per l'effetto, condannare l'INPS ad applicare agli assegni il meccanismo perequativo nella misura del 100% oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale in quanto l'articolo 1, comma 309, Legge n. 197/2022 viola gli art. 3, 36, 38 e 53 Cost e art. 117 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo; in via subordinata, di accertare e dichiarare il diritto e, per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione dei ratei di pensione maturati e maturandi nel biennio 2023-2024, oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, in misura pari alla differenza tra quanto chi ricorre avrebbe dovuto percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella misura prevista dalla normativa antecedente all'entrata in vigore della norma censurata (legge bilancio 2020: articolo 1, comma 478, della L n. 160/2019), e quanto effettivamente percepito in forza dell'articolo 1, comma 309, della Legge 29/12/2022, n. 197, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, previa rimessione alla Corte Costituzionale per violazione della questione di legittimità costituzionale sopra formulata.
2. Con memoria depositata in data 2 ottobre 2025 l’Istituto ha evidenziato che il ricorso è stato presentato da un ampio gruppo di pensionati, i quali hanno contestato le modalità con le quali l’ente previdenziale avrebbe applicato la rivalutazione automatica delle pensioni negli anni 2023 e 2024. I ricorrenti sosterrebbero che la legge di bilancio del 2022 avrebbe dato loro diritto a percepire l’intero adeguamento all’inflazione, senza le riduzioni introdotte dal legislatore, e hanno chiesto alla Corte dei conti di accertare l’illegittimità della perequazione “raffreddata”. L’INPS, costituendosi in giudizio, ha richiamato immediatamente la recente giurisprudenza della Sezione giurisdizionale abruzzese, in particolare la sentenza n. 76/2025, che ha ritenuto infondate domande identiche a quella proposta. L’Istituto ha spiegato che la normativa contestata—art. 1, comma 309 della legge n. 197/2022, poi riprodotta per l’anno successivo dall’art. 1, comma 135, della legge n. 213/2023 ha previsto una rivalutazione ridotta solo per le pensioni di importo superiore a quattro volte il minimo, recuperando risorse per garantire una tutela più incisiva a favore dei trattamenti più bassi. La Corte dei conti ha sottolineato come nell’ordinamento non esista un “diritto quesito” alla rivalutazione integrale della pensione e come il legislatore possa modulare l’adeguamento annuale sulla base delle esigenze di finanza pubblica, purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri di ragionevolezza. Le riduzioni introdotte vengono ricondotte non a una decurtazione della pensione, ma a un semplice contenimento dell’adeguamento, qualificato come un sacrificio temporaneo e proporzionato all’importo del trattamento. È stata richiamata dall’Istituto anche la sentenza n. 19/2025 della Corte costituzionale che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate contro la disciplina del 2022, ribadendo che il principio di adeguatezza delle pensioni non impone un obbligo assoluto di perequazione piena ogni anno e che il legislatore può ragionevolmente operare scelte differenziate in base agli importi, soprattutto per proteggere i pensionati economicamente più deboli. L’INPS ha ricordato che la Sezione abruzzese ha già valutato e respinto anche la richiesta di rinviare la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ritenendo insussistente qualsiasi profilo di contrasto con il diritto UE, né con riferimento al divieto di discriminazione, né al regolamento 883/2004 sulla sicurezza sociale. Alla luce di tutti questi argomenti, l’INPS ha concluso sostenendo che il comportamento dell’Istituto è stato conforme alla legge e alle pronunce giurisprudenziali più recenti, chiedendo pertanto che il ricorso venga integralmente respinto e la condanna alle spese. 3. Nell’udienza del 17 marzo 2026, con l’assistenza del segretario d’udienza, sig.ra Giuliana Di Vincenzo, non essendo pervenute altre istanze o note scritte, così ricostruito succintamente lo stato degli atti, è assente l’avv. Bacci per i ricorrenti, presente l’Avv. Capannolo, per l’INPS resistente. 4. Così ricostruito succintamente lo stato degli atti, il 17 marzo 2026 la causa, dunque, è stata trattata e decisa. Considerato in
DIRITTO
1. Va dichiarata l’improcedibilità del ricorso presentato.
Occorre dare atto che il ricorso è stato preso in carico dalla Segreteria della Sezione giurisdizionale con osservazioni e riserve in quanto nella procedura di deposito mediante il sistema DAeD non sono stati inseriti i dati di tutti i ricorrenti, in difformità rispetto a quanto stabilito, ai fini della corretta formazione del fascicolo digitale di giudizio, dalle vigenti regole e istruzioni tecnico operative (D.P. 126/2022, modificato dal D.P. 115/2024, e istruzioni di giugno 2024).
Agli atti risulta che il difensore dei ricorrenti, avv. Mario Bacci, nonostante i rinvii disposti per consentire la suddetta regolarizzazione, non risulta aver proceduto in tal senso, non riproponendo il deposito dello stesso ricorso con l’indicazione, nella piattaforma istituzionale di deposito DAeD, dei nominativi e dei codici fiscali degli altri 129 ricorrenti. Ne consegue che, stante la irregolarità del deposito, il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle competenze legali ai sensi dell’art. 31 c. g. c., nulla per le spese di giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando, dichiara l’improcedibilità del presente giudizio.
Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso, all’esito della Camera di consiglio del 17 marzo 2026.
Depositata in segreteria il 26/03/2026.
Il Giudice
AN RO
(f.to digitalmente)
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