Art. 43. Decorrenza delle pensioni per gli iscritti volontari.
La pensione di anzianita' e di invalidita' agli iscritti volontari che non abbiano sospeso il versamento del contributo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione di anzianita' per gli iscritti volontari che hanno sospeso il versamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei requisiti di eta' e di servizio previsti dal precedente articolo 22, purche' la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data in cui e' maturato il relativo diritto.
In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.
La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.
Per i superstiti di iscritti volontari o di pensionati la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso degli iscritti o dei pensionati medesimi, purche' la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso del dante causa.
In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.
La pensione di anzianita' e di invalidita' agli iscritti volontari che non abbiano sospeso il versamento del contributo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione di anzianita' per gli iscritti volontari che hanno sospeso il versamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei requisiti di eta' e di servizio previsti dal precedente articolo 22, purche' la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data in cui e' maturato il relativo diritto.
In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.
La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.
Per i superstiti di iscritti volontari o di pensionati la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso degli iscritti o dei pensionati medesimi, purche' la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso del dante causa.
In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.