Versione
1 agosto 1965
1 agosto 1965
Art. 43. Decorrenza delle pensioni per gli iscritti volontari.
La pensione di anzianita' e di invalidita' agli iscritti volontari che non abbiano sospeso il versamento del contributo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione di anzianita' per gli iscritti volontari che hanno sospeso il versamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei requisiti di eta' e di servizio previsti dal precedente articolo 22, purche' la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data in cui e' maturato il relativo diritto.
In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.
La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.
Per i superstiti di iscritti volontari o di pensionati la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso degli iscritti o dei pensionati medesimi, purche' la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso del dante causa.
In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.
La pensione di anzianita' e di invalidita' agli iscritti volontari che non abbiano sospeso il versamento del contributo, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
La pensione di anzianita' per gli iscritti volontari che hanno sospeso il versamento del contributo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dei requisiti di eta' e di servizio previsti dal precedente articolo 22, purche' la domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data in cui e' maturato il relativo diritto.
In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.
La pensione di invalidita' decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.
Per i superstiti di iscritti volontari o di pensionati la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso degli iscritti o dei pensionati medesimi, purche' la relativa domanda pervenga all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro due anni dalla data del decesso del dante causa.
In caso diverso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della domanda.
Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Velletri, sentenza 13/10/2024, n. 1439Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VELLETRI SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 25 settembre 2024 – ha pronunciato in data 11 ottobre 2024, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 95, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, pendente T R A Parte_1 , con gli avv.ti PAVIGLIANITI GIUSEPPE, DE FABRITIIS CAMILLA, - ricorrente - E CP_1 in persona …Leggi di più...
- salvaguardia legge 232/2016·
- risarcimento danni·
- pensione di anzianità·
- giurisdizione previdenziale·
- silenzio rigetto·
- art. 47 D.P.R. 639/1970·
- compensazione spese di lite·
- decadenza sostanziale·
- decadenza dall'azione