CGT2
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 614/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 556/2019 depositato il 21/01/2019
proposto da
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 CF_1 CF_Resistente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2881/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/06/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090007747964 PE-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090007747964 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con ricorso iscritto al R.G. n. 3137/2009, i sigg. ,
Resistente_3 e Resistente_2, in qualità di eredi del defunto Nominativo_1, impugnavano innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa la cartella di pagamento n. 298200900077479, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt.
36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, relativa a PE (ritenute),
IVA, IRAP, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2005.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, Sezione V, con sentenza n.
2881/05/2018, pronunciata all'udienza del 12 ottobre 2017 e depositata il 27 giugno 2018, dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento all'IVA e alle sanzioni e rigettava il ricorso nel resto, compensando le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello principale l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, deducendo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività e, in subordine, l'erroneità e contraddittorietà della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere anche in relazione a tributi residui non oggetto di sgravio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, sollevata dall'Ufficio appellante, è fondata e assorbente, conformemente all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rispetto del termine di cui all'art. 21 del D.Lgs.
n. 546/1992 costituisce presupposto indefettibile dell'azione, la cui violazione comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., sez. trib., n. 13363/2017; Cass., sez. trib., n. 11205/2016; Cass., sez. trib., n. 19872/2014).
Dagli atti di causa risulta che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 8 giugno 2009, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato in data 23 settembre 2009. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Nel caso di specie, il termine ultimo per la proposizione del ricorso scadeva il 22 settembre
2009. Il ricorso introduttivo, notificato il giorno successivo, deve pertanto ritenersi tardivo e, come tale, inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione di merito.
2. In via gradata, sull'erroneità della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ad abundantiam, anche a voler prescindere dal profilo assorbente di rito, la sentenza di primo grado risulta erronea nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere anche con riferimento a tributi residui ancora dovuti. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che l'Ufficio ha proceduto a sgravi parziali, restando dovuti euro
4.496,50 a titolo di PE (ritenute) ed euro 45.274,19 a titolo di IVA. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno integrale della pretesa tributaria, condizione non ricorrente nel caso di specie.
3. Sull'avviso bonario e sulla motivazione della cartella.
Parimenti infondate sono le censure relative all'omesso avviso bonario e al difetto di motivazione della cartella, atteso che, nei controlli automatizzati ex art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973, l'obbligo di preventiva comunicazione sussiste solo in presenza di incertezze rilevanti, insussistenti nella fattispecie, e che la cartella risulta conforme ai requisiti minimi di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
4. Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione staccata di
Siracusa, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa; - e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per tardività.
Condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese liquidate in euro 3.500,00, per ogni grado di giudizio, oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa, 30 SETTEMBRE 2024
Il Presidente est.
UN IA
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 30/09/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 30/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 556/2019 depositato il 21/01/2019
proposto da
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa -
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 CF_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_2 CF_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_3 CF_1 CF_Resistente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2881/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 5 e pubblicata il 27/06/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090007747964 PE-ALTRO 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820090007747964 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2005
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1Con ricorso iscritto al R.G. n. 3137/2009, i sigg. ,
Resistente_3 e Resistente_2, in qualità di eredi del defunto Nominativo_1, impugnavano innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa la cartella di pagamento n. 298200900077479, emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt.
36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, relativa a PE (ritenute),
IVA, IRAP, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2005.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, Sezione V, con sentenza n.
2881/05/2018, pronunciata all'udienza del 12 ottobre 2017 e depositata il 27 giugno 2018, dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento all'IVA e alle sanzioni e rigettava il ricorso nel resto, compensando le spese di lite.
Avverso detta sentenza proponeva appello principale l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Siracusa, deducendo, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività e, in subordine, l'erroneità e contraddittorietà della pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere anche in relazione a tributi residui non oggetto di sgravio.
Si costituivano in giudizio gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 30 settembre 2024 la causa è stata decisa come da dispositivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'eccezione di inammissibilità per tardività del ricorso introduttivo.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività, sollevata dall'Ufficio appellante, è fondata e assorbente, conformemente all'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il rispetto del termine di cui all'art. 21 del D.Lgs.
n. 546/1992 costituisce presupposto indefettibile dell'azione, la cui violazione comporta l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass., sez. trib., n. 13363/2017; Cass., sez. trib., n. 11205/2016; Cass., sez. trib., n. 19872/2014).
Dagli atti di causa risulta che la cartella di pagamento impugnata è stata notificata in data 8 giugno 2009, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato in data 23 settembre 2009. Ai sensi dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Nel caso di specie, il termine ultimo per la proposizione del ricorso scadeva il 22 settembre
2009. Il ricorso introduttivo, notificato il giorno successivo, deve pertanto ritenersi tardivo e, come tale, inammissibile, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione di merito.
2. In via gradata, sull'erroneità della declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ad abundantiam, anche a voler prescindere dal profilo assorbente di rito, la sentenza di primo grado risulta erronea nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere anche con riferimento a tributi residui ancora dovuti. Dalla documentazione in atti emerge, infatti, che l'Ufficio ha proceduto a sgravi parziali, restando dovuti euro
4.496,50 a titolo di PE (ritenute) ed euro 45.274,19 a titolo di IVA. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere presuppone il venir meno integrale della pretesa tributaria, condizione non ricorrente nel caso di specie.
3. Sull'avviso bonario e sulla motivazione della cartella.
Parimenti infondate sono le censure relative all'omesso avviso bonario e al difetto di motivazione della cartella, atteso che, nei controlli automatizzati ex art. 36-bis del D.P.R. n.
600/1973, l'obbligo di preventiva comunicazione sussiste solo in presenza di incertezze rilevanti, insussistenti nella fattispecie, e che la cartella risulta conforme ai requisiti minimi di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
4. Le spese di giudizio come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione staccata di
Siracusa, accoglie l'appello dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa; - e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo per tardività.
Condanna gli appellati al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese liquidate in euro 3.500,00, per ogni grado di giudizio, oltre oneri come per legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa, 30 SETTEMBRE 2024
Il Presidente est.
UN IA