TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 18/06/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 515/2023, avente a oggetto “appalto” vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Grosseto, via Scrivia n. 10, presso lo studio dell'avv. Esmeralda Parentini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE
contro
:
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, via Trebbia n. 57, presso lo studio dell'avv. Niccolò Scopetani, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza dell'11.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società premettendo d'aver Pt_1 stipulato a maggio 2014 con la società un contratto d'appalto Controparte_1 decennale per la coltivazione e il recupero ambientale e funzionale della cava di materiali inerti denominata “Cava Poggio Pelato Settore Ovest”, ubicata sui terreni dell'odierna convenuta in Monterotondo Marittimo (GR), e denunciando la pretestuosità della pagina 1 di 6 risoluzione del contratto per inadempimento intimatale dalla committenza il 4.11.2021, ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare la persistente validità ed efficacia del contratto e di condannare ad operarsi per consentirle la ripresa Controparte_1 dell'attività di escavazione e a risarcirle tutti i danni subiti per l'interruzione dei lavori.
A pochi giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, l'attrice depositava un ricorso ex art. 700
c.p.c. per chiedere al Tribunale di ordinare in via d'urgenza alla committente ad attuare tutti gli interventi a suo carico per consentirle la ripresa dell'attività oggetto del contratto d'appalto.
Resisteva alla domanda cautelare , chiedendone il rigetto per Controparte_1 insussistenza dei requisiti del fumus e del periculum in mora.
Con ordinanza del 24.5.2023, il Giudice rigettava il ricorso per carenza di periculum, riservando al merito la liquidazione delle spese della procedura.
Nelle more s'era costituita nel giudizio di merito , chiedendo Controparte_1 pronunciarsi la risoluzione del contratto d'appalto a fronte dei plurimi inadempimenti dell'impresa e, per l'effetto, rigettarsi le domande attoree.
Contestualmente alla comparsa di costituzione e risposta, la convenuta depositava un ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere in via d'urgenza l'ordine di rilascio dell'area interessata, ovvero l'adozione di ogni altra misura idonea a prevenire qualsiasi ulteriore danno alla convenuta.
Resisteva alla domanda cautelare chiedendone il rigetto per insussistenza dei Pt_1 requisiti del fumus e del periculum in mora.
Con ordinanza dell'11.7.2023, il Giudice rigettava il ricorso per carenza di periculum, riservando al merito la liquidazione delle spese della procedura.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. - nelle cui more il Tribunale in composizione Collegiale respingeva il reclamo interposto da ex art. 669- Pt_1 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza cautelare del 24.5.2023 -, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'11.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memoria di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, deve ritenersi in diritto che la domanda attorea è infondata e va respinta, mentre va accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta. pagina 2 di 6 Il contenzioso in esame verte sulle sorti del contratto d'appalto decennale siglato il
29.5.2014 dalle società nelle rispettive qualità di Parte_2 committente e appaltatrice, avente a oggetto opere di coltivazione e recupero ambientale e funzionale della cava di materiali inerti denominata “Cava Poggio Pelato Settore Ovest”, ubicata nel Comune di Monterotondo Marittimo (all. 1 della citazione).
Il contratto prendeva le mosse dalla determinazione n. 359/2014 attraverso la quale il autorizzò l'attività estrattiva nella cava in favore del CP_2 Parte_3
, che a sua volta assegnò in via esclusiva i lavori di coltivazione e ripristino
[...] ambientale e di commercializzazione dei materiali inerti per il Settore Ovest alla consorziata , la quale successivamente li affidò appunto a Controparte_1 Pt_1
(all. 2).
Il combinato disposto di cui agli artt. 2, 5 e 8 del negozio confezionato dalle parti obbligava l'appaltatrice a eseguire l'attività escavazione e risistemazione ambientale della cava secondo il Progetto di Coltivazione e Ripristino Ambientale Autorizzato e a osservare le prescrizioni contenute nella richiamata autorizzazione unica SUAP n. 359/2014 e nei progetti allegati, nonché a eseguire tutte le attività connesse a quella estrattiva, ottemperando alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione, nello Statuto e nel
Regolamento interno del , i quali facevano parte integrante del contratto che li Parte_3 richiamava espressamente.
L'art. 16 del contratto, poi, assegnava al committente la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di violazione di anche uno solo degli obblighi ivi descritti e, in particolare, in caso di:
“1) grave e/o ripetuta violazione delle prescrizioni contenute nella Autorizzazione Unica
Suap Determinazione n. 359 dell'08/05/2014 nonché nei documenti e nei progetti allegati
e/o richiamati;
2) (…);
3) omessa, preventiva acquisizione di un parere e/o di un'autorizzazione necessaria per la regolare e legittima realizzazione delle opere di coltivazione e ripristino ambientale della Cava;
4) esercizio nella Cava di attività estrattiva non in conformità con le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica SUAP Determinazione n. 359 dell'08/05/2014 nonché nei documenti e nei progetti allegati e/o richiamati;
5) (…); pagina 3 di 6 6) violazione di norme di legge, decreti, regolamenti ivi compresi quelle della polizia, di pubblica sicurezza e di qualsiasi altra prescrizione emanata da un'Autorità competente in ordine all'esercizio dell'attività svolta nella Cava (…)”.
Ciò posto, accadde che il Comune di Monterotondo Marittimo, con provvedimento n. 3313 del 13.6.2019, reso ai sensi dell'art. 21, co. 1 lett. d) e g) della L.R.T. 35/2015, ordinò la sospensione dell'attività estrattiva della cava a seguito delle difformità riscontrate nel corso dei sopralluoghi eseguiti il 10 e 11 giugno 2019, con particolare riguardo allo svolgimento di lavorazione di tagli in blocco di pietra in banco in assenza della necessaria autorizzazione e dell'apportamento di evidenti e sostanziali modifiche dell'assetto morfologico dell'intera area d'intervento in contrasto con il progetto di coltivazione e di ripristino ambientale approvato (all.ti 3 e 4).
A seguito delle controdeduzioni presentate dal (all. 5), il Parte_3 rilevò da un canto l'assenza delle condizioni per dichiarare la decadenza CP_2 dell'autorizzazione all'attività estrattiva e dall'altro l'astratta possibilità di effettuare le opere proposte nella relazione tecnica allegata alle controdeduzioni, volte a riallineare la condizione morfologica della cava a quella inizialmente autorizzata, subordinando tuttavia la ripresa dell'attività a certe condizioni, tra cui il pagamento di oneri e sanzioni da parte del (all. 6). Parte_3
Con provvedimento del 18.9.2019 (all. 7), il revocò la sospensione dell'attività di CP_2 cava autorizzando i lavori di riallineamento morfologico, ancora una volta alle condizioni prescritte, tra cui la preliminare dimostrazione da parte del di avere assolto Parte_3 agli obblighi di pagamento e a quelli afferenti al rimboschimento compensativo.
Subentrata formalmente nel settembre 2021 la nell'autorizzazione Controparte_1 unica SUAP n. 359/2014 (e dei relativi endoprocedimenti), già intestata al
[...]
, essa comunicò all'appaltatrice la risoluzione del contratto di appalto Parte_3 adducendo “grave irregolarità e inadempienza per le obbligazioni assunte, sia per mancato pagamento dei corrispettivi sia per le violazioni di quanto previsto all'art. 16 del detto Contratto” (all. 9). eccepisce l'inesistenza delle condizioni legittimanti la risoluzione di diritto del Pt_1 contratto invocata da controparte, segnalando che in alcuna parte dello stesso il mancato pagamento del prezzo dell'appalto - comunque contestato in separata sede giudiziale - fosse indicato come causa risolutiva, mentre la violazione delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica SUAP, quand'anche ascrivibile a non fosse stata Pt_1
pagina 4 di 6 grave né ripetuta, tanto che l'autorizzazione all'attività estrattiva non era mai stata dichiarata decaduta, ma solo sospesa in attesa dell'adempimento da parte del
[...]
, ovvero di , delle prescrizioni dettate dalla Parte_3 Controparte_1 competente amministrazione comunale, rimaste disattese per colpa esclusiva della committenza.
Le doglianze attoree non paiono cogliere nel segno.
A ben vedere, l'appaltatrice neppure contesta - se non con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., attraverso documentazione inerente all'attività del taglio di blocchi di pietra in banco, tuttavia recessiva rispetto ai provvedimenti amministrativi –
d'aver commesso le violazioni riscontrate dal limitandosi ad affermare che le CP_2 stesse non fossero gravi e/o ripetute per il semplice fatto che l'amministrazione non avrebbe dichiarato la decadenza, ma la semplice sospensione, dell'attività, addebitando poi alla committenza l'intempestiva attivazione per conseguire la revoca della sospensione ordinata.
Tuttavia, premesso che l'inadempimento che si verifica in presenza di un contratto con clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. consente la risoluzione automatica del contratto senza necessità di dimostrare la gravità e colpevolezza dell'inadempimento, ma solamente la violazione della specifica previsione contrattuale, si osserva nella specie che l'esecuzione di lavorazioni prive di autorizzazione e di attività non conformi alle prescrizioni dell'attività unica posta a fondamento dell'attività appaltata costituivano senz'altro inadempimenti significativi degli obblighi contrattuali e, in quanto attività poste in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione unica e dei progetti allegati, integravano una causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 16 dello stesso in precedenza richiamato.
Ciò a prescindere dalla natura del provvedimento interdittivo emesso dall'amministrazione comunale - di sospensione dell'attività di cava e non di decadenza dalla concessione -, dal momento che la ripresa dei lavori fu comunque condizionata all'assolvimento di una serie di adempimenti pecuniari ad opera della committenza, pur estranea alle trasgressioni contestate dal sulla quale avrebbe quindi gravato, in CP_2 ragione della veste di proprietaria dei terreni interessati e titolare dell'autorizzazione all'attività di cava, l'onere del risanamento del sito e di recupero ambientale e funzionale della Cava, malgrado ricadessero sull'appaltatrice gli oneri legati all'attività appaltata.
Peraltro, il contratto non subordinava la risolvibilità del contratto alla mancata pagina 5 di 6 reintegrazione delle condizioni di legge per l'utilizzo della cava da parte della committente, essendo invece sufficiente il mancato rispetto degli obblighi negoziali elencati nell'art. 16.
Tali ragioni hanno portata assorbente rispetto agli inadempimenti ulteriormente contestati dalla convenuta, e giustificano da soli l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da volta all'accertamento della risoluzione Controparte_1 del contratto d'appalto per inadempimento di ex art. 1456 c.c., e al contestuale Pt_1 rigetto delle domande attoree dirette a far riconoscere la perdurante efficacia del contratto, il proprio diritto a rientrare in cantiere per operarvi e la conseguenziale domanda risarcitoria avente a oggetto perdite economiche asseritamente patite a causa dell'illegittima interruzione dei lavori di escavazione presso la cava disposta dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, compensando integralmente ex art. 92, co. 2 c.p.c. quelle afferenti alle procedure cautelari reciprocamente attivate dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, accerta la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto d'appalto stipulato dalle parti il 29.5.2014 per inadempimento dell'attrice;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Grosseto 18.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 515/2023, avente a oggetto “appalto” vertente tra
(P.IVA: ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Grosseto, via Scrivia n. 10, presso lo studio dell'avv. Esmeralda Parentini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla citazione;
ATTRICE
contro
:
(P.IVA: ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Grosseto, via Trebbia n. 57, presso lo studio dell'avv. Niccolò Scopetani, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza dell'11.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società premettendo d'aver Pt_1 stipulato a maggio 2014 con la società un contratto d'appalto Controparte_1 decennale per la coltivazione e il recupero ambientale e funzionale della cava di materiali inerti denominata “Cava Poggio Pelato Settore Ovest”, ubicata sui terreni dell'odierna convenuta in Monterotondo Marittimo (GR), e denunciando la pretestuosità della pagina 1 di 6 risoluzione del contratto per inadempimento intimatale dalla committenza il 4.11.2021, ha chiesto all'intestato Tribunale di accertare la persistente validità ed efficacia del contratto e di condannare ad operarsi per consentirle la ripresa Controparte_1 dell'attività di escavazione e a risarcirle tutti i danni subiti per l'interruzione dei lavori.
A pochi giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, l'attrice depositava un ricorso ex art. 700
c.p.c. per chiedere al Tribunale di ordinare in via d'urgenza alla committente ad attuare tutti gli interventi a suo carico per consentirle la ripresa dell'attività oggetto del contratto d'appalto.
Resisteva alla domanda cautelare , chiedendone il rigetto per Controparte_1 insussistenza dei requisiti del fumus e del periculum in mora.
Con ordinanza del 24.5.2023, il Giudice rigettava il ricorso per carenza di periculum, riservando al merito la liquidazione delle spese della procedura.
Nelle more s'era costituita nel giudizio di merito , chiedendo Controparte_1 pronunciarsi la risoluzione del contratto d'appalto a fronte dei plurimi inadempimenti dell'impresa e, per l'effetto, rigettarsi le domande attoree.
Contestualmente alla comparsa di costituzione e risposta, la convenuta depositava un ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere in via d'urgenza l'ordine di rilascio dell'area interessata, ovvero l'adozione di ogni altra misura idonea a prevenire qualsiasi ulteriore danno alla convenuta.
Resisteva alla domanda cautelare chiedendone il rigetto per insussistenza dei Pt_1 requisiti del fumus e del periculum in mora.
Con ordinanza dell'11.7.2023, il Giudice rigettava il ricorso per carenza di periculum, riservando al merito la liquidazione delle spese della procedura.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c. - nelle cui more il Tribunale in composizione Collegiale respingeva il reclamo interposto da ex art. 669- Pt_1 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza cautelare del 24.5.2023 -, la causa veniva istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare dell'11.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memoria di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, deve ritenersi in diritto che la domanda attorea è infondata e va respinta, mentre va accolta la domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta. pagina 2 di 6 Il contenzioso in esame verte sulle sorti del contratto d'appalto decennale siglato il
29.5.2014 dalle società nelle rispettive qualità di Parte_2 committente e appaltatrice, avente a oggetto opere di coltivazione e recupero ambientale e funzionale della cava di materiali inerti denominata “Cava Poggio Pelato Settore Ovest”, ubicata nel Comune di Monterotondo Marittimo (all. 1 della citazione).
Il contratto prendeva le mosse dalla determinazione n. 359/2014 attraverso la quale il autorizzò l'attività estrattiva nella cava in favore del CP_2 Parte_3
, che a sua volta assegnò in via esclusiva i lavori di coltivazione e ripristino
[...] ambientale e di commercializzazione dei materiali inerti per il Settore Ovest alla consorziata , la quale successivamente li affidò appunto a Controparte_1 Pt_1
(all. 2).
Il combinato disposto di cui agli artt. 2, 5 e 8 del negozio confezionato dalle parti obbligava l'appaltatrice a eseguire l'attività escavazione e risistemazione ambientale della cava secondo il Progetto di Coltivazione e Ripristino Ambientale Autorizzato e a osservare le prescrizioni contenute nella richiamata autorizzazione unica SUAP n. 359/2014 e nei progetti allegati, nonché a eseguire tutte le attività connesse a quella estrattiva, ottemperando alle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione, nello Statuto e nel
Regolamento interno del , i quali facevano parte integrante del contratto che li Parte_3 richiamava espressamente.
L'art. 16 del contratto, poi, assegnava al committente la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di violazione di anche uno solo degli obblighi ivi descritti e, in particolare, in caso di:
“1) grave e/o ripetuta violazione delle prescrizioni contenute nella Autorizzazione Unica
Suap Determinazione n. 359 dell'08/05/2014 nonché nei documenti e nei progetti allegati
e/o richiamati;
2) (…);
3) omessa, preventiva acquisizione di un parere e/o di un'autorizzazione necessaria per la regolare e legittima realizzazione delle opere di coltivazione e ripristino ambientale della Cava;
4) esercizio nella Cava di attività estrattiva non in conformità con le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica SUAP Determinazione n. 359 dell'08/05/2014 nonché nei documenti e nei progetti allegati e/o richiamati;
5) (…); pagina 3 di 6 6) violazione di norme di legge, decreti, regolamenti ivi compresi quelle della polizia, di pubblica sicurezza e di qualsiasi altra prescrizione emanata da un'Autorità competente in ordine all'esercizio dell'attività svolta nella Cava (…)”.
Ciò posto, accadde che il Comune di Monterotondo Marittimo, con provvedimento n. 3313 del 13.6.2019, reso ai sensi dell'art. 21, co. 1 lett. d) e g) della L.R.T. 35/2015, ordinò la sospensione dell'attività estrattiva della cava a seguito delle difformità riscontrate nel corso dei sopralluoghi eseguiti il 10 e 11 giugno 2019, con particolare riguardo allo svolgimento di lavorazione di tagli in blocco di pietra in banco in assenza della necessaria autorizzazione e dell'apportamento di evidenti e sostanziali modifiche dell'assetto morfologico dell'intera area d'intervento in contrasto con il progetto di coltivazione e di ripristino ambientale approvato (all.ti 3 e 4).
A seguito delle controdeduzioni presentate dal (all. 5), il Parte_3 rilevò da un canto l'assenza delle condizioni per dichiarare la decadenza CP_2 dell'autorizzazione all'attività estrattiva e dall'altro l'astratta possibilità di effettuare le opere proposte nella relazione tecnica allegata alle controdeduzioni, volte a riallineare la condizione morfologica della cava a quella inizialmente autorizzata, subordinando tuttavia la ripresa dell'attività a certe condizioni, tra cui il pagamento di oneri e sanzioni da parte del (all. 6). Parte_3
Con provvedimento del 18.9.2019 (all. 7), il revocò la sospensione dell'attività di CP_2 cava autorizzando i lavori di riallineamento morfologico, ancora una volta alle condizioni prescritte, tra cui la preliminare dimostrazione da parte del di avere assolto Parte_3 agli obblighi di pagamento e a quelli afferenti al rimboschimento compensativo.
Subentrata formalmente nel settembre 2021 la nell'autorizzazione Controparte_1 unica SUAP n. 359/2014 (e dei relativi endoprocedimenti), già intestata al
[...]
, essa comunicò all'appaltatrice la risoluzione del contratto di appalto Parte_3 adducendo “grave irregolarità e inadempienza per le obbligazioni assunte, sia per mancato pagamento dei corrispettivi sia per le violazioni di quanto previsto all'art. 16 del detto Contratto” (all. 9). eccepisce l'inesistenza delle condizioni legittimanti la risoluzione di diritto del Pt_1 contratto invocata da controparte, segnalando che in alcuna parte dello stesso il mancato pagamento del prezzo dell'appalto - comunque contestato in separata sede giudiziale - fosse indicato come causa risolutiva, mentre la violazione delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica SUAP, quand'anche ascrivibile a non fosse stata Pt_1
pagina 4 di 6 grave né ripetuta, tanto che l'autorizzazione all'attività estrattiva non era mai stata dichiarata decaduta, ma solo sospesa in attesa dell'adempimento da parte del
[...]
, ovvero di , delle prescrizioni dettate dalla Parte_3 Controparte_1 competente amministrazione comunale, rimaste disattese per colpa esclusiva della committenza.
Le doglianze attoree non paiono cogliere nel segno.
A ben vedere, l'appaltatrice neppure contesta - se non con la prima memoria di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., attraverso documentazione inerente all'attività del taglio di blocchi di pietra in banco, tuttavia recessiva rispetto ai provvedimenti amministrativi –
d'aver commesso le violazioni riscontrate dal limitandosi ad affermare che le CP_2 stesse non fossero gravi e/o ripetute per il semplice fatto che l'amministrazione non avrebbe dichiarato la decadenza, ma la semplice sospensione, dell'attività, addebitando poi alla committenza l'intempestiva attivazione per conseguire la revoca della sospensione ordinata.
Tuttavia, premesso che l'inadempimento che si verifica in presenza di un contratto con clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. consente la risoluzione automatica del contratto senza necessità di dimostrare la gravità e colpevolezza dell'inadempimento, ma solamente la violazione della specifica previsione contrattuale, si osserva nella specie che l'esecuzione di lavorazioni prive di autorizzazione e di attività non conformi alle prescrizioni dell'attività unica posta a fondamento dell'attività appaltata costituivano senz'altro inadempimenti significativi degli obblighi contrattuali e, in quanto attività poste in violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione unica e dei progetti allegati, integravano una causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 16 dello stesso in precedenza richiamato.
Ciò a prescindere dalla natura del provvedimento interdittivo emesso dall'amministrazione comunale - di sospensione dell'attività di cava e non di decadenza dalla concessione -, dal momento che la ripresa dei lavori fu comunque condizionata all'assolvimento di una serie di adempimenti pecuniari ad opera della committenza, pur estranea alle trasgressioni contestate dal sulla quale avrebbe quindi gravato, in CP_2 ragione della veste di proprietaria dei terreni interessati e titolare dell'autorizzazione all'attività di cava, l'onere del risanamento del sito e di recupero ambientale e funzionale della Cava, malgrado ricadessero sull'appaltatrice gli oneri legati all'attività appaltata.
Peraltro, il contratto non subordinava la risolvibilità del contratto alla mancata pagina 5 di 6 reintegrazione delle condizioni di legge per l'utilizzo della cava da parte della committente, essendo invece sufficiente il mancato rispetto degli obblighi negoziali elencati nell'art. 16.
Tali ragioni hanno portata assorbente rispetto agli inadempimenti ulteriormente contestati dalla convenuta, e giustificano da soli l'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata da volta all'accertamento della risoluzione Controparte_1 del contratto d'appalto per inadempimento di ex art. 1456 c.c., e al contestuale Pt_1 rigetto delle domande attoree dirette a far riconoscere la perdurante efficacia del contratto, il proprio diritto a rientrare in cantiere per operarvi e la conseguenziale domanda risarcitoria avente a oggetto perdite economiche asseritamente patite a causa dell'illegittima interruzione dei lavori di escavazione presso la cava disposta dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014, compensando integralmente ex art. 92, co. 2 c.p.c. quelle afferenti alle procedure cautelari reciprocamente attivate dalle parti in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, accerta la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto d'appalto stipulato dalle parti il 29.5.2014 per inadempimento dell'attrice;
3) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in €
7.616,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15% come per legge.
Grosseto 18.6.2025
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6