Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 26/03/2026, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Guido Petrigni, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso rubricato al n. 23980 del registro di segreteria, istruttoria n.
758/2022/CIR, depositato in data 19 giugno 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti di BA PA (C.F. BRLPA65A25A271K), nato in Ancona il 25 gennaio 1965, titolare della struttura denominata “
Agriturismo La Casa di campagna BA Loris”, nella qualità di agente contabile addetto alla riscossione della imposta di soggiorno spettante al Comune di Ancona in relazione agli anni finanziari 2017 e 2019, un termine perentorio per la presentazione al Comune di Ancona dei conti giudiziali inerenti alla suddetta gestione per gli anni suindicati. un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell’adottando decreto, per la presentazione al Comune di Ancona dei conti giudiziali inerenti alla suddetta gestione per gli anni suindicati, disponendo, contestualmente, l’obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell’avvenuta presentazione del conto medesimo.
SENTENZA - 78/2026 Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.
174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito del conto entro il termine predetto.
ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;
VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;
UDITI nella Camera di Consiglio del 17 marzo 2026, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Susanna Ciarapica, il Giudice dr. Guido Petrigni e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dr.
AN CI; assenti la parte e l’Amministrazione.
FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione del conto giudiziale sopra indicato.
Con decreto n. 29/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa del conto giudiziale sopra indicato.
Il Comune di Ancona ha riferito che nessuno ha depositato alcunché.
Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso rimettendosi alle valutazioni di questo Organo Giudicante.
Dalla disamina degli atti si rileva che il conto giudiziale non è stato presentato.
Tuttavia, come cennato in limine litis, la Cassazione a sezioni Unite, con ordinanza n. 1527/2026 depositata il 23 gennaio 2026, ha affermato, in materia di tassa di soggiorno, la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario.
Pertanto, visti la precitata ordinanza n. 1527/2026 delle Sezioni Unite della Cassazione, la sentenza n. 59 dell’11 marzo 2026 emessa dalla Prima Sezione Centrale di Appello nonché il decreto n. 1/2026 del 2 marzo 2026 emesso dalla Seconda sezione Centrale di Appello, deve procedersi alla declaratoria di non luogo a provvedere.
Tenuto conto della statuizione sopra lumeggiata alla luce di quanto ritenuto dalla Corte di Cassazione, SS.UU. civ. nella recente ordinanza n. 1527 del 2026, non v’ è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche definitivamente pronunciando - dichiara il non luogo a provvedere per la resa del conto in epigrafe.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 17 marzo 2026.
Il Giudice monocratico
(Guido Petrigni)
f.to digitalmente Depositata in Segreteria in data 26.03.2026 Il funzionario amministrativo dott.ssa Susanna Ciarapica
(f.to digitalmente)