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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/09/2024, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6203/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6203/2019 promossa da:
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato ad [...] il [...] (C.F. , rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv. NASTASI GIUSEPPE, presso il cui studio, in Avola, via Marconi n. 53, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO RAFFAELE, presso il cui studio, in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 marzo 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , in qualità di coniuge Parte_2 Parte_1
garante, hanno proposto la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1754/2019 del
7.10.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 4647/2019 del ruolo generale, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della , della somma complessiva di Controparte_1
euro 41.403,02, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù del contratto di finanziamento n.
20038738501023 stipulato con la s.p.a. Findomestic Banca e ceduto poi all'odierna convenuta opposta.
Gli opponenti con le loro doglianze hanno eccepito l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e 50 TUB, la prescrizione del credito azionato da controparte, la vessatorietà delle clausole contrattuali e l'applicazione di interessi non previsti;
hanno lamentato, inoltre, l'anatocismo bancario, l'usurarietà dei tassi di interesse applicati, nonché l'inesistenza del contratto per violazione del disposto di cui all'art. 117 del codice di rito, rilevando la mancata comunicazione della cessione del credito e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione degli importi illegittimamente percepiti da parte opposta per un ammontare pari a euro
25.000,00.
pagina 2 di 7 Si è costituita in giudizio la e per essa, quale procuratore, che ha Controparte_1 Controparte_2
istato per il rigetto delle avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle istanze avanzate in via riconvenzionale dagli opponenti.
Con ordinanza del 18.09.2021 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1754/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e concessi, altresì, i termini per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione,
la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del
13.03.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato da di complessivi euro 41.403,02 Controparte_1
a fronte del contratto di finanziamento n. 20038738501023 stipulato dagli odierni opponenti.
Ciò premesso, e con le loro doglianze hanno in primo luogo Parte_2 Parte_1
eccepito la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la mancata comunicazione della cessione del credito per cui è causa, nonché, l'inesistenza del contratto stante la violazione del disposto di cui all'art. 117 TUB.
Dapprima, è da rilevarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme pagina 3 di 7 ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, la ha provato sia la propria titolarità attiva nel rapporto di credito Controparte_1
dedotto in giudizio, allegando l'estratto del contratto di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica al n. 117 del 6.10.2018 e l'atto di fusione tra e Parte_3 [...]
(vd. allegati nn. 1 e 4 del fascicolo monitorio) dai quali si evince che la stessa ha acquistato CP_2
in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della s.p.a. Findomestic Banca;
sia il proprio credito producendo la copia del contratto di finanziamento e il relativo estratto conto, nonché la comunicazione regolarmente notificata della cessione pro-soluto di detti crediti.
Di contro, gli opponenti, che non hanno mai contestato il loro inadempimento, hanno formulato censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, a nulla rilevando la doglianza sollevata dagli stessi circa la nullità del contratto di finanziamento, poiché
privo della sottoscrizione dell'istituto di credito.
A riguardo, va evidenziato che, con riferimento ai contratti c.d. “monofirma”, la Suprema Corte di
Cassazione ha statuito l'applicabilità del disposto di cui all'art. 23 TUF anche ai contratti bancari,
estendendo agli stessi il principio per cui: il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario, previsto dal disposto di cui all'art. 117 del TUB è rispettato allorquando il contratto sia pagina 4 di 7 redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, e non anche della banca, il cui consenso può desumersi alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, per tanto il requisito di forma deve ritenersi rispettato allorquando, il contratto,
anche qualora sottoscritto dal solo cliente, sia allo stesso consegnato dall'istituto di credito. (cfr. Cass.
Sent. n. 22640 del 2019; Cass. Sent. n. 14243 del 2018; Cass. Sent. n. 14646 del 2018)
Nel caso che ci occupa, l'istituto di credito oltre a produrre il contratto di finanziamento, ha fornito prova della consegna di copia della documentazione ai clienti, i quali hanno sottoscritto le relative clausole di avvenuta ricezione della documentazione contrattuale (vd. pag. 1 del contratto di finanziamento), sottoscrizione idonea a fornire prova diretta dell'avvenuta consegna e non superabile stante la mancata allegazione di prova contraria da parte degli odierni opponenti.
Ancora, è da rigettarsi, in quanto generica, l'eccezione mediante gli opponenti hanno rilevato l'intervenuta prescrizione del credito, difatti, a fronte di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il debitore/opponente che eccepisca l'intervenuta prescrizione del credito non può limitarsi ad eccepire genericamente l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'istituto bancario, ma deve, altresì, allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale.
E' da ritenersi, per tanto, che chi sollevi un'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione abbia l'onere di allegare le circostanze poste a fondamento dell'eccezione di prescrizione, non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto ma è
necessario altresì, fornire prova del momento dal quale il creditore poteva esigere tale credito,
ricavabile dalla disciplina contrattuale che interviene tra le parti, dovendosi, a fronte di tale orientamento giurisprudenziale, rigettare l'eccezione sollevata dagli odierni opponenti (Cass. Sent. n.
pagina 5 di 7 17798 del 2011; Cass. Sent. n. 2301 del 2004).
Prive di pregio appaiono, inoltre, le doglianze relative alla violazione del divieto di anatocismo bancario e alla usurarietà dei tassi d'interesse applicati stante la genericità di tali contestazioni, difatti,
come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di contratti bancari ed interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. (Cass. Sez. Un. n. 9941/2009; Cass. n. 7374/2016)
Per ciò che concerne, infine, la nullità/inefficacia delle clausole asseritamente vessatorie, giova precisare che le clausole sono state debitamente richiamate e sottoscritte dagli opponenti separatamente dalle altre condizioni contrattuali, ritenendosi pertanto soddisfatti i requisiti di cui all'art. 1341, comma
2 c.c.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1754/2019 del 7.10.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 4647/2019 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1754/2019 del 7.10.2019
emesso dal Tribunale di Siracusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna e , in solido, alla refusione delle spese processuali Parte_2 Parte_1
in favore di parte opposta che liquida in euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 20 settembre 2024
Il GIUDICE
- dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6203/2019 promossa da:
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nato ad [...] il [...] (C.F. , rappresentati e difesi
[...] C.F._2
dall'avv. NASTASI GIUSEPPE, presso il cui studio, in Avola, via Marconi n. 53, sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
Opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. ORNATI ANDREA e dall'avv. ZURLO RAFFAELE, presso il cui studio, in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
pagina 1 di 7 Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 marzo 2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e , in qualità di coniuge Parte_2 Parte_1
garante, hanno proposto la presente opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1754/2019 del
7.10.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 4647/2019 del ruolo generale, con il quale veniva loro ingiunto il pagamento, in favore della , della somma complessiva di Controparte_1
euro 41.403,02, oltre interessi, spese e compensi, dovuta in virtù del contratto di finanziamento n.
20038738501023 stipulato con la s.p.a. Findomestic Banca e ceduto poi all'odierna convenuta opposta.
Gli opponenti con le loro doglianze hanno eccepito l'insussistenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c. e 50 TUB, la prescrizione del credito azionato da controparte, la vessatorietà delle clausole contrattuali e l'applicazione di interessi non previsti;
hanno lamentato, inoltre, l'anatocismo bancario, l'usurarietà dei tassi di interesse applicati, nonché l'inesistenza del contratto per violazione del disposto di cui all'art. 117 del codice di rito, rilevando la mancata comunicazione della cessione del credito e chiedendo in via riconvenzionale la restituzione degli importi illegittimamente percepiti da parte opposta per un ammontare pari a euro
25.000,00.
pagina 2 di 7 Si è costituita in giudizio la e per essa, quale procuratore, che ha Controparte_1 Controparte_2
istato per il rigetto delle avverse eccezioni e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle istanze avanzate in via riconvenzionale dagli opponenti.
Con ordinanza del 18.09.2021 veniva accolta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1754/2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e concessi, altresì, i termini per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria.
A seguito dell'esito negativo del tentativo di mediazione delegata, il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183, comma VI c.p.c., infine, ritenuta la causa matura per la decisione,
la stessa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, a mezzo di note scritte, all'udienza del
13.03.2024, a seguito della quale, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
L'opposizione è infondata e non può essere accolta per i motivi di seguito indicati.
La controversia trae origine da un credito vantato da di complessivi euro 41.403,02 Controparte_1
a fronte del contratto di finanziamento n. 20038738501023 stipulato dagli odierni opponenti.
Ciò premesso, e con le loro doglianze hanno in primo luogo Parte_2 Parte_1
eccepito la carenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, la mancata comunicazione della cessione del credito per cui è causa, nonché, l'inesistenza del contratto stante la violazione del disposto di cui all'art. 117 TUB.
Dapprima, è da rilevarsi che con la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo le parti si pongono nella posizione che avrebbero ricoperto ove il giudizio fosse stato intentato nelle forme pagina 3 di 7 ordinarie. Ne consegue che devono trovare applicazione i principi generali in tema di onere della prova secondo i quali il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, modificativo o impeditivo dell'altrui pretesa (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001; Cass. n. 826/2015).
Ciò premesso, la ha provato sia la propria titolarità attiva nel rapporto di credito Controparte_1
dedotto in giudizio, allegando l'estratto del contratto di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica al n. 117 del 6.10.2018 e l'atto di fusione tra e Parte_3 [...]
(vd. allegati nn. 1 e 4 del fascicolo monitorio) dai quali si evince che la stessa ha acquistato CP_2
in blocco dei crediti, tra cui quelli di spettanza della s.p.a. Findomestic Banca;
sia il proprio credito producendo la copia del contratto di finanziamento e il relativo estratto conto, nonché la comunicazione regolarmente notificata della cessione pro-soluto di detti crediti.
Di contro, gli opponenti, che non hanno mai contestato il loro inadempimento, hanno formulato censure astratte e non corredate da pertinenti allegazioni documentali, di modo che, la documentazione versata in atti è da ritenersi sufficiente a dimostrare l'esistenza del credito vantato da parte opposta, a nulla rilevando la doglianza sollevata dagli stessi circa la nullità del contratto di finanziamento, poiché
privo della sottoscrizione dell'istituto di credito.
A riguardo, va evidenziato che, con riferimento ai contratti c.d. “monofirma”, la Suprema Corte di
Cassazione ha statuito l'applicabilità del disposto di cui all'art. 23 TUF anche ai contratti bancari,
estendendo agli stessi il principio per cui: il requisito della forma scritta del contratto di conto corrente bancario, previsto dal disposto di cui all'art. 117 del TUB è rispettato allorquando il contratto sia pagina 4 di 7 redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, essendo sufficiente la sola sottoscrizione del correntista, e non anche della banca, il cui consenso può desumersi alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, per tanto il requisito di forma deve ritenersi rispettato allorquando, il contratto,
anche qualora sottoscritto dal solo cliente, sia allo stesso consegnato dall'istituto di credito. (cfr. Cass.
Sent. n. 22640 del 2019; Cass. Sent. n. 14243 del 2018; Cass. Sent. n. 14646 del 2018)
Nel caso che ci occupa, l'istituto di credito oltre a produrre il contratto di finanziamento, ha fornito prova della consegna di copia della documentazione ai clienti, i quali hanno sottoscritto le relative clausole di avvenuta ricezione della documentazione contrattuale (vd. pag. 1 del contratto di finanziamento), sottoscrizione idonea a fornire prova diretta dell'avvenuta consegna e non superabile stante la mancata allegazione di prova contraria da parte degli odierni opponenti.
Ancora, è da rigettarsi, in quanto generica, l'eccezione mediante gli opponenti hanno rilevato l'intervenuta prescrizione del credito, difatti, a fronte di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il debitore/opponente che eccepisca l'intervenuta prescrizione del credito non può limitarsi ad eccepire genericamente l'intervenuta prescrizione del diritto di credito dell'istituto bancario, ma deve, altresì, allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto avrebbe determinato l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale.
E' da ritenersi, per tanto, che chi sollevi un'eccezione relativa all'intervenuta prescrizione abbia l'onere di allegare le circostanze poste a fondamento dell'eccezione di prescrizione, non essendo sufficiente allegare solamente il passaggio del tempo richiesto dalla legge per la prescrizione del diritto ma è
necessario altresì, fornire prova del momento dal quale il creditore poteva esigere tale credito,
ricavabile dalla disciplina contrattuale che interviene tra le parti, dovendosi, a fronte di tale orientamento giurisprudenziale, rigettare l'eccezione sollevata dagli odierni opponenti (Cass. Sent. n.
pagina 5 di 7 17798 del 2011; Cass. Sent. n. 2301 del 2004).
Prive di pregio appaiono, inoltre, le doglianze relative alla violazione del divieto di anatocismo bancario e alla usurarietà dei tassi d'interesse applicati stante la genericità di tali contestazioni, difatti,
come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di contratti bancari ed interessi usurari, il cliente che eccepisca il superamento dei tassi soglia non può limitarsi ad una generica contestazione circa lo sconfinamento dal richiamato parametro, dovendo invece indicare, in modo specifico, in che termini sarebbe avvenuto tale superamento, deducendo in particolare i trimestri di riferimento, la percentuale di sconfinamento rispetto al tasso soglia e le singole poste ritenute indebite, oltre che documentare tali fatti tramite la produzione dei Decreti Ministeriali recanti il tasso soglia previsto negli specifici periodi contestati. (Cass. Sez. Un. n. 9941/2009; Cass. n. 7374/2016)
Per ciò che concerne, infine, la nullità/inefficacia delle clausole asseritamente vessatorie, giova precisare che le clausole sono state debitamente richiamate e sottoscritte dagli opponenti separatamente dalle altre condizioni contrattuali, ritenendosi pertanto soddisfatti i requisiti di cui all'art. 1341, comma
2 c.c.
Per tali motivi, deve rigettarsi la presente opposizione e, per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 1754/2019 del 7.10.2019 emesso dal Tribunale di Siracusa e iscritto al n. 4647/2019 del ruolo generale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda,
istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 6 di 7 - Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1754/2019 del 7.10.2019
emesso dal Tribunale di Siracusa, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna e , in solido, alla refusione delle spese processuali Parte_2 Parte_1
in favore di parte opposta che liquida in euro 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, ed oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 20 settembre 2024
Il GIUDICE
- dott. Domenico Stilo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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