Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/03/2026, n. 4045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4045 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04045/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03476/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3476 del 2025, proposto da ZI AL, ES OM SI, HE NA, TA RO, ZI RT, EL PI, AL TT, NA TA, SI FR, IA TI, RL GR, MO IO IA, IA ER, RA PI, RI ZZ, ZO MA, ZI LE, AR LL, ED RG, GO LA, ER RA e MI TO, rappresentati e difesi dall’avvocato Pietro Celli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della cultura e Ministero dell’università e della ricerca, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’accertamento e declaratoria dell’illegittimità
del comportamento della Commissione esaminatrice di cui all’art. 5, comma 1, del decreto interministeriale MiC - MUR 17 gennaio 2024, n. 52, stante l’inerzia rispetto all’attività amministrativa obbligatoria di cui all’art. 5, comma 3, del decreto n. 52/2024 e per la conseguenziale condanna delle parti resistenti a provvedere entro il termine perentorio di quindici giorni ovvero entro il diverso termine all’uopo fissato da codesto Ecc.mo T.A.R.;
per l’accertamento
del danno ingiusto - patrimoniale e non patrimoniale - subito dai ricorrenti a seguito della condotta colpevole delle Amministrazioni resistenti nello svolgimento della procedura selettiva finalizzata al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi dell’art. 182, comma 1- quinquies , del decreto legislativo 42/2004, indetta con decreto interministeriale 16 maggio 2024, rep. 183, successivamente annullato in autotutela e sostituito con decreto interministeriale 16 maggio 2025, pubblicato nella G.U. n. 41 del 27 maggio 2025;
e per la conseguente condanna
al risarcimento del danno stesso ex art. 30 c.p.a.;
ovvero in subordine per la condanna delle Amministrazioni medesime al pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 2- bis , comma 1- bis , l. n. 241/1990, in relazione all’ingiusto ritardo e alla perdita del tempo quale autonomo bene della vita.
Visti il ricorso, la domanda di risarcimento del danno e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della cultura e del Ministero dell’università e della ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa IA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I soggetti indicati in epigrafe sono titolari della qualifica di “ collaboratore restauratore di beni culturali ”, conseguita in esito ad apposita procedura selettiva svoltasi ai sensi dell’art. 182, comma 1- sexies , del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (“ Codice dei beni culturali e del paesaggio ”, d’ora in avanti, per brevità, anche solo “Codice”) e conclusasi nell’anno 2016.
In quanto in possesso di detta qualifica, essi hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura avente ad oggetto “ prove di idoneità con valore di esame di Stato abilitante finalizzate all’acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali di cui all’articolo 29, comma 9-bis, del Codice ”, indetta – ai sensi dell’art. 182, comma 1- quinquies , del Codice e dell’art. 3, comma 1, decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, n. 52 del 17 gennaio 2024 (d’ora in avanti, per brevità, anche solo “il regolamento”) – con il bando di cui al decreto del 16 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed esami, n. 48 del 14 giugno 2024 (d’ora in avanti, per brevità, “il bando 2024”).
2. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, notificato e depositato il 15 marzo 2025, essi hanno agito, ex artt. 31 e 117 c.p.a., per la dichiarazione di illegittimità dell’inerzia serbata dalla Commissione esaminatrice costituita, ai sensi dell’art. 4 del bando 2024, con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministero dell’università e della ricerca, n. 381 del 21 ottobre 2024, non avendo la stessa provveduto alla formazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 3, del regolamento e dall’art. 4, comma 4, dello stesso bando.
I ricorrenti hanno chiesto, quindi, che alle Amministrazioni intimate venisse ordinato di formare, nel termine perentorio di quindici giorni ovvero nel diverso termine all’uopo fissato, previa verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall’art. 2 del regolamento, gli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame.
3. Il Ministero della cultura e il Ministero dell’università e della ricerca si sono costituiti in giudizio il 2 aprile 2025, depositando poi alcuni documenti.
4. Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025, su istanza della parte ricorrente, l’esame della causa è stato rinviato alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025.
5. Con memoria del 16 giugno 2025 la difesa erariale ha rappresentato che, nelle more del giudizio, le Amministrazioni resistenti, con decreto del 16 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Concorsi ed esami, n. 41 del 27 maggio 2025, avevano annullato d’ufficio il bando per cui è causa e contestualmente emanato un nuovo bando concernente le prove di idoneità finalizzate al conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, dal che deriverebbe, nella prospettazione delle resistenti, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
6. A tale memoria difensiva è seguita, in data 27 giugno 2025, la replica di parte ricorrente, la quale, nel dedurre l’infondatezza dell’eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa erariale, ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna a provvedere formulata con il ricorso, insistendo per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni resistenti e riservandosi la proposizione di domanda risarcitoria ex art. 30 c.p.a.
7. Gli stessi ricorrenti, con atto notificato e depositato il 3 luglio 2025, hanno formulato “domanda di risarcimento del danno su ricorso pendente ex art. 30 c.p.a.”, lamentando un “ comportamento inadempiente, negligente e irragionevole delle Amministrazioni convenute (Ministero della cultura e Ministero dell’università e della ricerca), le quali hanno violato obblighi normativi espressi e principi generali di matrice costituzionale e unionale, disattendendo la tempestiva attuazione della procedura abilitante prevista dall’articolo 182, comma 1-quinquies, del d.lgs. n. 42/2004, nonché gestendo con gravissime disfunzioni la selezione indetta nel 2024, successivamente annullata in autotutela ”.
7.1. La domanda risarcitoria è così articolata:
- (i) “ accertare e dichiarare l’illegittimità del comportamento inerte, colposo e reiteratamente negligente tenuto dalle Amministrazioni intimate – Ministero della Cultura e Ministero dell’Università e della Ricerca […]”;
- (ii) “ accertare che tale condotta ha determinato una lesione dell’interesse legittimo pretensivo dei ricorrenti al regolare svolgimento e alla tempestiva definizione della procedura selettiva, arrecando agli stessi un danno ingiusto, patrimoniale e non patrimoniale, suscettibile di integrale ristoro ”;
- (iii) per l’effetto, condannare le Amministrazioni resistenti – in solido ovvero ciascuna per quanto di ragione – al risarcimento integrale dei danni subiti dai ricorrenti, da liquidarsi: in via principale, in forma generica, con rinvio alla successiva fase istruttoria per la determinazione, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.; ovvero, in subordine, in via equitativa, alla luce delle allegazioni specifiche, della documentazione prodotta e dei criteri di proporzionalità e ragionevolezza applicabili al caso concreto, in misura comunque non inferiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascun ricorrente […];
- (iv) “ in ulteriore subordine, e per quanto occorrer possa, condannare le Amministrazioni convenute al pagamento di un indennizzo forfettario per ritardo procedimentale, ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990, da determinarsi in misura equa, tenuto conto della durata, della gravità e della colpevolezza dell’inerzia accertata ”.
7.2. Quanto alle singole voci di danno, patrimoniale e non patrimoniale, i ricorrenti le individuano nei seguenti termini:
- spese sostenute per l’attivazione delle necessarie forme di tutela legale, sia nella fase stragiudiziale sia in quella contenziosa;
- spese vive sostenute in previsione della partecipazione alla prova indetta con il bando del 2024, successivamente annullata in autotutela;
- danno da perdita di chance professionale intesa come “ concreta, seria e qualificata possibilità - non ipotetica né meramente eventuale - di conseguire la qualifica abilitante nei tempi fisiologici previsti dalla normativa vigente ” e di accedere tempestivamente all’esercizio regolare della professione (per i soggetti già operanti nel settore anche quale danno differenziale, rappresentato dalla persistente impossibilità di assumere la responsabilità tecnica degli interventi, dalla limitazione delle prospettive di progressione professionale e dalla mancata stabilizzazione della propria posizione lavorativa);
- pregiudizio esistenziale e psichico rilevante, derivante dalla frustrazione di una legittima aspettativa a una procedura amministrativa regolare, trasparente e affidabile, e consistente in “ un profondo senso di delusione, smarrimento e sfiducia nelle istituzioni, lesivo della dignità personale e dell’investimento emotivo, intellettuale e progettuale già compiuto ”.
8. Alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025, il ricorso avverso il silenzio inadempimento è stato discusso e trattenuto in decisione.
9. Con sentenza non definitiva n. 15593 del 19 agosto 2025, la Sezione, in considerazione dell’avvenuto annullamento in autotutela della procedura idoneativa, ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’azione contro il silenzio, disponendo contestualmente la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria.
10. In vista della discussione della causa, le parti hanno presentato documenti, memorie e repliche ex art. 73, comma 1, c.p.a.
Con memoria del 12 dicembre 2025, in particolare, i ricorrenti, hanno quantificato in euro 17.006,30 complessivi gli esborsi connessi alle iniziative assunte contro l’inerzia e ai rimedi giurisdizionali attivati, da liquidare a titolo di danno emergente, mentre, quanto alla perdita della chance professionale e al pregiudizio non patrimoniale, hanno chiesto una “condanna ai criteri” ex art. 34, comma 4, c.p.a. In subordine, hanno domandato che sia loro liquidato in via equitativa un importo omnicomprensivo non inferiore a euro 5.000,00 per ciascuno.
11. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026, previo avviso a verbale ex art. 73, comma 3, c.p.a., in ordine a profili di decadenza dal ricorso e di inammissibilità per difetto di giurisdizione, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
12. Il vaglio della domanda risarcitoria proposta nell’ambito del presente giudizio richiede una preliminare operazione di qualificazione ai sensi dell’art. 32 c.p.a., al fine di individuare quale sia la tipologia dell’illecito in contestazione.
12.1. Al riguardo, il Collegio rileva che, pur nell’ambito di un’esposizione indistinta dei motivi di censura, i ricorrenti individuano quali fonti dei danni lamentati le seguenti condotte:
- l’indizione della procedura idoneativa “con anni di ritardo (ben otto rispetto al primo bando) ”: i ricorrenti lamentano che il bando 2024 è stato adottato solo nel mese maggio 2024, a distanza di otto anni dalla conclusione della procedura selettiva per collaboratore restauratore di beni culturali, sicché essi, pur essendo in possesso sin dal 2016 dei requisiti previsti dalla legge per accedere alla qualifica di restauratore dei beni culturali, si sono trovati ingiustamente esclusi per un tempo eccessivo;
- l’annullamento “ tardivo e integrale della procedura ”: i ricorrenti denunciano che le Amministrazioni resistenti hanno colpevolmente proseguito la procedura idoneativa nonostante il bando 2024 contenesse gravi profili di illegittimità quanto alla definizione dei requisiti di accesso (come segnalato dal difensore degli stessi ricorrenti con PEC del 18 luglio 2024), per giungere, poi, solo nel maggio 2025, con il citato decreto del 16 maggio 2025, ad annullare l’intero bando 2024 e a pubblicare un nuovo bando;
- l’inosservanza dei termini perentori imposti dal bando 2024: le Amministrazioni non solo hanno portato avanti una procedura illegittima ma, nel farlo, hanno violato i termini perentori fissati dal bando 2024 e dal regolamento, il che ha costretto i ricorrenti a proporre due distinti ricorsi ex art. 117 c.p.a.: i) il ricorso R.G. n. 10584/2024 per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento sull’istanza volta alla conclusione del subprocedimento di nomina della Commissione esaminatrice, poi nominata con il decreto 21 ottobre 2024, rep. 381, ben oltre il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 4, comma 1, del bando 2024 e dall’art. 5, comma 1, del regolamento; ii) il ricorso proposto con l’atto introduttivo del presente giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento nella formazione dell’elenco degli ammessi alle prove, che avrebbe dovuto essere pubblicato entro i sessanta giorni successivi alla nomina della Commissione (art. 4, comma 4, del bando e art. 5, comma 3, del regolamento) e non è stato mai reso noto (essendo poi intervenuto l’annullamento in autotutela).
12.2. Alla luce di quanto sopra, va innanzitutto escluso che nella presente vicenda contenziosa venga in rilievo un’ipotesi di risarcimento del danno da provvedimento illegittimo, avendo, del resto, i ricorrenti espressamente affermato che “ L’azione non postula la previa impugnazione di alcun atto, in quanto non rivolta contro provvedimenti lesivi ma contro l’intero comportamento antigiuridico delle Amministrazioni procedenti, già compiutamente consumato e produttivo di danno attuale ”.
12.3. Posto, dunque, che si controverte in materia di danno da comportamento, il Collegio osserva ulteriormente che, pur a fronte di una domanda risarcitoria unitariamente formulata, la pretesa avanzata dai ricorrenti, avuto riguardo al tenore delle deduzioni svolte, possa essere ricondotta a due distinte fattispecie.
Da un lato, i ricorrenti lamentano un danno da ritardo ex art. 2- bis , comma 1, della 7 agosto 1990, n. 241, e art. 30, comma 4, c.p.a., derivante, cioè, dall’inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento, in cui i Ministeri sarebbero incorsi sia nell’adozione del bando 2024 sia, successivamente, nella nomina della Commissione e, ancora, nella formazione degli elenchi degli ammessi alle prove. In tal senso, nel ricorso si fa espresso riferimento ad un “ ingiustificabile e prolungato ritardo nell’attuazione di un obbligo giuridico puntualmente sancito dalla legge, nella specie, l’attivazione e il completamento della procedura abilitante prevista dall’art. 182, co.1-quinquies, del d.lgs. n. 42/2004 ”, il che integrerebbe “ una tipica ipotesi di danno da ritardo ” (pag. 8 del ricorso).
Dall’altro lato, i ricorrenti, nel dolersi dell’annullamento tardivo e integrale della selezione, che avrebbe leso “ in modo irreparabile ” il loro legittimo affidamento per avere essi “ impiegato tempo, risorse ed energie nella partecipazione alla procedura, venendo poi esposti, senza colpa, all’azzeramento del percorso intrapreso ” (pag. 10 del ricorso), fanno valere, in sostanza, una responsabilità delle Amministrazioni intimate da provvedimento favorevole ma illegittimo, poi ritirato in autotutela (cfr. Cass. civ., S.U., 23 marzo 2011, ord. n. 6594, n. 6595 e n. 6596; id., 15 gennaio 2021, n. 615; id., 24 gennaio 2023, ord. n. 2175; Cons. St., Ad. Plen., 29 novembre 2021 n. 19, 20 e 21; Cons. St., Sez. V, 20 marzo 2023, n. 2802). Tanto ciò vero che, nell’illustrare il pregiudizio non patrimoniale subito, essi affermano che “ l’improvviso annullamento della selezione, cui essi avevano aderito confidando nella correttezza dell’azione amministrativa, tanto più a seguito della nomina della commissione esaminatrice, ha generato un profondo senso di delusione, smarrimento e sfiducia nelle istituzioni, lesivo della dignità personale e dell’investimento emotivo, intellettuale e progettuale già compiuto ” (pag. 12 del ricorso).
13. Principiando, dunque, dall’esame dalla domanda di risarcimento del danno da ritardo, il Collegio ritiene che essa sia in parte irricevibile, come da avviso dato alle parti in udienza ex art. 73, comma 3, c.p.a., e in parte infondata.
13.1. La domanda è irricevibile nella parte in cui i ricorrenti lamentano di aver subìto un danno in conseguenza della tardiva emanazione del bando 2024, nonché della tardiva nomina della Commissione esaminatrice prevista dall’art. 4 del bando medesimo.
L’art. 30 c.p.a. dispone, al comma 3, primo periodo, che “ La domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo ” e, al comma 4, che “ Per il risarcimento dell’eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subìto in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento. Il termine di cui al comma 3 inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere ”.
In sostanza, quindi, il termine di centoventi giorni per la proposizione della domanda di risarcimento del danno da ritardo inizia a decorrere dal momento della cessazione del silenzio inadempimento (“ il termine di cui al comma 3 non decorre fintanto che perdura l’inadempimento ”; cfr., in termini, T.A.R. Campania, Sez. V, 20 febbraio 2023, n. 1113; T.A.R. Sicilia, Sez. I, 26 luglio 2021, n. 2329; T.A.R. Molise, Sez. I, 22 dicembre 2023, n. 350), ma, ove anche l’inerzia permanga, inizia comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere.
13.1.1. Ebbene, nel caso di specie, con riferimento al ritardo nell’emanazione del bando 2024:
- questa Sezione, con sentenza n. 5669 del 6 maggio 2022, definendo il giudizio ex art. 117 c.p.a. R.G. n. 6840/2021, ha ordinato al Ministero della cultura, di concerto con l’allora Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di adottare il decreto di indizione della procedura idoneativa entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, a cura di parte, della decisione;
- il bando è stato effettivamente adottato con decreto del 16 maggio 2024, pubblicato in G.U il 14 giugno 2024.
Ne deriva che il termine di centoventi giorni per la proposizione dell’azione risarcitoria – iniziando, ai sensi del richiamato comma 4 dell’art. 30 c.p.a., “ comunque a decorrere dopo un anno dalla scadenza del termine per provvedere ” – è venuto a scadere il 29 dicembre 2022 (vale a dire decorsi centoventi giorni dal 4 agosto 2022, data entro la quale le Amministrazioni avrebbero dovuto provvedere in base alla sentenza n. 5669 del 2022; cfr. su tale impostazione, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 31 marzo 2025, n. 1076).
È appena il caso di precisare, peraltro, che i ricorrenti sarebbero comunque decaduti dall’azione risarcitoria anche qualora si considerasse quale dies a quo la data in cui è effettivamente cessato l’inadempimento, atteso che il bando 2024 è stato pubblicato in G.U. il 14 giugno 2024 e la domanda risarcitoria all’odierno esame è stata notificata il 3 luglio 2025.
13.1.2. Quanto, poi, al ritardo nella nomina della Commissione esaminatrice, il dies a quo del termine di centoventi giorni non può che essere individuato nel momento in cui, con l’adozione, sebbene tardiva, del provvedimento, è venuta meno l’inerzia delle Amministrazioni, vale a dire il 30 ottobre 2024, data di pubblicazione del decreto 18 ottobre 2024, n. 381, recante tale nomina.
13.1.3. Ne deriva la tardività della domanda di risarcimento del danno da ritardo riferita alla emanazione del bando 2024 e del decreto di nomina della Commissione, non potendo, sul punto, essere condivisa l’argomentazione difensiva svolta dai ricorrenti secondo cui il termine decadenziale di cui all’art. 30, comma 3, c.p.a., andrebbe calcolato “ a partire dalla pubblicazione in G.U. in data 27 maggio 2025 del decreto di annullamento della procedura 2024 e del contestuale nuovo bando correttivo ”, momento in cui si sarebbe “ consolidata la consapevolezza giuridicamente rilevante della lesione subita ”. Ciò, infatti, può valere ai fini della proposizione dell’azione di risarcimento del danno da lesione del legittimo affidamento riposto nel provvedimento favorevole poi ritirato in autotutela, di cui si dirà appresso, ma non con riferimento all’azione risarcitoria per inosservanza colposa del termine di conclusione del procedimento, per la proposizione della quale l’art. 30, commi 3 e 4, c.p.a. individua il dies a quo del termine decadenziale nei sensi sopra illustrati.
13.2. La domanda di risarcimento del danno da ritardo è stata, invece, proposta tempestivamente avuto riguardo all’inosservanza del termine per la formazione degli elenchi dei candidati ammessi alle prove di esame, considerato che il subprocedimento in questione non è stato concluso mentre avrebbe dovuto esserlo, ai sensi dei citati art. 4, comma 4, del bando e art. 5, comma 3, del regolamento, entro sessanta giorni dall’emanazione del decreto di nomina della Commissione, dunque entro il 17 dicembre 2024. Al momento della notificazione della domanda risarcitoria (3 luglio 2025), dunque, non si era ancora compiuto il termine di un anno, dal quale decorrono i centoventi giorni per la proposizione dell’azione.
13.2.1. La domanda è tuttavia priva di fondamento.
13.2.3. Occorre considerare che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’amministrazione per il ritardo non si può prescindere dalla verifica della spettanza del bene della vita finale, “ atteso che è soltanto la lesione di quest’ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante tanto dal provvedimento illegittimo e colpevole dell’amministrazione quanto dalla sua colpevole inerzia e lo rende, perciò, risarcibile (Cons. St., sez. IV, 22 luglio 2020, n. 4669; id. 27 febbraio 2020, n. 1437; 2 dicembre 2019, n. 8235; 15 luglio 2019, n. 4951) ” (così, ex plurimis , Cons. St., Sez. IV, 16 maggio 2025, n. 4225). È stato in tal senso precisato che “ Si tratta, pertanto, di svolgere un giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita. Tale giudizio si presenta come un’applicazione particolare dei principi generali in tema di nesso di causalità materiale e mira a stabilire, secondo la regola della c.d. «causalità adeguata», temperata in base al canone del «più probabile che non», quale sarebbe stato il corso delle cose se il fatto antigiuridico non si fosse prodotto e, cioè, se l’amministrazione avesse agito correttamente (cfr Cons. Stato, sez. VI, 9 giugno 2008, n. 2751; Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2020, n. 2210; id. 9 luglio 2019, n. 4790; Cons. Stato, sez. VI, 22 giugno 2018, n. 3838) ” (così, Cons. St. n. 4225 del 2025, cit.).
13.2.4. Applicando tali principi alla presente vicenda contenziosa, occorrerebbe la dimostrazione che, qualora gli elenchi dei candidati idonei fossero stati tempestivamente formati, i ricorrenti, in esito alla partecipazione alla selezione, avrebbero, secondo un giudizio prognostico, conseguito la qualifica ambita. Ora, a ben guardare, tale eventualità non solo non è dimostrata ma anzi è esclusa, in quanto nella catena causale è intervenuto un elemento – l’annullamento in autotutela del bando 2024, le cui illegittimità, si badi bene, erano state denunciate alle Amministrazioni resistenti proprio dal difensore dei ricorrenti – che avrebbe in ogni caso impedito l’ottenimento, ad opera dei ricorrenti, del bene della vita anelato.
13.2.5. La fattispecie di illecito aquiliano divisata dall’art. 2- bis , comma 1, della legge n. 241 del 1990 non può, pertanto, nel caso di specie, ritenersi integrata, difettando la spettanza del bene della vita collegato all’interesse legittimo pretensivo azionato e, quindi, il requisito dell’ingiustizia del danno richiesto dall’art. 2043 c.c.
14. I ricorrenti formulano, altresì, nei termini sopra ricostruiti, domanda di risarcimento dei danni per la lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento favorevole (nella specie, il bando 2024) poi legittimamente annullato in via di autotutela.
Tale domanda, come da avviso a verbale di udienza dato alle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a., deve essere dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in continuità con l’orientamento espresso dalla Sezione secondo cui “ la pretesa risarcitoria del privato fondata sulla lesione dell’affidamento nella legittimità di un provvedimento ampliativo di una pubblica amministrazione, poi annullato in autotutela come nel caso di specie […] non ha ad oggetto il modo in cui l’amministrazione ha esercitato il proprio potere con il provvedimento annullato, in quanto alla base della pretesa poggia l’osservanza o meno delle regole di correttezza nei rapporti con i privati, regole distinte ed autonome rispetto a quelle della legittimità amministrativa, con la conseguenza che in dette ipotesi, correlandosi la lesione dell’affidamento ad una posizione di diritto soggettivo, la giurisdizione compete al giudice ordinario ” (così T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 10 settembre 2025, n. 16160; in termini, id., 23 dicembre 2025, n. 23606, cui si rinvia anche ai sensi dell’art. 88, comma 1, lett. d), c.p.a.).
15. Va infine esaminata la domanda di indennizzo da mero ritardo procedimentale proposta in via subordinata, non ostandovi il dichiarato difetto di giurisdizione (cfr. Cass. civ., S.U., 23 luglio 2021, n. 21165) e ciò in quanto il nesso di subordinazione è stato comunque sciolto rispetto alla domanda di risarcimento del danno da ritardo, in parte dichiarata irricevibile e, per il resto, respinta.
La domanda di indennizzo è infondata, atteso che l’attuale ambito di efficacia della disposizione di cui all’art. 2- bis , comma 1- bis , della legge n. 241 del 1990 – letta in combinato disposto con l’art. 28 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 – resta ancora limitato, fino all’introduzione di diverse previsioni normative, ai soli procedimenti relativi allo svolgimento dell’attività di impresa (cfr., per un’ampia ricostruzione dei termini della questione, T.A.R. Puglia, Sez. II, 10 ottobre 2024, n. 1057), mentre nella presente vicenda contenziosa il procedimento è diretto all’acquisizione di una qualifica professionale.
In tal senso si è pronunciato, anche di recente, il Consiglio di Stato secondo cui “ l’art. 28 del D.L. n. 69 del 2013, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 98, nell’introdurre nel corpo dell’art. 2 bis della L. n. 241 del 1990 il comma 1-bis (relativo all'indennizzo da mero ritardo), al comma 10 ha precisato che le disposizioni ivi contenute si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ai soli procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa, precisando, al successivo comma 12, che decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione sarebbero stati stabiliti la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni contenute nell’articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sarebbero state applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10. Non risulta che il Legislatore abbia dato corso alla disposizione programmatica recata dalla disposizione in commento, con la conseguenza che l’indennizzo da mero ritardo non risulta allo stato esteso a procedimenti diversi da quelli relativi all’avvio e all’esercizio dell'attività di impresa ” (così Cons. St., Sez. III, 1° marzo 2025, n. 2019).
16. Sulla scorta delle superiori considerazioni:
- la domanda risarcitoria da ritardo va dichiarata irricevibile per tardività della notifica nella parte in cui i ricorrenti lamentano di aver subito un danno in conseguenza della tardiva emanazione del bando 2024 nonché della tardiva nomina della Commissione esaminatrice prevista dall’art. 4 del bando medesimo, mentre va respinta perché infondata per il resto;
- la domanda risarcitoria da lesione dell’affidamento ingenerato dal provvedimento favorevole (nella specie, il bando 2024) poi legittimamente annullato in via di autotutela va dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito in favore del giudice ordinario, davanti al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 2, c.p.a.;
- la domanda di indennizzo da mero ritardo ex art. 2- bis , comma 1- bis , della legge n. 241 del 1990 va respinta perché infondata.
17. Sussistono giuste ragioni, avuto riguardo alla natura degli interessi sottesi alla controversia nonché ai contrasti giurisprudenziali esistenti in ordine alla suddetta questione di giurisdizione, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara irricevibile, in parte respinge e in parte dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di risarcimento del danno. Respinge la domanda di indennizzo ex art. 2- bis , comma 1- bis , della legge n. 241 del 1990.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL MA, Presidente
ES Santoro Cayro, Primo Referendario
IA NI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA NI | EL MA |
IL SEGRETARIO