TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/03/2026, n. 4045
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Improcedibile
    Inerzia della Commissione esaminatrice

    La Sezione, in considerazione dell’avvenuto annullamento in autotutela della procedura idoneativa, ha dichiarato l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dell’azione contro il silenzio.

  • Inammissibile
    Danno da lesione dell'affidamento

    La domanda è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento in un provvedimento poi annullato in autotutela configura una posizione di diritto soggettivo di competenza del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Danno da ritardo nell'emanazione del bando 2024 e nella nomina della Commissione

    La domanda è irricevibile per tardività della notifica, in quanto il termine per la proposizione dell'azione risarcitoria è scaduto prima della notifica del ricorso, anche considerando l'anno di proroga dalla scadenza del termine per provvedere.

  • Rigettato
    Danno da ritardo nella formazione degli elenchi degli ammessi alle prove

    La domanda è infondata poiché, ai fini della responsabilità per ritardo, è necessaria la dimostrazione della spettanza del bene della vita finale. Nel caso di specie, l'annullamento in autotutela del bando avrebbe comunque impedito l'ottenimento della qualifica ambita.

  • Rigettato
    Indennizzo per mero ritardo procedimentale

    La domanda è infondata poiché l'art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990, come interpretato dalla giurisprudenza, si applica ai soli procedimenti relativi all'attività di impresa, mentre nella presente vicenda il procedimento è diretto all'acquisizione di una qualifica professionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 03/03/2026, n. 4045
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4045
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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