Articolo 1 della Legge 24 giugno 1955, n. 508
Articolo 2
Versione
1 luglio 1955
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge e non oltre il 31 ottobre 1955, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1955-56 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee legislative il 31 gennaio 1955.
Entrata in vigore il 1 luglio 1955