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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1201/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTU CIPRIANA per la parte ricorrente e dell'Avv. EUTIZI CINZIA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 1201 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Garbini, 51, presso lo studio dell'Avv. Cipriana Contu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_1 in persona del presidente p.t. con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Vincenzo Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Daniela Locci, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Eutizi per procura generale alle liti a rogito notaio di Roma, Rep. n. 80974 e Racc. n. 21569. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: pensione anticipata di vecchiaia. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIOVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.9.2022 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: - Accertare e dichiarare che la pensione di anzianità 06700686 cat. VOCUM riconosciuta al ricorrente andava liquidata con decorrenza 01.10.2019 e non 01.11.2019 e per l'effetto - Condannare parte resistente a versare al ricorrente la mensilità di pensione relativa al periodo 01.10.2019-01.11.2019; Con condanna di spese del presente giudizio da distrarsi”. Il ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda di pensione anticipata di vecchiaia in data 29.3.2019; che, con comunicazione del 9.10.2019, l' di Viterbo lo informava che CP_1 la richiesta era stata accolta con decorrenza dall'1.11.2019; che, erroneamente, la pensione veniva liquidata con decorrenza dall'1.11.2019 anziché dall'1.10.2019; che l'
[...]
aveva calcolato in maniera errata la quota pensionistica relativa ai contributi CP_2
AGO e in particolare dei contributi agricoli ante 1984; che l' aveva Controparte_2 calcolato la contribuzione utilizzando il coefficiente della pensione di vecchiaia (0,19259) in luogo di quello corretto della pensione di anzianità; che se l' avesse applicato i CP_1 coefficienti corretti, sarebbero risultate 15 settimane per l'anno 1971, una settimana per l'anno 1972 e 1518 settimane per il periodo 1.10.1977 – 12.2.2007, per un totale di 1534 settimane in FPLD (fondo pensione lavoro dipendente); che sommando a queste ultime 709 settimane in ex Inpdap, avrebbe raggiunto un totale di 2243 settimane, maturando il requisito nella prima settimana di giugno 2019, con prima decorrenza utile all'1.10.2019. L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
L' ha dedotto di aver corrisposto la prestazione richiesta con la corretta decorrenza CP_2 in quanto il requisito contributivo necessario per la liquidazione della pensione era stato raggiunto dal ricorrente in data 16.7.2019. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. L' con note ex art. 127 ter c.p.c. del 4.6.2025, ha rappresentato e documentato CP_1
l'avvenuto riesame in autotutela della domanda del ricorrente, con riconoscimento della pensione n. 170-920006701904 Cat. VOCUM a decorrere dall'1.10.2019 (come richiesto dal ricorrente) e pagamento della relativa rata di ottobre 2019 a maggio 2025. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' che ha provveduto al corretto calcolo dell'anzianità contributiva CP_1
(riconoscendo implicitamente il precedente errore), con conseguente retrodatazione della decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, solo in data 24.4.2025, ben oltre la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e solo a seguito di richiesta giudiziale di chiarimenti sui conteggi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.769,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 5 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1201/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. CONTU CIPRIANA per la parte ricorrente e dell'Avv. EUTIZI CINZIA per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 05/06/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 1201 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Garbini, 51, presso lo studio dell'Avv. Cipriana Contu, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
, Controparte_1 in persona del presidente p.t. con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via Vincenzo Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Daniela Locci, rappresentato e difeso dall'Avv. Cinzia Eutizi per procura generale alle liti a rogito notaio di Roma, Rep. n. 80974 e Racc. n. 21569. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: pensione anticipata di vecchiaia. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIOVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15.9.2022 ha adito questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “In via principale e nel merito: - Accertare e dichiarare che la pensione di anzianità 06700686 cat. VOCUM riconosciuta al ricorrente andava liquidata con decorrenza 01.10.2019 e non 01.11.2019 e per l'effetto - Condannare parte resistente a versare al ricorrente la mensilità di pensione relativa al periodo 01.10.2019-01.11.2019; Con condanna di spese del presente giudizio da distrarsi”. Il ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda di pensione anticipata di vecchiaia in data 29.3.2019; che, con comunicazione del 9.10.2019, l' di Viterbo lo informava che CP_1 la richiesta era stata accolta con decorrenza dall'1.11.2019; che, erroneamente, la pensione veniva liquidata con decorrenza dall'1.11.2019 anziché dall'1.10.2019; che l'
[...]
aveva calcolato in maniera errata la quota pensionistica relativa ai contributi CP_2
AGO e in particolare dei contributi agricoli ante 1984; che l' aveva Controparte_2 calcolato la contribuzione utilizzando il coefficiente della pensione di vecchiaia (0,19259) in luogo di quello corretto della pensione di anzianità; che se l' avesse applicato i CP_1 coefficienti corretti, sarebbero risultate 15 settimane per l'anno 1971, una settimana per l'anno 1972 e 1518 settimane per il periodo 1.10.1977 – 12.2.2007, per un totale di 1534 settimane in FPLD (fondo pensione lavoro dipendente); che sommando a queste ultime 709 settimane in ex Inpdap, avrebbe raggiunto un totale di 2243 settimane, maturando il requisito nella prima settimana di giugno 2019, con prima decorrenza utile all'1.10.2019. L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. CP_1
L' ha dedotto di aver corrisposto la prestazione richiesta con la corretta decorrenza CP_2 in quanto il requisito contributivo necessario per la liquidazione della pensione era stato raggiunto dal ricorrente in data 16.7.2019. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere. L' con note ex art. 127 ter c.p.c. del 4.6.2025, ha rappresentato e documentato CP_1
l'avvenuto riesame in autotutela della domanda del ricorrente, con riconoscimento della pensione n. 170-920006701904 Cat. VOCUM a decorrere dall'1.10.2019 (come richiesto dal ricorrente) e pagamento della relativa rata di ottobre 2019 a maggio 2025. Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., vanno poste a carico dell' che ha provveduto al corretto calcolo dell'anzianità contributiva CP_1
(riconoscendo implicitamente il precedente errore), con conseguente retrodatazione della decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, solo in data 24.4.2025, ben oltre la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio e solo a seguito di richiesta giudiziale di chiarimenti sui conteggi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore del procuratore antistatario di parte CP_1 ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.769,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 5 giugno 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Michela Mignucci