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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 03/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 395/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 395/2024, promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANIO GIAN MICHELE, elettivamente domiciliata in VIA MONSIGNOR COGONI
N. 2 – NUORO presso lo studio del difensore e Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANDE ANNALISA, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR COGONI N. 2 – NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
I) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Orgosolo. II) I coniugi vivranno separati mantenendo il reciproco rispetto e comunicandosi l'un l'altro i rispettivi indirizzi e recapiti telefonici, eventuali cambi di domicilio, per consentire eventuali comunicazioni riguardanti il figlio, anche da parte di terzi (istituzioni scolastiche o altro). Il figlio minore sarà affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, stabilendo che sia collocato e domiciliato presso la madre, nella casa coniugale in locazione alla medesima sita in Orgosolo Via A. Sale
n. 27, ove il minore ha sempre abitato, abitazione familiare che verrà per l'effetto assegnata alla Pt_1
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio nell'assoluto rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, anche nelle attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative che svilupperà con l'età. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, impegnandosi a condividere le scelte educative per il minore nonché a farle osservare anche dai rispettivi nuclei parentali e/o amicali.
I coniugi rappresentano che il minore ha rapporti continuativi e costanti con i rispettivi nuclei parentali e, anche al di fuori della scuola, con gli amici e compagni della sua stessa età. I ricorrenti concordano le modalità di accudimento e gestione del figlio minore secondo il PIANO GENITORIALE come appresso:
I) Il minore, compatibilmente alle esigenze di frequentazione scolastica e/o di svago e/o ricreative dello stesso, previo accordo in tal senso tra i coniugi, avrà la facoltà di visitare e stare con il padre ogni qual volta lo vorrà/vorranno;
II) Il padre potrà tenere in ogni caso il minore con sé presso l'abitazione paterna a fine settimana alterni, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 08.00 del lunedì allorquando lo stesso lo accompagnerà a scuola;
durante la settimana il minore starà comunque con il padre per almeno due pomeriggi alla settimana, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì- dalle ore 18:00 alle ore 21.30- nella settimana nella quale pernotterà da lui per il week end e, nelle giornate del lunedì mercoledì e Per_1
venerdì (sempre dalle ore 18.00 alle ore 21.30), allorquando il bambino trascorrerà il fine settimana con la madre, salvo diversi accordi tra i coniugi o diverse richieste da parte del minore. Resta inteso che sarà il padre a prendere e riaccompagnare il minore dall'abitazione materna.
Pag. 2 di 8 III) I genitori si impegnano a far svolgere al figlio le attività scolastiche,
extrascolastiche e sportive nei giorni in cui il minore si trova collocato presso le rispettive abitazioni, con aiuto e reciproca collaborazione per l'eventualità di concomitanti impegni lavorativi di ciascun genitore.
IV) I coniugi potranno essere presenti alla festa di compleanno del bambino, ai futuri colloqui con gli insegnanti, al ritiro delle pagelle, nonché alla prima comunione, cresima ed ogni altra ricorrenza significativa del medesimo.
V) I coniugi si comunicheranno tempestivamente eventuali problemi di salute del figlio, necessità di controlli e visite mediche, situazioni ed obblighi vaccinali, onde consentire all'altro genitore di potervi provvedere in maniera adeguata durante la permanenza del minore presso di lui e/o per accompagnarlo alle eventuali visite specialistiche.
VI) Il minore trascorrerà le vacanze Natalizie e con ciascun genitore Per_2
in modo alterno (vale a dire la giornata di Natale con uno e quella di Capodanno con l'altro, ad anni alterni, così come la giornata di Pasqua con uno e quella del lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni), periodo nel quale i coniugi potranno concordare il pernottamento presso il padre anche per più giornate consecutive, salvi diversi accordi tra i medesimi o diverse richieste da parte del minore.
VII) Il padre potrà trascorrere con il figlio le vacanze estive per un periodo di dieci giorni anche consecutivi- salva comunque ogni diversa e concorde determinazione tra i genitori – nel periodo coincidente con le proprie ferie;
ad un uguale numero di giorni avrà diritto la madre, impegnandosi quest'ultima ad individuare un arco temporale non sovrapposto a quello del padre e viceversa per il padre. Il periodo delle vacanze estive dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore con congruo anticipo. I coniugi prestano sin d'ora il proprio reciproco consenso, al rilascio e al rinnovo del passaporto del minore. Resta inteso che durante la permanenza del minore dall'uno o l'altro genitore per le ferie estive e/o i viaggi fuori sede è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, salvo diversi accordi tra i coniugi o diverse richieste del minore.
VIII) Rimane ferma la possibilità per i coniugi, previo accordo tra gli stessi, di mutare le suddette modalità di frequentazione e visita in ragione di reciproche necessità lavorative che dovessero venire di volta in volta in rilievo o in dipendenza di eventuali specifiche e motivate richieste del minore.
Pag. 3 di 8 IX) I coniugi concordano che l'assegno unico mensile erogato dall'Inps per il minore verrà percepito interamente dalla madre, mediante versamento diretto sul proprio c.c. bancario.
X) Per quanto altro non espressamente menzionato i coniugi dichiarano di aver già provveduto bonariamente alla divisione dei beni mobili e di non avere più niente a pretendere reciprocamente, a nessun titolo, l'uno dall'altro. I coniugi, inoltre, fanno presente che non esistono beni patrimoniali mobili e/o immobili sui quali gli stessi possano reciprocamente vantare diritti.
XI) La signora economicamente indipendente, rinuncia Pt_1
espressamente al proprio mantenimento e a quello del minore da parte del Per_1
coniuge. Entrambi i coniugi contribuiranno, comunque, in egual misura (50%) alle eventuali spese straordinarie necessarie per il figlio minore . Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 11.03.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 07.12.2013, con atto
[...]
registrato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Orgosolo, atto n. 5, parte I, anno 2013; che dall'unione è nato il figlio (nato il [...]); che il sig. Per_1
svolge l'attività di meccanico come dipendente presso mentre Pt_2 Persona_3
la sig.ra lavora come dipendente presso la Coopservice Soc. Coop per azioni;
Pt_1
che da tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che i medesimi intendono, dopo la separazione consensuale e decorsi i termini di legge, addivenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra indicate.
Con sentenza n. 315/2024 pubblicata il 17.06.2024, il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni indicate nel ricorso.
Con ordinanza del 17.06.2024 il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
Pag. 4 di 8 All'udienza del 28.01.2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti il figlio della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 6 mesi. Secondo quanto dichiarato, i coniugi da allora non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/70, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lette le condizioni indicate congiuntamente dalle parti nel ricorso e confermate nelle note in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse del minore.
Stante la domanda congiunta non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Orgosolo in data 07.12.2013, trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Orgosolo al n. 5, p.s. I, anno 2013;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
3) dispone che i coniugi mantengano il reciproco rispetto e comunichino l'un l'altro i rispettivi indirizzi e recapiti telefonici, eventuali cambi di domicilio, per consentire eventuali comunicazioni riguardanti il figlio, anche da parte di terzi
(istituzioni scolastiche o altro);
Pag. 5 di 8 4) dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione presso la madre, nella casa coniugale in locazione alla medesima sita in Orgosolo Via A. Sale n. 27;
5) assegna l'abitazione familiare alla signora Pt_1
6) dispone che i genitori esercitino entrambi la potestà genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio nell'assoluto rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, anche nelle attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative che svilupperà con l'età. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, impegnandosi a condividere le scelte educative per il minore nonché a farle osservare anche dai rispettivi nuclei parentali e/o amicali;
7) prende atto che i coniugi rappresentano che il minore ha rapporti continuativi e costanti con i rispettivi nuclei parentali e, anche al di fuori della scuola, con gli amici e compagni della sua stessa età;
8) dispone che il minore, compatibilmente alle esigenze di frequentazione scolastica e/o di svago e/o ricreative dello stesso, previo accordo in tal senso tra i genitori, avrà la facoltà di visitare e stare con il padre ogni qual volta lo vorrà/vorranno.
Il padre potrà tenere in ogni caso il minore con sé presso l'abitazione paterna a fine settimana alterni, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 08.00 del lunedì allorquando lo stesso lo accompagnerà a scuola;
durante la settimana il minore starà comunque con il padre per almeno due pomeriggi alla settimana, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì- dalle ore 18:00 alle ore 21.30- nella settimana nella quale Per_1
pernotterà da lui per il week end e, nelle giornate del lunedì mercoledì e venerdì
(sempre dalle ore 18.00 alle ore 21.30), allorquando il bambino trascorrerà il fine settimana con la madre, salvo diversi accordi tra i coniugi o diverse richieste da parte del minore. Sarà il padre a prendere e riaccompagnare il minore dall'abitazione materna.
I genitori si impegnano a far svolgere al figlio le attività scolastiche, extrascolastiche e sportive nei giorni in cui il minore si trova collocato presso le rispettive abitazioni, con aiuto e reciproca collaborazione per l'eventualità di concomitanti impegni lavorativi di ciascun genitore. I genitori potranno essere presenti alla festa di compleanno del bambino, ai futuri colloqui con gli insegnanti, al ritiro delle pagelle, nonché alla prima comunione, cresima ed ogni altra ricorrenza significativa del bambino. Le parti si
Pag. 6 di 8 comunicheranno tempestivamente eventuali problemi di salute del figlio, necessità di controlli e visite mediche, situazioni ed obblighi vaccinali, onde consentire all'altro genitore di potervi provvedere in maniera adeguata durante la permanenza del minore presso di lui e/o per accompagnarlo alle eventuali visite specialistiche. Il minore trascorrerà le vacanze Natalizie e Pasquali con ciascun genitore in modo alterno (vale a dire la giornata di Natale con uno e quella di Capodanno con l'altro, ad anni alterni, così come la giornata di Pasqua con uno e quella del lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni), periodo nel quale i coniugi potranno concordare il pernottamento presso il padre anche per più giornate consecutive, salvi diversi accordi tra i medesimi o diverse richieste da parte del minore. Il padre potrà trascorrere con il figlio le vacanze estive per un periodo di dieci giorni anche consecutivi- salva comunque ogni diversa e concorde determinazione tra i genitori – nel periodo coincidente con le proprie ferie;
ad un uguale numero di giorni avrà diritto la madre, impegnandosi quest'ultima ad individuare un arco temporale non sovrapposto a quello del padre e viceversa per il padre. Il periodo delle vacanze estive dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore con congruo anticipo. I coniugi prestano sin d'ora il proprio reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto del minore. Durante la permanenza del minore dall'uno o l'altro genitore per le ferie estive e/o i viaggi fuori sede è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, salvo diversi accordi tra i coniugi o diverse richieste del minore. Rimane ferma la possibilità per i coniugi, previo accordo tra gli stessi, di mutare le suddette modalità di frequentazione e visita in ragione di reciproche necessità lavorative che dovessero venire di volta in volta in rilievo o in dipendenza di eventuali specifiche e motivate richieste del minore.
9) prende atto che i coniugi concordano che l'assegno unico mensile erogato dall'Inps per il minore verrà percepito interamente dalla madre, mediante versamento diretto sul proprio c.c. bancario;
10) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto bonariamente alla divisione dei beni mobili e di non avere più niente a pretendere reciprocamente, a nessun titolo, l'uno dall'altro, e che non esistono beni patrimoniali mobili e/o immobili sui quali gli stessi possano reciprocamente vantare diritti;
11) dispone che entrambi i coniugi contribuiscano in egual misura (50%) alle eventuali spese straordinarie necessarie per il figlio minore . Per_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 7 di 8 Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nuoro
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente rel.
dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 395/2024, promossa da:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANIO GIAN MICHELE, elettivamente domiciliata in VIA MONSIGNOR COGONI
N. 2 – NUORO presso lo studio del difensore e Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LANDE ANNALISA, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA MONSIGNOR COGONI N. 2 – NUORO presso lo studio del difensore
RICORRENTI
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI:
Il Tribunale adito voglia pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
I) Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Orgosolo. II) I coniugi vivranno separati mantenendo il reciproco rispetto e comunicandosi l'un l'altro i rispettivi indirizzi e recapiti telefonici, eventuali cambi di domicilio, per consentire eventuali comunicazioni riguardanti il figlio, anche da parte di terzi (istituzioni scolastiche o altro). Il figlio minore sarà affidato Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori, stabilendo che sia collocato e domiciliato presso la madre, nella casa coniugale in locazione alla medesima sita in Orgosolo Via A. Sale
n. 27, ove il minore ha sempre abitato, abitazione familiare che verrà per l'effetto assegnata alla Pt_1
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la potestà genitoriale, adotteranno sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio nell'assoluto rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, anche nelle attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative che svilupperà con l'età. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, impegnandosi a condividere le scelte educative per il minore nonché a farle osservare anche dai rispettivi nuclei parentali e/o amicali.
I coniugi rappresentano che il minore ha rapporti continuativi e costanti con i rispettivi nuclei parentali e, anche al di fuori della scuola, con gli amici e compagni della sua stessa età. I ricorrenti concordano le modalità di accudimento e gestione del figlio minore secondo il PIANO GENITORIALE come appresso:
I) Il minore, compatibilmente alle esigenze di frequentazione scolastica e/o di svago e/o ricreative dello stesso, previo accordo in tal senso tra i coniugi, avrà la facoltà di visitare e stare con il padre ogni qual volta lo vorrà/vorranno;
II) Il padre potrà tenere in ogni caso il minore con sé presso l'abitazione paterna a fine settimana alterni, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 08.00 del lunedì allorquando lo stesso lo accompagnerà a scuola;
durante la settimana il minore starà comunque con il padre per almeno due pomeriggi alla settimana, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì- dalle ore 18:00 alle ore 21.30- nella settimana nella quale pernotterà da lui per il week end e, nelle giornate del lunedì mercoledì e Per_1
venerdì (sempre dalle ore 18.00 alle ore 21.30), allorquando il bambino trascorrerà il fine settimana con la madre, salvo diversi accordi tra i coniugi o diverse richieste da parte del minore. Resta inteso che sarà il padre a prendere e riaccompagnare il minore dall'abitazione materna.
Pag. 2 di 8 III) I genitori si impegnano a far svolgere al figlio le attività scolastiche,
extrascolastiche e sportive nei giorni in cui il minore si trova collocato presso le rispettive abitazioni, con aiuto e reciproca collaborazione per l'eventualità di concomitanti impegni lavorativi di ciascun genitore.
IV) I coniugi potranno essere presenti alla festa di compleanno del bambino, ai futuri colloqui con gli insegnanti, al ritiro delle pagelle, nonché alla prima comunione, cresima ed ogni altra ricorrenza significativa del medesimo.
V) I coniugi si comunicheranno tempestivamente eventuali problemi di salute del figlio, necessità di controlli e visite mediche, situazioni ed obblighi vaccinali, onde consentire all'altro genitore di potervi provvedere in maniera adeguata durante la permanenza del minore presso di lui e/o per accompagnarlo alle eventuali visite specialistiche.
VI) Il minore trascorrerà le vacanze Natalizie e con ciascun genitore Per_2
in modo alterno (vale a dire la giornata di Natale con uno e quella di Capodanno con l'altro, ad anni alterni, così come la giornata di Pasqua con uno e quella del lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni), periodo nel quale i coniugi potranno concordare il pernottamento presso il padre anche per più giornate consecutive, salvi diversi accordi tra i medesimi o diverse richieste da parte del minore.
VII) Il padre potrà trascorrere con il figlio le vacanze estive per un periodo di dieci giorni anche consecutivi- salva comunque ogni diversa e concorde determinazione tra i genitori – nel periodo coincidente con le proprie ferie;
ad un uguale numero di giorni avrà diritto la madre, impegnandosi quest'ultima ad individuare un arco temporale non sovrapposto a quello del padre e viceversa per il padre. Il periodo delle vacanze estive dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore con congruo anticipo. I coniugi prestano sin d'ora il proprio reciproco consenso, al rilascio e al rinnovo del passaporto del minore. Resta inteso che durante la permanenza del minore dall'uno o l'altro genitore per le ferie estive e/o i viaggi fuori sede è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, salvo diversi accordi tra i coniugi o diverse richieste del minore.
VIII) Rimane ferma la possibilità per i coniugi, previo accordo tra gli stessi, di mutare le suddette modalità di frequentazione e visita in ragione di reciproche necessità lavorative che dovessero venire di volta in volta in rilievo o in dipendenza di eventuali specifiche e motivate richieste del minore.
Pag. 3 di 8 IX) I coniugi concordano che l'assegno unico mensile erogato dall'Inps per il minore verrà percepito interamente dalla madre, mediante versamento diretto sul proprio c.c. bancario.
X) Per quanto altro non espressamente menzionato i coniugi dichiarano di aver già provveduto bonariamente alla divisione dei beni mobili e di non avere più niente a pretendere reciprocamente, a nessun titolo, l'uno dall'altro. I coniugi, inoltre, fanno presente che non esistono beni patrimoniali mobili e/o immobili sui quali gli stessi possano reciprocamente vantare diritti.
XI) La signora economicamente indipendente, rinuncia Pt_1
espressamente al proprio mantenimento e a quello del minore da parte del Per_1
coniuge. Entrambi i coniugi contribuiranno, comunque, in egual misura (50%) alle eventuali spese straordinarie necessarie per il figlio minore . Per_1
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Esprime parere favorevole alla cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti secondo gli accordi raggiunti nel ricorso congiunto in data 11.03.2024.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.04.2024 e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 07.12.2013, con atto
[...]
registrato nel registro degli atti di matrimonio del comune di Orgosolo, atto n. 5, parte I, anno 2013; che dall'unione è nato il figlio (nato il [...]); che il sig. Per_1
svolge l'attività di meccanico come dipendente presso mentre Pt_2 Persona_3
la sig.ra lavora come dipendente presso la Coopservice Soc. Coop per azioni;
Pt_1
che da tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi;
che i medesimi intendono, dopo la separazione consensuale e decorsi i termini di legge, addivenire alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra indicate.
Con sentenza n. 315/2024 pubblicata il 17.06.2024, il Tribunale di Nuoro ha omologato la separazione dei coniugi e alle Parte_1 Parte_2
condizioni indicate nel ricorso.
Con ordinanza del 17.06.2024 il Giudice ha rimesso la causa sul ruolo e ha fissato l'udienza per la comparizione delle parti.
Pag. 4 di 8 All'udienza del 28.01.2025, tenutasi in trattazione scritta, le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e all'esame delle condizioni concernenti il figlio della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché ad accertare che le altre clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla comparizione delle parti davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a 6 mesi. Secondo quanto dichiarato, i coniugi da allora non hanno più un'unione affettiva e sentimentale.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/70, come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lette le condizioni indicate congiuntamente dalle parti nel ricorso e confermate nelle note in sostituzione dell'udienza del 28.01.2025, il Collegio ritiene che le stesse corrispondano all'interesse del minore.
Stante la domanda congiunta non dev'essere adottato alcun provvedimento in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in Orgosolo in data 07.12.2013, trascritto nel registro degli Parte_2
atti di matrimonio del Comune di Orgosolo al n. 5, p.s. I, anno 2013;
2) ordina all'Ufficiale di Stato civile le conseguenti trascrizioni;
3) dispone che i coniugi mantengano il reciproco rispetto e comunichino l'un l'altro i rispettivi indirizzi e recapiti telefonici, eventuali cambi di domicilio, per consentire eventuali comunicazioni riguardanti il figlio, anche da parte di terzi
(istituzioni scolastiche o altro);
Pag. 5 di 8 4) dispone l'affidamento del figlio minore ad entrambi i genitori, Per_1
con collocazione presso la madre, nella casa coniugale in locazione alla medesima sita in Orgosolo Via A. Sale n. 27;
5) assegna l'abitazione familiare alla signora Pt_1
6) dispone che i genitori esercitino entrambi la potestà genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del figlio nell'assoluto rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, anche nelle attività formative extrascolastiche, sportive e ricreative che svilupperà con l'età. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà separatamente, impegnandosi a condividere le scelte educative per il minore nonché a farle osservare anche dai rispettivi nuclei parentali e/o amicali;
7) prende atto che i coniugi rappresentano che il minore ha rapporti continuativi e costanti con i rispettivi nuclei parentali e, anche al di fuori della scuola, con gli amici e compagni della sua stessa età;
8) dispone che il minore, compatibilmente alle esigenze di frequentazione scolastica e/o di svago e/o ricreative dello stesso, previo accordo in tal senso tra i genitori, avrà la facoltà di visitare e stare con il padre ogni qual volta lo vorrà/vorranno.
Il padre potrà tenere in ogni caso il minore con sé presso l'abitazione paterna a fine settimana alterni, dalle ore 18:00 del venerdì alle ore 08.00 del lunedì allorquando lo stesso lo accompagnerà a scuola;
durante la settimana il minore starà comunque con il padre per almeno due pomeriggi alla settimana, indicativamente nelle giornate di martedì e giovedì- dalle ore 18:00 alle ore 21.30- nella settimana nella quale Per_1
pernotterà da lui per il week end e, nelle giornate del lunedì mercoledì e venerdì
(sempre dalle ore 18.00 alle ore 21.30), allorquando il bambino trascorrerà il fine settimana con la madre, salvo diversi accordi tra i coniugi o diverse richieste da parte del minore. Sarà il padre a prendere e riaccompagnare il minore dall'abitazione materna.
I genitori si impegnano a far svolgere al figlio le attività scolastiche, extrascolastiche e sportive nei giorni in cui il minore si trova collocato presso le rispettive abitazioni, con aiuto e reciproca collaborazione per l'eventualità di concomitanti impegni lavorativi di ciascun genitore. I genitori potranno essere presenti alla festa di compleanno del bambino, ai futuri colloqui con gli insegnanti, al ritiro delle pagelle, nonché alla prima comunione, cresima ed ogni altra ricorrenza significativa del bambino. Le parti si
Pag. 6 di 8 comunicheranno tempestivamente eventuali problemi di salute del figlio, necessità di controlli e visite mediche, situazioni ed obblighi vaccinali, onde consentire all'altro genitore di potervi provvedere in maniera adeguata durante la permanenza del minore presso di lui e/o per accompagnarlo alle eventuali visite specialistiche. Il minore trascorrerà le vacanze Natalizie e Pasquali con ciascun genitore in modo alterno (vale a dire la giornata di Natale con uno e quella di Capodanno con l'altro, ad anni alterni, così come la giornata di Pasqua con uno e quella del lunedì dell'Angelo con l'altro, sempre ad anni alterni), periodo nel quale i coniugi potranno concordare il pernottamento presso il padre anche per più giornate consecutive, salvi diversi accordi tra i medesimi o diverse richieste da parte del minore. Il padre potrà trascorrere con il figlio le vacanze estive per un periodo di dieci giorni anche consecutivi- salva comunque ogni diversa e concorde determinazione tra i genitori – nel periodo coincidente con le proprie ferie;
ad un uguale numero di giorni avrà diritto la madre, impegnandosi quest'ultima ad individuare un arco temporale non sovrapposto a quello del padre e viceversa per il padre. Il periodo delle vacanze estive dovrà essere preventivamente comunicato all'altro genitore con congruo anticipo. I coniugi prestano sin d'ora il proprio reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto del minore. Durante la permanenza del minore dall'uno o l'altro genitore per le ferie estive e/o i viaggi fuori sede è sospeso il diritto di visita dell'altro genitore, salvo diversi accordi tra i coniugi o diverse richieste del minore. Rimane ferma la possibilità per i coniugi, previo accordo tra gli stessi, di mutare le suddette modalità di frequentazione e visita in ragione di reciproche necessità lavorative che dovessero venire di volta in volta in rilievo o in dipendenza di eventuali specifiche e motivate richieste del minore.
9) prende atto che i coniugi concordano che l'assegno unico mensile erogato dall'Inps per il minore verrà percepito interamente dalla madre, mediante versamento diretto sul proprio c.c. bancario;
10) prende atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto bonariamente alla divisione dei beni mobili e di non avere più niente a pretendere reciprocamente, a nessun titolo, l'uno dall'altro, e che non esistono beni patrimoniali mobili e/o immobili sui quali gli stessi possano reciprocamente vantare diritti;
11) dispone che entrambi i coniugi contribuiscano in egual misura (50%) alle eventuali spese straordinarie necessarie per il figlio minore . Per_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 7 di 8 Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 3 febbraio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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