Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 11/05/2026, n. 8692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8692 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08692/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16133/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16133 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Clarizia e Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento del Segretario Generale prot. n. -OMISSIS- del 4.11.2022 comunicato il 7.11.2022, con il quale l'AC ha disposto il nuovo inquadramento della Dott.ssa -OMISSIS-, con decorrenza giuridica dal 1.1.2019 ed economica dal 12.10.2022, nei corrispondenti livelli della scala stipendiale dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: (i) nella parte in cui ha attribuito alla Dott.ssa -OMISSIS- n. 0 (zero) livelli in relazione alla “Valorizzazione della professionalità maturata” nel corso della carriera; (ii) nella parte in cui ha disposto, in attuazione della delibera n. -OMISSIS- del 12.10.2022, di procedere al nuovo inquadramento del personale in servizio alla data del 1.1.2019 (decorrenza giuridica), operando una distinzione della decorrenza economica tra i dipendenti ricorrenti nel giudizio R.G. n. 5871/2020 dinanzi al Consiglio di Stato e i restanti dipendenti;
- della Delibera n. -OMISSIS- del 12.10.2022, depositata in Segreteria in data 17.10.2022 e comunicata alla ricorrente in data 18.10.2022, con la quale il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato: (i) “ di procedere al nuovo inquadramento nei confronti dei ricorrenti [nel giudizio dinanzi al Cons. Stato R.G. n. 5871/2020] sulla base dei criteri contenuti nella proposta [di primo inquadramento giuridico economico del personale dell'Autorità] citata in premessa, che costituisce parte integrante della presente delibera e con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2019 ed economica dal 1° gennaio 2020 ”; (ii) “ di procedere al nuovo inquadramento nei confronti di tutti i dipendenti sulla base dei criteri contenuti nella proposta citata in premessa, che costituisce parte integrante della presente delibera e con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2019 ed economica dall'approvazione della presente delibera, salvo che il Consiglio di Stato, l'Avvocatura di Stato o i Revisori dei conti non diano contrarie indicazioni ”;
- della Proposta di primo inquadramento giuridico economico del personale dell'Autorità in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7725 del 5.9.2022 – Ricorso promosso dalla Federazione UGL Authority AC e altri, trasmesso con note prot. nn. 78783 e 78786 del 4.10.2022, che ha disciplinato i criteri per il nuovo inquadramento dei dipendenti AC nella scala stipendiale AGCM;
- di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra indicati ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
per la condanna
- dell'Amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente mediante valorizzazione della effettiva professionalità maturata e conseguente riconoscimento di un adeguato livello di inquadramento nella scala stipendiale AGCM, con decorrenza economica dal 1.1.2020.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21/12/2023:
per l’annullamento:
- del provvedimento adottato dal Segretario Generale il -OMISSIS-, notificato il 2 novembre 2023.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del codice del processo amministrativo;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 27 marzo 2026 il dott. BE GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. – L’oggetto del presente giudizio concerne l’inquadramento attribuito alla dott.ssa -OMISSIS-, dipendente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (AC), a seguito della riforma generale dell’inquadramento giuridico ed economico del proprio personale operata dall’AC negli anni 2019 – 2023, ai sensi dell’art. 52- quater del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. – I fatti di causa possono essere sinteticamente riassunti come di seguito:
- dal 23 novembre 2009 al 31 agosto 2014 l’odierna ricorrente è stata dipendente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AV, il cui personale è poi confluito in AC), con la qualifica di funzionario specialista area amministrativa e giuridica, categoria A, posizione economica F1;
- successivamente, dal 2014 al 2018 la dipendente ha prestato servizio presso l’Autorità di regolazione dei Trasporti (ART) dopo aver superato il relativo concorso;
- a giugno 2018, la ricorrente ha formulato ad AC istanza di riammissione in servizio ai sensi dell’art. 32 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri 2002/2005;
- nell’adunanza del 6 giugno 2018, AC ha accolto la sua richiesta di riammissione in servizio con ricostituzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 3 settembre 2018 e con ricollocazione della stessa nella medesima categoria e parametro retributivo (Categoria A – parametro retributivo F1) riconosciuti all’atto della cancellazione e con interruzione dell’anzianità di servizio;
- dopo qualche mese dalla riassunzione in servizio dell'interessata, l’AC ha avviato una riforma generale dell’inquadramento stipendiale del proprio personale, approvando nel corso dell’adunanza del 9 gennaio 2019, un “Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale” AC, recante nell’Allegato 3 le nuove tabelle di primo inquadramento del personale, prendendo a riferimento, ai sensi dell’art. 52- quater del decreto-legge n. 50 del 2017, il modello vigente presso l’AGCM;
- il Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale AC è stato impugnato dalla Federazione UGL Authority AC e da alcuni dipendenti dell’AC avanti al T.a.r. e poi al Consiglio di Stato; le doglianze sollevate dai ricorrenti erano sostanzialmente incentrate sulla scelta effettuata dall’Autorità, in sede di primo inquadramento del personale del nuovo ordinamento in regime pubblicistico non contrattualizzato, di utilizzare il solo criterio della cd. ‘contiguità economica’ rispetto al trattamento retributivo del personale AGCM assunto come parametro di riferimento; l’utilizzo di tale criterio di equiparazione, che non considerava il grado di professionalità acquisita e soprattutto gli anni di esperienze professionale qualificata maturata in servizio, avrebbe comportato di fatto il livellamento generale verso il basso dell’inquadramento;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7725 del 2022, ha annullato in parte qua il Regolamento e, in particolare, l’Allegato 3, in quanto – in estrema sintesi – tali atti, nel determinare le nuove classi stipendiali dei dipendenti in analogia a quelle previste per i dipendenti di AGCM, avevano applicato il criterio della “contiguità economica”, anziché quello della “contiguità giuridica”, così pregiudicando l’esperienza acquisita e la professionalità maturata dal personale negli anni;
- in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, l’AC ha formulato la nuova “Proposta di primo inquadramento giuridico-economico del personale”, trasmettendola con le note prot. nn. 78783 e 78786 del 4.10.2022 alla Federazione UGL Authority AC e alle altre Organizzazioni Sindacali;
- tale proposta è stata poi approvata dall’AC con le delibere n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2022 e n. -OMISSIS- del 13 settembre 2023, a mezzo delle quali sono stati definiti i nuovi criteri;
- avverso questa nuova disciplina dell’inquadramento, è stata proposta azione di ottemperanza avanti al Consiglio di Stato, il quale, con sentenza del 10 aprile 2024, n. 3289, ha rigettato l’azione proposta, ritendendo che l’AC, con le delibere n. -OMISSIS-/2022 e n. -OMISSIS-/2023 supra citate, avesse correttamente ottemperato alle statuizioni contenute nella sentenza n. 7725 del 2022.
3. – L’odierna ricorrente, al pari degli altri dipendenti dell’AC, è stata interessata dal descritto processo generale di revisione di inquadramento giuridico ed economico.
Più in dettaglio, con provvedimento n. -OMISSIS- del 4 novembre 2022, l’AC ha disposto che la stessa, in applicazione dei criteri fissati con la delibera n. -OMISSIS-/2022, dovesse essere inquadrata, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2019 ed economica dal 12 ottobre 2022:
- nella carriera direttiva – qualifica funzionario (Cat. A, F1);
- al livello n. 6 della scala stipendiale AGCM (individuato in relazione al corrispondente livello di inquadramento nella scala stipendiale della Presidenza del Consiglio dei ministri al 31 dicembre 2018);
- con n. 0 livelli per il parametro “Valorizzazione della professionalità maturata”.
Il medesimo provvedimento ha riconosciuto, poi, alla ricorrente le progressioni di carriera maturate negli anni 2020, 2021 e 2022, in virtù delle quali l’inquadramento al 1° gennaio 2022, risulta essere:
- nella carriera direttiva – qualifica funzionario (Cat. A, F1);
- al livello n. 6 della scala stipendiale AGCM;
- n. 3 livelli di progressioni per il 2020; n. 2 livelli di progressioni per il 2021; n. 1 livello di progressioni per il 2022;
- al livello stipendiale di inquadramento n. 12 al 1° gennaio 2022.
4. – La dipendente, non ritenendo legittimo tale provvedimento di inquadramento stipendiale, l’ha impugnato, unitamente alla presupposta delibera AC n. -OMISSIS-/2022, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento:
i) sia nella parte in cui le è stato attribuito il livello n. 0 in relazione alla “Valorizzazione della professionalità maturata” nel corso della carriera;
ii) sia nella parte in cui è stata operata una distinzione tra decorrenza giuridica (1° gennaio 2019) e decorrenza economica (12 ottobre 2022) dell’inquadramento.
4.1. – A sostegno del gravame, la ricorrente ha svolto due motivi di censura.
Con il primo motivo, ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 52 quater del d.l. n. 50/2017 e della legge n. 481/1995, la violazione dell’art. 3, comma 1, del Regolamento sull’ordinamento giuridico ed economico del personale AC, la violazione del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, la violazione e contraddittorietà con il Regolamento sul trattamento giuridico ed economico di AGCM, l’eccesso di potere sub specie di illogicità e contraddittorietà con i principi e i criteri di cui all’art. 3 del Regolamento.
La ricorrente ha affermato, in sintesi, che l’attribuzione del livello zero in relazione al criterio inerente la “Valorizzazione della professionalità maturata” violerebbe i principi enucleati dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7725/2022, perché verrebbe negato il riconoscimento del maggior grado di professionalità dalla stessa maturato nel corso degli anni di servizio precedentemente prestato, in considerazione delle mansioni e responsabilità attribuite, anche presso altre amministrazioni.
A mezzo del secondo motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 52 quater del d.l. n. 50/2017 e della legge n. 481/1995, la violazione del giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, l’eccesso di potere sub specie di illogicità e contraddittorietà con i principi e i criteri di cui all’art. 3 del Regolamento.
Ad avviso della ricorrente, il provvedimento di inquadramento e la presupposta delibera AC n. -OMISSIS- del 2022 opererebbero un’illegittima distinzione tra (i) i dipendenti ricorrenti nel giudizio R.G. n. 5871/2020 dinanzi al Consiglio di Stato conclusosi con la sentenza n. 7725 del 2022, per i quali la decorrenza economica degli effetti del nuovo inquadramento è stata fissata alla data dell’1° gennaio 2020, e (ii) i restanti dipendenti (tra cui la ricorrente), per i quali la decorrenza economica era fissata dalla data di approvazione della delibera n. -OMISSIS- del 12 ottobre 2022.
5. – Con atto di motivi aggiunti, la ricorrente ha impugnato un successivo provvedimento dell’AC del -OMISSIS-, il quale, in esecuzione della delibera n. -OMISSIS- del 2023, ha confermato e reso definitivo, nei confronti della ricorrente, il precedente provvedimento di inquadramento n. -OMISSIS- del 4 novembre 2022, anche con riferimento alle progressioni di carriera attribuite per gli anni 2020, 2021 e 2022.
Quanto alla decorrenza economica dell’inquadramento, questo nuovo provvedimento l’ha anticipata al 1° gennaio 2020 (rispetto alla precedente data del 12 ottobre 2022).
Avverso questo secondo provvedimento, la ricorrente ha riproposto il primo motivo di impugnazione svolto nel ricorso introduttivo.
Non ha, invece, riproposto il secondo motivo, concernente la decorrenza economica dell’inquadramento, ritenendo satisfattiva l’anticipazione al 1° gennaio 2020 operata dal nuovo provvedimento.
6. – Si è costituita in causa l’AC, per chiedere il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.
7. – All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 27 marzo 2026, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
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8. – Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti non sono fondati.
9. – Con il primo motivo di ricorso, ripreso poi nei motivi aggiunti, la ricorrente afferma che i due provvedimenti di inquadramento, nella parte in cui le attribuiscono un livello pari a zero in relazione al criterio inerente la “ Valorizzazione della professionalità maturata ”, siano illegittimi, perché non terrebbero in debito conto l’elevata esperienza e professionalità che essa ha acquisito nel corso della sua carriera, prestando servizio, tra gli altri, presso l’AC, l’AV, l’Autorità di regolazione dei Trasporti, l’Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT e il Ministero del Turismo.
9.1. – Più in dettaglio, sotto un primo profilo la ricorrente lamenta che l’AC, nell’adottare i nuovi criteri di inquadramento del personale con delibera n. -OMISSIS- del 2022, abbia eluso i principi posti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7725/2022, declinando in modo errato il criterio della “contiguità giuridica”.
L’Autorità avrebbe, infatti, illegittimamente valorizzato la professionalità precedentemente maturata dai dipendenti rapportandola solo alla “anzianità di servizio”, così inquadrando il personale in relazione al corrispondente livello di inquadramento nella scala stipendiale della Presidenza del Consiglio dei ministri al 1° gennaio 2019, senza considerare però il diverso ruolo svolto precedentemente dal personale nelle altre amministrazioni e la diversa professionalità acquisita.
Sotto altro profilo, l’Autorità avrebbe provveduto in modo illegittimo a differenziare il livello di primo inquadramento del personale in servizio presso l’AC alla data di approvazione del Piano di Riordino con DPCM del 1° febbraio 2016, rispetto al personale assunto all’esito delle procedure concorsuali indette dall’Autorità successivamente a tale data (al dichiarato fine di valorizzare la professionalità e l’anzianità maturata presso altre amministrazioni pubbliche prima dell’inserimento in ruolo presso l’Autorità, nonché gli anni di servizio prestati in Autorità nella medesima qualifica oggetto dell’inquadramento).
In tal modo, tuttavia, la professionalità e anzianità maturate presso altre amministrazioni pubbliche prima dell’inserimento in ruolo presso l’Autorità verrebbero valorizzate solamente per il personale in servizio presso l’AC alla data di approvazione del Piano di Riordino con DPCM del 1° febbraio 2016, escludendo però coloro che, come la ricorrente, non erano in servizio a tale data.
9.2. – Le censure non sono fondate sulla scorta delle statuizioni rese dalla sentenza di ottemperanza del Consiglio di Stato, Sez. V, 10 aprile 2024, n. 3289, la quale, nel giudicare su censure in larga parte sovrapponibili alle presenti, ha ritenuto che l’AC abbia «correttamente ottemperato alle statuizioni contenute nella sentenza n. 7725 del 2022» nell’adottare le delibere n. -OMISSIS- del 2022 e n. -OMISSIS- del 2023.
9.3. – La citata sentenza n. 3289/2024 del Consiglio di Stato ha, in particolare, affermato
- che «l’AC, al fine di ottemperare ai principi enunciati nella sentenza n. 7725 cit., e quindi operare una opportuna differenziazione dell’inquadramento agli anni di attività svolta dal personale, ha ritenuto di rapportare il primo inquadramento ad un parametro oggettivo, inequivoco e riferibile a tutti i dipendenti: l’anzianità di servizio»;
- che «tale scelta appare ragionevole e priva di vizi logici, e perfettamente idonea a dare esecuzione alla sentenza ottemperanda, con la quale si è statuito la prevalenza del criterio della ‘contiguità giuridica’ rispetto a quello della ‘contiguità economica»; e ciò in quanto «il criterio dell’anzianità di servizio consente infatti di superare la disomogeneità del trattamento retributivo, non equiparato alle conoscenze effettivamente maturate dal dipendente nel corso della carriera»;
- che in particolare «l’Autorità ha provveduto ad inquadrare il personale in relazione al corrispondente livello di inquadramento nella classe stipendiale del CCNL Presidenza del Consiglio dei ministri, dando così il giusto rilievo alla esperienza professionale maturata dal dipendente con riferimento all’ultimo livello di inquadramento posseduto nella qualifica di appartenenza»;
- che «tale inquadramento, correttamente parametrato al criterio dell’anzianità di servizio, ha sostanzialmente tenuto conto dell’ultima qualifica posseduta, per il raggiungimento della quale è stata a suo tempo considerata la professionalità acquisita, nonché i titoli conseguiti»;
- che «il suddetto criterio, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, si atteggia nei confronti dei dipendenti in termini favorevoli nell’applicazione del criterio della ‘contiguità giuridica’, dovendo dare rilievo alla professionalità maturata»;
- che «ai fini dell’applicazione di un criterio equo di inquadramento, è stato dato per scontato che, sulla base del semplice decorso del tempo, il dipendente ha conseguito l’esperienza professionale e acquisito abilità necessarie per lo svolgimento di compiti che richiedono cognizioni tecniche peculiari»;
- che «l’Autorità ha ulteriormente valorizzato la professionalità attraverso il riconoscimento di livelli stipendiali aggiuntivi in relazione all’anzianità posseduta, maturata dal personale in servizio presso l’AC alla data di approvazione del piano di riordino avvenuta con DPCM in data 1° febbraio 2016, riconoscendo il primo livello stipendiale per ogni quinquennio di servizio (o frazione superiore a 2 anni e mezzo) prestato nella qualifica corrispondente a quella considerata per l’inquadramento presso pubbliche amministrazioni, fino ad un massimo di 4 livelli stipendiali, e riconoscendo il primo livello stipendiale per il triennio di servizio (o frazione superiore ad 1 anno e mezzo) prestato nella qualifica corrispondente a quella considerata per l’inquadramento dalla data di approvazione del Piano di riordino del 1 gennaio 2019»;
- che «non sono condivisibili le obiezioni illustrate dai ricorrenti in ordine al fatto che si ravvisano ‘distorsioni conseguenti all’inquadramento adottato unilateralmente da AC’, in quanto il criterio utilizzato ha consentito di disporre la differenziazione del livello di primo inquadramento del personale in servizio alla data di approvazione del Piano di riordino nel 2016, rispetto al personale assunto all’esito delle procedure concorsuali indette successivamente dall’Autorità. Ciò al fine di valorizzare la professionalità e l’anzianità maturata presso altre amministrazioni pubbliche prima dell’inserimento in ruolo presso l’Autorità, nonché gli anni di servizio svolti dal dipendente presso l’AC nella medesima qualifica oggetto di inquadramento»;
- che «l’inquadramento non è stato modificato, quindi non è stato applicato alcun livello stipendiale aggiuntivo, per i nuovi dipendenti assunti con procedure selettive pubbliche indette dall’Autorità dopo il 2019, atteso che, come precisa l’AC in memoria, si è ritenuto chela professionalità del personale neoassunto sia stata valorizzata in sede concorsuale mediante l’attribuzione di punteggi integrativi. Mentre si è provveduto a differenziare il livello di primo inquadramento del personale in servizio presso l’AC alla data del 1° febbraio 2016 di approvazione del piano di riordino, rispetto al personale assunto all’esito delle procedure concorsuali indette successivamente dall’Autorità, valorizzando in tal modo anche le esperienze e le competenze maturate presso altre amministrazioni, come l’ex CIVT ed ex AV, prima dell’immissione nel ruolo AC».
9.4. – Alla luce delle riportate statuizioni della sentenza n. 3289/2024 del Consiglio di Stato, non sono, quindi, fondate le censure sollevate dalla ricorrente avverso i due criteri generali di inquadramento concernenti (i) la valorizzazione della professionalità precedentemente maturata attraverso il raccordo con la “anzianità di servizio” e (ii) la differenziazione del livello di primo inquadramento del personale in servizio presso l’AC alla data di approvazione del Piano di Riordino con DPCM del 1° febbraio 2016 rispetto al personale assunto all’esito delle procedure concorsuali indette successivamente dall’Autorità.
Questi due criteri di inquadramento risultano pienamente conformi alle statuizioni della sentenza n. 7725/2022 del Consiglio di Stato.
10. – Sotto un ulteriore profilo, la deducente lamenta che il criterio fondato sulla presenza in servizio alla data di approvazione del Piano di Riordino del 2016 avrebbe comunque pregiudicato, in concreto, la sua specifica posizione.
La ricorrente, infatti, essendo rientrata in servizio presso l’AC al 3 settembre 2018, sarebbe stata di fatto equiparata al personale assunto all’esito delle procedure concorsuali indette dall’Autorità successivamente alla data di approvazione del Piano di Riordino, ossia ad un personale privo di qualsivoglia esperienza professionale.
L’AC, quindi, non avrebbe minimamente valorizzato né la sua professionalità acquisita tra il 2014 e il 2018 presso altre amministrazioni, né quella maturata presso la stessa Autorità negli anni di servizio prestati dal 2009 al 2014.
10.1. – La censura non è fondata.
10.2. – Come già supra evidenziato, il percorso lavorativo della ricorrente si è articolato in tre fasi:
- la prima dal 2009 al 2014 alle dipendenze della AV (oggi AC);
- la seconda alle dipendenze dell’ART (2014 – 2018);
- la terza nuovamente presso l’AC, a seguito del rientro in ruolo in data 3 settembre 2018.
10.3. – Ebbene, anzitutto non corrisponde al vero che la posizione della ricorrente sia stata in toto equiparata a quella di coloro che sono stati assunti all’AC all’esito delle procedure concorsuali indette dopo il 1° febbraio 2016 (dunque a personale privo di qualsiasi esperienza professionale).
La dipendente, infatti, è stata collocata al livello stipendiale n. 6 della qualifica di funzionario della carriera direttiva dell’AC, mentre il personale assunto all’esito dei concorsi post 2016 è stato collocato al livello zero.
La ricorrente, dunque, pur non essendo in servizio presso l’AC al 1° febbraio 2016 (vi è rientrata solo il 3 settembre 2018), è stata comunque differenziata da coloro che sono stati assunti per concorso dopo tale data.
I sei livelli stipendiali aggiuntivi riconosciuti alla ricorrente (e non, invece, a coloro che sono stati assunti per concorso post 2016) consentono di ritenere che sia stata adeguatamente valorizzata la sua anzianità di servizio.
10.4. – Deve, inoltre, considerarsi che il livello stipendiale n. 6 corrisponde al parametro A/F1 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri che la ricorrente vantava al momento della cessazione del servizio presso l’Autorità nel 2014.
Pertanto, l’AC ha correttamente inquadrato la ricorrente “in relazione al corrispondente livello di inquadramento nella classe stipendiale del CCNL Presidenza del Consiglio dei ministri, dando così il giusto rilievo alla esperienza professionale maturata dal dipendente con riferimento all’ultimo livello di inquadramento posseduto nella qualifica di appartenenza. Tale inquadramento, correttamente parametrato al criterio dell’anzianità di servizio, ha sostanzialmente tenuto conto dell’ultima qualifica posseduta, per il raggiungimento della quale è stata a suo tempo considerata la professionalità acquisita, nonché i titoli conseguiti”, così come statuito dal Consiglio di Stato nella più volte citata sentenza di ottemperanza n. 3289/2024.
10.5. – Infine, appare legittimo che alla ricorrente sia stato attribuito, alla data del 1° gennaio 2019, un livello di inquadramento corrispondente a quello che essa aveva al momento della cessazione dal servizio nel 2014.
Si osserva, al riguardo, che la ricorrente è stata riammessa in servizio presso AC alla data del 3 settembre 2018 ai sensi dell’art. 32 del CCNL della Presidenza del Consiglio dei ministri 2002/2005.
Tale disposizione prevede, per quanto qui rileva, che:
- “Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni o per risoluzione per motivi di salute può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro”;
- “in caso di accoglimento [dell’istanza di riammissione] il dipendente è ricollocato nell’area, nella posizione economica ovvero fascia retributiva corrispondente e nel profilo rivestiti all’atto delle dimissioni corrispondenti secondo il sistema di classificazione applicato all’amministrazione medesima al momento del rientro”.
Tale disposizione del CCNL recepisce il dettato dell’art. 132 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 (“ MM ”) secondo cui
- “L’impiegato con qualifica inferiore a direttore generale, cessato dal servizio per dimissioni o per collocamento a riposo o per decadenza dall'impiego nei casi previsti dalle lettere b) e c) dell'art. 127, può essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione”;
- “L’impiegato riammesso è collocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva al momento della cessazione dal servizio, con decorrenza di anzianità nella qualifica stessa dalla data del provvedimento di riammissione”.
Tali previsioni risultano essere state correttamente applicate dall’AC nell’accogliere la domanda di riammissione in servizio della ricorrente, in quanto quest’ultima è stata ricollocata nella categoria di inquadramento corrispondente a quella che essa aveva all’atto della cancellazione nel 2014 (Categoria A – parametro retributivo F1).
Sul punto, la giurisprudenza è, peraltro, consolidata nel sostenere che “nel rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a., l’istituto della riammissione in servizio non dà luogo alla reviviscenza del precedente rapporto di lavoro, ma alla costituzione di uno nuovo, anche se disposizioni di legge (quale l'art. 132 del d.P.R. n. 3 del 1957) o di contratto collettivo prevedono la riammissione nel ruolo precedentemente ricoperto o l'attribuzione dell'anzianità pregressa. Ne consegue che, ai fini della progressione economica maturata dopo le dimissioni, va considerato come termine iniziale la data del provvedimento di riammissione in servizio, da cui decorre l’anzianità nella qualifica del dipendente riammesso agli effetti sia giuridici che economici ” (Cass. civ., Sez. lav., 18 dicembre 2017, n. 30342).
Da ciò consegue che la ricorrente non può lamentare una mancata valorizzazione, in termini di anzianità, delle attività e esperienze maturate dal 2014 al 2018 presso altre amministrazioni, in quanto le stesse sono state acquisite dopo le dimissioni dall’AV (poi divenuta AC).
Ai sensi dell’art. 32 del CCNL citato, quindi, tali esperienze non potevano rilevare ai fini del parametro dell’anzianità di servizio, ossia ai fini di quel parametro al quale l’AC ha correttamente correlato la valorizzazione dell’esperienza pregressa ( cfr . sempre Cons. Stato n. 3289/2024).
Deve, infine, osservarsi come alla ricorrente siano stati, invece, pienamente riconosciuti gli scatti stipendiali maturati negli anni 2020, 2021 e 2022, maturati negli anni successivi alla sua riammissione in servizio presso l’AC.
11. – Le considerazioni che precedono portano a concludere per l’infondatezza del primo motivo di ricorso e dei motivi aggiunti.
12. – Deve, invece, dichiararsi la cessazione della materia del contendere riguardo alla censura relativa alla differenziazione della decorrenza economica prevista nel primo provvedimento di inquadramento del 2022.
Tale differenziazione è stata modificata dal provvedimento del 2023 in senso satisfattivo per la ricorrente, tanto che quest’ultima non ha riproposto la relativa censura nei motivi aggiunti.
13. – In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati.
14. – La peculiarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP AD, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
BE GO, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| BE GO | EP AD |
IL SEGRETARIO