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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/03/2025, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
20
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 4.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2267/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
A FAVORE Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Parte_2 prof. avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni Beretta, come da procura in atti appellante
E
CP_1
appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1939/2022 pubblicata l'1.3.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.1.2021 esponeva di essere stato iscritto alla CP_1
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti dall' Parte_2
1.1.1965 e di essere titolare dall'anno 2003 della pensione di vecchiaia erogata dalla , avente CP_2
matricola n.6879; che nel triennio 2014/2016 la aveva operato ritenute a titolo di contributo CP_2
di solidarietà sull'ammontare delle singole rate della pensione, per complessivi € 6.661,74, e, precisamente, nel 2014 per € 2.209,06, nel 2015 per € 2.220,40, nel 2016 per € 2.232,28, come da copia dei cedolini paga allegati;
che tali ritenute erano state effettuate in virtù dell'art. 13 del
1 Regolamento della Previdenza, disposizione da ritenere illegittima in quanto non poteva ritenersi ricompreso nei poteri attribuiti alla quello di imporre ai propri pensionati un contributo di Pt_1
solidarietà non previsto per legge.
Deduceva, pertanto, di avere diritto a percepire il trattamento pensionistico maturato senza l'applicazione del citato contributo di solidarietà e che, conseguentemente, la era tenuta alla CP_2
restituzione in suo favore delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo nel triennio
2014/2016. Sottolineava, al riguardo, che la delibera adottata dal , che aveva introdotto il CP_2 contributo di solidarietà per il triennio 2014/2016, con specifico riferimento all'art.13 del
Regolamento di Previdenza e, comunque, ogni altro provvedimento adottato allo scopo, violavano i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della L. n. 335/1995, in quanto imponeva ai pensionati una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili;
che, inoltre, per costante orientamento della Suprema Corte, tali atti erano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e davano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione era riservata al legislatore.
Deduceva, infine, che il diritto azionato doveva ritenersi assoggettato alla prescrizione decennale, in quanto non era sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare per potersi fare riferimento alla prescrizione quinquennale.
Sulla base di tali premesse, chiedeva al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di: “1. accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dalla resistente sulle rate di Pt_1
pensione del ricorrente a titolo di contributo di solidarietà per il triennio 2014/2016 e, conseguentemente, 2. dichiararsi il diritto del ricorrente alla pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà e, per l'effetto, condannarsi la resistente alla restituzione in favore del ricorrente delle ritenute operate a tale titolo per complessivi ad €.6.661,74, e/o quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto per le motivazioni esposte in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o maggior danno ex art.1224 cc dalla data delle singole trattenute sino saldo effettivo. Emettere ogni consequenziale provvedimento di rito e di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre oneri di legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio la resistente eccependo, in Pt_1 primo luogo, la prescrizione dell'eventuale credito azionato dal sino al 30.10.2015 e, nel CP_1 merito, la legittimità del proprio operato e l'infondatezza della pretesa della controparte.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e dichiarava non dovuto il contributo di solidarietà operato sul trattamento pensionistico erogato al e CP_1 condannava la alla restituzione della somma di € 6.661,74, a titolo di trattenute operate nel Pt_1
2 periodo 2014/2016, oltre interessi legali dalla data delle singole trattenute al saldo;
condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Ha proposto appello la Parte_3 lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di
[...]
prescrizione quinquennale sollevata in primo grado con la memoria difensiva ed ha così concluso:
“in accoglimento del presente ricorso ed in annullamento e/o riforma parziale della sentenza di primo grado n. 1939/2022 pronunciata il 1° marzo 2022 e pubblicata il medesimo giorno dal
Tribunale di Roma:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal rag. a titolo di CP_1
contributo di solidarietà trattenuto dalla nel triennio 2014-2016, con riferimento al periodo Pt_1
che va dal 1° gennaio 2014 al 30 ottobre 2015;
- per l'effetto, condannare il rag. a restituire alla CP_1 Parte_4
favore le maggiori somme indebitamente
[...] Parte_2
percepite in esecuzione della sentenza di primo grado quantificate in Euro 4.213,07 oltre interessi legali.
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. non si costituiva in giudizio. CP_1
2. All'udienza del 18.2.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
Anche all'udienza del 4.3.2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
Nulla sulle spese di lite del grado, non essendosi costituita la parte appellata.
Sussistono le condizioni oggettive richieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228- che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115- per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese di lite del grado;
3 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 4.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Gabriella Piantadosi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere rel. dott.ssa Sara Foderaro Consigliere
il giorno 4.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2267/2022 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
A FAVORE Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Parte_2 prof. avv. Mattia Persiani e dall'avv. Giovanni Beretta, come da procura in atti appellante
E
CP_1
appellato non costituito
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1939/2022 pubblicata l'1.3.2022
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.1.2021 esponeva di essere stato iscritto alla CP_1
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti dall' Parte_2
1.1.1965 e di essere titolare dall'anno 2003 della pensione di vecchiaia erogata dalla , avente CP_2
matricola n.6879; che nel triennio 2014/2016 la aveva operato ritenute a titolo di contributo CP_2
di solidarietà sull'ammontare delle singole rate della pensione, per complessivi € 6.661,74, e, precisamente, nel 2014 per € 2.209,06, nel 2015 per € 2.220,40, nel 2016 per € 2.232,28, come da copia dei cedolini paga allegati;
che tali ritenute erano state effettuate in virtù dell'art. 13 del
1 Regolamento della Previdenza, disposizione da ritenere illegittima in quanto non poteva ritenersi ricompreso nei poteri attribuiti alla quello di imporre ai propri pensionati un contributo di Pt_1
solidarietà non previsto per legge.
Deduceva, pertanto, di avere diritto a percepire il trattamento pensionistico maturato senza l'applicazione del citato contributo di solidarietà e che, conseguentemente, la era tenuta alla CP_2
restituzione in suo favore delle somme illegittimamente trattenute a tale titolo nel triennio
2014/2016. Sottolineava, al riguardo, che la delibera adottata dal , che aveva introdotto il CP_2 contributo di solidarietà per il triennio 2014/2016, con specifico riferimento all'art.13 del
Regolamento di Previdenza e, comunque, ogni altro provvedimento adottato allo scopo, violavano i limiti di cui all'art. 3, comma 12, della L. n. 335/1995, in quanto imponeva ai pensionati una trattenuta su un trattamento già determinato in base ai criteri ad esso applicabili;
che, inoltre, per costante orientamento della Suprema Corte, tali atti erano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e davano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione era riservata al legislatore.
Deduceva, infine, che il diritto azionato doveva ritenersi assoggettato alla prescrizione decennale, in quanto non era sufficiente la mera idoneità del credito ad essere determinato, ancorché prontamente, nel suo ammontare per potersi fare riferimento alla prescrizione quinquennale.
Sulla base di tali premesse, chiedeva al tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, di: “1. accertare e dichiarare l'illegittimità delle trattenute operate dalla resistente sulle rate di Pt_1
pensione del ricorrente a titolo di contributo di solidarietà per il triennio 2014/2016 e, conseguentemente, 2. dichiararsi il diritto del ricorrente alla pensione senza l'applicazione del contributo di solidarietà e, per l'effetto, condannarsi la resistente alla restituzione in favore del ricorrente delle ritenute operate a tale titolo per complessivi ad €.6.661,74, e/o quell'altra somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto per le motivazioni esposte in premessa, oltre interessi e rivalutazione monetaria e/o maggior danno ex art.1224 cc dalla data delle singole trattenute sino saldo effettivo. Emettere ogni consequenziale provvedimento di rito e di legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre oneri di legge da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Instaurato il contraddittorio tra le parti, si costituiva in giudizio la resistente eccependo, in Pt_1 primo luogo, la prescrizione dell'eventuale credito azionato dal sino al 30.10.2015 e, nel CP_1 merito, la legittimità del proprio operato e l'infondatezza della pretesa della controparte.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso e dichiarava non dovuto il contributo di solidarietà operato sul trattamento pensionistico erogato al e CP_1 condannava la alla restituzione della somma di € 6.661,74, a titolo di trattenute operate nel Pt_1
2 periodo 2014/2016, oltre interessi legali dalla data delle singole trattenute al saldo;
condannava la al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Ha proposto appello la Parte_3 lamentando l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha accolto l'eccezione di
[...]
prescrizione quinquennale sollevata in primo grado con la memoria difensiva ed ha così concluso:
“in accoglimento del presente ricorso ed in annullamento e/o riforma parziale della sentenza di primo grado n. 1939/2022 pronunciata il 1° marzo 2022 e pubblicata il medesimo giorno dal
Tribunale di Roma:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti vantati dal rag. a titolo di CP_1
contributo di solidarietà trattenuto dalla nel triennio 2014-2016, con riferimento al periodo Pt_1
che va dal 1° gennaio 2014 al 30 ottobre 2015;
- per l'effetto, condannare il rag. a restituire alla CP_1 Parte_4
favore le maggiori somme indebitamente
[...] Parte_2
percepite in esecuzione della sentenza di primo grado quantificate in Euro 4.213,07 oltre interessi legali.
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”. non si costituiva in giudizio. CP_1
2. All'udienza del 18.2.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ai sensi dell'art. 348
c.p.c.
Anche all'udienza del 4.3.2025 nessuno è comparso, nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza e dei relativi provvedimenti.
Tale evenienza determina l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 c.p.c, disposizione che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile nel rito del lavoro (Cass. SS. UU. n. 5839/93; Cass. n.
5238/2011).
Nulla sulle spese di lite del grado, non essendosi costituita la parte appellata.
Sussistono le condizioni oggettive richieste ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228- che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.p.r. 30 maggio
2002, n. 115- per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese di lite del grado;
3 - dà atto che per l'appellante sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Roma, 4.3.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Alessandra Lucarino dott.ssa Gabriella Piantadosi
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