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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5410 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 74891/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 74891/2022
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 10,00 innanzi alla dott.ssa Claudia Ferroni, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. Giancarlo Lima il quale precisa come da atto introduttivo, per parte opposta gli Avv.ti Gianluca Armillei ed Emiliano Nappi i quali precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive memorie autorizzate depositate in previsione dell'odierna udienza, il Giudice
riserva la decisione all'esito della camera di consiglio che segue esonerando le parti dall'attesa,
Alle ore 16,10, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola a verbale e provvedendo al successivo deposito.
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 6 N. R.G. 74891/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia Ferroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74891/2022 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Lima Parte_1 C.F._1 presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Capuana n.10, in virtù di procura in atti;
- parte opponente -
contro
(C.F. con il patrocinio degli Avv.ti Emiliano Nappi e Controparte_1 C.F._2
Gianluca Armillei presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Archimede n. 97, in virtù di procura in atti;
- parte opponente -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del giorno 8.4.2025: per parte opponente (come da atto di opposizione)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, per le ragioni di fatto e di diritto di cui sopra, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, revocare il decreto ingiuntivo telematico n.16945/22 depositato dal
Tribunale di Roma in data 28-9-2022, accertando e dichiarando che la sig.ra nulla deve Parte_1 al sig. per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata ridurre CP_1 l'importo richiesto in restituzione a quello risultante dalla differenza tra quanto versato dal CP_1 alla e quanto da quest'ultima girato ai figli, così come da documentazione sotto riportata e Parte_1 come eventualmente si proverà anche per mezzo di testimonianza dei figli stessi. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario ed oneri previdenziali come per legge”. per parte convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta).
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) I via preliminare: disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto pagina 2 di 6 l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione 2) Nel merito: per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettare l'opposizione ex adverso proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 16945/2022, emesso dal Tribunale di Roma il 27.09.2022 e pubblicato il
28.09.2022 nel procedimento N.R.G. 56855/22 e, comunque, per i motivi sopra esposti, accertata e dichiarata la fondatezza delle ragioni di credito avanzate dal signor condannare la Controparte_1 signora al pagamento in favore del signor della somma di € Parte_1 Controparte_1
11.400,00, oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento sino all'effettivo saldo;
3) Con condanna della signora al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; 4) il tutto con vittoria di Parte_1 spese, diritti ed onorari di causa”
Oggetto: Opposizione a D.I. Ripetizione assegno di mantenimento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.16945/2022 del 27/09/2022 notificato ex art.140 cpc in data 25/10/2022, a mezzo del quale il Tribunale di Roma le ingiungeva il pagamento di € 11.400,00 in favore del sig. CP_1
a titolo di restituzione del correlativo importo degli assegni di mantenimento per i figli
[...]
ed dallo stesso corrisposto alla ex coniuge nel periodo dicembre 2021 - maggio 2022; Per_1 Per_2 il tutto a seguito del Decreto n.6417/22 del 31-5-2022, immediatamente esecutivo che aveva dichiarato cessato a far data dal mese di dicembre 2021, l'obbligo di di corrispondere il Controparte_1 mantenimento ordinario e non per i figli e precedentemente fissato dalla sentenza di Per_1 Per_2 divorzio n. 7385/13 in euro 1.900 mensili rivalutabili per entrambi i figli.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo deduceva la irripetibilità delle somme erogate a Parte_1 titolo di mantenimento in ragione della loro natura sostanzialmente alimentare che ne farebbe presumere – come in effetti affermava avvenuto - l'immediato consumo con conseguente assenza in capo al beneficiario del dovere di accantonamento. Tanto premesso, concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni ed insistendo per la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto nonché per la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni pervenendo, infine, previa concessione di un termine per il deposito di memorie autorizzate, all'udienza del 8.4.2025 ex art. 281sexies c.p.c. per discussione orale e decisione.
In tale sede le parti discutevano la causa ed il giudice riservava la decisione all'esito della camera di consiglio.
******
pagina 3 di 6 L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Con decreto del 20 maggio 2022, pubblicato il 31 maggio 2022 definitivamente pronunciando sul giudizio per la revisione delle condizioni del divorzio (N.R.G. 20921/22), introdotto dal signor contro la signora nel dicembre 2021, il Tribunale di Roma ha Controparte_1 Parte_1 dichiarato cessato a far data dal mese di dicembre 2021, l'obbligo di di corrispondere Controparte_1 il mantenimento ordinario e non per i figli e . Per_1 Per_2
Per principio consolidato deve ritenersi infatti pacifica ed automatica la retroattività dei provvedimenti di revisione di assegni di mantenimento sino alla data della domanda giudiziale, non potendo gravare sull'istante l'eventuale ritardo del giudicante nell'evasione della pratica relativa all'istanza medesima.
Il Tribunale ha così statuito sul presupposto che “dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che i figli ed svolgono attività lavorativa e vivono rispettivamente a Lerma (AL) e a Per_1 Per_2
Granada (Spagna). Ebbene, gli stessi ed hanno dichiarato, confermando quanto Per_1 Per_2 asserito dal di aver lasciato la casa familiare e di aver raggiunto un'autosufficienza CP_1 economica (doc. 4 e 5 allegati al ricorso). In particolare, il primogenito , di anni 31, ha Per_1 dichiarato di essersi trasferito a Lerma (AL) a far data dal 22 novembre 2019 ove svolge attività come
Operatore Agri -forestale (agricoltura ecologica) – doc. 4 allegato al ricorso. Il figlio minore , Per_2 di anni 28, si è trasferito a Granada (Spagna) a far data dal 15 ottobre 2019 ove lavora “come insegnante di italiano, come attore in un gruppo teatrale e anche come collaboratore in un esercizio commerciale, frequentando un Master per la lingua spagnola (traduzioni audio/visive)”.
Irrilevante che con riferimento al primogenito , all'epoca di anni 31, la madre abbia in quel Per_1 giudizio depositato in seconda battuta una mail datata febbraio 2022 (dunque, successiva alla prima dichiarazione del figlio che si diceva economicamente autosufficiente) in cui lo stesso Per_1
dichiarava di vivere come ospite a casa di amica in Sabina alla quale versava un contributo e Per_1 di non avere un lavoro fisso percependo 200/300 mensili. Il Tribunale ha ritenuto che, anche in ragione dell'età, il padre non fosse comunque più onerato dell'assegno di mantenimento, in disparte la considerazione che non ha più diritto all'assegno di mantenimento il figlio maggiorenne che, ad un certo punto, perda il lavoro (Corte di Cassazione Ordinanza n. 2344/2023).
Ora, in ordine, alla ripetibilità degli assegni di mantenimento versati in favore dei figli, la Suprema Corte ha precisato come l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge sia giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio (Cass. n. 11489 del 2014; nel senso che il principio di irripetibilità delle somme versate, in caso di revoca giudiziale dell'assegno di mantenimento, non trova applicazione in assenza del dovere di mantenimento medesimo, cfr. Cass. n. 21675 del 2012).
Nel caso di specie i figli già al momento del deposito del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio erano economicamente autosufficienti e non più conviventi con la madre, come risulta dichiarato dagli stessi (vedi pag. 2 decreto del 20 maggio 2021) mentre di certo era conosciuto, attesa la pendenza del giudizio, il rischio restitutorio.
Come noto poi la Suprema Corte ha sancito il generale principio di ripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento secondo principi a cui questo giudice intende dare continuità Cass. Sez. Unite
32914/2022 “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti
a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre
pagina 4 di 6 distinguere: a) opera la “condictio indebiti” ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che i presupposti per il mantenimento dei figli già non sussistessero più all'epoca del deposito del ricorso per la modifica delle condizioni, non vertendosi in ipotesi di una semplice rivalutazione al ribasso o di una rivalutazione delle condizioni del soggetto onerato.
Deve dunque ritenersi operare pienamente la conditio indebiti, non potendosi neppure ritenere che la somma dovuta (ma la circostanza non sembra neppure essere stata dedotta) sia di modesta entità (1.900 mensili) in ragione della condizione economico- patrimoniale delle parti quale emerge dalla sentenza di divorzio.
Parte opposta ha depositato copia del decreto del Tribunale di Roma che ha disposto la revoca dell'assegno in favore della ex coniuge, mentre l'effettuazione dei pagamenti a titolo di mantenimento per il periodo di riferimento non è contestata ed, in ogni caso, i medesimi sono adeguatamente provati, dovendosi dunque considerare pienamente assolto l'onere probatorio a carico del nella sua CP_1 qualità di attore sostanziale.
Di contro, parte opponente, quale convenuta sostanziale tenuta a provare le circostanze estintive e/o impeditive della pretesa azionata nulla ha provato. Non ha provato che i figli, nella pendenza del giudizio, non fossero economicamente autosufficienti né il fatto che le somme corrisposte a titolo di mantenimento abbiano avuto concreta natura alimentare.
Irrilevante a tal fine il deposito di documentazione (peraltro non ufficiale) attestante di aver versato (solo in parte) dette somme al (solo) figlio ultratrentenne che, comunque aveva dichiarato di Per_1 percepire mensilmente 200 /300 euro. Che ne abbiano usufruito i figli non prova automaticamente che le somme abbiano assunto una funzione prettamente alimentare.
Parimenti irrilevante ai fini della prova, il deposito di un mero estratto conto non supportato da alcuna specifica allegazioni che possa, in ipotesi, farne comprendere l'eventuale rilevanza.
Nessuna contestazione è stata sollevata in ordine al quantum delle somme versate di cui si chiede in questa sede la ripetizione né in ordine alla documentazione giustificativa
Ne deriva in conclusione che l'opposizione debba essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo non considerata la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.16945/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 27/09/2022.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc proposta da parte opposta.
Condanna (C.F.: ) alla refusione in favore di Parte_1 C.F._1 CP_1
C.F. delle spese di lite della fase di opposizione che liquida in €
[...] C.F._2
1.700 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generale come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, allegazione al verbale e successivo deposito telematico.
Roma, 8 aprile 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 74891/2022
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 10,00 innanzi alla dott.ssa Claudia Ferroni, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. Giancarlo Lima il quale precisa come da atto introduttivo, per parte opposta gli Avv.ti Gianluca Armillei ed Emiliano Nappi i quali precisano le conclusioni come da comparsa di costituzione.
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive memorie autorizzate depositate in previsione dell'odierna udienza, il Giudice
riserva la decisione all'esito della camera di consiglio che segue esonerando le parti dall'attesa,
Alle ore 16,10, all'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola a verbale e provvedendo al successivo deposito.
Il Giudice
Claudia Ferroni
pagina 1 di 6 N. R.G. 74891/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa Claudia Ferroni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 74891/2022 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'Avv. Giancarlo Lima Parte_1 C.F._1 presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi Capuana n.10, in virtù di procura in atti;
- parte opponente -
contro
(C.F. con il patrocinio degli Avv.ti Emiliano Nappi e Controparte_1 C.F._2
Gianluca Armillei presso i quali è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Archimede n. 97, in virtù di procura in atti;
- parte opponente -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del giorno 8.4.2025: per parte opponente (come da atto di opposizione)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma adito, per le ragioni di fatto e di diritto di cui sopra, ogni contraria istanza ed eccezione reietta, revocare il decreto ingiuntivo telematico n.16945/22 depositato dal
Tribunale di Roma in data 28-9-2022, accertando e dichiarando che la sig.ra nulla deve Parte_1 al sig. per le causali di cui al decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata ridurre CP_1 l'importo richiesto in restituzione a quello risultante dalla differenza tra quanto versato dal CP_1 alla e quanto da quest'ultima girato ai figli, così come da documentazione sotto riportata e Parte_1 come eventualmente si proverà anche per mezzo di testimonianza dei figli stessi. Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario ed oneri previdenziali come per legge”. per parte convenuta (come da comparsa di costituzione e risposta).
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) I via preliminare: disporre la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto pagina 2 di 6 l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione 2) Nel merito: per i motivi tutti di cui in narrativa, rigettare l'opposizione ex adverso proposta e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 16945/2022, emesso dal Tribunale di Roma il 27.09.2022 e pubblicato il
28.09.2022 nel procedimento N.R.G. 56855/22 e, comunque, per i motivi sopra esposti, accertata e dichiarata la fondatezza delle ragioni di credito avanzate dal signor condannare la Controparte_1 signora al pagamento in favore del signor della somma di € Parte_1 Controparte_1
11.400,00, oltre interessi legali dalla data di ciascun pagamento sino all'effettivo saldo;
3) Con condanna della signora al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.; 4) il tutto con vittoria di Parte_1 spese, diritti ed onorari di causa”
Oggetto: Opposizione a D.I. Ripetizione assegno di mantenimento
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n.16945/2022 del 27/09/2022 notificato ex art.140 cpc in data 25/10/2022, a mezzo del quale il Tribunale di Roma le ingiungeva il pagamento di € 11.400,00 in favore del sig. CP_1
a titolo di restituzione del correlativo importo degli assegni di mantenimento per i figli
[...]
ed dallo stesso corrisposto alla ex coniuge nel periodo dicembre 2021 - maggio 2022; Per_1 Per_2 il tutto a seguito del Decreto n.6417/22 del 31-5-2022, immediatamente esecutivo che aveva dichiarato cessato a far data dal mese di dicembre 2021, l'obbligo di di corrispondere il Controparte_1 mantenimento ordinario e non per i figli e precedentemente fissato dalla sentenza di Per_1 Per_2 divorzio n. 7385/13 in euro 1.900 mensili rivalutabili per entrambi i figli.
Nell'opporsi al decreto ingiuntivo deduceva la irripetibilità delle somme erogate a Parte_1 titolo di mantenimento in ragione della loro natura sostanzialmente alimentare che ne farebbe presumere – come in effetti affermava avvenuto - l'immediato consumo con conseguente assenza in capo al beneficiario del dovere di accantonamento. Tanto premesso, concludeva come in epigrafe indicato.
Si costituiva contestando le avverse deduzioni ed insistendo per la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto nonché per la condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi i termini ex art. 183 VI comma cpc.
Rigettate le istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni pervenendo, infine, previa concessione di un termine per il deposito di memorie autorizzate, all'udienza del 8.4.2025 ex art. 281sexies c.p.c. per discussione orale e decisione.
In tale sede le parti discutevano la causa ed il giudice riservava la decisione all'esito della camera di consiglio.
******
pagina 3 di 6 L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Con decreto del 20 maggio 2022, pubblicato il 31 maggio 2022 definitivamente pronunciando sul giudizio per la revisione delle condizioni del divorzio (N.R.G. 20921/22), introdotto dal signor contro la signora nel dicembre 2021, il Tribunale di Roma ha Controparte_1 Parte_1 dichiarato cessato a far data dal mese di dicembre 2021, l'obbligo di di corrispondere Controparte_1 il mantenimento ordinario e non per i figli e . Per_1 Per_2
Per principio consolidato deve ritenersi infatti pacifica ed automatica la retroattività dei provvedimenti di revisione di assegni di mantenimento sino alla data della domanda giudiziale, non potendo gravare sull'istante l'eventuale ritardo del giudicante nell'evasione della pratica relativa all'istanza medesima.
Il Tribunale ha così statuito sul presupposto che “dalla documentazione prodotta dal ricorrente emerge che i figli ed svolgono attività lavorativa e vivono rispettivamente a Lerma (AL) e a Per_1 Per_2
Granada (Spagna). Ebbene, gli stessi ed hanno dichiarato, confermando quanto Per_1 Per_2 asserito dal di aver lasciato la casa familiare e di aver raggiunto un'autosufficienza CP_1 economica (doc. 4 e 5 allegati al ricorso). In particolare, il primogenito , di anni 31, ha Per_1 dichiarato di essersi trasferito a Lerma (AL) a far data dal 22 novembre 2019 ove svolge attività come
Operatore Agri -forestale (agricoltura ecologica) – doc. 4 allegato al ricorso. Il figlio minore , Per_2 di anni 28, si è trasferito a Granada (Spagna) a far data dal 15 ottobre 2019 ove lavora “come insegnante di italiano, come attore in un gruppo teatrale e anche come collaboratore in un esercizio commerciale, frequentando un Master per la lingua spagnola (traduzioni audio/visive)”.
Irrilevante che con riferimento al primogenito , all'epoca di anni 31, la madre abbia in quel Per_1 giudizio depositato in seconda battuta una mail datata febbraio 2022 (dunque, successiva alla prima dichiarazione del figlio che si diceva economicamente autosufficiente) in cui lo stesso Per_1
dichiarava di vivere come ospite a casa di amica in Sabina alla quale versava un contributo e Per_1 di non avere un lavoro fisso percependo 200/300 mensili. Il Tribunale ha ritenuto che, anche in ragione dell'età, il padre non fosse comunque più onerato dell'assegno di mantenimento, in disparte la considerazione che non ha più diritto all'assegno di mantenimento il figlio maggiorenne che, ad un certo punto, perda il lavoro (Corte di Cassazione Ordinanza n. 2344/2023).
Ora, in ordine, alla ripetibilità degli assegni di mantenimento versati in favore dei figli, la Suprema Corte ha precisato come l'irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all'ex coniuge sia giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio (Cass. n. 11489 del 2014; nel senso che il principio di irripetibilità delle somme versate, in caso di revoca giudiziale dell'assegno di mantenimento, non trova applicazione in assenza del dovere di mantenimento medesimo, cfr. Cass. n. 21675 del 2012).
Nel caso di specie i figli già al momento del deposito del ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio erano economicamente autosufficienti e non più conviventi con la madre, come risulta dichiarato dagli stessi (vedi pag. 2 decreto del 20 maggio 2021) mentre di certo era conosciuto, attesa la pendenza del giudizio, il rischio restitutorio.
Come noto poi la Suprema Corte ha sancito il generale principio di ripetibilità delle somme versate a titolo di mantenimento secondo principi a cui questo giudice intende dare continuità Cass. Sez. Unite
32914/2022 “In materia di famiglia e di condizioni economiche nel rapporto tra coniugi separati o ex coniugi, per le ipotesi di modifica nel corso del giudizio, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti
a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore, occorre
pagina 4 di 6 distinguere: a) opera la “condictio indebiti” ovvero la regola generale civile della piena ripetibilità delle prestazioni economiche effettuate, in presenza di una rivalutazione della condizione “del richiedente o avente diritto”, ove si accerti l'insussistenza “ab origine” dei presupposti per l'assegno di mantenimento o divorzile;
b) non opera la “condictio indebiti” e quindi la prestazione è da ritenersi irripetibile, sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, “delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione)”, sia se viene effettuata (sotto il profilo del quantum) una semplice rimodulazione al ribasso, anche sulla base dei soli bisogni del richiedente, purché sempre in ambito di somme di denaro di entità modesta, alla luce del principio di solidarietà post-familiare e del principio, di esperienza pratica, secondo cui si deve presumere che dette somme di denaro siano state ragionevolmente consumate dal soggetto richiedente, in condizioni di sua accertata debolezza economica;
c) al di fuori delle ipotesi sub b), in presenza di modifica, con effetto ex tunc, dei provvedimenti economici tra coniugi o ex coniugi opera la regola generale della ripetibilità”.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che i presupposti per il mantenimento dei figli già non sussistessero più all'epoca del deposito del ricorso per la modifica delle condizioni, non vertendosi in ipotesi di una semplice rivalutazione al ribasso o di una rivalutazione delle condizioni del soggetto onerato.
Deve dunque ritenersi operare pienamente la conditio indebiti, non potendosi neppure ritenere che la somma dovuta (ma la circostanza non sembra neppure essere stata dedotta) sia di modesta entità (1.900 mensili) in ragione della condizione economico- patrimoniale delle parti quale emerge dalla sentenza di divorzio.
Parte opposta ha depositato copia del decreto del Tribunale di Roma che ha disposto la revoca dell'assegno in favore della ex coniuge, mentre l'effettuazione dei pagamenti a titolo di mantenimento per il periodo di riferimento non è contestata ed, in ogni caso, i medesimi sono adeguatamente provati, dovendosi dunque considerare pienamente assolto l'onere probatorio a carico del nella sua CP_1 qualità di attore sostanziale.
Di contro, parte opponente, quale convenuta sostanziale tenuta a provare le circostanze estintive e/o impeditive della pretesa azionata nulla ha provato. Non ha provato che i figli, nella pendenza del giudizio, non fossero economicamente autosufficienti né il fatto che le somme corrisposte a titolo di mantenimento abbiano avuto concreta natura alimentare.
Irrilevante a tal fine il deposito di documentazione (peraltro non ufficiale) attestante di aver versato (solo in parte) dette somme al (solo) figlio ultratrentenne che, comunque aveva dichiarato di Per_1 percepire mensilmente 200 /300 euro. Che ne abbiano usufruito i figli non prova automaticamente che le somme abbiano assunto una funzione prettamente alimentare.
Parimenti irrilevante ai fini della prova, il deposito di un mero estratto conto non supportato da alcuna specifica allegazioni che possa, in ipotesi, farne comprendere l'eventuale rilevanza.
Nessuna contestazione è stata sollevata in ordine al quantum delle somme versate di cui si chiede in questa sede la ripetizione né in ordine alla documentazione giustificativa
Ne deriva in conclusione che l'opposizione debba essere rigettata ed il decreto ingiuntivo confermato.
Non sussistono i presupposti per la condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo non considerata la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.16945/2022 emesso dal Tribunale di Roma in data 27/09/2022.
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc proposta da parte opposta.
Condanna (C.F.: ) alla refusione in favore di Parte_1 C.F._1 CP_1
C.F. delle spese di lite della fase di opposizione che liquida in €
[...] C.F._2
1.700 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generale come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, allegazione al verbale e successivo deposito telematico.
Roma, 8 aprile 2025
Il Giudice
Claudia Ferroni
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