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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3773 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36554/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36554/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
SANTI FRANCESCO e dell'avv. DE SANTI SIMONE , con elezione di domicilio in VIA
GALLERIA DEL TORO, 3 40121 BOLOGNA presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. e C.F._2 Controparte_1
dell'avv. ; con elezione di domicilio in VIA MONTE Controparte_2
NAPOLEONE, 8 20121 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso, rispettivamente, l'opponente, come da memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., e gli opposti, come da foglio depositato in via telematica.
pagina 1 di 12
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso proposto dagli Avvocati e Controparte_1 CP_2 ha emesso in data 25.07.2022 decreto ingiuntivo n. 12384/2022 nei confronti di
[...] er il pagamento di € 122.912,00 a titolo di compenso per l'attività Parte_1 di consulenza per la gestione della pratica di acquisto dell'immobile “Residence Alba” a Riccione.
Ha proposto opposizione hiedendo: Parte_1
“In via preliminare: respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte sopra esposte.
Nel merito, in via principale: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, n. 12384/2022 del 25/07/2022 (R.G. n. 27421/2022,
Dott. Marco Carbonaro), emesso in data 15-25.07.2022, perché illegittimo ed infondato per i motivi tutti esposti e documentati in narrativa.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse non meritevole di accoglimento le doglienze sopra rassegnate, Voglia rideterminare la minore somma eventualmente dovuta.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge.”
Si sono costituiti gli Avvocati e PALIMIERI chiedendo: CP_1
“In via preliminare:
-accertato il vizio procedurale con cui è stato introdotto il presente giudizio Voglia l'intestatario
Tribunale disporre la modifica del rito con ogni conseguenza ed effetto di legge;
-accertare che la pretesa creditoria è fondata, liquida, esigibile e non è mai stata contestata dalla debitrice e per l'effetto dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 12384/2022 -
R.G. 27421/2022 emesso dal Tribunale di Milano, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta, non appare di facile e pronta soluzione ed appare palesemente ed esclusivamente strumentale e dilatoria;
-in via subordinata, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 12384/2022 -
R.G. 27421/2022 emesso dal Tribunale di Milano nella misura parziale e/o totale che il Tribunale
pagina 2 di 12 riterrà di giustizia poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta, non appare di facile e pronta soluzione ed appare palesemente ed esclusivamente strumentale e dilatoria;
-confermare il decreto ingiuntivo n. 12384/2022 - R.G. n. 27421/2022 emesso dal Tribunale di
Milano, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta, non appare di facile e pronta soluzione ed appare palesemente infondata ed esclusivamente dilatoria.
Nel merito:
-accertato e dichiarato che gli avvocati e hanno svolto la Controparte_2 Controparte_1 loro attività professionale in favore della Parte_1
-accertato e dichiarato l'obbligo in capo alla di provvedere al pagamento Parte_1 dell'attività professionale svolta in suo favore dai predetti legali;
-accertato e dichiarato che la non ha proceduto alla retribuzione delle spettanze Parte_1 per l'attività professionale svolta in suo favore dagli avvocati e Controparte_2 [...]
; CP_1
-respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto ed assolutamente non provate per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
12384/2022 - R.G. 27421/2022 emesso dal Tribunale di Milano e, conseguentemente, condannare la in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore degli avvocati e dell'importo di Euro 122.912,00, Controparte_2 Controparte_1 oltre ad interessi come da domanda accolta in sede monitoria e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 406,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e C.p.a. ed oltre successive occorrende;
-in ogni caso, condannare, per i motivi di cui in narrativa o per ogni altro motivo che il Giudicante riterrà sussistente, la in persona del suo rappresentante legale pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore degli avvocati e Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di Euro 122.912,00, oltre ad interessi come da domanda accolta in sede monitoria e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 406,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende;
In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze e domande, accertare la sussistenza del diritto dei convenuti opposti ad ottenere il pagamento del lavoro svolto e per l'effetto condannare, per i motivi di cui in narrativa o per ogni altro motivo che il
Giudicante riterrà sussistente, la in persona del suo rappresentante legale Parte_1
pagina 3 di 12 pro tempore, al pagamento in favore degli avvocati e Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di Euro 122.912,00, oltre ad interessi come da domanda accolta in sede monitoria e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 406,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende;
-in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze e domande, condannare, per i motivi di cui in narrativa o per ogni altro motivo che il
Giudicante ritenga sussistente, la in persona del suo rappresentante legale Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore degli avvocati e Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di Euro 122.912,00, oltre ad interessi come da domanda accolta in sede monitoria e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 406,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende o al pagamento dell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia;
-respingere, in ogni caso e per ogni motivo che il Tribunale riterrà sussistente, tutte le domande svolte e che verranno svolte dalla in quanto infondate in fatto ed in diritto Parte_1 ed assolutamente non provate;
-condannare, in ogni caso, l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 91, 92 e 96 cod. proc. civ. al pagamento delle spese processuali del presente procedimento e del procedimento monitorio;
-con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio monitorio e di merito da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. in favore degli avvocati e e Controparte_1 Controparte_2 dell'abogado Jacopo Ferrario che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
-in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.”
Rigettata l'istanza diretta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co 6 n. 1, 2, 3 c.p.c., respinte tutte le richieste istruttorie, all'udienza del 04.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare va disattesa l'eccezione preliminare in rito proposta dagli opposti che assumono che, trattandosi di pretesa creditoria relativa a compensi professionali, la causa avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 anziché con atto di pagina 4 di 12 citazione, in quanto il procedimento speciale regolato dalla richiamata disposizione normativa è relativo unicamente a compensi per assistenza giudiziale in cause civili, laddove la pretesa creditoria azionata in giudizio attiene a pretesi compensi per prestazioni stragiudiziali.
Nel merito si osserva quanto segue.
La società si è opposta al decreto ingiuntivo affermando, in primo luogo, Parte_1 che l'attività svolta dall'Avv. non sia riconducibile a quella di assistenza legale bensì di CP_2 mediazione immobiliare – vietata agli avvocati iscritti all'albo e riservata ai soggetti iscritti al ruolo dei mediatori. Ciò sarebbe confermato dallo stesso contratto sottoscritto in data
01.09.2021 (doc. 2 monitorio) che subordinava il diritto al compenso professionale all'acquisizione dell'immobile, dalla circostanza che l'Avv. si fosse accordato per il CP_2 pagamento di una provvigione anche da parte della creditrice procedente nonché dall'aver intrattenuto rapporti diretti con entrambe le parti della trattativa.
In secondo luogo parte opponente ha eccepito la mancata conclusione di un accordo vincolante tra le parti che fonderebbe l'asserito diritto al compenso dell'Avv. CP_2
In ogni caso, anche qualora dovesse ritenersi valido ed efficace il contratto sottoscritto dalle parti dell'odierno giudizio, ha eccepito l'inadempimento degli opposti al Parte_1 contratto per non aver fornito le dovute informazioni in ordine ai rischi dell'operazione immobiliare, non aver verificato quali fossero i presupposti necessari ai fini di un positivo esito dell'affare, non aver comunicato che l'offerta minima sarebbe potuta essere del 25% inferiore rispetto a quella proposta, aver omesso di consegnare sino a febbraio 2022 la perizia di stima dell'immobile e non aver assistito correttamente la parte nella redazione del contratto di locazione.
Infine, ha contestato che il compenso pattuito ed azionato in sede monitoria sarebbe del tutto sproporzionato rispetto all'attività eventualmente riconosciuta in capo all'Avv. CP_2
I convenuti hanno resistito in giudizio affermando che tra le parti esisteva un contratto scritto avente ad oggetto un incarico di consulenza e assistenza legale relativo ad un' operazione immobiliare in cui erano coinvolti la come acquirente, ER AN come creditore Pt_1 procedente, e la società venditrice Alba s.r.l., debitrice esecutata: l'attività svolta sarebbe stata di assistenza legale, trattandosi di una trattativa complessa, comprensiva di negoziazione, predisposizione di accordi, supporto contrattuale e interlocuzioni con notaio e controparti.
pagina 5 di 12 L'accordo prevedeva un compenso in caso di accettazione della proposta d'acquisto da parte dei soggetti coinvolti nell'operazione e tale risultato sarebbe stato effettivamente raggiunto: gli opposti sostengono di aver assistito la società nella fase di trattativa sino ad arrivare all'accettazione della proposta. Gli avvocati, inoltre, contestano che l'opponente non abbia mai mosso alcuna contestazione rispetto all'attività svolta e che si sarebbe ingiustificatamente sottratto dall'acquisto.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
L'attività svolta dall'Avv. deve essere qualificata quale mediazione immobiliare atipica CP_2
e non consulenza legale.
Infatti, accanto alla mediazione tradizionale ( art. 1754 c.c. ) esiste la c.d. mediazione atipica, figura elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in considerazione delle prassi commerciali seguite nel settore della mediazione immobiliare ( Cass. S.U. 1916/2017 ) che individua in maniera chiara i due istituti e le relative differenze e conseguenze riguardo alla disciplina giuridica. La mediazione c.d. ordinaria o tipica, disciplinata dagli artt. 1754 e ss c.c., consiste in un'attività di messa in relazione tra le parti che presenta le seguenti caratteristiche: è posta in essere dal mediatore a prescindere da un apposito titolo o incarico;
il mediatore è privo di vincoli ed in posizione di imparzialità tra le parti;
ha natura non negoziale, ma giuridica in senso stretto, perché i suoi effetti sono predeterminati dal legislatore e non basati su di un contratto;
è fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c., essendo individuata dal legislatore quale fatto idoneo a generare un rapporto obbligatorio;
dà vita un'obbligazione di risultato, essendo il diritto alla provvigione condizionato dall'intervenuta conclusione dell'affare cui l'attività era tesa;
concluso l'affare, ed in ragione della imparzialità ed equidistanza tra il mediatore e le parti relazionate, il diritto alla provvigione matura nei confronti di entrambe le parti. Viceversa laddove il mediatore agisca perché incaricato da una o più parti ai fini della conclusione dell'affare, l'attività di mediazione costituisce l'esecuzione di un mandato e ricorre la fattispecie della c.d mediazione atipica. Tale fattispecie giuridica presenta del seguenti caratteristiche: il mediatore svolge un'attività in esecuzione di un incarico divenendo, pertanto, un mandatario. Il conferimento di un incarico di mediazione è, di per sé, sufficiente a rendere la mediazione posta in essere in esecuzione dello stesso incompatibile con quella tradizione che, al contrario, presuppone che il mediatore compia attività di messa in contatto tra le parti senza preliminare pagina 6 di 12 assunzione di obblighi, rimanendo equidistante ed imparziale da entrambe;
ha natura negoziale ed è regolata dalle norme generali sul mandato oltre che dal contratto predisposto tra le parti in ossequio al principio di autonomia contrattuale;
è fonte di obbligazione ex artt. 1322 e 1372 c.c. ed il diritto alla provvigione matura al momento della conclusione dell'affare solo nei confronti del mandante rispetto al quale il mediatore è contrattualmente vincolato e ciò in applicazione degli artt. 1372 c.c.
La consulenza legale consiste invece in una prestazione professionale diretta alla tutela giuridica degli interessi del proprio cliente in ambito giudiziale o stragiudiziale, offrendo, in quest'ultimo caso, pareri, suggerimenti, assistenza nella redazione di contratti o nella gestione di una trattativa. Il compenso, al contrario di quanto avviene per il mediatore immobiliare, non è legato al buon esito dell'affare, bensì al corretto svolgimento delle prestazioni professionali.
Nel caso di specie si osserva che il contratto stipulato tra le parti il 01.09.2022 (doc. 2 monitorio) aveva a oggetto la “consulenza strategica ed intermediazione per acquisizione
RESIDENCE ALBA” e lo scopo dell'incarico assegnato agli Avv. e era CP_2 CP_1
l'intermediazione finalizzata all'acquisizione dell'immobile indicato. Il contratto non prevedeva alcuna prestazione di assistenza legale in senso proprio, essendo l'attività circoscritta “ all'acquisizione da parte della Vs società e/o da soggetto a Voi collegato e/o riconducibile, dell'immobile denominato Residence Ala sito in viale De Amicis n. 8 a Riccione, all'indicativa cifra di euro 1.200.000 “. Il pagamento del compenso era condizionato alla “ accettazione della proposta di acquisto o alla sottoscrizione del preliminare di compravendita “ e la misura del compenso era parametrato al prezzo di acquisto dell'immobile, avendo le parti previsto un compenso di 50.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, per il caso di acquisto al prezzo di euro 1.200.000 ed un compenso maggiore in caso di acquisto ad un prezzo inferiore.
La documentazione versata in atti non attesta lo svolgimento di alcuna attività di assistenza legale in senso proprio bensì di attività di intermediazione immobiliare
E' stato proprio l'Avv. prima del conferimento dell'incarico, a segnalare a SARTORI CP_2
COSTRUZIONE le proprietà site in Riccione e Rimini che potevano risultare interessanti ai fini di un'operazione immobiliare (cfr. mail del 09.12.2021 doc. 11 attore). Nella comunicazione del
13.12.2021 diretta alla creditrice UB (doc. 5 monitorio), l'Avv. ha presentato la CP_2 proposta di svolgendo la tipica attività di mediazione che consiste nel Parte_1 riferire le reciproche richieste cercando di portarle al punto di convergenza ed adoperandosi per favorire l'incontro dei consensi ( “La proposta formulata a parere di chi scrive è una buona
pagina 7 di 12 proposta perché oltre a essere migliorativa rispetto alla precedente, consentirebbe a voi di realizzare immediatamente senza dover attendere l'esito incerto della procedura esecutiva con tutti
i costi e le incertezze che questa porterebbe inevitabilmente con se, ivi compreso il fattore tempo
[…]”.
Nell'accordo in esame le parti hanno condizionato il pagamento del compenso all'acquisizione dell'immobile, diversamente da quanto avviene nel conferimento dell'incarico professionale al legale, e non allo svolgimento dell'attività di assistenza legale a prescindere dal suo esito, così trasformando l'obbligazione del professionista da un'obbligazione di mezzi ad una di risultato.
L'avv. ha svolto attività di mediazione con riferimento allo stesso immobile anche nei CP_2 confronti del creditore procedente, accordandosi anche con la creditrice UB al fine di ricevere il pagamento di una fee, qualora l'affare fosse andato a buon fine (doc. 5 monitorio):
“Concludo la presente richiedendo come già richiesto nella comunicazione/proposta di agosto u.s. che qualora attraverso l'attività dello scrivente si dovesse pervenire alla conclusione dell'operazione di vendita, richiedo il riconoscimento da parte della Vs. società allo scrivente un compenso professionale pari ad Euro 20.000,00 (ventimila Euro) oltre spese generali ed accessori di legge mantenendo quindi ferma la richiesta di onorario seppur l'attività professionale è stata enormemente maggiore rispetto a quanto preventivato e seppur l'offerta inizialmente portata in dote sia stata ulteriormente migliorata sia in termini economici sia in termini di presa in carico del problema parte debitrice/occupante”.
La documentazione prodotta in atti dimostra che l'Avv. ha svolto attività di CP_2 intermediazione immobiliare, essendosi limitato a cercare fare convergere le richieste delle parti al fine di giungere alla conclusione dell'affare.
Dunque l'attività oggetto dell'incarico sottoscritto il 01.09.2021 e di fatto svolta dall'avv.
configura una mediazione atipica. CP_2
Poiché, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39, il diritto alla provvigione è subordinato, anche per la mediazione atipica, alla regolare iscrizione ruolo dei mediatori, non essendo gli opposti iscritti a tale albo, non hanno diritto di percepire la provvigione anche laddove, in tesi degli opposti, l'affare si fosse concluso in data 10.1.2022 ( cfr massima Cass. S.U.
19161/2017 “ È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua
pagina 8 di 12 conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione. “ ) Inoltre, non essendo gli opposti legittimati all'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare, risulta infondata anche la pretesa di percepire un indennizzo per arricchimento senza causa a norma dell'art. 2041 c.c. ( cfr p. 19 della comparsa di risposta ), atteso che l'art. 8 della stessa legge - secondo cui il mediatore non iscritto è tenuto a restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite - comporta l'esclusione, di ogni possibilità di conseguire un compenso per l'attività di mediazione svolta da soggetto non iscritto (cfr massima Cass. Civ. 4635/2002 “ Il mediatore non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione, che, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 febbraio i989, n. 39 non ha diritto alla provvigione, non può pretendere alcun compenso neppure con l'azione generale di arricchimento senza causa, atteso che l'art. 8 della stessa legge - secondo cui il mediatore non iscritto è tenuto a restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite - comporta l'esclusione, di ogni possibilità di conseguire un compenso per l'attività di mediazione svolta da soggetto non iscritto.”).
In ogni caso la copiosa documentazione versata in atti non prova la positiva conclusione dell'affare.
Assume la convenuta che l'affare sarebbe stato concluso 10.01.2022 richiamando la comunicazione della creditrice-procedente UB all'Avv. in pari data (doc. 5 CP_2 monitorio) cui è seguita quella del 21.02.2022 della debitrice-esecutata Alba s.r.l. al legale di
UB Avv. Marchetti (doc. 42 convenuto).
Le richiamate comunicazione non dimostrano la costituzione di un vincolo obbligatorio: nella comunicazione del 10.01.2022 di UB è la stessa creditrice-procedente che specifica di non essere parte della compravendita ed invita il legale a “portare avanti la pratica con i tuoi clienti e con il venditore”. Tale comunicazione non è idonea a generare alcun obbligo in capo all'odierna opponente, trattandosi di un soggetto estraneo all'eventuale contratto di compravendita.
La comunicazione del 21.01.2022 della debitrice-venditrice Alba s.r.l. non è indirizzata all'acquirente bensì alla creditrice UB per il tramite dell'Avv. Parte_1
Marchetti, inoltre detta comunicazione può, al più, configurare una proposta in quanto la debitrice-venditrice “comunica la disponibilità a cedere l'immobile a un terzo acquirente alle
pagina 9 di 12 seguenti condizioni […]”, condizionando l'accettazione alla definizione delle procedura esecutiva immobiliare ed alla stipulazione contestualmente al contratto di compravendita di un contratto di locazione avente ad oggetto lo stesso immobile. Non vi è stata alcuna accettazione da parte di non potendosi, pertanto, configurare alcuno scambio proposta- Parte_1 accettazione necessario ai fini della conclusione del contratto ex art. 1326 c.c.
Per di più tra le condizioni essenziali ai fini della conclusione dell'affare poste dalla debitrice- venditrice, al punto 3, vi era la contestuale sottoscrizione di un contratto di locazione dell'immobile oggetto di acquisto tra il debitore esecutato ed il terzo acquirente con durata fino al 31.10.2028, su tale contratto le parti non hanno raggiuto un accordo, risultando documentato lo scambio di bozze contrattuali con richiesta da parte della parte conduttrice di eliminare il divieto di cessione del contratto, condizione che non risulta mai accettata dalla parte opponente
( cfr mail del 28.1.2022 sub. doc. 6 di parte opposta ) .
A ciò si aggiunga che da plurime comunicazioni si evince come vi fossero numerose questioni ancora da definire e documenti essenziali non nella disponibilità dell'acquirente, quale ad esempio la perizia dell'immobile - contenente l'indicazione sia di svariate difformità del fabbricato non sanabili con necessità di ripristinare lo stato autorizzato, che di altre sanabili tramite presentazione della SCIA con costi non preventivabili senza l'elaborazione di un progetto in sanatoria, - che è stata inviata a solo in data 19.01.2022 (doc. 3 Parte_1 opponente e doc. 22 opposta), successivamente all'asserita conclusione dell'accordo con UB del 10.01.2022. Documento all'evidenza essenziale ai fini della valutazione della bontà dell'affare in ragione dei costi da sostenere per la regolarizzazione del compendio immobiliare. Non era mai stata fissata una data per il rogito, avendo parte attrice richiesto quale limite il 31.05.2022 e non il 31.03.2022 come richiesto dai convenuti ( cfr sub. doc. 3 mail del 13.1.2022 ). Nella medesima comunicazione richiedeva che nella proposta – Parte_1 evidentemente non ancora formalizzata – fosse inserito anche l'arredamento dell'immobile (cfr.
e-mail del 13.01.2022 doc. 3 parte attrice). La trattativa relativa ai mobili all'interno del residence non è mai stata definita, come dimostrato dalla comunicazione dello stesso Avv. del 01.02.2022 con cui viene riportata la proposta della venditrice a cui, tuttavia, non CP_2 segue una accettazione da parte di ( cfr mail sub. doc. 3 parte attrice). Parte_1
Ancora da definire era la questione relativa al soggetto che avrebbe acquistato il compendio immobiliare, questione di estremo rilievo per la debitrice esecutata in quanto tale soggetto avrebbe effettuato i pagamenti e ciò anche ai fini della normativa antiriciclaggio ( cfr sub. doc. 3
pagina 10 di 12 opponente mail del 1.2.2022 ). In data 21.02.2022 (doc. 3 parte attrice) l'opponente ha comunicato all'Avv. di aver incaricato un proprio tecnico per l'esame della situazione CP_2 dell'immobile presso il Comune. È evidente come tale esame fosse essenziale ai fini del positivo esito dell'affare, considerando che la perizia aveva espressamente previsto la necessità di svolgere delle pratiche di sanatoria, il cui importo non era determinabile a priori (doc. 22 convenuti).
L' avv. e la banca UB nelle proprie e-mail del 09.03, 17.03 e 22.03.2022 hanno CP_2 chiesto aggiornamenti a circa “le intenzioni certe in merito all'operazione Parte_1 immobiliare in oggetto” specificando che “come sa il 31.03 p.v. scade il termine per la proposta relativa alla posizione in oggetto” confermando così come si fosse ancora in fase di trattative e non fosse stato raggiunto alcun accordo (doc. 3 opponente). Ciò è ulteriormente confermato anche dalla successiva comunicazione di banca UB (per il tramite dell'Avv. Marchetti) al legale dell'opponente che in data 22.06.2022 ha chiesto se il cliente sia interessato a partecipare all'asta per l'acquisto dell'immobile.
Per quanto sopra esposto deve concludersi che l'attività svolta dagli odierni opposti sia configurabile quale mediazione immobiliare e non consulenza legale e che, in ogni caso, nessun compenso è dovuto per non essere stato raggiunto alcun accordo di acquisto del residence Alba sito in Riccione.
Va pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto risultando infondata la pretesa creditoria.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico della parte opposta le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa (€ 52.001 - € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 12384/2022, emesso dal Tribunale di Milano il 25.07.2022;
- respinge ogni altra domanda proposta dagli opposti;
- condanna gli opposti a rifondere alla società opponente le spese Parte_1 di giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
pagina 11 di 12 Milano, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Maria Spinnler ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 36554/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1 P.IVA_1
SANTI FRANCESCO e dell'avv. DE SANTI SIMONE , con elezione di domicilio in VIA
GALLERIA DEL TORO, 3 40121 BOLOGNA presso l'avvocato suddetto
ATTORE contro
(C.F. e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. e C.F._2 Controparte_1
dell'avv. ; con elezione di domicilio in VIA MONTE Controparte_2
NAPOLEONE, 8 20121 MILANO presso lo studio dell'avvocato suddetto
CONVENUTI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso, rispettivamente, l'opponente, come da memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., e gli opposti, come da foglio depositato in via telematica.
pagina 1 di 12
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il Tribunale di Milano, su ricorso proposto dagli Avvocati e Controparte_1 CP_2 ha emesso in data 25.07.2022 decreto ingiuntivo n. 12384/2022 nei confronti di
[...] er il pagamento di € 122.912,00 a titolo di compenso per l'attività Parte_1 di consulenza per la gestione della pratica di acquisto dell'immobile “Residence Alba” a Riccione.
Ha proposto opposizione hiedendo: Parte_1
“In via preliminare: respingere l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni tutte sopra esposte.
Nel merito, in via principale: ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione reietta, revocare il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano, n. 12384/2022 del 25/07/2022 (R.G. n. 27421/2022,
Dott. Marco Carbonaro), emesso in data 15-25.07.2022, perché illegittimo ed infondato per i motivi tutti esposti e documentati in narrativa.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale ritenesse non meritevole di accoglimento le doglienze sopra rassegnate, Voglia rideterminare la minore somma eventualmente dovuta.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori come per legge.”
Si sono costituiti gli Avvocati e PALIMIERI chiedendo: CP_1
“In via preliminare:
-accertato il vizio procedurale con cui è stato introdotto il presente giudizio Voglia l'intestatario
Tribunale disporre la modifica del rito con ogni conseguenza ed effetto di legge;
-accertare che la pretesa creditoria è fondata, liquida, esigibile e non è mai stata contestata dalla debitrice e per l'effetto dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 12384/2022 -
R.G. 27421/2022 emesso dal Tribunale di Milano, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta, non appare di facile e pronta soluzione ed appare palesemente ed esclusivamente strumentale e dilatoria;
-in via subordinata, dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 12384/2022 -
R.G. 27421/2022 emesso dal Tribunale di Milano nella misura parziale e/o totale che il Tribunale
pagina 2 di 12 riterrà di giustizia poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta, non appare di facile e pronta soluzione ed appare palesemente ed esclusivamente strumentale e dilatoria;
-confermare il decreto ingiuntivo n. 12384/2022 - R.G. n. 27421/2022 emesso dal Tribunale di
Milano, poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta, non appare di facile e pronta soluzione ed appare palesemente infondata ed esclusivamente dilatoria.
Nel merito:
-accertato e dichiarato che gli avvocati e hanno svolto la Controparte_2 Controparte_1 loro attività professionale in favore della Parte_1
-accertato e dichiarato l'obbligo in capo alla di provvedere al pagamento Parte_1 dell'attività professionale svolta in suo favore dai predetti legali;
-accertato e dichiarato che la non ha proceduto alla retribuzione delle spettanze Parte_1 per l'attività professionale svolta in suo favore dagli avvocati e Controparte_2 [...]
; CP_1
-respingere le domande attoree perché infondate in fatto ed in diritto ed assolutamente non provate per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n.
12384/2022 - R.G. 27421/2022 emesso dal Tribunale di Milano e, conseguentemente, condannare la in persona del suo rappresentante legale pro tempore, al pagamento in Parte_1 favore degli avvocati e dell'importo di Euro 122.912,00, Controparte_2 Controparte_1 oltre ad interessi come da domanda accolta in sede monitoria e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 406,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e C.p.a. ed oltre successive occorrende;
-in ogni caso, condannare, per i motivi di cui in narrativa o per ogni altro motivo che il Giudicante riterrà sussistente, la in persona del suo rappresentante legale pro Parte_1 tempore, al pagamento in favore degli avvocati e Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di Euro 122.912,00, oltre ad interessi come da domanda accolta in sede monitoria e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 406,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende;
In via subordinata:
-nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze e domande, accertare la sussistenza del diritto dei convenuti opposti ad ottenere il pagamento del lavoro svolto e per l'effetto condannare, per i motivi di cui in narrativa o per ogni altro motivo che il
Giudicante riterrà sussistente, la in persona del suo rappresentante legale Parte_1
pagina 3 di 12 pro tempore, al pagamento in favore degli avvocati e Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di Euro 122.912,00, oltre ad interessi come da domanda accolta in sede monitoria e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 406,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende;
-in ogni caso, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse istanze e domande, condannare, per i motivi di cui in narrativa o per ogni altro motivo che il
Giudicante ritenga sussistente, la in persona del suo rappresentante legale Parte_1 pro tempore, al pagamento in favore degli avvocati e Controparte_2 Controparte_1 dell'importo di Euro 122.912,00, oltre ad interessi come da domanda accolta in sede monitoria e spese di procedura liquidate per la fase monitoria in Euro 2.500,00 per compensi, oltre Euro 406,50 per esborsi oltre a spese generali forfetarie al 15%, oltre IVA e c.p.a. ed oltre successive occorrende o al pagamento dell'importo maggiore o minore che risulterà di giustizia;
-respingere, in ogni caso e per ogni motivo che il Tribunale riterrà sussistente, tutte le domande svolte e che verranno svolte dalla in quanto infondate in fatto ed in diritto Parte_1 ed assolutamente non provate;
-condannare, in ogni caso, l'opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 91, 92 e 96 cod. proc. civ. al pagamento delle spese processuali del presente procedimento e del procedimento monitorio;
-con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio monitorio e di merito da distrarsi ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. in favore degli avvocati e e Controparte_1 Controparte_2 dell'abogado Jacopo Ferrario che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
-in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale.”
Rigettata l'istanza diretta alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, assegnati i termini per le memorie ex art. 183 co 6 n. 1, 2, 3 c.p.c., respinte tutte le richieste istruttorie, all'udienza del 04.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
In via preliminare va disattesa l'eccezione preliminare in rito proposta dagli opposti che assumono che, trattandosi di pretesa creditoria relativa a compensi professionali, la causa avrebbe dovuto essere introdotta con ricorso ex art. 14 d.lgs 150/2011 anziché con atto di pagina 4 di 12 citazione, in quanto il procedimento speciale regolato dalla richiamata disposizione normativa è relativo unicamente a compensi per assistenza giudiziale in cause civili, laddove la pretesa creditoria azionata in giudizio attiene a pretesi compensi per prestazioni stragiudiziali.
Nel merito si osserva quanto segue.
La società si è opposta al decreto ingiuntivo affermando, in primo luogo, Parte_1 che l'attività svolta dall'Avv. non sia riconducibile a quella di assistenza legale bensì di CP_2 mediazione immobiliare – vietata agli avvocati iscritti all'albo e riservata ai soggetti iscritti al ruolo dei mediatori. Ciò sarebbe confermato dallo stesso contratto sottoscritto in data
01.09.2021 (doc. 2 monitorio) che subordinava il diritto al compenso professionale all'acquisizione dell'immobile, dalla circostanza che l'Avv. si fosse accordato per il CP_2 pagamento di una provvigione anche da parte della creditrice procedente nonché dall'aver intrattenuto rapporti diretti con entrambe le parti della trattativa.
In secondo luogo parte opponente ha eccepito la mancata conclusione di un accordo vincolante tra le parti che fonderebbe l'asserito diritto al compenso dell'Avv. CP_2
In ogni caso, anche qualora dovesse ritenersi valido ed efficace il contratto sottoscritto dalle parti dell'odierno giudizio, ha eccepito l'inadempimento degli opposti al Parte_1 contratto per non aver fornito le dovute informazioni in ordine ai rischi dell'operazione immobiliare, non aver verificato quali fossero i presupposti necessari ai fini di un positivo esito dell'affare, non aver comunicato che l'offerta minima sarebbe potuta essere del 25% inferiore rispetto a quella proposta, aver omesso di consegnare sino a febbraio 2022 la perizia di stima dell'immobile e non aver assistito correttamente la parte nella redazione del contratto di locazione.
Infine, ha contestato che il compenso pattuito ed azionato in sede monitoria sarebbe del tutto sproporzionato rispetto all'attività eventualmente riconosciuta in capo all'Avv. CP_2
I convenuti hanno resistito in giudizio affermando che tra le parti esisteva un contratto scritto avente ad oggetto un incarico di consulenza e assistenza legale relativo ad un' operazione immobiliare in cui erano coinvolti la come acquirente, ER AN come creditore Pt_1 procedente, e la società venditrice Alba s.r.l., debitrice esecutata: l'attività svolta sarebbe stata di assistenza legale, trattandosi di una trattativa complessa, comprensiva di negoziazione, predisposizione di accordi, supporto contrattuale e interlocuzioni con notaio e controparti.
pagina 5 di 12 L'accordo prevedeva un compenso in caso di accettazione della proposta d'acquisto da parte dei soggetti coinvolti nell'operazione e tale risultato sarebbe stato effettivamente raggiunto: gli opposti sostengono di aver assistito la società nella fase di trattativa sino ad arrivare all'accettazione della proposta. Gli avvocati, inoltre, contestano che l'opponente non abbia mai mosso alcuna contestazione rispetto all'attività svolta e che si sarebbe ingiustificatamente sottratto dall'acquisto.
L'opposizione è fondata per i motivi di seguito esposti.
L'attività svolta dall'Avv. deve essere qualificata quale mediazione immobiliare atipica CP_2
e non consulenza legale.
Infatti, accanto alla mediazione tradizionale ( art. 1754 c.c. ) esiste la c.d. mediazione atipica, figura elaborata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in considerazione delle prassi commerciali seguite nel settore della mediazione immobiliare ( Cass. S.U. 1916/2017 ) che individua in maniera chiara i due istituti e le relative differenze e conseguenze riguardo alla disciplina giuridica. La mediazione c.d. ordinaria o tipica, disciplinata dagli artt. 1754 e ss c.c., consiste in un'attività di messa in relazione tra le parti che presenta le seguenti caratteristiche: è posta in essere dal mediatore a prescindere da un apposito titolo o incarico;
il mediatore è privo di vincoli ed in posizione di imparzialità tra le parti;
ha natura non negoziale, ma giuridica in senso stretto, perché i suoi effetti sono predeterminati dal legislatore e non basati su di un contratto;
è fonte di obbligazione ex art. 1173 c.c., essendo individuata dal legislatore quale fatto idoneo a generare un rapporto obbligatorio;
dà vita un'obbligazione di risultato, essendo il diritto alla provvigione condizionato dall'intervenuta conclusione dell'affare cui l'attività era tesa;
concluso l'affare, ed in ragione della imparzialità ed equidistanza tra il mediatore e le parti relazionate, il diritto alla provvigione matura nei confronti di entrambe le parti. Viceversa laddove il mediatore agisca perché incaricato da una o più parti ai fini della conclusione dell'affare, l'attività di mediazione costituisce l'esecuzione di un mandato e ricorre la fattispecie della c.d mediazione atipica. Tale fattispecie giuridica presenta del seguenti caratteristiche: il mediatore svolge un'attività in esecuzione di un incarico divenendo, pertanto, un mandatario. Il conferimento di un incarico di mediazione è, di per sé, sufficiente a rendere la mediazione posta in essere in esecuzione dello stesso incompatibile con quella tradizione che, al contrario, presuppone che il mediatore compia attività di messa in contatto tra le parti senza preliminare pagina 6 di 12 assunzione di obblighi, rimanendo equidistante ed imparziale da entrambe;
ha natura negoziale ed è regolata dalle norme generali sul mandato oltre che dal contratto predisposto tra le parti in ossequio al principio di autonomia contrattuale;
è fonte di obbligazione ex artt. 1322 e 1372 c.c. ed il diritto alla provvigione matura al momento della conclusione dell'affare solo nei confronti del mandante rispetto al quale il mediatore è contrattualmente vincolato e ciò in applicazione degli artt. 1372 c.c.
La consulenza legale consiste invece in una prestazione professionale diretta alla tutela giuridica degli interessi del proprio cliente in ambito giudiziale o stragiudiziale, offrendo, in quest'ultimo caso, pareri, suggerimenti, assistenza nella redazione di contratti o nella gestione di una trattativa. Il compenso, al contrario di quanto avviene per il mediatore immobiliare, non è legato al buon esito dell'affare, bensì al corretto svolgimento delle prestazioni professionali.
Nel caso di specie si osserva che il contratto stipulato tra le parti il 01.09.2022 (doc. 2 monitorio) aveva a oggetto la “consulenza strategica ed intermediazione per acquisizione
RESIDENCE ALBA” e lo scopo dell'incarico assegnato agli Avv. e era CP_2 CP_1
l'intermediazione finalizzata all'acquisizione dell'immobile indicato. Il contratto non prevedeva alcuna prestazione di assistenza legale in senso proprio, essendo l'attività circoscritta “ all'acquisizione da parte della Vs società e/o da soggetto a Voi collegato e/o riconducibile, dell'immobile denominato Residence Ala sito in viale De Amicis n. 8 a Riccione, all'indicativa cifra di euro 1.200.000 “. Il pagamento del compenso era condizionato alla “ accettazione della proposta di acquisto o alla sottoscrizione del preliminare di compravendita “ e la misura del compenso era parametrato al prezzo di acquisto dell'immobile, avendo le parti previsto un compenso di 50.000,00 oltre spese generali ed accessori di legge, per il caso di acquisto al prezzo di euro 1.200.000 ed un compenso maggiore in caso di acquisto ad un prezzo inferiore.
La documentazione versata in atti non attesta lo svolgimento di alcuna attività di assistenza legale in senso proprio bensì di attività di intermediazione immobiliare
E' stato proprio l'Avv. prima del conferimento dell'incarico, a segnalare a SARTORI CP_2
COSTRUZIONE le proprietà site in Riccione e Rimini che potevano risultare interessanti ai fini di un'operazione immobiliare (cfr. mail del 09.12.2021 doc. 11 attore). Nella comunicazione del
13.12.2021 diretta alla creditrice UB (doc. 5 monitorio), l'Avv. ha presentato la CP_2 proposta di svolgendo la tipica attività di mediazione che consiste nel Parte_1 riferire le reciproche richieste cercando di portarle al punto di convergenza ed adoperandosi per favorire l'incontro dei consensi ( “La proposta formulata a parere di chi scrive è una buona
pagina 7 di 12 proposta perché oltre a essere migliorativa rispetto alla precedente, consentirebbe a voi di realizzare immediatamente senza dover attendere l'esito incerto della procedura esecutiva con tutti
i costi e le incertezze che questa porterebbe inevitabilmente con se, ivi compreso il fattore tempo
[…]”.
Nell'accordo in esame le parti hanno condizionato il pagamento del compenso all'acquisizione dell'immobile, diversamente da quanto avviene nel conferimento dell'incarico professionale al legale, e non allo svolgimento dell'attività di assistenza legale a prescindere dal suo esito, così trasformando l'obbligazione del professionista da un'obbligazione di mezzi ad una di risultato.
L'avv. ha svolto attività di mediazione con riferimento allo stesso immobile anche nei CP_2 confronti del creditore procedente, accordandosi anche con la creditrice UB al fine di ricevere il pagamento di una fee, qualora l'affare fosse andato a buon fine (doc. 5 monitorio):
“Concludo la presente richiedendo come già richiesto nella comunicazione/proposta di agosto u.s. che qualora attraverso l'attività dello scrivente si dovesse pervenire alla conclusione dell'operazione di vendita, richiedo il riconoscimento da parte della Vs. società allo scrivente un compenso professionale pari ad Euro 20.000,00 (ventimila Euro) oltre spese generali ed accessori di legge mantenendo quindi ferma la richiesta di onorario seppur l'attività professionale è stata enormemente maggiore rispetto a quanto preventivato e seppur l'offerta inizialmente portata in dote sia stata ulteriormente migliorata sia in termini economici sia in termini di presa in carico del problema parte debitrice/occupante”.
La documentazione prodotta in atti dimostra che l'Avv. ha svolto attività di CP_2 intermediazione immobiliare, essendosi limitato a cercare fare convergere le richieste delle parti al fine di giungere alla conclusione dell'affare.
Dunque l'attività oggetto dell'incarico sottoscritto il 01.09.2021 e di fatto svolta dall'avv.
configura una mediazione atipica. CP_2
Poiché, ai sensi dell'art. 6 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39, il diritto alla provvigione è subordinato, anche per la mediazione atipica, alla regolare iscrizione ruolo dei mediatori, non essendo gli opposti iscritti a tale albo, non hanno diritto di percepire la provvigione anche laddove, in tesi degli opposti, l'affare si fosse concluso in data 10.1.2022 ( cfr massima Cass. S.U.
19161/2017 “ È configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un'attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua
pagina 8 di 12 conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L'esercizio dell'attività di mediazione atipica, quando l'affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all'obbligo di iscrizione all'albo previsto dall'art. 2 della l. n. 39 del 1989, ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell'art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione. “ ) Inoltre, non essendo gli opposti legittimati all'esercizio dell'attività di intermediazione immobiliare, risulta infondata anche la pretesa di percepire un indennizzo per arricchimento senza causa a norma dell'art. 2041 c.c. ( cfr p. 19 della comparsa di risposta ), atteso che l'art. 8 della stessa legge - secondo cui il mediatore non iscritto è tenuto a restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite - comporta l'esclusione, di ogni possibilità di conseguire un compenso per l'attività di mediazione svolta da soggetto non iscritto (cfr massima Cass. Civ. 4635/2002 “ Il mediatore non iscritto nei ruoli degli agenti di affari in mediazione, che, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 febbraio i989, n. 39 non ha diritto alla provvigione, non può pretendere alcun compenso neppure con l'azione generale di arricchimento senza causa, atteso che l'art. 8 della stessa legge - secondo cui il mediatore non iscritto è tenuto a restituire alle parti contraenti le provvigioni percepite - comporta l'esclusione, di ogni possibilità di conseguire un compenso per l'attività di mediazione svolta da soggetto non iscritto.”).
In ogni caso la copiosa documentazione versata in atti non prova la positiva conclusione dell'affare.
Assume la convenuta che l'affare sarebbe stato concluso 10.01.2022 richiamando la comunicazione della creditrice-procedente UB all'Avv. in pari data (doc. 5 CP_2 monitorio) cui è seguita quella del 21.02.2022 della debitrice-esecutata Alba s.r.l. al legale di
UB Avv. Marchetti (doc. 42 convenuto).
Le richiamate comunicazione non dimostrano la costituzione di un vincolo obbligatorio: nella comunicazione del 10.01.2022 di UB è la stessa creditrice-procedente che specifica di non essere parte della compravendita ed invita il legale a “portare avanti la pratica con i tuoi clienti e con il venditore”. Tale comunicazione non è idonea a generare alcun obbligo in capo all'odierna opponente, trattandosi di un soggetto estraneo all'eventuale contratto di compravendita.
La comunicazione del 21.01.2022 della debitrice-venditrice Alba s.r.l. non è indirizzata all'acquirente bensì alla creditrice UB per il tramite dell'Avv. Parte_1
Marchetti, inoltre detta comunicazione può, al più, configurare una proposta in quanto la debitrice-venditrice “comunica la disponibilità a cedere l'immobile a un terzo acquirente alle
pagina 9 di 12 seguenti condizioni […]”, condizionando l'accettazione alla definizione delle procedura esecutiva immobiliare ed alla stipulazione contestualmente al contratto di compravendita di un contratto di locazione avente ad oggetto lo stesso immobile. Non vi è stata alcuna accettazione da parte di non potendosi, pertanto, configurare alcuno scambio proposta- Parte_1 accettazione necessario ai fini della conclusione del contratto ex art. 1326 c.c.
Per di più tra le condizioni essenziali ai fini della conclusione dell'affare poste dalla debitrice- venditrice, al punto 3, vi era la contestuale sottoscrizione di un contratto di locazione dell'immobile oggetto di acquisto tra il debitore esecutato ed il terzo acquirente con durata fino al 31.10.2028, su tale contratto le parti non hanno raggiuto un accordo, risultando documentato lo scambio di bozze contrattuali con richiesta da parte della parte conduttrice di eliminare il divieto di cessione del contratto, condizione che non risulta mai accettata dalla parte opponente
( cfr mail del 28.1.2022 sub. doc. 6 di parte opposta ) .
A ciò si aggiunga che da plurime comunicazioni si evince come vi fossero numerose questioni ancora da definire e documenti essenziali non nella disponibilità dell'acquirente, quale ad esempio la perizia dell'immobile - contenente l'indicazione sia di svariate difformità del fabbricato non sanabili con necessità di ripristinare lo stato autorizzato, che di altre sanabili tramite presentazione della SCIA con costi non preventivabili senza l'elaborazione di un progetto in sanatoria, - che è stata inviata a solo in data 19.01.2022 (doc. 3 Parte_1 opponente e doc. 22 opposta), successivamente all'asserita conclusione dell'accordo con UB del 10.01.2022. Documento all'evidenza essenziale ai fini della valutazione della bontà dell'affare in ragione dei costi da sostenere per la regolarizzazione del compendio immobiliare. Non era mai stata fissata una data per il rogito, avendo parte attrice richiesto quale limite il 31.05.2022 e non il 31.03.2022 come richiesto dai convenuti ( cfr sub. doc. 3 mail del 13.1.2022 ). Nella medesima comunicazione richiedeva che nella proposta – Parte_1 evidentemente non ancora formalizzata – fosse inserito anche l'arredamento dell'immobile (cfr.
e-mail del 13.01.2022 doc. 3 parte attrice). La trattativa relativa ai mobili all'interno del residence non è mai stata definita, come dimostrato dalla comunicazione dello stesso Avv. del 01.02.2022 con cui viene riportata la proposta della venditrice a cui, tuttavia, non CP_2 segue una accettazione da parte di ( cfr mail sub. doc. 3 parte attrice). Parte_1
Ancora da definire era la questione relativa al soggetto che avrebbe acquistato il compendio immobiliare, questione di estremo rilievo per la debitrice esecutata in quanto tale soggetto avrebbe effettuato i pagamenti e ciò anche ai fini della normativa antiriciclaggio ( cfr sub. doc. 3
pagina 10 di 12 opponente mail del 1.2.2022 ). In data 21.02.2022 (doc. 3 parte attrice) l'opponente ha comunicato all'Avv. di aver incaricato un proprio tecnico per l'esame della situazione CP_2 dell'immobile presso il Comune. È evidente come tale esame fosse essenziale ai fini del positivo esito dell'affare, considerando che la perizia aveva espressamente previsto la necessità di svolgere delle pratiche di sanatoria, il cui importo non era determinabile a priori (doc. 22 convenuti).
L' avv. e la banca UB nelle proprie e-mail del 09.03, 17.03 e 22.03.2022 hanno CP_2 chiesto aggiornamenti a circa “le intenzioni certe in merito all'operazione Parte_1 immobiliare in oggetto” specificando che “come sa il 31.03 p.v. scade il termine per la proposta relativa alla posizione in oggetto” confermando così come si fosse ancora in fase di trattative e non fosse stato raggiunto alcun accordo (doc. 3 opponente). Ciò è ulteriormente confermato anche dalla successiva comunicazione di banca UB (per il tramite dell'Avv. Marchetti) al legale dell'opponente che in data 22.06.2022 ha chiesto se il cliente sia interessato a partecipare all'asta per l'acquisto dell'immobile.
Per quanto sopra esposto deve concludersi che l'attività svolta dagli odierni opposti sia configurabile quale mediazione immobiliare e non consulenza legale e che, in ogni caso, nessun compenso è dovuto per non essere stato raggiunto alcun accordo di acquisto del residence Alba sito in Riccione.
Va pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto risultando infondata la pretesa creditoria.
In ragione della soccombenza (art. 91 c.p.c.), vanno poste a carico della parte opposta le spese del giudizio, come liquidate in dispositivo, a norma del d.m. 147/2022, applicati i compensi medi tariffari corrispondenti al valore della causa (€ 52.001 - € 260.000).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 12384/2022, emesso dal Tribunale di Milano il 25.07.2022;
- respinge ogni altra domanda proposta dagli opposti;
- condanna gli opposti a rifondere alla società opponente le spese Parte_1 di giudizio che liquida in euro 14.103,00 per compensi, oltre il rimborso forfetario del 15% per spese generali, Cpa ed IVA.
pagina 11 di 12 Milano, 9 maggio 2025
Il Giudice
dott. Caterina Maria Spinnler
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