Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 24/04/2026, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00775/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2025, proposto da:
NN AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scafati, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza n°2435 del 13/12/2024, prot.n°0078212/2024, notificata alla ricorrente in data 20/12/2024, intimante la demolizione delle opere abusive ivi descritte, nonché di ogni ulteriore atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Scafati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TT
La ricorrente è proprietaria di un fondo sito in Scafati alla via Lo Porto snc, catastalmente identificato al foglio 6 particelle 187 e 408, sul quale, giusta SCIA prot.n. 13087 del 15/03/2017, ella ha provveduto a realizzare un impianto serricolo.
Con ordinanza, n°2435 del 13/12/2024, prot.n°0078212/2024, notificata il 20/12/2024, il Comune contestava la realizzazione di “un capannone a livello di piano terra, che impegna una superficie di circa mq. 570,00 pari ad una volumetria di mc. 3135,00 realizzato con struttura in ferro, platea di fondazione, pilastri e travi in ferro, pareti laterali e copertura in plastica rigida, utilizzato a deposito di attrezzatura edile”.
Avverso l’atto de quo insorge la ricorrente epigrafata, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e despositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzati:
1.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 2, L.R.C. N°19/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE L.R.C. N°8/95. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, 22, 31 E 37 DEL D.P.R. 380/2001. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6, 19 DELLA L.241/90. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2, 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE ERRONEA E GENERICA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA. SPROPORZIONALITÀ. IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.
Secondo l’assunto attoreo, l’ordinanza di demolizione impugnata sarebbe illegittima, in quanto adottata sull’erroneo presupposto che l’impianto serricolo realizzato dai ricorrenti necessitasse del permesso di costruire, ex art. 10 del D.p.r. 380/2001, atteso che la realizzazione di siffatti impianti è, invece, assoggettata a D.I.A. (oggi S.C.I.A.) dalla L.R. n°8/1995.
2) ANCORA SULLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R.C. N°19/2001 E DELLA L.R.C. N°8/95. ANCORA SULLA VIOLAZIONE DELL’ART. 19 DELLA LEGGE 241/90
La parte ricorrente lamenta che, per gli interventi edilizi rientranti nella sfera applicativa della denuncia di inizio attività, è irrogabile la sola sanzione pecuniaria e non la misura della demolizione.
3) ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART.3 L. 241/90.
Secondo la ricostruzione attorea, il provvedimento gravato sarebbe illegittimo, perché adottato in difetto assoluto di motivazione.
4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA LEGGE 241/90
Secondo la prospettazione attorea, l’amministrazione avrebbe il dovere di comunicare l’avvio del procedimento, atteso che l’omessa comunicazione ha comportato la violazione della ratio stessa della normativa in questione, mirante alla finalità di partecipazione del cittadino ai procedimenti avviati d’ufficio dalla pubblica amministrazione.
Resiste in giudizio il Comune intimato, depositando documentazione e memoria difensiva, nella quale, controdeducendo alle avverse prospettazioni di parte ricorrente, conclude per il rigetto del gravame.
Nell’udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è introitata per la decisione.
Il gravame è rigettato.
Si controverte della legittimità o meno dell’impugnata ordinanza demolitoria.
Non colgono nel segno, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
Vanno anzitutto disattese tutte le censure di illegittimità formali e procedimentali, inerenti il difetto motivazione e l’omessa comunicazione di avvio procedimentale.
E’, sul punto, d’obbligo una premessa ricostruttiva.
La giurisprudenza è, infatti, chiara nello scandire la natura giuridica dell’ordinanza demolitoria.
Si ritiene, in linea di principio, che, nel sistema delineato dalla normativa urbanistica, l'esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio costituisca un atto dovuto privo di discrezionalità e autonomo rispetto ad altri poteri repressivi rimessi ad altre autorità.
In quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, essa rimane affrancata dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res, dove l'interesse pubblico risiede in re ipsa nella riparazione (tramite ripristino dello stato dei luoghi) dell'illecito edilizio e, stante il carattere permanente di quest'ultimo, non viene meno per il mero decorso del tempo, insuscettibile di ingenerare affidamenti nel soggetto trasgressore. L'ordinanza di demolizione può ritenersi dotata di un'adeguata e sufficiente motivazione se contiene la descrizione delle opere abusive (morfologica, costruttiva, dimensionale, oltre che ubicativa, mediante puntuale indicazione degli estremi di localizzazione geografica) e l'individuazione delle violazioni accertate (Consiglio di Stato, sez. VII, 17/07/2025, n.6301).
Ai fini dell'adozione di un'ordinanza di demolizione di un immobile abusivo non è necessaria una esplicita motivazione in merito alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale al ripristino della legalità violata (T.A.R. Napoli, sez. VIII, 04/03/2024, n.1463).
Vale, altresì soggiungere, poi che l'ordinanza di demolizione, quale atto dovuto a contenuto rigorosamente vincolato, non necessita di una preventiva comunicazione di avvio del procedimento, non ravvisandosi spazi per utili apporti partecipativi da parte del destinatario, atteso che la partecipazione del privato al procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990 comunque non potrebbe determinare alcun esito diverso, con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 21-octies, comma 2, prima linea, della medesima legge (T.A.R. Roma, sez. II, 10/12/2024, n.22347).
Lo stato degli atti è chiaro.
L’ordinanza riguarda la realizzazione di “un capannone a livello di piano terra, che impegna una superficie di circa mq. 570,00 pari ad una volumetria di mc. 3135,00 realizzato con struttura in ferro, platea di fondazione, pilastri e travi in ferro, pareti laterali e copertura in plastica rigida, utilizzato a deposito di attrezzatura edile”.
Le opere sono state eseguite in zona agricola, dove le NTA non consentono la realizzazione di tali strutture ed in area sottoposta alle norme del PSAI, presentando i seguenti livelli di rischio: pericolosità media P2 – rischio medio R2 – Vulnerabilità bassa V1.
Sul punto, sono condivisibili le deduzioni profilate dal Comune, nella sua memoria difensiva, nella quale così deduce:
“Dalle fotografie allegate al verbale di sopralluogo prot. n° 63749, emerge chiaramente che il manufatto non è utilizzato quale serra, bensì utilizzato a deposito di attrezzature edili, in evidente contrasto con la ratio della normativa richiamata che è quella di incentivare la realizzazione di strutture funzionali allo sviluppo dell’attività agricola. Peraltro, si tratta di un manufatto realizzato con materiali che non consentono la visione dall’esterno e che, soprattutto, non risultano idonei a un immediato e semplice smontaggio; …. appare del tutto illogico il richiamo operato dalla ricorrente alla S.C.I.A. presentata successivamente alla realizzazione del manufatto e, in ogni caso, annullata dalla stessa amministrazione con provvedimento prot. n° 32036 del 06.07.2017. Corretta risulta, pertanto, la motivazione posta dall’amministrazione a fondamento dell’annullamento della S.C.I.A., rilevando come tale segnalazione non costituisse titolo abilitativo idoneo alla realizzazione dell’intervento”.
Nel caso di specie, si ravvisano gli estremi della nuova costruzione.
Com’è noto, per “nuova costruzione” si intende qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al suolo. Il tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento. La configurabilità di una pertinenza urbanistico-edilizia richiede, invece, non solo la sussistenza di un rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell'opera accessoria a quella principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; l’esiguità deve essere un elemento ineliminabile, atteso che l’opera non deve creare un carico urbanistico (TAR Napoli, Sez. II, 04.02.2020, n. 535; Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n. 5130; TAR Roma, Sez. II, 11 luglio 2019, n. 9223; Cons. Stato, Sez.V, 51280 10/11/2017).
Orbene, le prefate coordinate ermeneutiche conducono il Collegio a reputare legittima l’ordinanza gravata, proprio in ragione della rilevante consistenza abusiva delle opere in contestazione, nei termini giurisprudenziali su richiamati.
E tanto basta.
Stanti queste premesse, il gravame è rigettato.
La peculiarità della fattispecie consente di compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL UR, Presidente
AN AR, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| AN AR | OL UR |
IL SEGRETARIO