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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 03/07/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 02.07.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
157/2025
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. G. Grande (C.F.: C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F. .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F. ) e C. Grappone (C.F.: CodiceFiscale_3
) CodiceFiscale_4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 21/11/1988, n. 508 e condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3 comma 3 L. 104/1992). Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l ha eccepito, in via pregiudiziale e in rito, CP_1
l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Il ricorso è inammissibile, attesa l'insussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
Invero, la citata norma prevede che, dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
A tal riguardo, deve preliminarmente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere di specifica contestazione previsto dalla legge non attiene alla dichiarazione di dissenso, che può anche essere generica, bensì al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, nel senso che la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex
Pag. 2 di 16 art. 445-bis, comma 4, c.p.c., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., poiché, in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma, è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (ex multis Cass. n.
1233272015).
Cionondimeno, con particolare riferimento alla specificità dei motivi di contestazione da indicare in ricorso – requisito, questo, prescritto a pena di inammissibilità - la giurisprudenza è costante nell'affermare che, nelle controversie inerenti a invalidità a fini di prestazioni previdenziali, è necessario, per superare il vaglio di ammissibilità, che nel ricorso si deducano “vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che, invece, risulta inammissibile il ricorso in cui “siano effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato nel giudizio di merito” (ex multis, Cass. n. 18901/2017). Difatti, il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione, di talché non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta;
i motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità
o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente della fase di ATP e specificare gli elementi e le
Pag. 3 di 16 controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione, in difetto dei quali il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (Cass. n.
2797/2003; Cass. n. 17318/2004; Cass. n. 5792/2018).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, dopo aver nuovamente riassunto le patologie dalle quali la medesima è affetta, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, limitandosi a sostenere che il perito non avrebbe fatto corretto uso della documentazione medica depositata e che avrebbe sottostimato le patologie riscontrate e adducendo, in particolare, la lacunosità della relazione peritale in riferimento alla dedotta patologia.
In altri termini, parte ricorrente si è limitata a contestare in ricorso le conclusioni medico-legali del consulente tecnico sotto il profilo dell'incidenza delle menomazioni valutate e della loro sottovalutazione, omettendo, tuttavia, di specificare in quali errori diagnostici o devianze dalle nozioni scientifiche in rilievo sia incorso il perito.
Sul punto, è opportuno evidenziare che i rilievi di parte ricorrente sono infondati, avendo il CTU dato specifica e motivata spiegazione della valutazione espressa.
Invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dopo aver valorizzato la documentazione in atti e svolto anamnesi fisica, ha dato atto delle patologie di cui è affetto il periziato, per poi valutare, giustappunto, la relativa incidenza sul complessivo stato di salute, sostenendo quanto segue: “… si presenta come un individuo Parte_1
normosplancnico, brachitipo, in lieve sovrappeso, in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Cute e mucose visibili normo irrorate;
pannicolo adiposo discretamente rappresentato;
sviluppo scheletrico armonico;
sistema linfoghiandolare apparentemente indenne. , cosciente, collaborante, ben Per_1
orientato nel tempo e nello spazio, non ha palesato deficit Parte_1
Pag. 4 di 16 mnesici, ma appare evidente un certo rallentamento dell'ideazione e dell'espressione verbale del pensiero, in assenza di alterazioni dell'assenso percezione. Il tono dell'umore è slivellato sulle basse polarità. All'esame psichico Parte_1
risulta tendenzialmente laconico, poco empatico ma non distaccato nel modo di rapportarsi con l'interlocutore; l'eloquio risulta un po' scarno e privo di istanze emotive, forse sovrastato da rigida riluttanza a confidarsi rallentato nell'esposizione verbale del pensiero (che risulta tuttavia corretto). La raccolta dei dati anamnestici è finita quasi inevitabilmente per essere desunta attraverso la sorella, che via via si è sostituita al periziando;
vista la tendenza un po' declinante del periziando, a relazionarsi con il c.t.u. in conclusione, , all'esame psichico è Parte_1
risultato sempre lucido e ben orientato nel tempo e nello spazio ma poco cooperante nella raccolta dell'anamnesi. Apparato cardiovascolare:- aia cardiaca mal delimitabile, con itto non visibile né palpabile;
toni cardiaci parafonici, in successione ritmica;
intervalli liberi;
rinforzo del 2° tono sul focolaio aortico;
polsi periferici indenni;
sistema venoso indenni;
polso radiale 88 b/m', ritmico, duro e teso. Pressione arteriosa, misurata sia in clino che in ortostatismo, con valori di
150/90 bilateralmente, ai due arti superiori. È presente lieve edema pre tibiale, bilateralmente. Apparato respiratorio:-eupnico, non cianosi ai prolabi. Emitoraci simmetrici, con atteggiamento iperinsufflato, ipoespansibili, con tipo di respirazione prevalentemente addominale;
frequenza respiratoria di 18 atti al m'; FVT ridotto su tutto l'ambito, con presenza di crepitii diffusi;
suono chiaro polmonare;
MV aspro, lievemente ridotto, con rumori, secchi, sia a riposo che dopo colpi di tosse;
expirium prolungato;
è presente qualche sibilo telespiratorio;
Apparato digerente: presenza di cicatrice laparatonica;
addome globoso, meteorico, timpanico. Sia alla palpazione superficiale che profonda non si apprezzano masse, né dolenzia. Margine epatico inferiore di consistenza parenchimatosa, 2 dita dall'arcata costale. Pregressa
Pag. 5 di 16 splenectomia. Peristalsi presente. Non porte erniarie. Apparato genito urinario: IPB anamnestica;
Apparato osteo-articolare: soggetto poliartrosico in moderato eccesso ponderale. Rachide in toto: Per quanto, possibile, si evidenzia una rigidità articolare di 1/3 dei vari movimenti del tronco sui vari piani;
spalle - arti le articolazioni: le scapolo-omerali alla mobilizzazione passiva risultano limitate in via antalgica e 1/4 su tutti i piani di movimento ed alle prove contro resistenza. Mani lavorative;
i movimenti dei polsi e delle mani risultano limitate ai gradi estremi bilateralmente;
opposizione pollice - altre dita, concesse;
il meccanismo della pinza e ipo valido, ipostenia nella stretta contro resistenza (possibile artrosi tecnopatica); Arti inferiori normoconformati, masse muscolari normo toniche. Il periziando è in grado di mettersi in piedi da solo senza particolari difficoltà. Mantiene correttamente e stabilmente la posizione eretta. La deambulazione è armonica e ritmica e si compie senza sostegno di terze persone. I cambi di direzione sono possibili ed immediati.
L'inversione della marcia non richiede particolare difficoltà. L'accosciamento è difficoltoso. Attualmente ha evidenziato un complesso invalidante Parte_1
incentrato sulle seguenti affezioni e menomazioni in sistemi organo funzionali diversi: disturbo della personalità: disadattativo nel modo di pensare, di sentire, di comportarsi, che si discosta dal contesto sociale e culturale di riferimento. Questo tipo di disturbo è egocentrico;
il periziando non avverte, non ha percezione della problematica relazionale, che evoca, al contempo sulla sua persona e negli altri. Il disturbo di personalità comporta una modalità non lineare o distorta di rapportarsi agli altri;
nell'anamnesi emergono a volte risposte emotive per difficoltà di controllare il proprio comportamento. Il DSM V inserisce questa forma di disturbo psichico in classe a: per via della tendenza dei soggetti che ne sono affetti, all'isolamento, al ritiro sociale, alla scarsa empatia, tendenza all'isolamento emotivo. La sorella osserva una scarsa tendenza di alla cura della Parte_1
Pag. 6 di 16 propria persona ed a rapportarsi con gli altri. non ha alcuna Parte_1
propensione ad esternare le proprie emozioni. Non ha empatia per l'interlocutore…
Il disturbo di personalità, non configura una condizione di psicosi (… Sintomi psicotici o produttivi: deliri e allucinazioni;
-sintomi di disorganizzazione: dell'eloquio e del comportamento…). Le funzioni psichiche superiori non risultano alterate in modo significativo. Nel corso della VMG, l è risultato pari a CP_2
22/30. Al disturbo di personalità paranoide di cui all'ICD9-CM va riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa generica pari al 35%; - storia non documentata di pregressa epilessia sofferta durante l'infanzia. Difficile esprimere un giudizio medico-legale in merito all'anamnesi di epilessia, di cui soffre o ha sofferto il periziando. nega recenti episodi comiziali, per cui non è corretto Parte_1
porre una diagnosi di epilessia in assenza di documentati eventi critici quantomeno documentati se non sulla base di una anamnesi patologica recente almeno sulla base di un anamnesi patologica remota;
anche se va dato atto che il periziando assume come profilassi da tempo valproato di sodio. La sorella, in merito dichiara la scarsa propensione di ad assumere farmaci e dunque anche dei farmaci ad attività Pt_1
anti comiziale (nella fattispecie Depakin Chrono 300 mg 1 cpr a rilascio prolungato/die). La valutazione medico-legale delle epilessie presuppone un adeguato inquadramento delle caratteristiche delle crisi: parziali o focali;
ad esordio localizzato;
con storia di presenza o assenza di compromissione della coscienza;
parziali o complesse;
generalizzate, bilaterali, simmetriche. In merito alla riduzione della capacità lavorativa generica sarebbe stato fondamentale la documentazione relativa alla frequenza delle crisi, possibilmente sulla base di documentati tracciati
EEG e sulla risposta ai farmaci anti comiziali;
anche se in fin dei conti, in base all'anamnesi emersa nel corso dell'ATP, “è possibile che”, questa forma di crisi comiziale, vada ascritta, clinicamente, in classe funzionale 1 Perché libero
Pag. 7 di 16 anamnesticamente da almeno 2 anni ed in costanza di terapia con un valproato di sodio. Epilessia con assenza di crisi da "almeno" due anni in costanza di terapia, con riduzione della capacità lavorativa generica pari all'11% (ICD9-CM. Codice e
Classe funzionale:345. 1.) -esiti di pregresso intervento chirurgico complesso addominale rappresentato da: a) resezione sull'ansa digiunale, interrotta e poi anastomizzata direttamente allo stomaco, verso il basso;
successiva altra anastomosi tra l'ultima porzione duodenale e parete laterale del digiuno, per il passaggio dei succhi bilio-pancreatici e il contatto con il bolo alimentare;
b) degastro-gastrectomia subtotale, resezione colon trasverso, digiunale, splenectomia, appendicectomia, anastomosi gastro-digiunale e trasverso discendente per stenosi serrata a carico della flessura splenica per tumore di comportamento incerto. La prognosi risulta senza dubbio il più importante indicatore dell'evoluzione del processo morboso. Non sono allegati agli atti: le caratteristiche biologiche proprie della neoplasia (cito tipo, grado di differenziazione, grado di aggressività cellulare); né è allegata la stadiazione della neoplasia quale emerge da strumenti diagnostici esame istologico, che in ultima analisi vengono riassunti mediante il sistema di valutazione TNM;
In termini di performance status, definibile come il grado di autonomia psico-fisica del periziando intesa sia in termini puramente fisiologici di mantenimento omeostatico delle funzioni biologiche vitali, sia in termini di attività semplici relative alla cura della propria persona o più complesse, la condizione funzionale del periziando va ascritta alla scala Karnofsky 60: è incapace di compiere Parte_1
un'attività lavorativa ma è capace di accudire se stesso e di affrontare cure ambulatoriali Il caso oncologico sottoposto alla nostra osservazione peritale è dunque caratterizzato dall'assenza di diffusione sistemica della malattia;
dalla prognosi favorevole quoad vitam e valetudinem. Non è stata evidenziata un'apprezzabile sintomatologia antalgica di origine oncologica;
una marcata
Pag. 8 di 16 sintomatologia astenica;
un globale scadimento delle condizioni generali. La qualità della vita non è stata alterata in maniera importante da sedute di RT e CHT, che avrebbero potuto indurre effetti collaterali importanti. La neoplasia va pertanto ascritta al codice 9323 del DM 5.02.92, con riduzione della capacità lavorativa generica pari al 70%. Dall'esame dei risultati ottenuti con la scala ADL, emerge, che
, su 6 attività valutate e in grado di eseguirne 4/6 con buona Parte_1
performance delle funzioni corticali superiori MMSE: 22/30 (31.07.23). - ampia resezione dei parenchimi addominali: gastro resezione;
resezione flessura sx del colon/splenectomia con possibili riflessi sul sistema immunitario e funzione emocateretica, di cui al' ICD9 - CM 558. 90 classe 1 (per via analogica indiretta), ma in Pz in quasi ottime condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, per BMI
28). Valutazione: riduzione della capacità lavorativa generica pari al 21%; - artroreumopatia in soggetto affetto da moderato sovrappeso (BMI 28): è evidente che l'eccesso ponderale esplica un'influenza sfavorevole sulle articolazioni portanti, attraverso il carico che viene ad esercitarsi su di esse. L'artrolesività dell'obesità può realizzarsi però anche attraverso altre vie. È ragionevole ipotizzare che l'eziopatogenesi tecnopatica ( ha espletato per tutta la vita Parte_1
l'attività di arrotolatore di pavimenti) e l'eccesso alimentare siano alla base di molte malattie disabilità osteoarticolari (non documentate in questo periziando). Questa considerazione appare piuttosto riduttiva, giacché le complesse interazioni fra obesità e artroreumopatia, possono essere sottesa ad una chiara ereditarietà
(substrato genetico); la stessa sedentarietà; oppure un vero e proprio deragliamento metabolico. Non è facile comunque valutare e definire il ruolo dell'obesità nei confronti dell'insorgenza e dell'evoluzione delle diverse artro-reumopatia. Ma è innegabile, che numerosi studi epidemiologici, hanno rilevato l'associazione dell'obesità con alcune determinate artroreumopatie. In tale situazione, l'aumento
Pag. 9 di 16 della pressione statica su determinate zone di cartilagine, conseguente all'eccesso ponderale, può esplicare una notevole azione anticipante od aggravante l'artrosi.
Orbene l'obesità e l'artrosi sono affezioni concorrenti sul medesimo sistema organo funzionale rappresentato dall'apparato osteo-articolare. Pertanto, la valutazione medico legale in invalidità civile va conglobata. Nella fattispecie abbiamo appreso che il paziente ha un BMI di 28, ma non abbiamo idonea documentazione radiografica per valutare l'entità del danno artrosico. Alla patologia artrosica polidistrettuale non documentata da indagini strumentali (Rx, RMN, TAC, ecografia) necessarie a obiettivare la gravità di processi di sclerosi ossea, osteofiti, geodi, in Pz esposto ad usura lavorativa pluridecennale, condizionante una moderata compromissione poliarticolare, va riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa generica pari al 21%. Per tale complesso invalidante, con riferimento a quanto previsto dalle tabelle di cui al DM del 1992, dopo aver sottoposto a visita va riconosciuto l'istante come soggetto invalido al 100%, con Parte_1
decorrenza dalla data della domanda previdenziale del in data 7.08.23. La
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile di Vasto, visitando il periziando alla data del 21.11.23, non ritenne che così fosse, riconoscendo una riduzione della capacità lavorativa generica pari all'85%. (“Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509.88 - L.124.98) medio - grave 67%- 99%”. Percentuale:
85%. Data di decorrenza: 7.08.23”, per il riscontro del seguente complesso invalidante: ““Esiti di intervento per K colon sx in follow-up in soggetto con disturbo di personalità con disabilità intellettiva di grado moderato e disturbo neuro cognitivo. Pregressa epilessia”. Tanto premesso, in sede di considerazioni medico- legali, ha dato atto che “… In considerazione di quanto appena esposto, si deve ritenere che nel caso di specie, le condizioni cliniche attuali del periziando sia per
Pag. 10 di 16 quelle che incidono direttamente sulle funzioni corticali superiori sia per quelle che incidono sull'apparato locomotore, non siano tali da impedirgli di svolgere molti degli atti elementari della vita quotidiana (dalla VMG: MMSE 22/30; ADL4/6) Di fatto, sul piano obiettivo, in , seppur condizionato da un disturbo Parte_1
di personalità è lucido e orientato nel tempo e nello spazio e senza parenti disturbi della senso percezione;
è stato possibile, inoltre, rilevare una compromissione lieve/moderata delle funzioni motorie, ma la cui significatività non è tale da rendere necessaria una continua assistenza giornaliera che possa giustificare il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento. C'è stato poi chiesto, dalla S.V, se sia Parte_1
portatore di minorazioni, che n'abbiano ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo, globale, nella sfera individuale od in quella di relazione, per assunte connotazioni di gravità (ex c.3 art.3 L.104/92), indicandone la decorrenza”.
ha evidenziato:-una menomazione del comportamento e i tratti di Parte_1
personalità moderata disabilità a relazionarsi con gli altri, scarso accesso verso la vita sociale;
assenza di disturbi psicotici, condizionante una moderata disabilità nella comunicazione;
una menomazione viscerale per esiti chirurgici di Ca della flessura sx del colon, condizionante una modesta circostanziale. Se ci raccordiamo alla scala di Katz per le ADL (activities daily living), attività della vita quotidiana, nella visita presso il CIM di Vasto del 16.06.17 veniva segnalato: “ Esame psichico: pz discretamente orientato nel tempo e nello spazio, si mostra apparentemente tranquillo, ma poco collaborante, eloquio è povero. lì tono dell'umore è tendenzialmente disforico. Al momento non sembrano presenti alterazioni formali del pensiero. Nega dispercezioni. Il ritmo sonno veglia è regolare. Il pz è stato sottoposto a valutazione psicodiagnostica Test di WAIS e (vedi allegato). Punteggio CP_2
Pag. 11 di 16 MMSE 21; ADL = 6; IADL = 6. Valutazione complessiva: Ritardo cognitivo di grado moderato….”. Nella VMG eseguita il 1.08.23, presso la divisione di geriatria dell'OC di Vasto, si giungeva alle seguenti conclusioni: “Al momento della visita pz vigile, atteggiamento parzialmente collaborante, non edemi declivi, buon compenso di circolo. Es.toraco-addominale negativo.PA: 100/60 mmHg FC: 64 b/min S02 97% in AA con buona performance delle funzioni corticali superiori: MMSE: 22/30 corretto per età e scolarità 21,7 e delle attività quotidiane intra domiciliari: ADL:
4/6 il complesso delle menomazioni emerse dal presente accertamento medico-legale, condizionano una lieve/moderata disabilità nelle ADL con modeste ripercussioni sulle funzioni corticali superiori e sulla motricità. Il DSM V inserisce il disturbo paranoide fra i disturbi di personalità (classe a): per via di questa tendenza all'isolamento, ritiro sociale, alla scarsa empatia, per la tendenza all'isolamento emotivo del periziando. Dall'ATP emerge inoltre una scarsa tendenza alla cura della propria persona. In anamnesi, si segnala una scarsa propensione a rapportarsi con gli altri. , clinicamente da un punto di vista psichiatrico appare ed Parte_1
in una condizione borderline: non ha un atteggiamento oppositivo ma poca empatia e scarsa propensione ad esternare le proprie emozioni. Non ha mai evidenziato ostilità, ma non ha empatia per l'interlocutore. viceversa non ha Parte_1
evidenziato significativi disturbi ansiosi nel corso dell'ATP (nessuno stato di nervosismo, preoccupazione, apprensione…Scarsa tendenza ad assumere regolarmente i farmaci. Il disturbo di personalità, non configura una condizione di psicosi (… Sintomi psicotici o produttivi: deliri e allucinazioni;
-sintomi di disorganizzazione: dell'eloquio e del comportamento…). Le funzioni psichiche superiori non risultano alterate in modo significativo. Nel caso sottoposto alla nostra osservazione peritale, riteniamo razionale una lettura interpretativa della norma che prevede, che in presenza di una autonomia fisiologico vegetativa e relazionale,
Pag. 12 di 16 domiciliare ed extra domiciliare, in paziente comunque portatore di una pregressa patologia oncologica (che necessita di adeguato follow-up) e che ha reso comunque necessaria una ampia resezione chirurgica dei parenchimi addominali sia sufficiente a riconoscere la condizione di portatore di handicap (ex c.1 art.3 L.104/92)”, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda previdenziale del 7.08.23”.
Ha, quindi, concluso come segue: “… è affetto da : “Esiti di Parte_1
intervento per K colon sx in follow-up in soggetto con disturbo di personalità con disabilità intellettiva di grado moderato e disturbo neuro cognitivo. Pregressa epilessia”; - Gli stati patologici riscontrati sono stabilizzati, alcuni di essi, sono in trattamento farmacologico e configurano minorazioni aventi valenza ai fini della normativa vigente sull'invalidità civile;
- Tenuto conto delle richieste formulate dall'interessato, al fine di stabilire se spetti o meno l'invocata prestazione previdenziale si precisa, che gli stati patologici e le minorazioni riscontrate rappresentano un danno funzionale permanente che incide percentualmente sulla capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età che dopo valutazione complessiva è risultata essere ridotta nella misura del 100%, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda previdenziale del 7.08.23; - Parte_1
, per quanto riguarda i requisiti medico-legali si trova ad essere portatore di
[...]
un complesso quadro clinico che, come ho avuto modo di appurare nel corso della presente indagine di accertamento - valutazione medico-legale non compromette l'autonomia complessiva nel compimento degli atti quotidiani della vita e pertanto non rende necessario un'assistenza continuata così come previsto dall'art.1 della legge n.18.80 in tema di concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento;
- di anni 76 vive nella propria abitazione con Parte_1
la sorella, dalla quale viene assistita nelle sue necessità. Il periziando presenta una moderata menomazione della personalità e della capacità intellettiva, condizionante
Pag. 13 di 16 una modesta disabilità nella comunicazione;
una menomazione viscerale, condizionante una modesta disabilità nella destrezza quelle, una moderata menomazione scheletrica (artrosi polidistrettuale), condizionante una modesta disabilità circostanziale, ed in proporzione, lo svantaggio sociale, per handicap permanente, di cui al c.1 art.3, della L.104/92, con decorrenza dalla data della domanda previdenziale del 7.08.23”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il CTU nominato per la fase di ATP ha concluso il suo giudizio escludendo recisamente la sussistenza del requisito sanitario invocato – atteso il riconoscimento unicamente dell'handicap lieve, dunque, non in condizioni di gravità - riassumendo le sue valutazioni medico-legali con una relazione tecnica immune da vizi, che, dunque, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale.
In definitiva, le contestazioni contenute non sono sufficientemente motivate, né specifiche, nei termini sopra evidenziati, risultando, quindi, inidonee a scalfire la validità delle esaustive conclusioni rassegnate dal CTU.
Alla luce delle argomentazioni svolte, dunque, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Pertanto, deve concludersi, alla stregua di quanto accertato nella fase di ATP, che il ricorrente non possieda i requisiti sanitari invocati in ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo parte ricorrente prodotto la debita dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è
Pag. 14 di 16 luogo a provvedere sulle stesse, mentre, per le medesime ragioni, le spese della CTU espletata in fase di ATP, queste ultime già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese;
- pone le spese della CTU espletata nella fase di ATP, già liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente.
Vasto, 03.07.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 15 di 16 Pag. 16 di 16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 02.07.2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.R.G.
157/2025
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. G. Grande (C.F.: C.F._2
Ricorrente
CONTRO
(C.F. .IVA: Controparte_1 P.IVA_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentato e P.IVA_2
difeso dagli Avv. R. Del Sordo (C.F. ) e C. Grappone (C.F.: CodiceFiscale_3
) CodiceFiscale_4
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.02.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., presentava opposizione, chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 21/11/1988, n. 508 e condizione di disabilità con necessità di sostegno molto elevato ex art. 3 comma 3 L. 104/1992). Il tutto con vittoria delle spese di giudizio.
Costituitosi in giudizio, l ha eccepito, in via pregiudiziale e in rito, CP_1
l'inammissibilità della domanda e, nel merito, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto. Il tutto, con vittoria di spese di lite.
Il ricorso è inammissibile, attesa l'insussistenza dei presupposti prescritti dall'art. 445-bis, comma 6, c.p.c.
Invero, la citata norma prevede che, dopo l'espletamento della CTU nella fase di
ATP, la parte che abbia depositato il dissenso avverso le conclusioni del CTU deve depositare il ricorso introduttivo del giudizio di merito entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione del dissenso, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
A tal riguardo, deve preliminarmente richiamarsi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'onere di specifica contestazione previsto dalla legge non attiene alla dichiarazione di dissenso, che può anche essere generica, bensì al ricorso introduttivo del giudizio di opposizione, nel senso che la parte che intenda contestare le conclusioni del consulente tecnico di ufficio è tenuta, a pena di inammissibilità, a specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso ex
Pag. 2 di 16 art. 445-bis, comma 4, c.p.c., ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c., poiché, in assenza di interlocuzioni con il giudice o la controparte, non previste dalla norma, è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione di cui al quarto comma, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione (ex multis Cass. n.
1233272015).
Cionondimeno, con particolare riferimento alla specificità dei motivi di contestazione da indicare in ricorso – requisito, questo, prescritto a pena di inammissibilità - la giurisprudenza è costante nell'affermare che, nelle controversie inerenti a invalidità a fini di prestazioni previdenziali, è necessario, per superare il vaglio di ammissibilità, che nel ricorso si deducano “vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che, invece, risulta inammissibile il ricorso in cui “siano effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato nel giudizio di merito” (ex multis, Cass. n. 18901/2017). Difatti, il ricorso che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione, di talché non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal C.T.U. in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta;
i motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità
o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente della fase di ATP e specificare gli elementi e le
Pag. 3 di 16 controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione, in difetto dei quali il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (Cass. n.
2797/2003; Cass. n. 17318/2004; Cass. n. 5792/2018).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, dopo aver nuovamente riassunto le patologie dalle quali la medesima è affetta, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, limitandosi a sostenere che il perito non avrebbe fatto corretto uso della documentazione medica depositata e che avrebbe sottostimato le patologie riscontrate e adducendo, in particolare, la lacunosità della relazione peritale in riferimento alla dedotta patologia.
In altri termini, parte ricorrente si è limitata a contestare in ricorso le conclusioni medico-legali del consulente tecnico sotto il profilo dell'incidenza delle menomazioni valutate e della loro sottovalutazione, omettendo, tuttavia, di specificare in quali errori diagnostici o devianze dalle nozioni scientifiche in rilievo sia incorso il perito.
Sul punto, è opportuno evidenziare che i rilievi di parte ricorrente sono infondati, avendo il CTU dato specifica e motivata spiegazione della valutazione espressa.
Invero, il CTU nominato nella fase di ATP, dopo aver valorizzato la documentazione in atti e svolto anamnesi fisica, ha dato atto delle patologie di cui è affetto il periziato, per poi valutare, giustappunto, la relativa incidenza sul complessivo stato di salute, sostenendo quanto segue: “… si presenta come un individuo Parte_1
normosplancnico, brachitipo, in lieve sovrappeso, in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione. Cute e mucose visibili normo irrorate;
pannicolo adiposo discretamente rappresentato;
sviluppo scheletrico armonico;
sistema linfoghiandolare apparentemente indenne. , cosciente, collaborante, ben Per_1
orientato nel tempo e nello spazio, non ha palesato deficit Parte_1
Pag. 4 di 16 mnesici, ma appare evidente un certo rallentamento dell'ideazione e dell'espressione verbale del pensiero, in assenza di alterazioni dell'assenso percezione. Il tono dell'umore è slivellato sulle basse polarità. All'esame psichico Parte_1
risulta tendenzialmente laconico, poco empatico ma non distaccato nel modo di rapportarsi con l'interlocutore; l'eloquio risulta un po' scarno e privo di istanze emotive, forse sovrastato da rigida riluttanza a confidarsi rallentato nell'esposizione verbale del pensiero (che risulta tuttavia corretto). La raccolta dei dati anamnestici è finita quasi inevitabilmente per essere desunta attraverso la sorella, che via via si è sostituita al periziando;
vista la tendenza un po' declinante del periziando, a relazionarsi con il c.t.u. in conclusione, , all'esame psichico è Parte_1
risultato sempre lucido e ben orientato nel tempo e nello spazio ma poco cooperante nella raccolta dell'anamnesi. Apparato cardiovascolare:- aia cardiaca mal delimitabile, con itto non visibile né palpabile;
toni cardiaci parafonici, in successione ritmica;
intervalli liberi;
rinforzo del 2° tono sul focolaio aortico;
polsi periferici indenni;
sistema venoso indenni;
polso radiale 88 b/m', ritmico, duro e teso. Pressione arteriosa, misurata sia in clino che in ortostatismo, con valori di
150/90 bilateralmente, ai due arti superiori. È presente lieve edema pre tibiale, bilateralmente. Apparato respiratorio:-eupnico, non cianosi ai prolabi. Emitoraci simmetrici, con atteggiamento iperinsufflato, ipoespansibili, con tipo di respirazione prevalentemente addominale;
frequenza respiratoria di 18 atti al m'; FVT ridotto su tutto l'ambito, con presenza di crepitii diffusi;
suono chiaro polmonare;
MV aspro, lievemente ridotto, con rumori, secchi, sia a riposo che dopo colpi di tosse;
expirium prolungato;
è presente qualche sibilo telespiratorio;
Apparato digerente: presenza di cicatrice laparatonica;
addome globoso, meteorico, timpanico. Sia alla palpazione superficiale che profonda non si apprezzano masse, né dolenzia. Margine epatico inferiore di consistenza parenchimatosa, 2 dita dall'arcata costale. Pregressa
Pag. 5 di 16 splenectomia. Peristalsi presente. Non porte erniarie. Apparato genito urinario: IPB anamnestica;
Apparato osteo-articolare: soggetto poliartrosico in moderato eccesso ponderale. Rachide in toto: Per quanto, possibile, si evidenzia una rigidità articolare di 1/3 dei vari movimenti del tronco sui vari piani;
spalle - arti le articolazioni: le scapolo-omerali alla mobilizzazione passiva risultano limitate in via antalgica e 1/4 su tutti i piani di movimento ed alle prove contro resistenza. Mani lavorative;
i movimenti dei polsi e delle mani risultano limitate ai gradi estremi bilateralmente;
opposizione pollice - altre dita, concesse;
il meccanismo della pinza e ipo valido, ipostenia nella stretta contro resistenza (possibile artrosi tecnopatica); Arti inferiori normoconformati, masse muscolari normo toniche. Il periziando è in grado di mettersi in piedi da solo senza particolari difficoltà. Mantiene correttamente e stabilmente la posizione eretta. La deambulazione è armonica e ritmica e si compie senza sostegno di terze persone. I cambi di direzione sono possibili ed immediati.
L'inversione della marcia non richiede particolare difficoltà. L'accosciamento è difficoltoso. Attualmente ha evidenziato un complesso invalidante Parte_1
incentrato sulle seguenti affezioni e menomazioni in sistemi organo funzionali diversi: disturbo della personalità: disadattativo nel modo di pensare, di sentire, di comportarsi, che si discosta dal contesto sociale e culturale di riferimento. Questo tipo di disturbo è egocentrico;
il periziando non avverte, non ha percezione della problematica relazionale, che evoca, al contempo sulla sua persona e negli altri. Il disturbo di personalità comporta una modalità non lineare o distorta di rapportarsi agli altri;
nell'anamnesi emergono a volte risposte emotive per difficoltà di controllare il proprio comportamento. Il DSM V inserisce questa forma di disturbo psichico in classe a: per via della tendenza dei soggetti che ne sono affetti, all'isolamento, al ritiro sociale, alla scarsa empatia, tendenza all'isolamento emotivo. La sorella osserva una scarsa tendenza di alla cura della Parte_1
Pag. 6 di 16 propria persona ed a rapportarsi con gli altri. non ha alcuna Parte_1
propensione ad esternare le proprie emozioni. Non ha empatia per l'interlocutore…
Il disturbo di personalità, non configura una condizione di psicosi (… Sintomi psicotici o produttivi: deliri e allucinazioni;
-sintomi di disorganizzazione: dell'eloquio e del comportamento…). Le funzioni psichiche superiori non risultano alterate in modo significativo. Nel corso della VMG, l è risultato pari a CP_2
22/30. Al disturbo di personalità paranoide di cui all'ICD9-CM va riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa generica pari al 35%; - storia non documentata di pregressa epilessia sofferta durante l'infanzia. Difficile esprimere un giudizio medico-legale in merito all'anamnesi di epilessia, di cui soffre o ha sofferto il periziando. nega recenti episodi comiziali, per cui non è corretto Parte_1
porre una diagnosi di epilessia in assenza di documentati eventi critici quantomeno documentati se non sulla base di una anamnesi patologica recente almeno sulla base di un anamnesi patologica remota;
anche se va dato atto che il periziando assume come profilassi da tempo valproato di sodio. La sorella, in merito dichiara la scarsa propensione di ad assumere farmaci e dunque anche dei farmaci ad attività Pt_1
anti comiziale (nella fattispecie Depakin Chrono 300 mg 1 cpr a rilascio prolungato/die). La valutazione medico-legale delle epilessie presuppone un adeguato inquadramento delle caratteristiche delle crisi: parziali o focali;
ad esordio localizzato;
con storia di presenza o assenza di compromissione della coscienza;
parziali o complesse;
generalizzate, bilaterali, simmetriche. In merito alla riduzione della capacità lavorativa generica sarebbe stato fondamentale la documentazione relativa alla frequenza delle crisi, possibilmente sulla base di documentati tracciati
EEG e sulla risposta ai farmaci anti comiziali;
anche se in fin dei conti, in base all'anamnesi emersa nel corso dell'ATP, “è possibile che”, questa forma di crisi comiziale, vada ascritta, clinicamente, in classe funzionale 1 Perché libero
Pag. 7 di 16 anamnesticamente da almeno 2 anni ed in costanza di terapia con un valproato di sodio. Epilessia con assenza di crisi da "almeno" due anni in costanza di terapia, con riduzione della capacità lavorativa generica pari all'11% (ICD9-CM. Codice e
Classe funzionale:345. 1.) -esiti di pregresso intervento chirurgico complesso addominale rappresentato da: a) resezione sull'ansa digiunale, interrotta e poi anastomizzata direttamente allo stomaco, verso il basso;
successiva altra anastomosi tra l'ultima porzione duodenale e parete laterale del digiuno, per il passaggio dei succhi bilio-pancreatici e il contatto con il bolo alimentare;
b) degastro-gastrectomia subtotale, resezione colon trasverso, digiunale, splenectomia, appendicectomia, anastomosi gastro-digiunale e trasverso discendente per stenosi serrata a carico della flessura splenica per tumore di comportamento incerto. La prognosi risulta senza dubbio il più importante indicatore dell'evoluzione del processo morboso. Non sono allegati agli atti: le caratteristiche biologiche proprie della neoplasia (cito tipo, grado di differenziazione, grado di aggressività cellulare); né è allegata la stadiazione della neoplasia quale emerge da strumenti diagnostici esame istologico, che in ultima analisi vengono riassunti mediante il sistema di valutazione TNM;
In termini di performance status, definibile come il grado di autonomia psico-fisica del periziando intesa sia in termini puramente fisiologici di mantenimento omeostatico delle funzioni biologiche vitali, sia in termini di attività semplici relative alla cura della propria persona o più complesse, la condizione funzionale del periziando va ascritta alla scala Karnofsky 60: è incapace di compiere Parte_1
un'attività lavorativa ma è capace di accudire se stesso e di affrontare cure ambulatoriali Il caso oncologico sottoposto alla nostra osservazione peritale è dunque caratterizzato dall'assenza di diffusione sistemica della malattia;
dalla prognosi favorevole quoad vitam e valetudinem. Non è stata evidenziata un'apprezzabile sintomatologia antalgica di origine oncologica;
una marcata
Pag. 8 di 16 sintomatologia astenica;
un globale scadimento delle condizioni generali. La qualità della vita non è stata alterata in maniera importante da sedute di RT e CHT, che avrebbero potuto indurre effetti collaterali importanti. La neoplasia va pertanto ascritta al codice 9323 del DM 5.02.92, con riduzione della capacità lavorativa generica pari al 70%. Dall'esame dei risultati ottenuti con la scala ADL, emerge, che
, su 6 attività valutate e in grado di eseguirne 4/6 con buona Parte_1
performance delle funzioni corticali superiori MMSE: 22/30 (31.07.23). - ampia resezione dei parenchimi addominali: gastro resezione;
resezione flessura sx del colon/splenectomia con possibili riflessi sul sistema immunitario e funzione emocateretica, di cui al' ICD9 - CM 558. 90 classe 1 (per via analogica indiretta), ma in Pz in quasi ottime condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, per BMI
28). Valutazione: riduzione della capacità lavorativa generica pari al 21%; - artroreumopatia in soggetto affetto da moderato sovrappeso (BMI 28): è evidente che l'eccesso ponderale esplica un'influenza sfavorevole sulle articolazioni portanti, attraverso il carico che viene ad esercitarsi su di esse. L'artrolesività dell'obesità può realizzarsi però anche attraverso altre vie. È ragionevole ipotizzare che l'eziopatogenesi tecnopatica ( ha espletato per tutta la vita Parte_1
l'attività di arrotolatore di pavimenti) e l'eccesso alimentare siano alla base di molte malattie disabilità osteoarticolari (non documentate in questo periziando). Questa considerazione appare piuttosto riduttiva, giacché le complesse interazioni fra obesità e artroreumopatia, possono essere sottesa ad una chiara ereditarietà
(substrato genetico); la stessa sedentarietà; oppure un vero e proprio deragliamento metabolico. Non è facile comunque valutare e definire il ruolo dell'obesità nei confronti dell'insorgenza e dell'evoluzione delle diverse artro-reumopatia. Ma è innegabile, che numerosi studi epidemiologici, hanno rilevato l'associazione dell'obesità con alcune determinate artroreumopatie. In tale situazione, l'aumento
Pag. 9 di 16 della pressione statica su determinate zone di cartilagine, conseguente all'eccesso ponderale, può esplicare una notevole azione anticipante od aggravante l'artrosi.
Orbene l'obesità e l'artrosi sono affezioni concorrenti sul medesimo sistema organo funzionale rappresentato dall'apparato osteo-articolare. Pertanto, la valutazione medico legale in invalidità civile va conglobata. Nella fattispecie abbiamo appreso che il paziente ha un BMI di 28, ma non abbiamo idonea documentazione radiografica per valutare l'entità del danno artrosico. Alla patologia artrosica polidistrettuale non documentata da indagini strumentali (Rx, RMN, TAC, ecografia) necessarie a obiettivare la gravità di processi di sclerosi ossea, osteofiti, geodi, in Pz esposto ad usura lavorativa pluridecennale, condizionante una moderata compromissione poliarticolare, va riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa generica pari al 21%. Per tale complesso invalidante, con riferimento a quanto previsto dalle tabelle di cui al DM del 1992, dopo aver sottoposto a visita va riconosciuto l'istante come soggetto invalido al 100%, con Parte_1
decorrenza dalla data della domanda previdenziale del in data 7.08.23. La
Commissione Medica per l'Accertamento dell'Invalidità Civile di Vasto, visitando il periziando alla data del 21.11.23, non ritenne che così fosse, riconoscendo una riduzione della capacità lavorativa generica pari all'85%. (“Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509.88 - L.124.98) medio - grave 67%- 99%”. Percentuale:
85%. Data di decorrenza: 7.08.23”, per il riscontro del seguente complesso invalidante: ““Esiti di intervento per K colon sx in follow-up in soggetto con disturbo di personalità con disabilità intellettiva di grado moderato e disturbo neuro cognitivo. Pregressa epilessia”. Tanto premesso, in sede di considerazioni medico- legali, ha dato atto che “… In considerazione di quanto appena esposto, si deve ritenere che nel caso di specie, le condizioni cliniche attuali del periziando sia per
Pag. 10 di 16 quelle che incidono direttamente sulle funzioni corticali superiori sia per quelle che incidono sull'apparato locomotore, non siano tali da impedirgli di svolgere molti degli atti elementari della vita quotidiana (dalla VMG: MMSE 22/30; ADL4/6) Di fatto, sul piano obiettivo, in , seppur condizionato da un disturbo Parte_1
di personalità è lucido e orientato nel tempo e nello spazio e senza parenti disturbi della senso percezione;
è stato possibile, inoltre, rilevare una compromissione lieve/moderata delle funzioni motorie, ma la cui significatività non è tale da rendere necessaria una continua assistenza giornaliera che possa giustificare il riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento. C'è stato poi chiesto, dalla S.V, se sia Parte_1
portatore di minorazioni, che n'abbiano ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo, globale, nella sfera individuale od in quella di relazione, per assunte connotazioni di gravità (ex c.3 art.3 L.104/92), indicandone la decorrenza”.
ha evidenziato:-una menomazione del comportamento e i tratti di Parte_1
personalità moderata disabilità a relazionarsi con gli altri, scarso accesso verso la vita sociale;
assenza di disturbi psicotici, condizionante una moderata disabilità nella comunicazione;
una menomazione viscerale per esiti chirurgici di Ca della flessura sx del colon, condizionante una modesta circostanziale. Se ci raccordiamo alla scala di Katz per le ADL (activities daily living), attività della vita quotidiana, nella visita presso il CIM di Vasto del 16.06.17 veniva segnalato: “ Esame psichico: pz discretamente orientato nel tempo e nello spazio, si mostra apparentemente tranquillo, ma poco collaborante, eloquio è povero. lì tono dell'umore è tendenzialmente disforico. Al momento non sembrano presenti alterazioni formali del pensiero. Nega dispercezioni. Il ritmo sonno veglia è regolare. Il pz è stato sottoposto a valutazione psicodiagnostica Test di WAIS e (vedi allegato). Punteggio CP_2
Pag. 11 di 16 MMSE 21; ADL = 6; IADL = 6. Valutazione complessiva: Ritardo cognitivo di grado moderato….”. Nella VMG eseguita il 1.08.23, presso la divisione di geriatria dell'OC di Vasto, si giungeva alle seguenti conclusioni: “Al momento della visita pz vigile, atteggiamento parzialmente collaborante, non edemi declivi, buon compenso di circolo. Es.toraco-addominale negativo.PA: 100/60 mmHg FC: 64 b/min S02 97% in AA con buona performance delle funzioni corticali superiori: MMSE: 22/30 corretto per età e scolarità 21,7 e delle attività quotidiane intra domiciliari: ADL:
4/6 il complesso delle menomazioni emerse dal presente accertamento medico-legale, condizionano una lieve/moderata disabilità nelle ADL con modeste ripercussioni sulle funzioni corticali superiori e sulla motricità. Il DSM V inserisce il disturbo paranoide fra i disturbi di personalità (classe a): per via di questa tendenza all'isolamento, ritiro sociale, alla scarsa empatia, per la tendenza all'isolamento emotivo del periziando. Dall'ATP emerge inoltre una scarsa tendenza alla cura della propria persona. In anamnesi, si segnala una scarsa propensione a rapportarsi con gli altri. , clinicamente da un punto di vista psichiatrico appare ed Parte_1
in una condizione borderline: non ha un atteggiamento oppositivo ma poca empatia e scarsa propensione ad esternare le proprie emozioni. Non ha mai evidenziato ostilità, ma non ha empatia per l'interlocutore. viceversa non ha Parte_1
evidenziato significativi disturbi ansiosi nel corso dell'ATP (nessuno stato di nervosismo, preoccupazione, apprensione…Scarsa tendenza ad assumere regolarmente i farmaci. Il disturbo di personalità, non configura una condizione di psicosi (… Sintomi psicotici o produttivi: deliri e allucinazioni;
-sintomi di disorganizzazione: dell'eloquio e del comportamento…). Le funzioni psichiche superiori non risultano alterate in modo significativo. Nel caso sottoposto alla nostra osservazione peritale, riteniamo razionale una lettura interpretativa della norma che prevede, che in presenza di una autonomia fisiologico vegetativa e relazionale,
Pag. 12 di 16 domiciliare ed extra domiciliare, in paziente comunque portatore di una pregressa patologia oncologica (che necessita di adeguato follow-up) e che ha reso comunque necessaria una ampia resezione chirurgica dei parenchimi addominali sia sufficiente a riconoscere la condizione di portatore di handicap (ex c.1 art.3 L.104/92)”, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda previdenziale del 7.08.23”.
Ha, quindi, concluso come segue: “… è affetto da : “Esiti di Parte_1
intervento per K colon sx in follow-up in soggetto con disturbo di personalità con disabilità intellettiva di grado moderato e disturbo neuro cognitivo. Pregressa epilessia”; - Gli stati patologici riscontrati sono stabilizzati, alcuni di essi, sono in trattamento farmacologico e configurano minorazioni aventi valenza ai fini della normativa vigente sull'invalidità civile;
- Tenuto conto delle richieste formulate dall'interessato, al fine di stabilire se spetti o meno l'invocata prestazione previdenziale si precisa, che gli stati patologici e le minorazioni riscontrate rappresentano un danno funzionale permanente che incide percentualmente sulla capacità di svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età che dopo valutazione complessiva è risultata essere ridotta nella misura del 100%, con decorrenza dalla data della presentazione della domanda previdenziale del 7.08.23; - Parte_1
, per quanto riguarda i requisiti medico-legali si trova ad essere portatore di
[...]
un complesso quadro clinico che, come ho avuto modo di appurare nel corso della presente indagine di accertamento - valutazione medico-legale non compromette l'autonomia complessiva nel compimento degli atti quotidiani della vita e pertanto non rende necessario un'assistenza continuata così come previsto dall'art.1 della legge n.18.80 in tema di concessione del beneficio dell'indennità di accompagnamento;
- di anni 76 vive nella propria abitazione con Parte_1
la sorella, dalla quale viene assistita nelle sue necessità. Il periziando presenta una moderata menomazione della personalità e della capacità intellettiva, condizionante
Pag. 13 di 16 una modesta disabilità nella comunicazione;
una menomazione viscerale, condizionante una modesta disabilità nella destrezza quelle, una moderata menomazione scheletrica (artrosi polidistrettuale), condizionante una modesta disabilità circostanziale, ed in proporzione, lo svantaggio sociale, per handicap permanente, di cui al c.1 art.3, della L.104/92, con decorrenza dalla data della domanda previdenziale del 7.08.23”.
Dall'elaborato peritale, quindi, emerge che il CTU nominato per la fase di ATP ha concluso il suo giudizio escludendo recisamente la sussistenza del requisito sanitario invocato – atteso il riconoscimento unicamente dell'handicap lieve, dunque, non in condizioni di gravità - riassumendo le sue valutazioni medico-legali con una relazione tecnica immune da vizi, che, dunque, va condivisa e richiamata, in particolare con riferimento alla diagnosi, che emerge dalle concrete condizioni sanitarie del ricorrente alla data della visita peritale.
In definitiva, le contestazioni contenute non sono sufficientemente motivate, né specifiche, nei termini sopra evidenziati, risultando, quindi, inidonee a scalfire la validità delle esaustive conclusioni rassegnate dal CTU.
Alla luce delle argomentazioni svolte, dunque, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
Pertanto, deve concludersi, alla stregua di quanto accertato nella fase di ATP, che il ricorrente non possieda i requisiti sanitari invocati in ricorso.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, avendo parte ricorrente prodotto la debita dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non vi è
Pag. 14 di 16 luogo a provvedere sulle stesse, mentre, per le medesime ragioni, le spese della CTU espletata in fase di ATP, queste ultime già liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- non luogo a provvedere sulle spese;
- pone le spese della CTU espletata nella fase di ATP, già liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente.
Vasto, 03.07.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
Pag. 15 di 16 Pag. 16 di 16