Accoglimento
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/03/2026, n. 1712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1712 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01712/2026REG.PROV.COLL.
N. 00805/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 805 del 2025, proposto da Apparati Elettromeccanici e Telecomunicazioni S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo Di Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 3832/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il Cons. LA UL e udito per parte appellante l’avvocato Giuseppe Tempesta per delega dell’avvocato Vincenzo Di Baldassarre;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 9 settembre 2021 il Ministero dello sviluppo economico ha revocato il contributo concesso con decreto del 9 marzo 2020 alla AET Apparati Elettrodomestici e Telecomunicazioni S.r.l. a socio unico (d’ora in poi AET), per l’importo di euro 29.659,97, commisurato agli interessi sull’importo del finanziamento deliberato dalla BNL in data 22 novembre 2019.
In particolare, la revoca totale del contributo è stata disposta in quanto l’investimento è stato avviato dalla società interessata in una data coincidente e non successiva a quella di presentazione della domanda di accesso ai contributi, in contrasto con quanto previsto dall’art. 5, comma 4, del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 e, di rimando, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato (art. 6 regolamento UE, n. 651/2014; art. 6, regolamento UE n. 702/2014; art. 6 regolamento UE n. 1388/2014), che impone la sussistenza dell’effetto incentivante ai fini della compatibilità dell’aiuto in oggetto con il mercato interno.
Con il ricorso introduttivo di primo grado AET ha impugnato il predetto provvedimento deducendo tre motivi di illegittimità con cui, in sintesi, ha contestato la decisione di revoca in quanto:
- sarebbe rispettata la funzione incentivante richiesta dalla disciplina europea perché l’impegno giuridico ad effettuare l’investimento si è perfezionato con la ricezione da parte di AET dell’accettazione del fornitore, in un momento temporale successivo alla presentazione della domanda di finanziamento (la domanda è stata inoltrata il 5 novembre 2019 alle ore 11.23, mentre il contratto di fornitura si è perfezionato alle ore 11.45 del medesimo giorno); il termine data, contenuto nel decreto ministeriale, deve essere interpretato, coerentemente con la ratio della disciplina europea e nazionale sugli aiuti di Stato, non come giorno ma come dato temporale, rendendo ammissibili gli investimenti avviati in un momento temporale successivo alla presentazione della domanda di finanziamento, ancorché nel medesimo giorno;
- l’avvio dell’investimento in data anteriore all’inoltro della domanda non costituisce comunque causa di revoca totale giacché l’art. 12, comma 1, lett. f, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, ai fini della revoca totale del contributo, attribuisce rilievo solo alla violazione dei termini di conclusione dell’investimento; inoltre, atteso che la revoca attiene a vizi originari dell’atto di concessione, risulta violato anche l’art. 21 nonies l. n. 241/1990;
- l’amministrazione, in conformità all’art. 12 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, avrebbe dovuto procedere alla revoca parziale e non totale del contributo, atteso che la somma corrisposta in data 5 novembre 2019 costituiva solo un acconto del più ampio corrispettivo saldato nei giorni successivi a quello di inoltro della domanda.
Con sentenza n. 3832 del 19 giugno 2024 il Tar Campania ha respinto tutti e tre i motivi di ricorso. In particolare il Tar ha condiviso l’interpretazione dell’art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, fornita dall’amministrazione, secondo cui tale disposizione, in coerenza con la ratio di incentivazione sottesa alla disciplina in esame, richiede che l’investimento sia avviato in una data, intesa come giorno, successiva a quella di inoltro della domanda.
Inoltre, il Tar ha respinto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendo che: l’art. 12, comma 1, lett. e), del decreto interministeriale citato, nel richiamare tutte le condizioni di ammissibilità contemplate dall’art. 5, sanziona con la revoca anche l’avvio dell’investimento in data anteriore alla presentazione della domanda; non vi è stata alcuna violazione delle garanzie partecipative e l’interesse pubblico all’annullamento dell’atto di concessione è in re ipsa ; l’amministrazione ha correttamente disposto la revoca totale del contributo, atteso che l’investimento oggetto di finanziamento deve essere considerato come un unicum suscettibile di valutazione unitaria e non parcellizzabile e, come tale, interamente revocabile nel caso di suo avvio in data anteriore alla presentazione della domanda.
Avverso la predetta sentenza AET ha proposto appello deducendo i seguenti motivi:
1) illegittimità della sentenza per mancato accoglimento del primo motivo di ricorso, in termini di error in iudicando per: assenza dei presupposti; travisamento dei fatti; mancato accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa in violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione dell’art 5, comma 4, del interministeriale del 25 gennaio 2016, dell’art. 2 d.l. n. 69/2013, conv. con modificazioni dalla l. n. 98/2013, dell’art. 12 delle preleggi e più in generale dei principi ermeneutici sull’interpretazione della legge ricavabile dal sistema normativo, oltre che in violazione dei principi sulla correttezza ed efficienza dell’azione amministrativa e per sviamento dalla finalità pubblicistica; mancato accertamento del difetto istruttorio e motivazionale dell’atto di revoca; mancato pronunciamento e comunque non corrispondenza tra chiesto e giudicato in relazione all’eccepita violazione dell’art. 12 delle preleggi e dei principi sull’interpretazione della legge in generale ed alla effettiva ratio e finalità della normativa di riferimento al di là del significato letterale delle parole; difetto di istruttoria e di motivazione e, comunque, insufficienza, perplessità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione; ingiustizia manifesta; erronea/falsa interpretazione/applicazione e sconfinamento dai limiti del sindacato giurisdizionale con riferimento al senso e alla portata della finalità di incentivazione degli investimenti che il beneficio economico mira a perseguire, anche sulla base della disciplina comunitaria di riferimento (art. 6 reg. UE n. 651/2014);
2) illegittimità della sentenza per mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso, in termini di error in iudicando per: assenza dei presupposti; travisamento dei fatti; mancato accertamento dell’illegittimità dell’azione amministrativa in violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione degli artt. 5 e 12 del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, degli artt. 1, 3, 41, 97 Cost. e 21 nonies
l. n. 241/1990 e di tutti i principi di efficienza e buon andamento che devono informare l’operato della p.a.; omessa interpretazione teologica e sistematica della normativa di riferimento; mancato rilevamento dei vizi istruttori e motivazionali del provvedimento di revoca, della natura postuma delle argomentazioni introdotte in sede processuale in violazione dei principi del giusto processo e della effettività del contraddittorio, della riconducibilità del gravato provvedimento a contrarius actus rispetto all’originario provvedimento concessorio, e come tale assoggettato al rispetto delle condizioni previste per l’esercizio del potere in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990; difetto di istruttoria e di motivazione e, comunque, insufficienza, perplessità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione; ingiustizia manifesta; sconfinamento dai limiti del sindacato giurisdizionale;
3) illegittimità della sentenza per mancato accoglimento del terzo motivo di ricorso, in termini di error in iudicando per: assenza dei presupposti; travisamento dei fatti; mancato accertamento dell’illegittimità dell’operato della p.a. in violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione dell’art. 12 del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016 e in ogni caso dei principi di proporzionalità e di adeguatezza dell’azione amministrativa ai fini del raggiungimento dello scopo perseguito con il minor sacrificio per il destinatario della sanzione; difetto di istruttoria e di motivazione e, comunque, insufficienza, perplessità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione; ingiustizia manifesta; sconfinamento dai limiti del sindacato giurisdizionale.
Parte appellante ha anche chiesto a questo Consiglio di sottoporre alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale, se ed in quanto ritenuta indispensabile per la risoluzione della controversia pendente: se l’art. 6 regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014, nel subordinare la possibilità di deroga al divieto degli aiuti di Stato alla sussistenza di un effetto di incentivazione dell’aiuto, ed in particolare a quanto indicato al punto 2, secondo cui “gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato”, debba essere interpretato nel senso che l’avvio dell’investimento non possa avvenire in data antecedente e in data coincidente rispetto a quella di presentazione della domanda di aiuto; o se, invece, l’effetto di incentivazione è fatto salvo allorché tale avvio risulti, in ogni caso, cronologicamente successivo rispetto al momento di presentazione della domanda di aiuto.
Si è costituito in giudizio con atto di mera forma il Ministero appellato il quale ha chiesto di respingere l’appello.
All’udienza pubblica del 26 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con il primo motivo di appello AET ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha fornito una interpretazione letterale dell’art. 5, comma 4, del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, intendendo il termine “data” come “giorno”, senza tenere conto della ratio della disciplina europea e nazionale in materia di aiuti che, nell’esigere l’effetto incentivante del contributo, impone solamente che l’investimento sia effettuato in un momento temporale successivo alla presentazione della domanda di contributo, senza richiedere anche la diversità del giorno.
Il motivo è fondato.
2.1. Va al riguardo premesso che ai sensi dell’art. 6, par. 1 e 2. del regolamento UE n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, “Il presente regolamento si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione. 2. Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato”. Ai sensi dell’art. 2, par. 1, n. 23), del medesimo regolamento per “avvio dei lavori” deve intendersi “la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare le attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.
Disposizioni uguali a quella appena citata sono contenute anche agli artt. 2 e 6 del reg. UE n. 702/2014 ed agli artt. 2 e 6 del reg. UE n. 1388/2014, richiamati dall’amministrazione nel provvedimento impugnato.
L’art. 2, d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, ha previsto la concessione in favore delle micro, piccole e medie imprese, di un contributo rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware , in software ed in tecnologie digitali. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, d.l. citato, “con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 4 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 2”.
In data 25 gennaio 2016 è stato adottato il decreto attuativo della predetta disposizione, il quale all’art. 5, comma 4, prevede che “Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all’articolo 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali. Per avvio dell’investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.
Così ricostruito il quadro normativo, va rilevato che la questione decisiva ai fini della soluzione della controversia è rappresentata dall’interpretazione del citato art. 5, comma 4, del decreto interministeriale. Se infatti il termine “data” viene interpretato come “giorno” allora il provvedimento di revoca adottato dall’amministrazione è conforme alla predetta disposizione. Se, invece, il termine “data” viene interpretato più genericamente come “tempo”, allora il provvedimento di revoca è illegittimo in quanto l’amministrazione ha omesso di prendere in considerazione la documentazione prodotta nel corso del procedimento, da cui risulterebbe che l’impegno giuridicamente vincolante, che costituisce avvio dell’investimento, si sarebbe perfezionato in un momento successivo alla presentazione della domanda.
2.2. Ciò premesso, il collegio condivide l’interpretazione fornita da parte appellante sulla base delle seguenti considerazioni.
Costituisce fatto notorio, comunque evincibile dalla consultazione dei principali dizionari della lingua italiana, che il termine “data” indica non solo il giorno, il mese e l’anno di un evento ma anche, più generalmente, il “tempo” (si pensi alle espressioni “di data recente”, “di data risalente”, “di lunga data”, etc.).
Nel caso in esame, tale seconda accezione del termine “data” risponde maggiormente alla funzione svolta dalla disposizione in esame, anche alla luce della disciplina europea di cui la stessa costituisce applicazione.
Infatti, secondo l’impostazione del legislatore europeo, al fine di assicurare l’effetto incentivante del contributo, è sufficiente che l’investimento venga avviato in un momento temporale successivo alla presentazione della relativa domanda, giacché in tal caso si può presumere che l’imprenditore si sia determinato ad effettuare la spesa, in modo definitivo ed irreversibile, proprio in ragione del contributo di cui ha chiesto il riconoscimento ed in cui può ragionevolmente confidare ove in possesso dei requisiti richiesti. L’art. 6 reg. 651/2014, l’art. 6 UE n. 702/2014 e l’art. 6 reg. UE n. 1388/2014, tutti citati dall’amministrazione nel provvedimento impugnato, prevedono infatti che il beneficiario deve presentare la domanda di aiuto prima dell’avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività, senza tuttavia richiedere che i lavori vengano avviati in una data, intesa come giorno, diversa e successiva rispetto a quella della presentazione della domanda.
Ad una diversa conclusione non può condurre il riferimento al termine “data” impiegato all’art. 2, punto 23), del regolamento UE n. 651/2014 per la definizione dell’“avvio dei lavori” (contenuto anche nei corrispondenti artt. 2 degli altri regolamenti settoriali sopra richiamati).
Al riguardo il collegio rileva che:
- il termine “data” è utilizzato in tale definizione solo per verificare se, ai fini della determinazione del momento di avvio dei lavori, bisogna dare rilievo all’inizio dei lavori di costruzione o all’assunzione di un impegno giuridicamente rilevante; tale disposizione, invece non si occupa di definire la posteriorità dell’avvio dei lavori rispetto alla presentazione della domanda di aiuto;
- in ogni caso, dal confronto della versione italiana con la versione francese e quella inglese, emerge con chiarezza che anche in tal caso il legislatore europeo, nella versione italiana, ha voluto fare riferimento al termine data come tempo e non come giorno. Infatti, né nella versione francese né in quella inglese il legislatore europeo ha utilizzato il termine data o giorno, facendo solo riferimento alla priorità temporale tra i due eventi ivi indicati (nella versione francese per «début des travaux» si intende “soit le début des travaux de construction liés à l’investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d’équipement ou tout autre engagement rendant l’investissement irréversible, selon l’événement qui se produit en premier”; nella versione inglese “‘start of works’ means the earlier of either the start of construction works relating to the investment, or the first legally binding commitment to order equipment or any other commitment that makes the investment irreversible”; sull’importanza del confronto tra le diverse versioni linguistiche, ai fini della corretta interpretazione del diritto dell’Unione europea, v. per tutte Corte di Giustizia, grande sezione, 6 ottobre 2021, emessa in C-561/19).
Alla luce di tali elementi il collegio ritiene quindi che l’art. 5, comma 4, del decreto interministeriale del 25 gennaio 2016, possa essere interpretato nel senso che l’investimento deve essere avviato in un tempo successivo alla presentazione della domanda, ancorché nel medesimo giorno in cui tale domanda è stata presentata, essendo tale interpretazione sufficiente ad assicurare l’effetto incentivante dell’aiuto imposto dalla normativa europea e rispetto al quale la predetta previsione è strumentale.
Inoltre, tale interpretazione, che per le ragioni sopra esposte è conforme al diritto europeo, è maggiormente rispettosa anche dei principi di ragionevolezza e parità di trattamento: sarebbe infatti irragionevolmente discriminatorio far dipendere l’ammissibilità del contributo dalla circostanza che l’investimento sia stato avviato prima o dopo le ore 24 del giorno in cui è stata presentata la domanda, pur a fronte di investimenti parimenti avviati dopo la presentazione della domanda e quindi parimenti rispondenti alla ratio incentivante dell’aiuto.
Non è poi possibile ritenere che tale interpretazione imponga all’amministrazione di effettuare accertamenti particolarmente onerosi finalizzati a verificare l’ammissibilità del contributo nel caso in cui vi sia coincidenza di giorno tra l’inoltro della domanda e l’avvio dell’investimento. Al riguardo è sufficiente rilevare che la prova delle condizioni di ammissibilità del contributo spetta al soggetto che richiede l’agevolazione il quale, a fronte dell’avvio dell’investimento nel medesimo giorno della presentazione della domanda, dovrà provare in modo specifico e puntuale che l’avvio è comunque avvenuto in un momento successivo all’inoltro della domanda.
2.3. Per le ragioni sopra esposte, quindi, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo in quanto ha disposto la revoca del contributo esclusivamente in ragione della circostanza che l’investimento è stato avviato lo stesso giorno (e non nei giorni successivi) rispetto a quello di presentazione della domanda di contributo.
L’amministrazione potrà eventualmente disporre la revoca, ove ritenga di riesercitare il potere, verificando se dalla documentazione prodotta dalla società, o da altra nelle more acquisita, possa desumersi l’avvio dell’investimento in un momento anteriore alla presentazione della domanda. A tal fine l’amministrazione dovrà prendere in considerazione solamente gli impegni giuridicamente vincolanti o che comportano comunque l’irreversibilità dell’investimento, secondo la definizione di “avvio dei lavori” sopra riportata, mentre dovrà essere ritenuta irrilevante ai fini della revoca l’eventuale attività meramente preparatoria, come desumibile dall’art. 2 n. 23) del reg. UE n. 651/2014.
3. Il secondo motivo di appello è infondato.
Al riguardo il collegio condivide quanto affermato dal giudice di primo grado.
3.1. L’art. 12, rubricato “Revoche” del medesimo Decreto ministeriale espressamente sancisce che “1. Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui: … e) venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all’art. 5”; f) l’investimento non sia stato concluso nei termini di cui all’art. 5, comma 5”.
Tra le condizioni di ammissibilità indicate all’art. 5, richiamato dall’art. 12, lett. e), rientra anche l’avvio dell’investimento in un momento successivo alla presentazione della domanda di contributo (art. 5, comma 4), condizione di ammissibilità peraltro particolarmente importante ai fini del rispetto della disciplina europea in materia di stati.
Né può essere condivisa la tesi di parte appellante secondo cui l’art. 12, alla lett. f), darebbe rilievo solamente alla violazione dei termini di conclusione del progetto ma non anche alla violazione del termine iniziale. Nel caso in esame, infatti, non si discute del rispetto di un mero termine iniziale bensì della stessa funzione incentivante dell’aiuto richiesto, che deve necessariamente sussistere in base alla disciplina europea sopra richiamata e che si può affermare solo ove l’avvio dell’investimento sia successivo alla presentazione della domanda.
3.2. Il collegio ritiene che non vi sia stata alcuna violazione della partecipazione procedimentale.
Infatti, l’amministrazione ha comunicato all’impresa interessata l’avvio del procedimento di revoca del contributo, ha acquisito le osservazioni della società e le ha prese in considerazione nel provvedimento finale, ritenendo che le stesse non consentissero di superare le ragioni poste a fondamento della revoca. Ed in effetti la circostanza allegata dalla società – che il contratto di acquisto dei macchinari si fosse perfezionato dopo l’inoltro della domanda ancorché nello stesso giorno – non consentiva di ritenere rispettato l’art. 5, comma 4, che, nell’interpretazione fornita dall’amministrazione, avrebbe richiesto l’avvio dell’investimento quanto meno nel giorno successivo alla presentazione della domanda.
3.3. Contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, non è possibile neanche ritenere che la revoca oggetto del presente giudizio costituisca un contrarius actus rispetto al provvedimento di ammissione e sia pertanto soggetta ai presupposti di cui all’art. 21 nonies l. n. 241/1990 (v. Cons. Stato, sez. VI, 17 giugno 2025, n. 5268).
Questa sezione, seppure con riferimento ad una diversa fattispecie, ha già avuto modo di precisare che “Qualora, invece, sopravvenga la carenza del requisito in costanza di rapporto ovvero la conservazione del contributo sia subordinata ex lege al completamento di verifiche amministrative successivamente conclusesi con esito negativo, non emerge l’invalidità del provvedimento originario, trattandosi di atto comunque assunto nel rispetto della normativa di riferimento” (Cons. Stato, sez. VI, 17 aprile 2023, n. 3862, punto 13.3. della motivazione; analogamente v. Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2025, n. 2134).
Nel caso in esame la concessione del contributo in esame è sottoposta allo specifico ed articolato procedimento delineato dal decreto interministeriale citato, nel quale l’impresa beneficiaria, a seguito dell’iniziale provvedimento di ammissione, è chiamata a produrre, nella successiva fase di attuazione dell’investimento (v. art. 10), documenti che possono incidere sulla valutazione inizialmente operata dall’amministrazione in relazione al rispetto delle condizioni di ammissibilità (quali appunto quelli relativi all’avvio dell’investimento); inoltre, in tale procedimento l’amministrazione è dotata di ampi poteri di controllo all’esito dei quali può sempre disporre la revoca del contributo (artt. 11 e 12).
Il provvedimento di revoca, quindi, conforme alla specifica disciplina sopra descritta non costituisce un atto di annullamento d’ufficio di un provvedimento ab origine viziato con conseguente inapplicabilità dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990.
4. Il terzo motivo di appello è infondato.
Al riguardo va rilevato che l’amministrazione, ove accerti che prima della presentazione della domanda l’impresa abbia assunto un impegno giuridicamente vincolante in relazione all’unitario investimento oggetto di agevolazione, è tenuta alla revoca dell’intero contributo senza che possa avere rilievo la circostanza che una parte del prezzo dovuto al terzo fornitore venga corrisposto in una data successiva e senza che si possa discrezionalmente parcellizzare l’investimento che la stessa società, mediante l’inoltro di un’unica domanda di contributo, ha considerato e presentato all’amministrazione come unitario.
5. In conclusione, quindi, l’appello va accolto limitatamente al primo motivo e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, va annullato il decreto del 9 settembre 2021 con cui il Ministero ha revocato il contributo concesso ad AET S.r.l. con provvedimento del 9 marzo 2020.
6. La particolarità della fattispecie concreta giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla il decreto di revoca adottato dal Ministero dello sviluppo economico in data 9 settembre 2021.
Spese di entrambi i gradi del giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RL ON, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
LA UL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA UL | RL ON |
IL SEGRETARIO