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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 107/21, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Mario Di Parte_1 C.F._1
Pillo, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Cappuccilli, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato come in atti.
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Vladimiro Parte_2 C.F._3
Ruggiero, elettivamente domiciliato come in atti.
CONVENUTA
pagina 1 di 16 OGGETTO: divisione ereditaria
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte:
“[…] Precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto richiesto, precisato, Parte_1
dedotto, prodotto ed eccepito dallo stesso ricorrente nei suoi atti di parte e nei verbali d'udienza, con accettazione ed approvazione delle risultanze della c.t.u. dell'Arch. e relativo Persona_1
progetto divisionale, oltre a richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale di nullità del testamento olografo della de cuius Sig.ra avanzata dalla convenuta Persona_2 [...]
, deceduta in corso di causa, alla quale è succeduto il coniuge Sig. , Persona_3 Parte_2
con vittoria delle spese di giudizio e delle n. 2 mediazioni e n. 2 c.t.u. svolte, nei confronti di entrambi i convenuti […]”.
ENIO “[…] Si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi e Pt_1
verbali di causa, nonché, alle conclusioni istruttorie e di merito rassegnate nella comparsa di costituzione e nelle memorie istruttorie. Chiede termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Torna ad opporsi al progetto divisionale predisposto dal Ctu, atteso che tale progetto prevede l'assegnazione in comproprietà di una parte dei beni ai convenuti e CP_1 Parte_2
peraltro, previo frazionamento. Per l'effetto, non può procedersi all'assegnazione, in
[...] assenza di consenso, come previsto dall'art. 720 c.c., ma dovrà disporsi il rinnovo del progetto di divisione o la vendita del compendio”.
TOMMASO D'AVERSA: “[…] Torna ad opporsi all'unico progetto divisionale, così come redatto dal CTU nominato, poiché il Giudice aveva suggerito al CTU di predisporre “uno o più progetti divisionali”: l'unico progetto redatto, invece, assegna in comproprietà al sig. ed al sig. Pt_2
la particella 4133 e prevede il frazionamento tra tutte le parti delle particelle 176 e CP_1
4065. Il sig. , attesa la vetustà e gli interventi di manutenzione straordinaria necessari alla Pt_2
abitazione, non presta il consenso alla divisione così come frazionata dal CTU nel progetto depositato
(egli non dispone, peraltro, della liquidità necessaria). A questo punto, vista l'impossibilità di addivenire ad una soluzione equa ed economica della vicenda, l'avv. Ruggiero torna ad impugnare e
pagina 2 di 16 contestare quanto dedotto ed eccepito dall'attore, si riporta i propri scritti difensivi ed insiste per
l'ammissione delle proprie istanze istruttorie formulate ai fini della esatta determinazione delle quote spettanti atteso il mancato verificarsi delle condizioni di cui al testamento impugnato. Insiste, infine, affinchè venga disposta la vendita del compendio immobiliare. In subordine si chiede che il CTU depositi un ulteriore progetto divisionale attesa la rilevata non equità e anti economicità dell'unico progetto depositato”.
SINTESI DELLE QUESTIONI OGGETTO DI CAUSA
1. Nel 2004, morì lasciando il suo patrimonio immobiliare in eredità ab Persona_4 intestato a sua moglie e ai suoi tre figli (avuti con quest'ultima), Persona_2
e . Parte_1 CP_1 Persona_3
2. Nel 2019 morì la quale, con testamento olografo del 18.4.17, aveva Persona_2
lasciato tutti i suoi beni a Parte_1
3. Quest'ultimo, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'11.3.20, ha agito, innanzi alla Sezione Distaccata del Tribunale di Chieti, nei confronti dei suoi fratelli, chiedendo la divisione in natura del patrimonio ereditario (divisione che ha dedotto di avere invano tentato di compiere in via bonaria), assumendo di essere titolare della quota di 5/9 di esso, a fronte di una quota di 2/9 in capo a ciascuno dei convenuti.
4. nel costituirsi in giudizio, ha dedotto ed eccepito: la illegittimità del testamento CP_1
della madre, per lesione della legittima degli altri due eredi della stessa;
la appartenenza alla massa ereditaria anche di un libretto postale cointestato al ricorrente e alla nonché di altri Per_2
conti e libretti intestati a quest'ultima; la inammissibilità della domanda di divisione, essendo contestate le quote ereditarie;
la incompatibilità del rito sommario rispetto alla natura della controversia. Sulla base di tali assunti, il resistente ha domandato: in via principale, il rigetto della domanda di divisione;
in via subordinata e riconvenzionale, l'accertamento della intervenuta lesione, da parte del testamento della della propria quota di legittima, con conseguente necessità Per_2 di rideterminazione dell'asse ereditario e divisione dello stesso.
5. nel costituirsi in giudizio, ha dedotto ed eccepito: la falsità del Per_3 Persona_3
testamento, in quanto mai redatto e sottoscritto da in subordine, la Persona_2
inefficacia di esso, non essendosi mai avverata la condizione, ivi prevista, per cui Parte_1
pagina 3 di 16 si sarebbe presa cura della testatrice “dal 2011 sino al resto dei suoi giorni”; in ulteriore subordine, la invalidità del testamento, per errore della testatrice sul motivo della disposizione testamentaria in favore di in ulteriore subordine, la illegittimità del testamento, per lesione della Parte_1
legittima degli altri eredi;
la appartenenza alla massa ereditaria anche di un libretto postale cointestato al ricorrente e alla nonché di altri conti e libretti intestati a quest'ultima. Per_2
Sulla base di tali assunti, la resistente ha domandato: in via principale, il rigetto della domanda di divisione;
in via riconvenzionale, l'accertamento della nullità del testamento della con Per_2
conseguente apertura della successione legittima tra le parti;
in subordine, la declaratoria della intervenuta lesione testamentaria della quota di legittima, con conseguente rideterminazione, dell'asse ereditario - previa riduzione della quota del ricorrente - e divisione dei beni.
6. Nel prosieguo del giudizio: la causa – assegnata per competenza, in quanto a decisione collegiale, al
Tribunale, sede centrale, previo mutamento del rito – è stata interrotta per il sopravvenuto decesso di e riassunta da nei confronti di Persona_3 Parte_1 Pt_2
(unico erede della sorella deceduta) e degli originari convenuti;
,
[...] Parte_2
nel costituirsi in giudizio, ha ribadito le medesime domande ed eccezioni della sono state Pt_1
espletate una CTU grafologica (a mezzo del Dott. , per la verifica della autenticità o meno Persona_5
del testamento controverso, e – dopo la assegnazione della causa al sottoscritto Presidente - una successiva CTU (a mezzo del Dott. per la stima del compendio immobiliare, per Persona_1
la verifica della regolarità edilizia ed urbanistica del medesimo, nonché per la predisposizione di un progetto divisionale;
a seguito della impossibilità di addivenire ad una approvazione consensuale di detto progetto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza a trattazione scritta del 9.12.24, al cui esito – decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. - è stata trattenuta alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La “procedibilità” della domanda dell'attore di divisione
La domanda in oggetto è procedibile posto che – contrariamente a quanto eccepito da
[...]
– da un lato, la esistenza di una contestazione tra gli eredi della entità delle rispettive quote CP_1 non è in alcun modo ostativa alla proposizione della domanda stessa e, dall'altro, detta contestazione va pagina 4 di 16 risolta nell'ambito del giudizio divisorio. Del resto, è pacifica in giurisprudenza la compatibilità tra domanda di riduzione (che presuppone una controversia sulla entità delle quote degli eredi) e la domanda di divisione della massa ereditaria (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18468 del
04/09/2020).
B. La genuinità del testamento olografo di Persona_2
1. La genuinità del testamento in oggetto e – dunque – la riconducibilità di esso alla mano di sono state accertate, in termini di certezza, dal CTU grafologo Dott. Persona_2
con una relazione tecnica redatta in modo dettagliato e da intendersi qui integralmente Per_5
richiamata per relationem.
In particolare, l'Ausiliario del Giudice - all'esito di un esame circostanziato sia del testamento, sia delle scritture di comparazione acquisite – ha così concluso: “Lo status quo del reperto in verifica… a firma parente di è risultato perfetto integro sotto tutti gli aspetti chimico fisici, Persona_2
per cui quello attuale è lo stesso della vergatura originaria, non avendo subito eventuali alterazioni, modificazioni e/o manipolazioni. Inoltre, nel suo contesto non sono state ravvisate tracce indicanti artificiosità esecutiva, anomalie o incongruenze di nessun tipo e, con particolare riguardo alla sottoscrizione, non si sono apprezzate caratteristiche che postano far anche solo ipotizzare, come ultima ratio, una eventuale procedura di calco o decalco. nel suo contesto esiste una sicura unicità di provenienza genografica, nel senso che la sua materiale redazione, intesa come intierezza strutturale di testo, data e sottoscrizione va ricondotta ad una stessa individualità grafica, che si è espressa in procedimento vergativo di tipo spontaneo e abitudinario, secondo un modus scribendi consolidato nel tempo. Il confronto, analitico e sistematico, posto in essere tra le manoscritture e la sottoscrizione presenti sul reperto in verifica e tutto il complesso degli autografi disponibili della ha Per_2
dato risultanze certe ed univoche, si sono infatti registrate omografie diffuse e generalizzate che investono ogni singolo aspetto grafico: sia formale che strutturale ed eventi, qualitativamente quantitativamente, rilevante incidenza probatoria, poiché riferite a particolarità e specificità strettamente connaturate alla gestualità grafica proprie della Alla luce di quanto Per_2
precede non può che concludersi constatando la sicura autograficità di tutto l'olografo contestato, la cui materiale redazione non può essere ascritta ad altri che alla stessa Persona_2
pagina 5 di 16 in quanto strettamente connaturata alla sua gestualità grafica ed espressione della sua grafomotricità, acquisita e radicalizzata nel tempo”.
2. Si tratta di conclusioni perfettamente condivisibili, in quanto tratte all'esito di un accertamento scientifico, approfondito e motivato, del testamento in verifica, senza alcuna contestazione ad opera delle parti.
C. La validità ed efficacia del testamento, salvo che per la parte lesiva della legittima degli altri eredi
1. Nel testamento in parola, redatto il 18.4.17, la scrisse: “Io sottoscritta Per_2 Persona_6
nel pieno possesso delle mie capacità mentali, con il presente testamento revoco ed
[...]
annullo ogni mia precedente disposizione e dispongo che dopo la mia morte la mia quota indivisa pari
a 1/9 su tutti i beni immobili costituiti da terreni e fabbricato lasciati in eredità da mio marito Per_4
vadano in eredità a mio figlio poiché è stato l'unico figlio ad accudirmi
[...] Parte_1
moralmente, fisicamente e materialmente, dandomi piena assistenza dal 2011 al resto dei miei giorni.
Voglio che mio figlio , alla mia morte provveda proprio a farsi carico di tutte le spese funerarie Pt_1
e alle spese amministrative necessarie per intestarsi la mia quota di proprietà su terreni e fabbricato.
Questa è la mia volontà e chiedo che venga rispettata”.
2. prima, e il suo coniuge ed erede , dopo, Persona_3 Pt_2 Pt_2
hanno eccepito la inefficacia del testamento, assumendo che la locuzione “dal 2011 al resto dei miei giorni” usata dalla testatrice – con riferimento alla assistenza proveniente da suo figlio – Pt_1 costituiva una “condizione futura ed incerta” che, “non essendosi verificata... né al momento del testamento... né successivamente alla sua redazione ” – posto che a loro dire, non Parte_1
si occupò mai di sua madre – rendeva il testamento stesso inefficace.
3. I medesimi convenuti hanno altresì sostenuto che, nel caso di riconosciuta validità di detta condizione, il testamento sarebbe invalido per errore sul motivo, avendo “la creduto, Per_2
con ogni probabilità, che così testando avrebbe ricevuto assistenza per il resto della sua vita dal figlio
al quale avrebbe in cambio lasciato tutti i suoi beni” (cfr. le comparse di risposta). Pt_1
4. Tali assunti, scrutinabili congiuntamente, sono infondati.
4.1 Premesso che è processualmente pacifico (perché ammesso da tutti i figli della che Per_2 quest'ultima – all'epoca (aprile 2017) della redazione del testamento – era pienamente capace di pagina 6 di 16 intendere e di volere, la sua scelta di devolvere, alla sua morte, tutti i suoi beni al figlio , in Pt_1
quanto sua libera, consapevole e motivata determinazione volitiva, è perfettamente valida ed efficace, né può essere contestata dagli altri eredi.
4.2 Inoltre, la pretesa del D'AVERSA di rinvenire in quella chiara manifestazione di volontà della testatrice una disposizione “condizionata” ad un evento futuro ed incerto (ossia – a suo dire – alla condizione che, dal momento della redazione del testamento sino alla sua morte, suo figlio la Pt_1
avrebbe accudita ed assistita) non è in alcun modo condivisibile.
Infatti, il contenuto inequivoco della disposizione testamentaria contestata indica come la decise, con piena cognizione e senza condizioni di sorta, di devolvere mortis causa Per_2
tutti i suoi beni a suo figlio , sia come espresso atto di riconoscenza verso di lui, per Pt_1
l'assistenza e l'affetto che gli aveva rivolto in passato (dal 2011 in poi), sia come “implicito” atto di non riconoscenza verso gli altri figli, i quali – a differenza del primo e sempre a dire della de cuius – si erano disinteressati dei suoi bisogni materiali e morali (“[…] Dispongo che dopo la mia morte la mia quota indivisa … su tutti i beni immobili …. lasciati in eredità da mio marito Persona_4
vadano in eredità a mio figlio poiché è stato l'unico figlio ad accudirmi moralmente, Parte_1 fisicamente e materialmente, dandomi piena assistenza dal 2011 al resto dei miei giorni […])”.
Dunque, la testatrice motivò la devoluzione della eredità a suo figlio e la concomitante, Pt_1
consequenziale, diseredazione degli altri suo figli sulla base della esplicita considerazione (non già di un evento futuro ed incerto, bensì) di un evento passato (l'essere stata assistita ed accudita, dal 2011 in poi, soltanto dal primo figlio;
l'essere stata “abbandonata” dagli altri figli).
La univocità sia della disposizione volitiva della testatrice, sia della motivazione dalla stessa espressa a sostegno di essa (l'essere stato suo figlio l'unico ad accudirla da ogni punto di vista dal 2011 in Pt_1
poi) rende inammissibile la pretesa dei convenuti di fornire per testimoni la prova che quanto attestato dalla (all'epoca, come detto, pienamente capace di intendere e di volere) fosse non Per_2
veritiero.
4.3 Da quanto sopra rilevato discende, altresì, la infondatezza della domanda dei summenzionati convenuti di accertamento della invalidità del testamento per errore sul motivo della testatrice.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 624 c.c. (“Violenza, dolo, errore”), “La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo” (I comma): “L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione
pagina 7 di 16 testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre” (II comma).
Secondo la Suprema Corte, “il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24637 del 03/12/2010).
Inoltre, “L'errore sul motivo, assunto dall'art. 624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore nel suo libero e insindacabile apprezzamento circa
l'importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue personali vedute e aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontà, sicché tale soggettiva valutazione della realtà obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7178 del
22/03/2018).
Nella specie, una volta acclarata la piena capacità della di intendere e di volere e, in Per_2 quest'ambito, anche di esprimere le ragioni della sua insindacabile volontà sia di “diseredare” gli altri figli, per non avere avuto dagli stessi, sino ad allora, alcuna assistenza morale e materiale – sia di
“premiare” il figlio per essere stato l'unico, dal 2011 all'epoca del testamento – a prendersi cura Pt_1
di lei, non vi è alcuno spazio per pretendere legittimamente una invalidazione di quella disposizione testamentaria.
4.4 Inoltre, anche a voler dare credito alla tesi dei convenuti, per cui non si Parte_1
sarebbe occupato della madre dal 2017 sino alla morte di quest'ultima ed anche a voler ritenere che tale sopravvenienza possa essere qualificata come errore sul motivo, esso non integrerebbe un vizio di annullamento del testamento.
Infatti, posto che dal tenore letterale della disposizione testamentaria emerge come furono due i motivi
(vd. dietro) che determinarono la a disporre in favore del solo figlio e, per Per_2 Pt_1
l'effetto, a diseredare gli altri figli (1. l'essere stato questi l'unico figlio ad averla accudita dal 2011 alla data – aprile 2017 – del testamento;
2. l'essere stata invece ella trascurata dagli altri figli) e precisato pagina 8 di 16 che – a seguire la tesi dei convenuti – dovrebbe rinvenirsi anche un terzo motivo della disposizione testamentaria (3, ossia, la convinzione di quella che avrebbe continuato a curarsi di lei anche in Pt_1 futuro), l'asserito errore, dedotto dai convenuti, in cui la testatrice sarebbe incorsa (ossia l'errore sul terzo motivo summenzionato) sarebbe giuridicamente irrilevante, non costituendo esso – con evidenza
– l'unico motivo della scelta testamentaria della de cuius.
D. La lesione testamentaria della quota legittima degli altri figli e la rideterminazione delle quote degli eredi
1. La lesione in oggetto è pacifica (essendo stati gli altri due figli della testatrice esclusi in toto dalla eredità della prima) ed è stata ammessa dall'attore nel corso del giudizio.
2. Di conseguenza, la predisposizione del progetto divisionale da parte del CTU (vd. infra) Per_1
ha tenuto conto delle quote reintegrate dei convenuti: 11/27; Parte_1 Persona_3
8/27; 8/27. CP_1
3. Come già indicato, a seguito del decesso della Sig.ra avvenuto in data Persona_3
21.12.2022, la sua quota è stata devoluta interamente al marito Sig. quale suo Parte_2 unico erede avendo i figli e rinunciato all'eredità della madre. Controparte_2 Controparte_3
E. La massa ereditaria immobiliare
1. Il compendio immobiliare oggetto delle domande di divisione delle parti risulta essere costituito dai seguenti bene immobili (cfr. la relazione del CTU e la documentazione in atti): Per_1
1. Fabbricato ad uso abitazione sito in AN (CH) in contrada Cerreto, distinto nel N.C.E U. al foglio n. 1, particella n. 4133, subalterno n. 2, categoria A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita
Euro 135,57; si tratta di una unità immobiliare costituente una porzione di un più ampio fabbricato di proprietà di;
Parte_3
2. Fabbricato ad uso magazzino sito in AN (CH) in contrada Cerreto, distinto nel N.C.E U. al foglio n. 1, particella n. 4133, subalterno n. 3, categoria C/2, classe 1, consistenza 75 mq, rendita Euro
139,44;
3. Corte comune sita in AN (CH) in contrada Cerreto, distinta nel N.C.E U. al foglio n. 1, particella n. 4133, subalterno n. 1, bene comune non censibile di 501,00 mq;
pagina 9 di 16 4. Appezzamento di terreno di natura vigneto sito in AN (CH), distinto nel N.C.T. al foglio n.
1, particella n. 176, superficie 1.720,00 mq, reddito dominicale Euro 26,65, reddito agrario Euro
11,99;
5. Appezzamento di terreno di natura vigneto sito in AN (CH), distinto nel N.C.T. al foglio n.
1, particella n. 4065, superficie 3.315,00 mq, reddito dominicale Euro 33,39, reddito agrario Euro
23,11;
6. Appezzamento di terreno di natura bosco sito in AN (CH), distinto nel N.C.T. al foglio n.
12, particella n. 4352, superficie 505,00 mq, reddito dominicale Euro 0,91, reddito agrario Euro 0,23.
2. Il CTU ha verificato (anche attraverso la certificazione ipocatastale e le visure dei registri immobiliari) sia la effettiva appartenenza ai de cuius degli immobili in oggetto, sia la loro regolarità urbanistica ed edilizia.
3. L'Ausiliario del Giudice ha quindi illustrato in modo circostanziato le fonti ed i criteri utilizzati per la stima dei singoli beni di cui sopra (indagini dirette;
visure di atti pubblici di vendita beni con caratteristiche analoghe;
annunci di vendita relativi ad immobili con caratteristiche analoghe situati nella stessa zona dei beni;
− valutazioni di immobili con caratteristiche analoghe su portali on-line dedicati), pervenendo alla seguente valutazione, qui condivisa, perché motivata e circostanziata:
ABITAZIONE = €. 22.700,00;
= €. 11.670,00; Parte_4
COMUNE = €. 20.040,00; CP_4
TERRENI NON EDIFICABILI = €. 4.712,10; €. 10.017,45; €. 303,00
TERRENI EDIFICABILI = €. 13.200,00; €. 14.400,00
COMPENDIO = €: 97.042,55. Parte_5
4. Di conseguenza, il valore monetario delle quote dei condividenti è il seguente:
= €. 39 535,85; = €. 28.753,35; = €. 28 753,35. Parte_1 Parte_2 CP_1
F. La mancanza di prova della esistenza di altri beni ereditari
1. I convenuti hanno dedotto, sin dalla loro costituzione in giudizio, che appartenevano alla massa ereditaria anche le asserite provviste residuate, alla morte della sia su un conto libretto CP_5 postale cointestato a quest'ultima e al ricorrente, sia su altri conti e libretti intestati alla prima e dei quali hanno chiesto l'ordine esibitorio.
pagina 10 di 16 2. Si tratta di assunti infondati, posto che:
-) la esistenza di altri conti e “rapporti” in capo alla de cuius è stata dedotta in modo generico e, come tale, processualmente irrilevante, in ragione della mancata indicazione di quali rapporti si trattasse e presso quale istituto di credito o di risparmio fossero esistenti (per il principio per cui “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000);
-) la istanza dei convenuti di ordine esibitorio dei documenti relativi a tali (non meglio identificati) rapporti è risultato – simmetricamente – generico ed esplorativo (cfr. le relative istanze istruttorie formulate nelle comparse di risposta: “ordinare ex art. 210 c.p.c. al ricorrente e alla società
[...]
la esibizione di tutti i rapporti in essere con e delle relative CP_6 Controparte_7 movimentazioni alla data del 9.2.19”; per il generale principio per cui “l'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 cod. proc. civ., provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito (come tale censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione), deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, che come tali risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi, che concernano fatti o elementi la cui prova non sia acquisibile aliunde”, cfr. ex multis Cass. N. 10043/2004; Cass. N. 5908/2004; Cass.
N. 13072/2003; Cass. N. 12782/2003; Cass. N. 10916/2003; Cass. N. 149/2003; Cass. N. 4363/1997;
Cass. N. 4907/1988; per la conseguenza per cui “un tale strumento istruttorio ufficioso e
“residuale”non può avere fini meramente esplorativi, ossia non può essere richiesto ed ammesso al solo scopo di indagare se detta prova possa essere rinvenuta nei documenti stessi, altrimenti lo stesso servirebbe a supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante” cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17948 del 08/08/2006; Cass. N. 10043/2004; Cass. N. 5908/2004; Cass. N.
13072/2003; Cass. N. 12782/2003; Cass. N. 10916/2003; Cass. N. 149/2003; Cass. N. 4363/1997;
Cass. N. 4907/1988; per la precisazione per cui “ai fini dell'ammissibilita della richiesta ex art. 210
c.p.c. è altresì necessaria la certezza dell'esistenza del documento di cui si chiede l'esibizione perché altrimenti da un lato la richiesta di ordine esibitorio avrebbe finalità meramente esplorativa e dall'altro l'eventuale ordine ad essa conseguente, se disatteso, sarebbe di scarsa utilità, potendo essere impunemente disatteso dal destinatario senza dar luogo ad alcuna possibilità di trarre da tale comportamento elementi utili per la decisione” cfr. Cass. N. 2772/2003; Cass. N. 2760/1996; Cass. n.
pagina 11 di 16 590/1992; per il corollario per cui “l'istanza ex art. 210 c.p.c. presuppone un fatto specifico da provare
e non già l'ipotetica o generica esistenza di questo, da acclarare o identificare mediante il documento richiesto” cfr. Cass. N. 4363/1997; in applicazione di tali consolidati principi, si è ad esempio ritenuta inammissibile - perché generica in spregio alla disposizione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.c. e meramente esplorativa - una richiesta di ordine di esibizione “del fascicolo relativo al conto corrente bancario” non accompagnata da alcuna specifica contestazione in ordine alla regolarità ed esattezza delle singole partite contabili" [Cass. N. 10916/2003] ovvero di “tutti i documenti contabili” di una società relativi ad un dato esercizio finanziario richiesta al fine di dimostrare l'inesistenza dello stato di insolvenza ma senza la specifica indicazione dei documenti asseritamente comprovanti detto stato, al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti” [Cass. N. 9514/1999], ovvero “delle scritture e dei libri contabili” senza ulteriori specificazioni che rischierebbe di sconfinare nell'ipotesi di comunicazione integrale di detti libri e scritture contabili, consentita dal primo comma dell'art. 2711 c.c. solo in ben determinate ipotesi, diverse da quella di cui all'art. 210 c.p.c.” [Cass. N. 2760/1996), ovvero della “contabilità” di una banca al fine della prova dell'eccepito soddisfacimento del credito cartolare dell'istituto di credito ma senza specificazione di quale partita o registrazione conterrebbe quella dimostrazione” [Cass. Sez. L,
Sentenza n. 26943 del 20/12/2007]);
- la istanza ex art. 210 c.p.c. è inoltre inammissibile in rito, in quanto relativa a rapporti in cui i convenuti sono succeduti in via ereditaria, con conseguente diritto degli stessi (pacificamente non esercitato) di acquisirne la documentazione stragiudizialmente, ex art. 119, IV comma, TUB, per il quale “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni […]”. Ed è noto che “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo
o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e
pagina 12 di 16 quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24641 del
13/09/2021);
-) peraltro, l'attore ha fornito prova di avere speso la metà della giacenza esistente, al momento della morte della madre, sul conto che aveva cointestato con la stessa, per le relative spese funerarie (cfr. i documenti in atti).
3. Anche l'ulteriore assunto dei convenuti di esistenza di non meglio identificati beni mobili nella unità abitativa della de cuius è risultato generico ed indimostrato.
G. La non comoda divisibilità in natura del compendio ereditario immobiliare
1. Una parte rilevante del compendio immobiliare – quale quella costituita dall'abitazione, dal magazzino e dalla corte – è risultata (per le caratteristiche strutturali, dimensionali e di allocazione diessa) non divisibile né in tre, né in due quote, tanto che il CTU ne ha proposto la assegnazione in comproprietà ai due eredi convenuti:
“[…] Il progetto divisionale predisposto prevede, sostanzialmente, l'assegnazione al sig. Pt_1
dei terreni, ovvero dei due vigneti e del bosco, mentre l'abitazione, il magazzino e la corte
[...] vengono assegnati in comproprietà ai sig.ri e . Al fine di rendere Parte_2 CP_1
maggiormente funzionale il compendio diviso, si prevede il frazionamento di due limitate porzioni di terreno delle particelle nn. 176 e 4065, cioè di due strisce di terreno della larghezza di 2,00 m in corrispondenza del magazzino, da assegnare ai sig.ri e . Tale Parte_2 CP_1
frazionamento non arreca pregiudizio al godimento delle suddette particelle nn. 176 e 4065 da parte del sig. […]” (cfr. pag. 19 e seg. della CTU del Dott. . Parte_1 Per_1
Del resto, la eventuale divisione dell'unità abitativa – oltre che tecnicamente di dubbia fattibilità – avrebbe certamente costi elevati, in ragione della sua struttura quale unità immobiliare di un più ampio fabbricato.
2. Sia in sede di discussione del progetto divisionale, svoltasi ai fini di una eventuale approvazione consensuale dello stesso, sia nella successiva fase decisoria, i convenuti hanno dichiarato di non volere la assegnazione in comproprietà dei suddetti beni, anche perché in contrasto con i principi di cui all'art. 720 c.c. e – per l'effetto - hanno chiesto procedersi alla vendita all'incanto dei beni (cfr. le rispettive comparse conclusionali e i verbali delle udienze successive al deposito della CTU).
pagina 13 di 16 L'attore, per contro, ha manifestato il consenso al summenzionato progetto divisionale del CTU (cfr. la comparsa conclusionale e i verbali delle udienze successive al deposito della CTU).
3. In ragione del dissenso dei citati due eredi a restare nella comproprietà dei beni ereditari di cui sopra, non può procedersi alla divisione in natura della massa ereditaria.
Infatti, costituisce principio espresso dall'art. 720 c.c. (“Immobili non divisibili”) e affermato dalla unanime giurisprudenza di legittimità, quello per cui “In caso di non comoda divisibilità di beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei medesimi, sebbene gli altri coeredi si oppongano, giacché, in base ai principi in tema di comunione
e al combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono solo coloro i quali rimarranno in comunione con riguardo al cespite di cui è stata domandata l'attribuzione” (Cass. Sez. 2
- , Ordinanza n. 27733 del 25/10/2024; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22530 del 26/07/2023; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 20250 del 07/10/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 782 del 29/03/1963).
E'dunque necessario “che l'attribuzione congiunta di una quota, in luogo di quelle spettanti individualmente ai condividenti, sia conseguenza di una richiesta delle parti stesse” (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021; Cass. n. 489/1966; Cass. n. 4984/1978; Cass. n. 2450/1976,
4. Inoltre, l'art. 720 cod. civ., “nel disciplinare l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, configura la vendita all'incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11641 del 13/05/2010).
5. Nella specie, sussistono la necessità e la opportunità – prima di disporre la vendita all'incanto (dalla quale, peraltro, è ragionevole ritenere, sulla base del fatto notorio, che possa discendere un rilevante abbassamento del prezzo di vendita dei beni) – di rimettere la causa in trattazione, al fine di verificare se taluna delle parti intenda chiedere l'attribuzione a sé dell'intera massa ereditaria, una volta constatane ed accertatane, da parte del Tribunale, con la presente sentenza, la non comoda divisibilità della medesima in tre quote ereditarie, ovvero per verificare la eventuale disponibilità delle parti ad altre ipotesi di conciliazione.
pagina 14 di 16 ******
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di I grado iscritta al R.G. N. 107/21, così decide:
DICHIARA
l'apertura delle successioni di e di Persona_4 Persona_2
RIGETTA
l'eccezione di di inammissibilità e di improcedibilità della domanda dell'attore di CP_8
divisione della massa ereditaria.
RIGETTA le domande riconvenzionali dei convenuti di nullità, di annullamento e di inefficacia del testamento di
Persona_2
ACCERTA la intervenuta lesione, da parte del testamento di della quota di Persona_2
legittima dei figli e . CP_8 Persona_3
ACCERTA che la complessiva massa ereditaria è costituita dai beni immobili meglio descritti nella relazione del
CTU e nel paragrafo E della motivazione della presente sentenza. Per_1
pagina 15 di 16 ACCERTA
che il valore complessivo di mercato della massa ereditaria è pari ad €. 97.042,55 e che quello dei singoli beni che la compongono è quello indicato nella relazione del CTU e nel paragrafo E Per_1
della motivazione della presente sentenza.
DICHIARA la non comoda divisibilità in natura della massa ereditaria.
RIMETTE la causa in trattazione, per le causali di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.4.25.
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, 29.4.25 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 107/21, promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Mario Di Parte_1 C.F._1
Pillo, elettivamente domiciliata come in atti.
ATTORE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Cappuccilli, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato come in atti.
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Vladimiro Parte_2 C.F._3
Ruggiero, elettivamente domiciliato come in atti.
CONVENUTA
pagina 1 di 16 OGGETTO: divisione ereditaria
CONCLUSIONI
All'udienza del 9.12.24, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da relative note scritte:
“[…] Precisa le conclusioni riportandosi a tutto quanto richiesto, precisato, Parte_1
dedotto, prodotto ed eccepito dallo stesso ricorrente nei suoi atti di parte e nei verbali d'udienza, con accettazione ed approvazione delle risultanze della c.t.u. dell'Arch. e relativo Persona_1
progetto divisionale, oltre a richiesta di rigetto della domanda riconvenzionale di nullità del testamento olografo della de cuius Sig.ra avanzata dalla convenuta Persona_2 [...]
, deceduta in corso di causa, alla quale è succeduto il coniuge Sig. , Persona_3 Parte_2
con vittoria delle spese di giudizio e delle n. 2 mediazioni e n. 2 c.t.u. svolte, nei confronti di entrambi i convenuti […]”.
ENIO “[…] Si riporta a tutto quanto dedotto ed eccepito nei propri scritti difensivi e Pt_1
verbali di causa, nonché, alle conclusioni istruttorie e di merito rassegnate nella comparsa di costituzione e nelle memorie istruttorie. Chiede termine per il deposito di comparse conclusionali e repliche. Torna ad opporsi al progetto divisionale predisposto dal Ctu, atteso che tale progetto prevede l'assegnazione in comproprietà di una parte dei beni ai convenuti e CP_1 Parte_2
peraltro, previo frazionamento. Per l'effetto, non può procedersi all'assegnazione, in
[...] assenza di consenso, come previsto dall'art. 720 c.c., ma dovrà disporsi il rinnovo del progetto di divisione o la vendita del compendio”.
TOMMASO D'AVERSA: “[…] Torna ad opporsi all'unico progetto divisionale, così come redatto dal CTU nominato, poiché il Giudice aveva suggerito al CTU di predisporre “uno o più progetti divisionali”: l'unico progetto redatto, invece, assegna in comproprietà al sig. ed al sig. Pt_2
la particella 4133 e prevede il frazionamento tra tutte le parti delle particelle 176 e CP_1
4065. Il sig. , attesa la vetustà e gli interventi di manutenzione straordinaria necessari alla Pt_2
abitazione, non presta il consenso alla divisione così come frazionata dal CTU nel progetto depositato
(egli non dispone, peraltro, della liquidità necessaria). A questo punto, vista l'impossibilità di addivenire ad una soluzione equa ed economica della vicenda, l'avv. Ruggiero torna ad impugnare e
pagina 2 di 16 contestare quanto dedotto ed eccepito dall'attore, si riporta i propri scritti difensivi ed insiste per
l'ammissione delle proprie istanze istruttorie formulate ai fini della esatta determinazione delle quote spettanti atteso il mancato verificarsi delle condizioni di cui al testamento impugnato. Insiste, infine, affinchè venga disposta la vendita del compendio immobiliare. In subordine si chiede che il CTU depositi un ulteriore progetto divisionale attesa la rilevata non equità e anti economicità dell'unico progetto depositato”.
SINTESI DELLE QUESTIONI OGGETTO DI CAUSA
1. Nel 2004, morì lasciando il suo patrimonio immobiliare in eredità ab Persona_4 intestato a sua moglie e ai suoi tre figli (avuti con quest'ultima), Persona_2
e . Parte_1 CP_1 Persona_3
2. Nel 2019 morì la quale, con testamento olografo del 18.4.17, aveva Persona_2
lasciato tutti i suoi beni a Parte_1
3. Quest'ultimo, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. dell'11.3.20, ha agito, innanzi alla Sezione Distaccata del Tribunale di Chieti, nei confronti dei suoi fratelli, chiedendo la divisione in natura del patrimonio ereditario (divisione che ha dedotto di avere invano tentato di compiere in via bonaria), assumendo di essere titolare della quota di 5/9 di esso, a fronte di una quota di 2/9 in capo a ciascuno dei convenuti.
4. nel costituirsi in giudizio, ha dedotto ed eccepito: la illegittimità del testamento CP_1
della madre, per lesione della legittima degli altri due eredi della stessa;
la appartenenza alla massa ereditaria anche di un libretto postale cointestato al ricorrente e alla nonché di altri Per_2
conti e libretti intestati a quest'ultima; la inammissibilità della domanda di divisione, essendo contestate le quote ereditarie;
la incompatibilità del rito sommario rispetto alla natura della controversia. Sulla base di tali assunti, il resistente ha domandato: in via principale, il rigetto della domanda di divisione;
in via subordinata e riconvenzionale, l'accertamento della intervenuta lesione, da parte del testamento della della propria quota di legittima, con conseguente necessità Per_2 di rideterminazione dell'asse ereditario e divisione dello stesso.
5. nel costituirsi in giudizio, ha dedotto ed eccepito: la falsità del Per_3 Persona_3
testamento, in quanto mai redatto e sottoscritto da in subordine, la Persona_2
inefficacia di esso, non essendosi mai avverata la condizione, ivi prevista, per cui Parte_1
pagina 3 di 16 si sarebbe presa cura della testatrice “dal 2011 sino al resto dei suoi giorni”; in ulteriore subordine, la invalidità del testamento, per errore della testatrice sul motivo della disposizione testamentaria in favore di in ulteriore subordine, la illegittimità del testamento, per lesione della Parte_1
legittima degli altri eredi;
la appartenenza alla massa ereditaria anche di un libretto postale cointestato al ricorrente e alla nonché di altri conti e libretti intestati a quest'ultima. Per_2
Sulla base di tali assunti, la resistente ha domandato: in via principale, il rigetto della domanda di divisione;
in via riconvenzionale, l'accertamento della nullità del testamento della con Per_2
conseguente apertura della successione legittima tra le parti;
in subordine, la declaratoria della intervenuta lesione testamentaria della quota di legittima, con conseguente rideterminazione, dell'asse ereditario - previa riduzione della quota del ricorrente - e divisione dei beni.
6. Nel prosieguo del giudizio: la causa – assegnata per competenza, in quanto a decisione collegiale, al
Tribunale, sede centrale, previo mutamento del rito – è stata interrotta per il sopravvenuto decesso di e riassunta da nei confronti di Persona_3 Parte_1 Pt_2
(unico erede della sorella deceduta) e degli originari convenuti;
,
[...] Parte_2
nel costituirsi in giudizio, ha ribadito le medesime domande ed eccezioni della sono state Pt_1
espletate una CTU grafologica (a mezzo del Dott. , per la verifica della autenticità o meno Persona_5
del testamento controverso, e – dopo la assegnazione della causa al sottoscritto Presidente - una successiva CTU (a mezzo del Dott. per la stima del compendio immobiliare, per Persona_1
la verifica della regolarità edilizia ed urbanistica del medesimo, nonché per la predisposizione di un progetto divisionale;
a seguito della impossibilità di addivenire ad una approvazione consensuale di detto progetto, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza a trattazione scritta del 9.12.24, al cui esito – decorsi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. - è stata trattenuta alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. La “procedibilità” della domanda dell'attore di divisione
La domanda in oggetto è procedibile posto che – contrariamente a quanto eccepito da
[...]
– da un lato, la esistenza di una contestazione tra gli eredi della entità delle rispettive quote CP_1 non è in alcun modo ostativa alla proposizione della domanda stessa e, dall'altro, detta contestazione va pagina 4 di 16 risolta nell'ambito del giudizio divisorio. Del resto, è pacifica in giurisprudenza la compatibilità tra domanda di riduzione (che presuppone una controversia sulla entità delle quote degli eredi) e la domanda di divisione della massa ereditaria (cfr. ex multis Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 18468 del
04/09/2020).
B. La genuinità del testamento olografo di Persona_2
1. La genuinità del testamento in oggetto e – dunque – la riconducibilità di esso alla mano di sono state accertate, in termini di certezza, dal CTU grafologo Dott. Persona_2
con una relazione tecnica redatta in modo dettagliato e da intendersi qui integralmente Per_5
richiamata per relationem.
In particolare, l'Ausiliario del Giudice - all'esito di un esame circostanziato sia del testamento, sia delle scritture di comparazione acquisite – ha così concluso: “Lo status quo del reperto in verifica… a firma parente di è risultato perfetto integro sotto tutti gli aspetti chimico fisici, Persona_2
per cui quello attuale è lo stesso della vergatura originaria, non avendo subito eventuali alterazioni, modificazioni e/o manipolazioni. Inoltre, nel suo contesto non sono state ravvisate tracce indicanti artificiosità esecutiva, anomalie o incongruenze di nessun tipo e, con particolare riguardo alla sottoscrizione, non si sono apprezzate caratteristiche che postano far anche solo ipotizzare, come ultima ratio, una eventuale procedura di calco o decalco. nel suo contesto esiste una sicura unicità di provenienza genografica, nel senso che la sua materiale redazione, intesa come intierezza strutturale di testo, data e sottoscrizione va ricondotta ad una stessa individualità grafica, che si è espressa in procedimento vergativo di tipo spontaneo e abitudinario, secondo un modus scribendi consolidato nel tempo. Il confronto, analitico e sistematico, posto in essere tra le manoscritture e la sottoscrizione presenti sul reperto in verifica e tutto il complesso degli autografi disponibili della ha Per_2
dato risultanze certe ed univoche, si sono infatti registrate omografie diffuse e generalizzate che investono ogni singolo aspetto grafico: sia formale che strutturale ed eventi, qualitativamente quantitativamente, rilevante incidenza probatoria, poiché riferite a particolarità e specificità strettamente connaturate alla gestualità grafica proprie della Alla luce di quanto Per_2
precede non può che concludersi constatando la sicura autograficità di tutto l'olografo contestato, la cui materiale redazione non può essere ascritta ad altri che alla stessa Persona_2
pagina 5 di 16 in quanto strettamente connaturata alla sua gestualità grafica ed espressione della sua grafomotricità, acquisita e radicalizzata nel tempo”.
2. Si tratta di conclusioni perfettamente condivisibili, in quanto tratte all'esito di un accertamento scientifico, approfondito e motivato, del testamento in verifica, senza alcuna contestazione ad opera delle parti.
C. La validità ed efficacia del testamento, salvo che per la parte lesiva della legittima degli altri eredi
1. Nel testamento in parola, redatto il 18.4.17, la scrisse: “Io sottoscritta Per_2 Persona_6
nel pieno possesso delle mie capacità mentali, con il presente testamento revoco ed
[...]
annullo ogni mia precedente disposizione e dispongo che dopo la mia morte la mia quota indivisa pari
a 1/9 su tutti i beni immobili costituiti da terreni e fabbricato lasciati in eredità da mio marito Per_4
vadano in eredità a mio figlio poiché è stato l'unico figlio ad accudirmi
[...] Parte_1
moralmente, fisicamente e materialmente, dandomi piena assistenza dal 2011 al resto dei miei giorni.
Voglio che mio figlio , alla mia morte provveda proprio a farsi carico di tutte le spese funerarie Pt_1
e alle spese amministrative necessarie per intestarsi la mia quota di proprietà su terreni e fabbricato.
Questa è la mia volontà e chiedo che venga rispettata”.
2. prima, e il suo coniuge ed erede , dopo, Persona_3 Pt_2 Pt_2
hanno eccepito la inefficacia del testamento, assumendo che la locuzione “dal 2011 al resto dei miei giorni” usata dalla testatrice – con riferimento alla assistenza proveniente da suo figlio – Pt_1 costituiva una “condizione futura ed incerta” che, “non essendosi verificata... né al momento del testamento... né successivamente alla sua redazione ” – posto che a loro dire, non Parte_1
si occupò mai di sua madre – rendeva il testamento stesso inefficace.
3. I medesimi convenuti hanno altresì sostenuto che, nel caso di riconosciuta validità di detta condizione, il testamento sarebbe invalido per errore sul motivo, avendo “la creduto, Per_2
con ogni probabilità, che così testando avrebbe ricevuto assistenza per il resto della sua vita dal figlio
al quale avrebbe in cambio lasciato tutti i suoi beni” (cfr. le comparse di risposta). Pt_1
4. Tali assunti, scrutinabili congiuntamente, sono infondati.
4.1 Premesso che è processualmente pacifico (perché ammesso da tutti i figli della che Per_2 quest'ultima – all'epoca (aprile 2017) della redazione del testamento – era pienamente capace di pagina 6 di 16 intendere e di volere, la sua scelta di devolvere, alla sua morte, tutti i suoi beni al figlio , in Pt_1
quanto sua libera, consapevole e motivata determinazione volitiva, è perfettamente valida ed efficace, né può essere contestata dagli altri eredi.
4.2 Inoltre, la pretesa del D'AVERSA di rinvenire in quella chiara manifestazione di volontà della testatrice una disposizione “condizionata” ad un evento futuro ed incerto (ossia – a suo dire – alla condizione che, dal momento della redazione del testamento sino alla sua morte, suo figlio la Pt_1
avrebbe accudita ed assistita) non è in alcun modo condivisibile.
Infatti, il contenuto inequivoco della disposizione testamentaria contestata indica come la decise, con piena cognizione e senza condizioni di sorta, di devolvere mortis causa Per_2
tutti i suoi beni a suo figlio , sia come espresso atto di riconoscenza verso di lui, per Pt_1
l'assistenza e l'affetto che gli aveva rivolto in passato (dal 2011 in poi), sia come “implicito” atto di non riconoscenza verso gli altri figli, i quali – a differenza del primo e sempre a dire della de cuius – si erano disinteressati dei suoi bisogni materiali e morali (“[…] Dispongo che dopo la mia morte la mia quota indivisa … su tutti i beni immobili …. lasciati in eredità da mio marito Persona_4
vadano in eredità a mio figlio poiché è stato l'unico figlio ad accudirmi moralmente, Parte_1 fisicamente e materialmente, dandomi piena assistenza dal 2011 al resto dei miei giorni […])”.
Dunque, la testatrice motivò la devoluzione della eredità a suo figlio e la concomitante, Pt_1
consequenziale, diseredazione degli altri suo figli sulla base della esplicita considerazione (non già di un evento futuro ed incerto, bensì) di un evento passato (l'essere stata assistita ed accudita, dal 2011 in poi, soltanto dal primo figlio;
l'essere stata “abbandonata” dagli altri figli).
La univocità sia della disposizione volitiva della testatrice, sia della motivazione dalla stessa espressa a sostegno di essa (l'essere stato suo figlio l'unico ad accudirla da ogni punto di vista dal 2011 in Pt_1
poi) rende inammissibile la pretesa dei convenuti di fornire per testimoni la prova che quanto attestato dalla (all'epoca, come detto, pienamente capace di intendere e di volere) fosse non Per_2
veritiero.
4.3 Da quanto sopra rilevato discende, altresì, la infondatezza della domanda dei summenzionati convenuti di accertamento della invalidità del testamento per errore sul motivo della testatrice.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 624 c.c. (“Violenza, dolo, errore”), “La disposizione testamentaria può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse quando è l'effetto di errore, di violenza o di dolo” (I comma): “L'errore sul motivo, sia esso di fatto o di diritto, è causa di annullamento della disposizione
pagina 7 di 16 testamentaria, quando il motivo risulta dal testamento ed è il solo che ha determinato il testatore a disporre” (II comma).
Secondo la Suprema Corte, “il motivo del testamento consiste nella ragione determinante di esso, come quella che domina la volontà del testatore nel momento in cui detta o redige le disposizioni di ultima volontà, cosicché, per potersi parlare di motivo erroneo, tale da rendere inefficace la disposizione, è necessaria la certezza, desumibile dallo stesso testamento, che la volontà del testatore sia stata dominata dalla rappresentazione di un fatto non vero, in modo da doversene dedurre che, se il fatto fosse stato percepito o conosciuto nella sua verità obiettiva, quella disposizione testamentaria non sarebbe stata dettata o redatta” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24637 del 03/12/2010).
Inoltre, “L'errore sul motivo, assunto dall'art. 624, comma 2, c.c. quale causa di annullamento di disposizioni testamentarie, si identifica in quello che cade sulla realtà obiettiva e non già sulla valutazione che di essa abbia fatto il testatore nel suo libero e insindacabile apprezzamento circa
l'importanza e le conseguenze della realtà stessa, in relazione alle sue personali vedute e aspirazioni ed ai fini perseguiti nel dettare le sue ultime volontà, sicché tale soggettiva valutazione della realtà obiettiva è da qualificarsi come giuridicamente irrilevante” (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7178 del
22/03/2018).
Nella specie, una volta acclarata la piena capacità della di intendere e di volere e, in Per_2 quest'ambito, anche di esprimere le ragioni della sua insindacabile volontà sia di “diseredare” gli altri figli, per non avere avuto dagli stessi, sino ad allora, alcuna assistenza morale e materiale – sia di
“premiare” il figlio per essere stato l'unico, dal 2011 all'epoca del testamento – a prendersi cura Pt_1
di lei, non vi è alcuno spazio per pretendere legittimamente una invalidazione di quella disposizione testamentaria.
4.4 Inoltre, anche a voler dare credito alla tesi dei convenuti, per cui non si Parte_1
sarebbe occupato della madre dal 2017 sino alla morte di quest'ultima ed anche a voler ritenere che tale sopravvenienza possa essere qualificata come errore sul motivo, esso non integrerebbe un vizio di annullamento del testamento.
Infatti, posto che dal tenore letterale della disposizione testamentaria emerge come furono due i motivi
(vd. dietro) che determinarono la a disporre in favore del solo figlio e, per Per_2 Pt_1
l'effetto, a diseredare gli altri figli (1. l'essere stato questi l'unico figlio ad averla accudita dal 2011 alla data – aprile 2017 – del testamento;
2. l'essere stata invece ella trascurata dagli altri figli) e precisato pagina 8 di 16 che – a seguire la tesi dei convenuti – dovrebbe rinvenirsi anche un terzo motivo della disposizione testamentaria (3, ossia, la convinzione di quella che avrebbe continuato a curarsi di lei anche in Pt_1 futuro), l'asserito errore, dedotto dai convenuti, in cui la testatrice sarebbe incorsa (ossia l'errore sul terzo motivo summenzionato) sarebbe giuridicamente irrilevante, non costituendo esso – con evidenza
– l'unico motivo della scelta testamentaria della de cuius.
D. La lesione testamentaria della quota legittima degli altri figli e la rideterminazione delle quote degli eredi
1. La lesione in oggetto è pacifica (essendo stati gli altri due figli della testatrice esclusi in toto dalla eredità della prima) ed è stata ammessa dall'attore nel corso del giudizio.
2. Di conseguenza, la predisposizione del progetto divisionale da parte del CTU (vd. infra) Per_1
ha tenuto conto delle quote reintegrate dei convenuti: 11/27; Parte_1 Persona_3
8/27; 8/27. CP_1
3. Come già indicato, a seguito del decesso della Sig.ra avvenuto in data Persona_3
21.12.2022, la sua quota è stata devoluta interamente al marito Sig. quale suo Parte_2 unico erede avendo i figli e rinunciato all'eredità della madre. Controparte_2 Controparte_3
E. La massa ereditaria immobiliare
1. Il compendio immobiliare oggetto delle domande di divisione delle parti risulta essere costituito dai seguenti bene immobili (cfr. la relazione del CTU e la documentazione in atti): Per_1
1. Fabbricato ad uso abitazione sito in AN (CH) in contrada Cerreto, distinto nel N.C.E U. al foglio n. 1, particella n. 4133, subalterno n. 2, categoria A/4, classe 2, consistenza 3,5 vani, rendita
Euro 135,57; si tratta di una unità immobiliare costituente una porzione di un più ampio fabbricato di proprietà di;
Parte_3
2. Fabbricato ad uso magazzino sito in AN (CH) in contrada Cerreto, distinto nel N.C.E U. al foglio n. 1, particella n. 4133, subalterno n. 3, categoria C/2, classe 1, consistenza 75 mq, rendita Euro
139,44;
3. Corte comune sita in AN (CH) in contrada Cerreto, distinta nel N.C.E U. al foglio n. 1, particella n. 4133, subalterno n. 1, bene comune non censibile di 501,00 mq;
pagina 9 di 16 4. Appezzamento di terreno di natura vigneto sito in AN (CH), distinto nel N.C.T. al foglio n.
1, particella n. 176, superficie 1.720,00 mq, reddito dominicale Euro 26,65, reddito agrario Euro
11,99;
5. Appezzamento di terreno di natura vigneto sito in AN (CH), distinto nel N.C.T. al foglio n.
1, particella n. 4065, superficie 3.315,00 mq, reddito dominicale Euro 33,39, reddito agrario Euro
23,11;
6. Appezzamento di terreno di natura bosco sito in AN (CH), distinto nel N.C.T. al foglio n.
12, particella n. 4352, superficie 505,00 mq, reddito dominicale Euro 0,91, reddito agrario Euro 0,23.
2. Il CTU ha verificato (anche attraverso la certificazione ipocatastale e le visure dei registri immobiliari) sia la effettiva appartenenza ai de cuius degli immobili in oggetto, sia la loro regolarità urbanistica ed edilizia.
3. L'Ausiliario del Giudice ha quindi illustrato in modo circostanziato le fonti ed i criteri utilizzati per la stima dei singoli beni di cui sopra (indagini dirette;
visure di atti pubblici di vendita beni con caratteristiche analoghe;
annunci di vendita relativi ad immobili con caratteristiche analoghe situati nella stessa zona dei beni;
− valutazioni di immobili con caratteristiche analoghe su portali on-line dedicati), pervenendo alla seguente valutazione, qui condivisa, perché motivata e circostanziata:
ABITAZIONE = €. 22.700,00;
= €. 11.670,00; Parte_4
COMUNE = €. 20.040,00; CP_4
TERRENI NON EDIFICABILI = €. 4.712,10; €. 10.017,45; €. 303,00
TERRENI EDIFICABILI = €. 13.200,00; €. 14.400,00
COMPENDIO = €: 97.042,55. Parte_5
4. Di conseguenza, il valore monetario delle quote dei condividenti è il seguente:
= €. 39 535,85; = €. 28.753,35; = €. 28 753,35. Parte_1 Parte_2 CP_1
F. La mancanza di prova della esistenza di altri beni ereditari
1. I convenuti hanno dedotto, sin dalla loro costituzione in giudizio, che appartenevano alla massa ereditaria anche le asserite provviste residuate, alla morte della sia su un conto libretto CP_5 postale cointestato a quest'ultima e al ricorrente, sia su altri conti e libretti intestati alla prima e dei quali hanno chiesto l'ordine esibitorio.
pagina 10 di 16 2. Si tratta di assunti infondati, posto che:
-) la esistenza di altri conti e “rapporti” in capo alla de cuius è stata dedotta in modo generico e, come tale, processualmente irrilevante, in ragione della mancata indicazione di quali rapporti si trattasse e presso quale istituto di credito o di risparmio fossero esistenti (per il principio per cui “l'attività di allegazione non può esaurirsi nell'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'individuazione di un fatto specifico”, cfr. ex multis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4392 del 07/04/2000);
-) la istanza dei convenuti di ordine esibitorio dei documenti relativi a tali (non meglio identificati) rapporti è risultato – simmetricamente – generico ed esplorativo (cfr. le relative istanze istruttorie formulate nelle comparse di risposta: “ordinare ex art. 210 c.p.c. al ricorrente e alla società
[...]
la esibizione di tutti i rapporti in essere con e delle relative CP_6 Controparte_7 movimentazioni alla data del 9.2.19”; per il generale principio per cui “l'ordine di esibizione di documenti previsto dall'art. 210 cod. proc. civ., provvedimento tipicamente discrezionale del giudice di merito (come tale censurabile in sede di legittimità solo per vizio di motivazione), deve riguardare documenti che siano specificamente indicati dalla parte che ne abbia fatto istanza, dei quali sia noto, o almeno assertivamente indicato, un preciso contenuto, influente per la decisione della causa, che come tali risultino indispensabili al fine della prova dei fatti controversi, che concernano fatti o elementi la cui prova non sia acquisibile aliunde”, cfr. ex multis Cass. N. 10043/2004; Cass. N. 5908/2004; Cass.
N. 13072/2003; Cass. N. 12782/2003; Cass. N. 10916/2003; Cass. N. 149/2003; Cass. N. 4363/1997;
Cass. N. 4907/1988; per la conseguenza per cui “un tale strumento istruttorio ufficioso e
“residuale”non può avere fini meramente esplorativi, ossia non può essere richiesto ed ammesso al solo scopo di indagare se detta prova possa essere rinvenuta nei documenti stessi, altrimenti lo stesso servirebbe a supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante” cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 17948 del 08/08/2006; Cass. N. 10043/2004; Cass. N. 5908/2004; Cass. N.
13072/2003; Cass. N. 12782/2003; Cass. N. 10916/2003; Cass. N. 149/2003; Cass. N. 4363/1997;
Cass. N. 4907/1988; per la precisazione per cui “ai fini dell'ammissibilita della richiesta ex art. 210
c.p.c. è altresì necessaria la certezza dell'esistenza del documento di cui si chiede l'esibizione perché altrimenti da un lato la richiesta di ordine esibitorio avrebbe finalità meramente esplorativa e dall'altro l'eventuale ordine ad essa conseguente, se disatteso, sarebbe di scarsa utilità, potendo essere impunemente disatteso dal destinatario senza dar luogo ad alcuna possibilità di trarre da tale comportamento elementi utili per la decisione” cfr. Cass. N. 2772/2003; Cass. N. 2760/1996; Cass. n.
pagina 11 di 16 590/1992; per il corollario per cui “l'istanza ex art. 210 c.p.c. presuppone un fatto specifico da provare
e non già l'ipotetica o generica esistenza di questo, da acclarare o identificare mediante il documento richiesto” cfr. Cass. N. 4363/1997; in applicazione di tali consolidati principi, si è ad esempio ritenuta inammissibile - perché generica in spregio alla disposizione di cui all'art. 94 disp. att. c.p.c. e meramente esplorativa - una richiesta di ordine di esibizione “del fascicolo relativo al conto corrente bancario” non accompagnata da alcuna specifica contestazione in ordine alla regolarità ed esattezza delle singole partite contabili" [Cass. N. 10916/2003] ovvero di “tutti i documenti contabili” di una società relativi ad un dato esercizio finanziario richiesta al fine di dimostrare l'inesistenza dello stato di insolvenza ma senza la specifica indicazione dei documenti asseritamente comprovanti detto stato, al fine di consentire al giudice di valutare la pertinenza del documento e la sua idoneità a provare determinati fatti” [Cass. N. 9514/1999], ovvero “delle scritture e dei libri contabili” senza ulteriori specificazioni che rischierebbe di sconfinare nell'ipotesi di comunicazione integrale di detti libri e scritture contabili, consentita dal primo comma dell'art. 2711 c.c. solo in ben determinate ipotesi, diverse da quella di cui all'art. 210 c.p.c.” [Cass. N. 2760/1996), ovvero della “contabilità” di una banca al fine della prova dell'eccepito soddisfacimento del credito cartolare dell'istituto di credito ma senza specificazione di quale partita o registrazione conterrebbe quella dimostrazione” [Cass. Sez. L,
Sentenza n. 26943 del 20/12/2007]);
- la istanza ex art. 210 c.p.c. è inoltre inammissibile in rito, in quanto relativa a rapporti in cui i convenuti sono succeduti in via ereditaria, con conseguente diritto degli stessi (pacificamente non esercitato) di acquisirne la documentazione stragiudizialmente, ex art. 119, IV comma, TUB, per il quale “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni […]”. Ed è noto che “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo
o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresi gli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e
pagina 12 di 16 quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato” (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 24641 del
13/09/2021);
-) peraltro, l'attore ha fornito prova di avere speso la metà della giacenza esistente, al momento della morte della madre, sul conto che aveva cointestato con la stessa, per le relative spese funerarie (cfr. i documenti in atti).
3. Anche l'ulteriore assunto dei convenuti di esistenza di non meglio identificati beni mobili nella unità abitativa della de cuius è risultato generico ed indimostrato.
G. La non comoda divisibilità in natura del compendio ereditario immobiliare
1. Una parte rilevante del compendio immobiliare – quale quella costituita dall'abitazione, dal magazzino e dalla corte – è risultata (per le caratteristiche strutturali, dimensionali e di allocazione diessa) non divisibile né in tre, né in due quote, tanto che il CTU ne ha proposto la assegnazione in comproprietà ai due eredi convenuti:
“[…] Il progetto divisionale predisposto prevede, sostanzialmente, l'assegnazione al sig. Pt_1
dei terreni, ovvero dei due vigneti e del bosco, mentre l'abitazione, il magazzino e la corte
[...] vengono assegnati in comproprietà ai sig.ri e . Al fine di rendere Parte_2 CP_1
maggiormente funzionale il compendio diviso, si prevede il frazionamento di due limitate porzioni di terreno delle particelle nn. 176 e 4065, cioè di due strisce di terreno della larghezza di 2,00 m in corrispondenza del magazzino, da assegnare ai sig.ri e . Tale Parte_2 CP_1
frazionamento non arreca pregiudizio al godimento delle suddette particelle nn. 176 e 4065 da parte del sig. […]” (cfr. pag. 19 e seg. della CTU del Dott. . Parte_1 Per_1
Del resto, la eventuale divisione dell'unità abitativa – oltre che tecnicamente di dubbia fattibilità – avrebbe certamente costi elevati, in ragione della sua struttura quale unità immobiliare di un più ampio fabbricato.
2. Sia in sede di discussione del progetto divisionale, svoltasi ai fini di una eventuale approvazione consensuale dello stesso, sia nella successiva fase decisoria, i convenuti hanno dichiarato di non volere la assegnazione in comproprietà dei suddetti beni, anche perché in contrasto con i principi di cui all'art. 720 c.c. e – per l'effetto - hanno chiesto procedersi alla vendita all'incanto dei beni (cfr. le rispettive comparse conclusionali e i verbali delle udienze successive al deposito della CTU).
pagina 13 di 16 L'attore, per contro, ha manifestato il consenso al summenzionato progetto divisionale del CTU (cfr. la comparsa conclusionale e i verbali delle udienze successive al deposito della CTU).
3. In ragione del dissenso dei citati due eredi a restare nella comproprietà dei beni ereditari di cui sopra, non può procedersi alla divisione in natura della massa ereditaria.
Infatti, costituisce principio espresso dall'art. 720 c.c. (“Immobili non divisibili”) e affermato dalla unanime giurisprudenza di legittimità, quello per cui “In caso di non comoda divisibilità di beni immobili compresi nell'eredità, è consentito che venga assegnato ad alcuni coeredi, che ne facciano unitamente domanda, un cespite comodamente separabile dagli altri e rientrante nella quota congiunta dei medesimi, sebbene gli altri coeredi si oppongano, giacché, in base ai principi in tema di comunione
e al combinato disposto degli artt. 718 e 720 c.c., l'attribuzione a più coeredi di un unico cespite pro indiviso è possibile se vi sia richiesta congiunta dei coeredi interessati, che sono solo coloro i quali rimarranno in comunione con riguardo al cespite di cui è stata domandata l'attribuzione” (Cass. Sez. 2
- , Ordinanza n. 27733 del 25/10/2024; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22530 del 26/07/2023; Cass. Sez.
2, Sentenza n. 20250 del 07/10/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 782 del 29/03/1963).
E'dunque necessario “che l'attribuzione congiunta di una quota, in luogo di quelle spettanti individualmente ai condividenti, sia conseguenza di una richiesta delle parti stesse” (cfr. Cass. Sez. 2,
Ordinanza n. 3694 del 12/02/2021; Cass. n. 489/1966; Cass. n. 4984/1978; Cass. n. 2450/1976,
4. Inoltre, l'art. 720 cod. civ., “nel disciplinare l'ipotesi in cui l'immobile oggetto di comunione non sia divisibile o comodamente divisibile a prescindere dal fatto che le quote dei condividenti siano o meno eguali, configura la vendita all'incanto come rimedio residuale cui ricorrere quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11641 del 13/05/2010).
5. Nella specie, sussistono la necessità e la opportunità – prima di disporre la vendita all'incanto (dalla quale, peraltro, è ragionevole ritenere, sulla base del fatto notorio, che possa discendere un rilevante abbassamento del prezzo di vendita dei beni) – di rimettere la causa in trattazione, al fine di verificare se taluna delle parti intenda chiedere l'attribuzione a sé dell'intera massa ereditaria, una volta constatane ed accertatane, da parte del Tribunale, con la presente sentenza, la non comoda divisibilità della medesima in tre quote ereditarie, ovvero per verificare la eventuale disponibilità delle parti ad altre ipotesi di conciliazione.
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Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa di I grado iscritta al R.G. N. 107/21, così decide:
DICHIARA
l'apertura delle successioni di e di Persona_4 Persona_2
RIGETTA
l'eccezione di di inammissibilità e di improcedibilità della domanda dell'attore di CP_8
divisione della massa ereditaria.
RIGETTA le domande riconvenzionali dei convenuti di nullità, di annullamento e di inefficacia del testamento di
Persona_2
ACCERTA la intervenuta lesione, da parte del testamento di della quota di Persona_2
legittima dei figli e . CP_8 Persona_3
ACCERTA che la complessiva massa ereditaria è costituita dai beni immobili meglio descritti nella relazione del
CTU e nel paragrafo E della motivazione della presente sentenza. Per_1
pagina 15 di 16 ACCERTA
che il valore complessivo di mercato della massa ereditaria è pari ad €. 97.042,55 e che quello dei singoli beni che la compongono è quello indicato nella relazione del CTU e nel paragrafo E Per_1
della motivazione della presente sentenza.
DICHIARA la non comoda divisibilità in natura della massa ereditaria.
RIMETTE la causa in trattazione, per le causali di cui in motivazione.
Spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio del 29.4.25.
Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Chieti, 29.4.25 Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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