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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1725 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_1 dall'Avv.to Laura Loreni.
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucci Mario. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., l' Pt_1 ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, nella parte in cui ha consentito l'accertamento del requisito sanitario per la fruizione del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, L. 388/2000.
3. Si è costituita la sig.ra eccependo preliminarmente un vizio di procedura, in CP_1 quanto il ricorso ex art. 445 bis, comma 6 è riservato alle sole contestazioni alla CTU ed in ogni caso, richiamato il contenuto dell'ordinanza emessa in fase ATPO e la giurisprudenza ivi citata, ha concluso per la infondatezza delle ragioni della controparte.
4. Costituisce circostanza pacifica tra le parti che la presentava domanda CP_1 amministrativa per l'invalidità civile ed ex L. 104/92, all'esito delle quali veniva riconosciuta in data 20.03.2023 dalla Commissione sanitaria “Invalido con riduzione Pt_1 permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88) 67%” e soggetto “Portatore di Handicap Art. 3 I comma Legge 104/92”.
Con ricorso per ATP impugnava l'esito delle predette domande chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario per il riconoscimento di una invalidità in misura superiore al 74% per la fruizione del beneficio contributivo di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 nonché del riconoscimento di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, L. 104/92.
In fase ATP è stata rigettata l'eccezione di improponibilità sollevata dall' Pt_1 relativamente all'accertamento dei presupposti sanitari previsti per beneficiare del bonus contributivo ex art. 80, comma 3, l. 388/2000 riconoscendo la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, in conformità con i principi di diritto di recente statuiti dalla
Suprema Corte (Cass. Sez. L., Ord. n. 36948 del 16.12.2022).
È stata pertanto effettuata consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale l' ha Pt_1 presentato dissenso e proposto regolarmente e tempestivamente il presente ricorso, insistendo nella eccezione preliminare di improponibilità non contestando tanto l'esistenza della domanda amministrativa per il riconoscimento del suddetto benefico -nel caso di specie tra l'altro pacificamente sussistente per dichiarazione dello stesso Istituto - quanto la insussistenza dell'interesse ad agire per il riconoscimento dell'accredito figurativo ex art. 80 L. n. 388 del 2000, il quale nascerebbe solo all'esito della presentazione da parte dell'assicurato della domanda di pensione.
5. Il giudicante, condivisibilmente con quanto già statuito in sede di ATPO, ritiene di rigettare l'eccezione dell'Istituto.
6. È opportuno, in primo luogo, richiamare la normativa di riferimento.
La legge nr. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che «A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o
2 ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».
Nell'ambito di applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3, rientrano, dunque: a) i lavoratori sordomuti, ovvero i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (L. n. 381 del 1970, art. 1), b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (L. 30 marzo 1971, n. 118, n. 118 e D.Lgs. 23 novembre
1988, n. 509, art. 9); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1978, n. 834, e successive modificazioni.
Per effetto del beneficio, l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al
74%.
Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni, e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione. La maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, la disposizione in esame ha esteso, nella sostanza, il beneficio già riconosciuto dall'art. 9, comma 2, della legge nr. 113 del 1985 e poi dall'art. 2 della legge nr. 120 del 1991 ai lavoratori privi della vista, volto ad incrementare la tutela previdenziale in considerazione della natura usurante del lavoro svolto.
La formulazione testuale delle norme citate è, infatti, pressoché coincidente con quella dell'art. 80 della legge nr. 388 del 2000; evidentemente, in ragione dell'identità della loro ratio: l'attività lavorativa svolta in presenza di uno stato invalidante ne accentua il carattere usurante in misura tale da giustificare il particolare beneficio accordato dalla legge.
3 Si tratta, dunque, di specifiche fattispecie normative che approntano una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiate dalle loro condizioni di salute.
In altre parole, tanto la normativa in favore dei lavoratori privi della vista quanto l'art. 80
- che qui rileva- attribuiscono al lavoratore il beneficio dell'accredito ancor prima del verificarsi degli (ulteriori) eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico.
Logico corollario di quanto precede è la sussistenza di un interesse ad agire per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 80 legge nr. 388 del 2000 (quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione), previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima.
Invero, l'interessato, previa domanda amministrativa all' può agire per ottenere «il Pt_1 beneficio» dell'accredito contributivo, a prescindere dalla richiesta (contestuale) di un trattamento pensionistico: il relativo interesse è, infatti, sostenuto dalla previsione specifica dell'art. 80 citato. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 30636 del 18.10.2022).
7. La suprema Corte, inoltre, facendo applicazione estensiva dei principi di diritto già enunciati in materia di accertamento dell'handicap grave, ha ritenuto che l'istanza rivolta al mero riconoscimento dello status psico-fisico di soggetto invalido - in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo – al fine del riconoscimento di uno specifica provvidenza – nel caso di specie il beneficio previdenziale di cui all'art. 80 L.388/00 – deve ritenersi certamente integrare l'interesse a promuovere il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c..
Ne consegue che, nel caso di specie, il riconoscimento dello stato d'invalidità in misura del 75%, quindi superiore al 74% come normativamente previsto, non costituisce una frazione del diritto che intende farsi valere, ma rappresenta il presupposto affinché la richiedente possa usufruire del bonus contributivo una volta raggiunto il requisito anagrafico per la pensione e, pertanto, costituisce un accertamento immediatamente produttivo di effetti giuridici nei cui riguardi la ricorrente ha un interesse attuale.
(Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 36948 del 16.12.2022).
8. Ne deriva il rigetto del ricorso, con conseguente omologa dell'accertamento medico- legale effettuato dal CTU nominato in sede di ATPO (Rg 2860/2023), testualmente riportate:
“Si, il quadro clinico riscontrato, produceva e produce una invalidità del 75%
(settantacinque), dalla data della domanda amministrativa 11.11.2022 ed attualmente.
(…)
No, il quadro clinico riscontrato produce nel suo complesso uno status di handicap, art.3 comma 1 ( uno ) legge 104/92”
4 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, per la fase di ATPO nell'importo di € 600,00 - considerato l'accoglimento parziale della domanda in quanto è stato riconosciuto il solo requisito sanitario ex art. 80 comma 3 L. 388/2000, che dà diritto ad uno status - e per la fase di merito nell'importo di € 1.453,00 (causa previdenza, scaglione indeterminabile, complessità bassa- fase di studio e introduttiva e assenza di istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Pt_1 confronti di , (R.G. 1725/2024), ogni contraria domanda, Controparte_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara sussistente in capo alla sig.ra una invalidità del 75% Controparte_1
(settantacinque), dalla data della domanda amministrativa del 11.11.2022.
- condanna l' alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si Pt_1 liquidano in € 2.053,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Latina, 05/02/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1725 nel ruolo generale dell'anno 2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Pt_1 dall'Avv.to Laura Loreni.
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Lucci Mario. Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise. Il principio – che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – consente di prescindere dall'osservanza dell'ordine logico delle questioni da esaminare di cui all'art. 276 c.p.c. così da decidere la causa nel modo più semplice e rapido ove si prospetti una questione assorbente, quantunque logicamente subordinata, senza che sia necessario passare previamente in rassegna tutte le altre, anche se di carattere preliminare (v. Cass. n. 27953/2018; Cass. n. 2909/2017; Cass. 2853/2017; Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002, Cass. sez. un. 9936/14; Cass. Sez. Un. N. 26242.3/2014).
1 2. Con ricorso tempestivamente proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., l' Pt_1 ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, nella parte in cui ha consentito l'accertamento del requisito sanitario per la fruizione del beneficio contributivo ex art. 80, comma 3, L. 388/2000.
3. Si è costituita la sig.ra eccependo preliminarmente un vizio di procedura, in CP_1 quanto il ricorso ex art. 445 bis, comma 6 è riservato alle sole contestazioni alla CTU ed in ogni caso, richiamato il contenuto dell'ordinanza emessa in fase ATPO e la giurisprudenza ivi citata, ha concluso per la infondatezza delle ragioni della controparte.
4. Costituisce circostanza pacifica tra le parti che la presentava domanda CP_1 amministrativa per l'invalidità civile ed ex L. 104/92, all'esito delle quali veniva riconosciuta in data 20.03.2023 dalla Commissione sanitaria “Invalido con riduzione Pt_1 permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL
509/88) 67%” e soggetto “Portatore di Handicap Art. 3 I comma Legge 104/92”.
Con ricorso per ATP impugnava l'esito delle predette domande chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario per il riconoscimento di una invalidità in misura superiore al 74% per la fruizione del beneficio contributivo di cui all'art. 80, comma 3, della legge n. 388 del 2000 nonché del riconoscimento di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3, L. 104/92.
In fase ATP è stata rigettata l'eccezione di improponibilità sollevata dall' Pt_1 relativamente all'accertamento dei presupposti sanitari previsti per beneficiare del bonus contributivo ex art. 80, comma 3, l. 388/2000 riconoscendo la sussistenza dell'interesse ad agire in capo al ricorrente, in conformità con i principi di diritto di recente statuiti dalla
Suprema Corte (Cass. Sez. L., Ord. n. 36948 del 16.12.2022).
È stata pertanto effettuata consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale l' ha Pt_1 presentato dissenso e proposto regolarmente e tempestivamente il presente ricorso, insistendo nella eccezione preliminare di improponibilità non contestando tanto l'esistenza della domanda amministrativa per il riconoscimento del suddetto benefico -nel caso di specie tra l'altro pacificamente sussistente per dichiarazione dello stesso Istituto - quanto la insussistenza dell'interesse ad agire per il riconoscimento dell'accredito figurativo ex art. 80 L. n. 388 del 2000, il quale nascerebbe solo all'esito della presentazione da parte dell'assicurato della domanda di pensione.
5. Il giudicante, condivisibilmente con quanto già statuito in sede di ATPO, ritiene di rigettare l'eccezione dell'Istituto.
6. È opportuno, in primo luogo, richiamare la normativa di riferimento.
La legge nr. 388 del 2000, art. 80, comma 3, prevede che «A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o
2 ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834 e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».
Nell'ambito di applicazione della L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 80, comma 3, rientrano, dunque: a) i lavoratori sordomuti, ovvero i minorati sensoriali dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (L. n. 381 del 1970, art. 1), b) gli invalidi civili (con invalidità superiore al 74%) affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74% (L. 30 marzo 1971, n. 118, n. 118 e D.Lgs. 23 novembre
1988, n. 509, art. 9); c) gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio nel rapporto di pubblico impiego con le Amministrazioni statali o gli enti locali con invalidità ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1978, n. 834, e successive modificazioni.
Per effetto del beneficio, l'anzianità contributiva del lavoratore viene maggiorata di due mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al
74%.
Il beneficio è riconosciuto sino al limite massimo di cinque anni, e, comunque, entro l'anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione. La maggiorazione di anzianità spetta per i periodi di attività effettiva, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria, figurativa o derivante da riscatto, in quanto non correlati ad attività lavorativa.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, la disposizione in esame ha esteso, nella sostanza, il beneficio già riconosciuto dall'art. 9, comma 2, della legge nr. 113 del 1985 e poi dall'art. 2 della legge nr. 120 del 1991 ai lavoratori privi della vista, volto ad incrementare la tutela previdenziale in considerazione della natura usurante del lavoro svolto.
La formulazione testuale delle norme citate è, infatti, pressoché coincidente con quella dell'art. 80 della legge nr. 388 del 2000; evidentemente, in ragione dell'identità della loro ratio: l'attività lavorativa svolta in presenza di uno stato invalidante ne accentua il carattere usurante in misura tale da giustificare il particolare beneficio accordato dalla legge.
3 Si tratta, dunque, di specifiche fattispecie normative che approntano una particolare e preventiva tutela a determinate categorie di lavoratori, svantaggiate dalle loro condizioni di salute.
In altre parole, tanto la normativa in favore dei lavoratori privi della vista quanto l'art. 80
- che qui rileva- attribuiscono al lavoratore il beneficio dell'accredito ancor prima del verificarsi degli (ulteriori) eventi condizionanti il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico.
Logico corollario di quanto precede è la sussistenza di un interesse ad agire per il riconoscimento del diritto alla maggiorazione contributiva ex art. 80 legge nr. 388 del 2000 (quale diritto distinto ed autonomo rispetto al diritto a pensione), previo accertamento del requisito sanitario che lo legittima.
Invero, l'interessato, previa domanda amministrativa all' può agire per ottenere «il Pt_1 beneficio» dell'accredito contributivo, a prescindere dalla richiesta (contestuale) di un trattamento pensionistico: il relativo interesse è, infatti, sostenuto dalla previsione specifica dell'art. 80 citato. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 30636 del 18.10.2022).
7. La suprema Corte, inoltre, facendo applicazione estensiva dei principi di diritto già enunciati in materia di accertamento dell'handicap grave, ha ritenuto che l'istanza rivolta al mero riconoscimento dello status psico-fisico di soggetto invalido - in concreto negato dal soggetto che istituzionalmente ha il potere di accertarlo – al fine del riconoscimento di uno specifica provvidenza – nel caso di specie il beneficio previdenziale di cui all'art. 80 L.388/00 – deve ritenersi certamente integrare l'interesse a promuovere il procedimento di cui all'art. 445 bis c.p.c..
Ne consegue che, nel caso di specie, il riconoscimento dello stato d'invalidità in misura del 75%, quindi superiore al 74% come normativamente previsto, non costituisce una frazione del diritto che intende farsi valere, ma rappresenta il presupposto affinché la richiedente possa usufruire del bonus contributivo una volta raggiunto il requisito anagrafico per la pensione e, pertanto, costituisce un accertamento immediatamente produttivo di effetti giuridici nei cui riguardi la ricorrente ha un interesse attuale.
(Cassazione Sez. L, Ordinanza n. 36948 del 16.12.2022).
8. Ne deriva il rigetto del ricorso, con conseguente omologa dell'accertamento medico- legale effettuato dal CTU nominato in sede di ATPO (Rg 2860/2023), testualmente riportate:
“Si, il quadro clinico riscontrato, produceva e produce una invalidità del 75%
(settantacinque), dalla data della domanda amministrativa 11.11.2022 ed attualmente.
(…)
No, il quadro clinico riscontrato produce nel suo complesso uno status di handicap, art.3 comma 1 ( uno ) legge 104/92”
4 9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo in relazione ai parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, per la fase di ATPO nell'importo di € 600,00 - considerato l'accoglimento parziale della domanda in quanto è stato riconosciuto il solo requisito sanitario ex art. 80 comma 3 L. 388/2000, che dà diritto ad uno status - e per la fase di merito nell'importo di € 1.453,00 (causa previdenza, scaglione indeterminabile, complessità bassa- fase di studio e introduttiva e assenza di istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei Pt_1 confronti di , (R.G. 1725/2024), ogni contraria domanda, Controparte_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara sussistente in capo alla sig.ra una invalidità del 75% Controparte_1
(settantacinque), dalla data della domanda amministrativa del 11.11.2022.
- condanna l' alla refusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si Pt_1 liquidano in € 2.053,00 oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Latina, 05/02/2025
IL GIUDICE
dr.ssa Valentina Avarello
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